Sentenza 2 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/10/2002, n. 14171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14171 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2002 |
Testo completo
te u 1 17 1/02 co REPUB LIC INNOME DEL POPOLO ITALIANQ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Contratt SEZIONE TERZA CIVILE apaz' dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22001/99 Presidente ittorio DUVA 23812/99 Consigliere Dott. Ugo FAVARA - Cron. 32864 - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere - - Consigliere Ud. 30/01/02 Dott. Francesco TRIFONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dell'avvocato LEONIDA LUDOVISI, che lo difende m RU DI, elettivamente domiciliato in ROMA GAETANO CAPOCCI 2, presso lo studioVIA MAESTRO unitamente all'avvocato MASSIMO LUDOVISI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
REVMO CAPITOLO SAN PIETRO IN VATICANO;
intimato e sul 2° ricorso n° 23812/99 proposto da: 2002 CAPITOLO SAN PIETRO IN VATICANO, in persona del Legale 296 rappresentante Mons. Giuseppe Bordin, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 391 presso lo studio dell'avvocato GIULIO FAVINO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente nonchè contro ↓ RU DI;
- intimato avverso la sentenza n. 334/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione specializzata per le Controverisie Agriarie, emessa il 5/2/1999, depositata il 27/04/99; RG.3348/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 壘 udienza del 30/01/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'avvocato Giulio Favives;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per 1 l'accoglimento del ricorso principale;
accoglimento ° assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Capitolo di San Pietro in Vaticano, proprietario di un fondo rustico concesso in affitto nel 1932 a Rug- geri Settimio, cui poi era succeduto il figlio Bernar- dino, chiedeva alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Roma di dichiarare cessato il contratto alla scadenza del 10 novembre 1992, ai sensi dell'art. 2 2 lett. A della legge 3 maggio 1982 n. 203. Il UG resisteva alla domanda e spiegava doman- da riconvenzionale per essere indennizzato delle mi- gliorie apportate al fondo. La Sezione, con sentenza confermata in appello, di- chiarava cessato il contratto alla data indicata e di- chiarava improponibile, per il mancato espletamento del tentativo di conciliazione, la domanda riconvenzionale. La Corte di Cassazione, accogliendo il secondo mo- tivo del ricorso del UG, con sentenza 16 settembre 1998, n. 9216, censurava la dichiarazione di improponi- bilità, osservando che la questione dei miglioramenti aveva formato oggetto del fallito tentativo di conci- liazione. La Sezione, giudicando in sede di rinvio, ha riget- con sentenza del 27 tato la domanda riconvenzionale, aprile 1999. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Rug- geri, articolando un unico mezzo di annullamento. Resiste il Capitolo con controricorso e ricorso in- cidentale condizionato, illustrato da una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE E' preliminare, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi. Il UG, denunciando la violazione di norme di 3 diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.), rileva che la Corte, da una parte, malgrado il contrario accertamento contenuto nella sentenza di annullamento e la prova emergente dal relativo verbale, continua a reputare non esperito il tentativo di conciliazione sulla domanda riconvenziona- le;
e, dall'altra, giudica tardiva la deduzione della della costruzione\seconda casa colonica, sebbene essa risalga al primo atto, di costituzione innanzi al Tribunale, de- positato il 1° marzo 1993, nel quale era specificato che il fittavolo nel 1956 aveva costruito una casa di abitazione per l'intera famiglia e nel 1989 aveva prov- veduto a ristrutturarla. Erronea è dunque la ritenuta m novità e conseguente inammissibilità della relativa do- manda d'indennizzo, derivata da un'incompleta e disat- tenta lettura di tutti gli atti processuali. A sua volta il resistente propone ricorso inciden- tale condizionato, per ottenere la correzione della mo- tivazione della sentenza. Difatti la Sezione specializ- zata agraria avrebbe dovuto non dichiarare inammissibi- le ma rigettare nel merito la domanda riconvenzionale, non avendo il colono provato né la costruzione della casa colonica né la prestazione del consenso da parte del concedente. Il ricorso principale è fondato. Secondo la sentenza impugnata, il UG, dopo 4 aver chiesto, in primo grado, l'indennizzo per aver ri- strutturato la casa colonica, soltanto nella fase di rinvio, vistosi opporre il difetto di consenso del con- cedente a tale ristrutturazione e il mancato rilascio dell'autorizzazione amministrativa, avrebbe prospettato per la prima volta che il miglioramento costituito dal- la costruzione di una seconda casa colonica sarebbe e stato eseguito negli anni 1957/63 avrebbe ottenuto CO- munque il consenso del concedente. M Pertanto, prosegue e conclude la sentenza, per quel che attiene all'asserita costruzione di una seconda ca- sa colonica, la domanda sarebbe "nuova e come tale inammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c."; mentre, per quanto riguarda le opere di ristrutturazione della casa colonica, che lo stesso appellante fa risalire al mancato, in relazione ad esse, l'esperimento,1989, sostitutivo del consenso del locatore, del procedimento amministrativo prescritto dall'art. 16 della legge n. 203 del 1982. In definitiva il giudice specializzato distingue la costruzione della seconda casa colonica, risa- tra lente agli anni dal 1957 al 1963, e la ristrutturazione della casa colonica, risalente al 1989; e, dopo aver escluso ogni altro genere di miglioramenti (l'impianto irriguo e il frutteto), respinge "in toto" la domanda 5 riconvenzionale d'indennizzo proposta dal UG. La Corte d'appello dunque, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, non ha inteso (né avrebbe potu- ai sensito) porre in discussione la proponibilità, dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982, della domanda riconvenzionale di indennizzo, affermata, senza possi- bilità di riesame da parte del giudice di rinvio, da questa Corte con la cit. sentenza n. 9216 del 1998 (è chiaro che la sentenza impugnata, quando richiama, in tema di "procedura" per la legittima esecuzione delle migliorie, l'art. 46 della legge sopra ricordata, vole- va riferirsi all'art. 16 della medesima). Consegue che oggetto del ricorso è soltanto la di- M chiarata inammissibilità, per novità (che nel disposi- tivo diventa “rigetto") della domanda d'indennizzo re- lativa alla costruzione della seconda casa colonica. 1 Il controllo diretto degli atti (cui il Collegio è "tenuto, atteso il denunziato error in procedendo") permette di constatare che il UG ha sempre dedot- to, tra i miglioramenti, la costruzione della seconda casa colonica, fin dalla memoria di costituzione in primo grado del 1° marzo 1993, datandola al 1956 (e del aveva in- resto, nel verbale di mancata conciliazione, dicato la casa colonica nuova" come costruita nel " 1957); e nell'appello spiegò di aver costruito detta 6 casa colonica "dal 1956 in poi" e comunque prima che entrasse in vigore la nuova disciplina dei miglioramen- ti introdotta con le legge 11 febbraio 1971 n. 11 (art. 11 e segg.) e 3 maggio 1982 n. 203 (art. 16 e segg). Nella stessa memoria di costituzione del giudizio di rinvio il UG dapprima colloca la costruzione della seconda casa colonica "nel lontano 1965", ma su- bito dopo la riporta per due volte all'anno 1957, anco- ra precisando che la stessa, per l'epoca della sua edi- m ficazione, non ricade sotto la normativa delle leggi del 1971 e del 1982, non ancora emanate. E' risaputo che il divieto dello "jus novorum” in appello (e, a maggior ragione, nel giudizio di rinvio), sancito dall'art. 345 c.p.c., e, nel rito del lavoro, dall'art. 437 2° comma c.p.c., in tanto opera in quanto venga introdotto un "petitum" diverso o più ampio, op- pure una diversa "causa petendi", fondata su un fatto giuridico, costitutivo del diritto originariamente van- tato, radicalmente diverso, sicchè, risultando alterati i termini della controversia, venga inserito nel pro- cesso un nuovo tema d'indagine e di decisione. Ebbene, poste le ricordate premesse in punto di fatto, non è possibile capire in che cosa consista la pretesa "novità" della domanda, dal momento che, nono- stante le innegabili incertezze o approssimazioni, la 7 costruzione della seconda casa colonica non ha subito spostamenti cronologici decisivi, essendo rimasta sem- pre collocata in un'epoca anteriore all'entrata in vi- gore delle leggi del 1971 e del 1982, ciò che ha la- sciato immutati il regime giuridico applicabile e i presupposti di fatto di diritto dell'indennizzabilità, quali che essi debbano essere, e dunque i termini generali della controversia. La domanda d'indennizzo, relativamente all'asserita costruzione della seconda casa colonica, non sussisten- do alcuna ragione di inammissibilità, nemmeno nello speciale rito del lavoro, salva, naturalmente, ogni va- lutazione sull'attendibilità della prospettazione, do- vrà essere decisa pertanto nel merito. S'impone in conclusione, in accoglimento del ricor- so principale, la cassazione della sentenza denunciata, cui consegue l'inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, esso attenendo a questioni di merito non trattate dal giudice di appello perché assorbite e dun- que automaticamente devolute alla nuova cognizione del giudice di rinvio. Quest'ultimo, designato nel dispositivo, provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso 8 principale e dichiara inammissibile il ricorso inciden- tale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Sezione spe- cializzata agraria della Corte d'Appello di Roma. Così deciso a Roma, addì 30 gennaio 2002. IL IGLIERE EST. IL HE LE IS fur UI NA IE Depositata in Cancelleria 3 9 8 . 0 1 2.10.02 N . T 3 R A 7 - S A S 8 ' - L A I 1 L T 1 D E , Oggi, IL CANCELLIERE C1 , D A E O S I E L S G L P N S Dott.ssa Maria Aiello G O E I E B S L N I I I G D A O A A L O A T L T S D T E I O E D R , P I O M D I R T O A S I D G E E R T N E S E