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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/08/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
proc. n. 4271/2022 R.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario Cigna - Presidente
Dott. Alessandro Silvestrini - Giudice est.
Dott. Viviana Mele - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4271 del ruolo generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: “successioni ”, promosso
DA
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Biagio Martella e Paolo Rino Gabellone, giusta mandato in atti.
-attori - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Malinconico, giusta Controparte_1 mandato in atti.
-convenuta –
-----------------------------------------------
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate all'udienza del 23.4.2025, veniva riservata per la decisione alla medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I germani e , con atto di citazione dell'11 maggio Parte_1 Parte_2
2022, convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, la sorella Controparte_1 esponendo: che il 20 novembre 2019 era deceduta in Tricase la loro madre Persona_1 vedova di;
che la al momento del decesso era titolare di una quota pari Persona_2 Per_1
a 2/3 del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Tricase, località “Marina Serra”, Via Carlo
Mirabello, contraddistinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Tricase al fol. 47, part.lla 584, cat. A/4, classe 3, vani 4, superficie catastale mq. 73, del valore di euro 180.000,00; che con testamento olografo del 26 dicembre 2016, pubblicato il 12 dicembre 2019 dal notaio da Casarano, la Per_3 aveva disposto delle proprie sostanze, dichiarando “lascio la parte mia della casa di mare Per_1 sita in Marina Serra alla Via A. Mirabello a mia GL ricompensa di essermi Persona_4 stata vicina in ogni momento di bisogno. Inoltre lascio oltre la casa di Via Giorgione n. 1 che abbiamo già dato, tutti i mobili e oggetti, quindi tutto come si trova, in quanto sono di mia proprietà, che sono stati comprati con i miei soldi”; che da tale scheda testamentaria risultava la volontà del de cuius di istituire quale sua unica erede la GL pretermettendo i due figli maschi, con CP conseguente lesione dei loro diritti di legittimari;
che, pertanto, valendo l'immobile di Marina Serra euro 180.000,00, il relictum (pari a 2/3 di tale immobile) doveva essere stimato in euro 120.000,00 e la quota di legittima (tenuto conto che la disponibile ammontava ad euro 40.000,00) di ciascun figlio in euro 26.667,00; che avevano quindi interesse a che l'adito Tribunale accertasse la loro qualità di eredi di e l'avvenuta lesione dei loro diritti di legittimari, con conseguente Persona_1 reintegrazione della loro quota di legittima, mediante attribuzione della somma di euro 26.667,00, oltre al rimborso delle spese processuali da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
, costituitasi in giudizio, replicava: che gli attori avevano mancato di riferire Controparte_1 che con contratto preliminare del 24.6.2020 essi avevano promesso di vendere alla sorella CP
, la quale si era a sua volta impegnata ad acquistare, le quote di loro proprietà dell'immobile di
[...]
Tricase fraz. di Marina Serra, al prezzo di euro 17.720,00 (per ciascuna quota); che nel predetto contratto preliminare le parti, dopo aver dato atto che l'immobile aveva il valore di euro 155.000,00
e che la quota di cui era titolare ciascuno dei due promittenti venditori era pari a 1/9 dell'intero (come da allegata visura catastale), avevano espressamente previsto che “i promittenti venditori, accettato e concordato che il prezzo di vendita della singola loro quota parte è pari ad euro 17.720,00 convengono che rinunciando, come di fatto e in diritto rinunciano alla quota di legittima spettante loro dalla quota di proprietà della madre – avendo quest'ultima fatto testamento in favore della sola GL , regolarmente reso pubblico – stabiliscono che il prezzo di vendita Controparte_1 della loro singola quota è pari ad euro 17.720,00)”; che gli attori, con il citato contratto, avevano altresì previsto che, qualora avesse venduto nei successivi cinque anni Controparte_1
l'immobile a terzi, avrebbe dovuto versare il maggior prezzo ricavato - al netto dell'importo di euro
2.280,00 già corrisposto in aggiunta al prezzo della quota a titolo transattivo - per cui in definitiva la promissaria acquirente si era impegnata a pagare a ciascun fratello – come corrispettivo della quota di cui ognuno di loro era titolare, pari a 1/9 dell'intero - la somma complessiva di euro 20.000,00 ( di cui euro 17.720.000 come corrispettivo della quota oggetto della promessa di vendita ed euro
2.880,00 a titolo transattivo), da corrispondersi quanto ad euro 10.000,00 all'atto della sottoscrizione dello stesso preliminare di vendita e quanto ad euro 10.000,00 al momento del rogito notarile, regolarmente stipulato con atto per notar da Casarano dell'1 giugno 2021, rep. n. 483, raccolta Per_5
n. 373; che l'omesso riferimento in citazione a tale contratto preliminare comportava la nullità della citazione stessa per indeterminatezza, non essendo possibile comprendere quale fosse l'intendimento dei germani in ordine alle sorti della loro rinuncia alla quota di legittima;
che, in ogni CP caso, la domanda era infondata, anche perché l'eventuale nullità della disposizione testamentaria lesiva dei diritti di legittima degli attori doveva ritenersi sanata ex art. 590 c.c. per effetto della convalida operata dagli stessi attori con il predetto contratto preliminare;
che, pertanto, la domanda doveva essere rigettata, con condanna degli attori alla rifusione delle spese processuali ed al risarcimento danni per lite temeraria.
Il giudice istruttore, ritenendo la causa matura per la decisione, rigettava le richieste istruttorie delle parti e le invitava a precisare le conclusioni;
all'udienza del 23 aprile 2025 le parti hanno provveduto a tale incombente riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi e la causa è stata riservata per la decisione, con i termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il de cuius con testamento olografo del 26 dicembre 2016 (pubblicato con Persona_1 verbale per notar del 12 dicembre 2019) così dispose delle sue sostanze: “lascio la parte Per_3 mia della casa di mare sita in Marina Serra alla Via A. Mirabello a mia GL nata il CP
29.1.1980; come ricompensa di essermi stata vicina in ogni momento di bisogno. Inoltre lascio oltre la casa di Via Giorgione n. 1 che abbiamo già dato, tutti i mobili e oggetti, quindi tutto come si trova, in quanto sono di mia proprietà, che sono stati comprati con i miei soldi”.
Con tale disposizione testamentaria il de cuius ebbe a istituire quale sua unica erede la GL
pretermettendo i due figli maschi e Controparte_1 Parte_1
: da qui l'azione di riduzione dai medesimi esercitata. Parte_2
Tuttavia, in precedenza gli stessi attori avevano rinunciato al loro diritto di conseguire la quota di legittima.
Invero, con contratto preliminare del 24.6.2020, i germani e oltre Parte_1 Pt_2
a promettere in vendita alla sorella la quota di cui ciascuno di loro era già Controparte_1 comproprietario dell'immobile sito in Marina Serra di Tricase (pari a 100/900 dell'intero, come da allegata visura catastale) al prezzo di euro 17.720,00, rinunciavano “alla quota di legittima spettante loro dalla quota di proprietà della madre – avendo quest'ultima fatto testamento in favore della sola GL , regolarmente reso pubblico”. Controparte_1 Tale rinuncia non avveniva a titolo gratuito, in quanto nella predetta scrittura privata
[...]
s'impegnava a corrispondere a ciascun fratello la somma complessiva di euro CP
20.000,00, di cui euro 17.720,00 quale prezzo della quota promessa in vendita (pari a 1/9 dell'intero, valutato euro 155.000,00) ed euro 2.280,00 “versati a titolo transattivo”; inoltre, le parti convenivano che “ove mai l'odierna promittente acquirente dovesse vendere, entro i cinque anni dalla stipula del rogito notarile, detto immobile a terzi, la stessa è obbligata a versare agli odierni promissari venditori
o loro aventi causa la differenza in denaro relativa alla quota della legittima spettante loro al netto della somma pari ad euro 2.280,00 oggi già ricevuta in aggiunta al valore del prezzo della quota parte di ciascuno”.
Pertanto, dall'esame complessivo delle citate pattuizioni emerge come la suddetta scrittura privata del 24.6.2020 contenesse due distinti negozi giuridici: da un lato, il contratto preliminare di vendita delle quote (pari a 1/9 dell'intero) di cui ciascuno dei fratelli era già titolare dell'immobile CP di Marina Serra di Tricase e in tale contratto il prezzo di ciascuna quota veniva fissato in euro
17.720,00; dall'altro, la rinuncia in via transattiva da parte dei germani al diritto di CP conseguire la quota di legittima spettante sul patrimonio relitto dalla madre Persona_1 dietro versamento, da parte della sorella, della somma di euro 2.280,00 ed impegno della stessa sorella
, nel caso di vendita dell'immobile a terzi nei cinque anni successivi alla stipula notarile, CP
a corrispondere ai fratelli “la differenza in denaro relativa alla quota della legittima spettante loro al netto della somma pari ad euro 2.280,00 oggi già ricevuta”.
Avendo quindi i germani rinunciato al diritto di conseguire la quota di legittima e già CP ottenuto in via transattiva una somma per tale rinuncia, l'azione di riduzione va rigettata.
E' appena il caso di aggiungere – per confutare le difese svolte dagli attori – che non sono richiesti particolari requisiti di forma per la rinuncia ai diritti di legittimario (v. Cassazione civile sez. II,
05/01/2018, n.168, secondo cui il diritto patrimoniale e potestativo del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente) e che non bisogna confondere la rinuncia all'eredità
(da farsi ex art. 519 c.c. con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione) con la rinuncia ai diritti riservati al legittimario totalmente pretermesso, in quanto il legittimario pretermesso non può essere considerato “chiamato all'eredità”
e acquista i diritti ereditari solo a seguito del positivo esperimento dell'azione di riduzione.
Analogamente non coglie nel segno l'osservazione secondo cui il contratto preliminare sarebbe superato dal contratto definitivo, che non riporta anche la clausola relativa alla rinuncia al diritto a conseguire la quota di legittima: difatti, la rinuncia a tale diritto dietro corrispettivo non costituisce una delle clausola della promessa di vendita superate dalla differente regolamentazione contenuta nel contratto definitivo, ma è un atto negoziale distinto dal preliminare (sebbene contenuto nella medesima scrittura privata), per il quale non vale il principio del c.d. assorbimento del preliminare nel definitivo.
L'azione di riduzione va quindi rigettata;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (in base allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di complessità media).
Non ricorrono le condizioni per la condanna degli attori al risarcimento danni da lite temeraria.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, rigetta la domanda proposta, con atto di citazione dell'11.5.2022, da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e condanna gli attori, in solido fra loro, al rimborso delle spese processuali, liquidate in CP euro 100,00 per spese ed euro 6.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali cap ed iva come per legge.
Così deciso in Lecce il 16.7.2025.
Il Presidente
Il giudice est.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario Cigna - Presidente
Dott. Alessandro Silvestrini - Giudice est.
Dott. Viviana Mele - Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4271 del ruolo generale dell'anno 2022 avente ad oggetto: “successioni ”, promosso
DA
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Biagio Martella e Paolo Rino Gabellone, giusta mandato in atti.
-attori - contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Malinconico, giusta Controparte_1 mandato in atti.
-convenuta –
-----------------------------------------------
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate all'udienza del 23.4.2025, veniva riservata per la decisione alla medesima udienza, previa concessione dei termini di legge per conclusionali e repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I germani e , con atto di citazione dell'11 maggio Parte_1 Parte_2
2022, convenivano in giudizio, davanti a questo Tribunale, la sorella Controparte_1 esponendo: che il 20 novembre 2019 era deceduta in Tricase la loro madre Persona_1 vedova di;
che la al momento del decesso era titolare di una quota pari Persona_2 Per_1
a 2/3 del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Tricase, località “Marina Serra”, Via Carlo
Mirabello, contraddistinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Tricase al fol. 47, part.lla 584, cat. A/4, classe 3, vani 4, superficie catastale mq. 73, del valore di euro 180.000,00; che con testamento olografo del 26 dicembre 2016, pubblicato il 12 dicembre 2019 dal notaio da Casarano, la Per_3 aveva disposto delle proprie sostanze, dichiarando “lascio la parte mia della casa di mare Per_1 sita in Marina Serra alla Via A. Mirabello a mia GL ricompensa di essermi Persona_4 stata vicina in ogni momento di bisogno. Inoltre lascio oltre la casa di Via Giorgione n. 1 che abbiamo già dato, tutti i mobili e oggetti, quindi tutto come si trova, in quanto sono di mia proprietà, che sono stati comprati con i miei soldi”; che da tale scheda testamentaria risultava la volontà del de cuius di istituire quale sua unica erede la GL pretermettendo i due figli maschi, con CP conseguente lesione dei loro diritti di legittimari;
che, pertanto, valendo l'immobile di Marina Serra euro 180.000,00, il relictum (pari a 2/3 di tale immobile) doveva essere stimato in euro 120.000,00 e la quota di legittima (tenuto conto che la disponibile ammontava ad euro 40.000,00) di ciascun figlio in euro 26.667,00; che avevano quindi interesse a che l'adito Tribunale accertasse la loro qualità di eredi di e l'avvenuta lesione dei loro diritti di legittimari, con conseguente Persona_1 reintegrazione della loro quota di legittima, mediante attribuzione della somma di euro 26.667,00, oltre al rimborso delle spese processuali da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
, costituitasi in giudizio, replicava: che gli attori avevano mancato di riferire Controparte_1 che con contratto preliminare del 24.6.2020 essi avevano promesso di vendere alla sorella CP
, la quale si era a sua volta impegnata ad acquistare, le quote di loro proprietà dell'immobile di
[...]
Tricase fraz. di Marina Serra, al prezzo di euro 17.720,00 (per ciascuna quota); che nel predetto contratto preliminare le parti, dopo aver dato atto che l'immobile aveva il valore di euro 155.000,00
e che la quota di cui era titolare ciascuno dei due promittenti venditori era pari a 1/9 dell'intero (come da allegata visura catastale), avevano espressamente previsto che “i promittenti venditori, accettato e concordato che il prezzo di vendita della singola loro quota parte è pari ad euro 17.720,00 convengono che rinunciando, come di fatto e in diritto rinunciano alla quota di legittima spettante loro dalla quota di proprietà della madre – avendo quest'ultima fatto testamento in favore della sola GL , regolarmente reso pubblico – stabiliscono che il prezzo di vendita Controparte_1 della loro singola quota è pari ad euro 17.720,00)”; che gli attori, con il citato contratto, avevano altresì previsto che, qualora avesse venduto nei successivi cinque anni Controparte_1
l'immobile a terzi, avrebbe dovuto versare il maggior prezzo ricavato - al netto dell'importo di euro
2.280,00 già corrisposto in aggiunta al prezzo della quota a titolo transattivo - per cui in definitiva la promissaria acquirente si era impegnata a pagare a ciascun fratello – come corrispettivo della quota di cui ognuno di loro era titolare, pari a 1/9 dell'intero - la somma complessiva di euro 20.000,00 ( di cui euro 17.720.000 come corrispettivo della quota oggetto della promessa di vendita ed euro
2.880,00 a titolo transattivo), da corrispondersi quanto ad euro 10.000,00 all'atto della sottoscrizione dello stesso preliminare di vendita e quanto ad euro 10.000,00 al momento del rogito notarile, regolarmente stipulato con atto per notar da Casarano dell'1 giugno 2021, rep. n. 483, raccolta Per_5
n. 373; che l'omesso riferimento in citazione a tale contratto preliminare comportava la nullità della citazione stessa per indeterminatezza, non essendo possibile comprendere quale fosse l'intendimento dei germani in ordine alle sorti della loro rinuncia alla quota di legittima;
che, in ogni CP caso, la domanda era infondata, anche perché l'eventuale nullità della disposizione testamentaria lesiva dei diritti di legittima degli attori doveva ritenersi sanata ex art. 590 c.c. per effetto della convalida operata dagli stessi attori con il predetto contratto preliminare;
che, pertanto, la domanda doveva essere rigettata, con condanna degli attori alla rifusione delle spese processuali ed al risarcimento danni per lite temeraria.
Il giudice istruttore, ritenendo la causa matura per la decisione, rigettava le richieste istruttorie delle parti e le invitava a precisare le conclusioni;
all'udienza del 23 aprile 2025 le parti hanno provveduto a tale incombente riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi e la causa è stata riservata per la decisione, con i termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il de cuius con testamento olografo del 26 dicembre 2016 (pubblicato con Persona_1 verbale per notar del 12 dicembre 2019) così dispose delle sue sostanze: “lascio la parte Per_3 mia della casa di mare sita in Marina Serra alla Via A. Mirabello a mia GL nata il CP
29.1.1980; come ricompensa di essermi stata vicina in ogni momento di bisogno. Inoltre lascio oltre la casa di Via Giorgione n. 1 che abbiamo già dato, tutti i mobili e oggetti, quindi tutto come si trova, in quanto sono di mia proprietà, che sono stati comprati con i miei soldi”.
Con tale disposizione testamentaria il de cuius ebbe a istituire quale sua unica erede la GL
pretermettendo i due figli maschi e Controparte_1 Parte_1
: da qui l'azione di riduzione dai medesimi esercitata. Parte_2
Tuttavia, in precedenza gli stessi attori avevano rinunciato al loro diritto di conseguire la quota di legittima.
Invero, con contratto preliminare del 24.6.2020, i germani e oltre Parte_1 Pt_2
a promettere in vendita alla sorella la quota di cui ciascuno di loro era già Controparte_1 comproprietario dell'immobile sito in Marina Serra di Tricase (pari a 100/900 dell'intero, come da allegata visura catastale) al prezzo di euro 17.720,00, rinunciavano “alla quota di legittima spettante loro dalla quota di proprietà della madre – avendo quest'ultima fatto testamento in favore della sola GL , regolarmente reso pubblico”. Controparte_1 Tale rinuncia non avveniva a titolo gratuito, in quanto nella predetta scrittura privata
[...]
s'impegnava a corrispondere a ciascun fratello la somma complessiva di euro CP
20.000,00, di cui euro 17.720,00 quale prezzo della quota promessa in vendita (pari a 1/9 dell'intero, valutato euro 155.000,00) ed euro 2.280,00 “versati a titolo transattivo”; inoltre, le parti convenivano che “ove mai l'odierna promittente acquirente dovesse vendere, entro i cinque anni dalla stipula del rogito notarile, detto immobile a terzi, la stessa è obbligata a versare agli odierni promissari venditori
o loro aventi causa la differenza in denaro relativa alla quota della legittima spettante loro al netto della somma pari ad euro 2.280,00 oggi già ricevuta in aggiunta al valore del prezzo della quota parte di ciascuno”.
Pertanto, dall'esame complessivo delle citate pattuizioni emerge come la suddetta scrittura privata del 24.6.2020 contenesse due distinti negozi giuridici: da un lato, il contratto preliminare di vendita delle quote (pari a 1/9 dell'intero) di cui ciascuno dei fratelli era già titolare dell'immobile CP di Marina Serra di Tricase e in tale contratto il prezzo di ciascuna quota veniva fissato in euro
17.720,00; dall'altro, la rinuncia in via transattiva da parte dei germani al diritto di CP conseguire la quota di legittima spettante sul patrimonio relitto dalla madre Persona_1 dietro versamento, da parte della sorella, della somma di euro 2.280,00 ed impegno della stessa sorella
, nel caso di vendita dell'immobile a terzi nei cinque anni successivi alla stipula notarile, CP
a corrispondere ai fratelli “la differenza in denaro relativa alla quota della legittima spettante loro al netto della somma pari ad euro 2.280,00 oggi già ricevuta”.
Avendo quindi i germani rinunciato al diritto di conseguire la quota di legittima e già CP ottenuto in via transattiva una somma per tale rinuncia, l'azione di riduzione va rigettata.
E' appena il caso di aggiungere – per confutare le difese svolte dagli attori – che non sono richiesti particolari requisiti di forma per la rinuncia ai diritti di legittimario (v. Cassazione civile sez. II,
05/01/2018, n.168, secondo cui il diritto patrimoniale e potestativo del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente) e che non bisogna confondere la rinuncia all'eredità
(da farsi ex art. 519 c.c. con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione) con la rinuncia ai diritti riservati al legittimario totalmente pretermesso, in quanto il legittimario pretermesso non può essere considerato “chiamato all'eredità”
e acquista i diritti ereditari solo a seguito del positivo esperimento dell'azione di riduzione.
Analogamente non coglie nel segno l'osservazione secondo cui il contratto preliminare sarebbe superato dal contratto definitivo, che non riporta anche la clausola relativa alla rinuncia al diritto a conseguire la quota di legittima: difatti, la rinuncia a tale diritto dietro corrispettivo non costituisce una delle clausola della promessa di vendita superate dalla differente regolamentazione contenuta nel contratto definitivo, ma è un atto negoziale distinto dal preliminare (sebbene contenuto nella medesima scrittura privata), per il quale non vale il principio del c.d. assorbimento del preliminare nel definitivo.
L'azione di riduzione va quindi rigettata;
le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (in base allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di complessità media).
Non ricorrono le condizioni per la condanna degli attori al risarcimento danni da lite temeraria.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, rigetta la domanda proposta, con atto di citazione dell'11.5.2022, da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
e condanna gli attori, in solido fra loro, al rimborso delle spese processuali, liquidate in CP euro 100,00 per spese ed euro 6.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali cap ed iva come per legge.
Così deciso in Lecce il 16.7.2025.
Il Presidente
Il giudice est.