Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2024, n. 19546
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Sentenza 27 marzo 2024

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In tema di concorso di circostanze eterogenee, ove sia riconosciuta la sussistenza di più attenuanti, per una sola delle quali opera il divieto di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., deve operarsi una sola diminuzione, in caso di ritenuta prevalenza dell'attenuante per la quale la preclusione non è operante, fermo restando il divieto di prevalenza sulla recidiva dell'altra attenuante. (Fattispecie in cui concorrevano le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art.62, comma primo, n. 4), cod. pen., rispetto alla quale la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza sulla recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2024, n. 19546
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19546
    Data del deposito : 27 marzo 2024

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