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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa GI
AR, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2907/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da rappresentato e difeso dall' Avv.to Carolina Parte_1
Sabrina Messina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Via Tripoli n. 6, giusta procura in atti
(già Controparte_1 Parte_1
n.q. di rappresentante legale del in persona del curatore Controparte_1
avv.to Alessandra Battaglia, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo
Licciardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Termini Imerese, Via Sandro Pertini n.1
-interveniente- contro
[...]
[...]
Controparte_2 [...]
– in persona del direttore pro-tempore;
[...]
-resistente contumace-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.08.2023, la parte ricorrente in epigrafe, in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore della soc. Consortium conveniva in giudizio l'Amministrazione CP_1
resistente, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n°23/0546 prot. n. 0020415 del 18/07/2023 e l'ordinanza ingiunzione n. 23/0547 prot. n. 00020416 del 18.07.2023, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dei relativi e presupposti atti di accertamento, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'Ente convenuto, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Nelle more del giudizio, la società veniva posta in Controparte_1
liquidazione con sentenza n. 39/2024, resa dal Tribunale Civile di
Termini Imerese – sez. fallimentare - in data 26.09.2024, ed il
Liquidatore Avv. Alessandra Battaglia veniva autorizzato dal G.D. ad intervenire e costituirsi nel presente procedimento.
Con comparsa di costituzione dell'11.12.2024, si costituiva in giudizio la società proponendo Controparte_1
opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n° 23/0546, prot. n.
0020415 del 18/07/2023 e n. 23/0547, prot. n. 00020416 del
18.07.2023, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dei relativi e presupposti atti di accertamento. La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 21.01.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato.
Deve ritenersi fondata l'eccezione di mancata notificazione dei verbali di accertamento sollevata dalle parti ricorrenti.
L'art. 14 della L. n. 689 del 24.11.1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salvala facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione”. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Sancendo, quindi, l'estinzione dell'obbligazione per il ritardo della notifica del verbale di accertamento e, a fortiori, l'obbligazione deve ritenersi estinta in caso di omessa notifica.
Vanno richiamati quindi i principi dettati da Cass. SS.UU n. 5791 del
4.3.2008, dettati in materia di riscossione delle imposte, ma perfettamente permutabili ad ogni imposizione che deve essere necessariamente preceduta da un atto presupposto: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (conformi: ord. 1144/2018,
SS.UU. sentenza n. 10012 depositata il 15 aprile 2021).
L' , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna CP_2
prova della notificazione degli atti di accertamento.
Appare evidente che, pertanto, la prova della notifica degli atti di accertamento deve ritenersi inesistente.
Ritenendo assorbita ogni altra questione, il ricorso va quindi accolto e le ordinanze impugnate annullate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- annulla l'ordinanza ingiunzione n°23/0546 prot. n. 0020415 del
18/07/2023 e l'ordinanza ingiunzione n. 23/0547 prot. n. 00020416 del 18.07.2023;
- condanna l
[...]
[...]
[...]
Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in €. 1.450,00, oltre spese generali, Parte_1
C.P.A. e I.V.A. e in favore della Controparte_1
, in persona del liquidatore pro tempore, che liquida in
[...]
€.1.450,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., disponendone la distrazione in favore dell'erario stante l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato. Così deciso, in Termini Imerese il 20.03.2025.
IL IC
GI AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa GI
AR, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2907/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da rappresentato e difeso dall' Avv.to Carolina Parte_1
Sabrina Messina ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Via Tripoli n. 6, giusta procura in atti
(già Controparte_1 Parte_1
n.q. di rappresentante legale del in persona del curatore Controparte_1
avv.to Alessandra Battaglia, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo
Licciardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in
Termini Imerese, Via Sandro Pertini n.1
-interveniente- contro
[...]
[...]
Controparte_2 [...]
– in persona del direttore pro-tempore;
[...]
-resistente contumace-
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.08.2023, la parte ricorrente in epigrafe, in proprio e n.q. di legale rappresentante pro tempore della soc. Consortium conveniva in giudizio l'Amministrazione CP_1
resistente, proponendo opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n°23/0546 prot. n. 0020415 del 18/07/2023 e l'ordinanza ingiunzione n. 23/0547 prot. n. 00020416 del 18.07.2023, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dei relativi e presupposti atti di accertamento, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Sebbene regolarmente citato, non si costituiva in giudizio l'Ente convenuto, del quale, pertanto, va dichiarata la contumacia.
Nelle more del giudizio, la società veniva posta in Controparte_1
liquidazione con sentenza n. 39/2024, resa dal Tribunale Civile di
Termini Imerese – sez. fallimentare - in data 26.09.2024, ed il
Liquidatore Avv. Alessandra Battaglia veniva autorizzato dal G.D. ad intervenire e costituirsi nel presente procedimento.
Con comparsa di costituzione dell'11.12.2024, si costituiva in giudizio la società proponendo Controparte_1
opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n° 23/0546, prot. n.
0020415 del 18/07/2023 e n. 23/0547, prot. n. 00020416 del
18.07.2023, deducendone l'illegittimità per omessa notifica dei relativi e presupposti atti di accertamento. La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 21.01.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato.
Deve ritenersi fondata l'eccezione di mancata notificazione dei verbali di accertamento sollevata dalle parti ricorrenti.
L'art. 14 della L. n. 689 del 24.11.1981 dispone che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salvala facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione”. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Sancendo, quindi, l'estinzione dell'obbligazione per il ritardo della notifica del verbale di accertamento e, a fortiori, l'obbligazione deve ritenersi estinta in caso di omessa notifica.
Vanno richiamati quindi i principi dettati da Cass. SS.UU n. 5791 del
4.3.2008, dettati in materia di riscossione delle imposte, ma perfettamente permutabili ad ogni imposizione che deve essere necessariamente preceduta da un atto presupposto: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma
3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (conformi: ord. 1144/2018,
SS.UU. sentenza n. 10012 depositata il 15 aprile 2021).
L' , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna CP_2
prova della notificazione degli atti di accertamento.
Appare evidente che, pertanto, la prova della notifica degli atti di accertamento deve ritenersi inesistente.
Ritenendo assorbita ogni altra questione, il ricorso va quindi accolto e le ordinanze impugnate annullate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa:
- annulla l'ordinanza ingiunzione n°23/0546 prot. n. 0020415 del
18/07/2023 e l'ordinanza ingiunzione n. 23/0547 prot. n. 00020416 del 18.07.2023;
- condanna l
[...]
[...]
[...]
Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
che liquida in €. 1.450,00, oltre spese generali, Parte_1
C.P.A. e I.V.A. e in favore della Controparte_1
, in persona del liquidatore pro tempore, che liquida in
[...]
€.1.450,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., disponendone la distrazione in favore dell'erario stante l'ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato. Così deciso, in Termini Imerese il 20.03.2025.
IL IC
GI AR