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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/03/2024, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. 732 /2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 732 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 29 dicembre 2023, introdotta da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del Parte_1 C.F._1
difensore, Avv. Francesca Pellegrini, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore, Avv. Paola Fratini, C.F._3
che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Distanze legali – Comunione.
Conclusioni
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare che i Sigg.ri ed CP_2
, in seguito all'intervento di ristrutturazione edilizia, di cui alla P.E. n. 194/2012, depositata presso il Controparte_1
Comune di Vaiano, hanno realizzato, nell'immobile di loro proprietà, ubicato in detto Comune alla Via Pablo Neruda n.
9/c e identificato al nel foglio di mappa 13, particella n. 846, subalterno 4, le seguenti opere: • al piano primo, CP_3 la demolizione di un bagno esistente e la realizzazione di un nuovo bagno, con spostamento degli scarichi e dei sanitari del servizio igienico sulla parete di confine con la proprietà • al piano secondo, il mutamento di destinazione Parte_1
d'uso del locale soffitta in mansarda , con realizzazione di un ulteriore nuovo bagno e con conseguente collocazione del termoarredo e delle tubazioni (sia dell'impianto idrico -sanitario, che dell'impianto di riscaldamento) in aderenza alla parete di confine con la proprietà 2) accertare, conseguentemente, che le predette opere sono state realizzate in Parte_1 palese violazione dell'art. 889 c.c., in quanto, a seguito della modifica agli impianti idrico -sanitario e di riscaldamento originari, i nuovi impianti di adduzione e di scarico delle acque e del gas non sono stati posizionati ad una distanza di almeno un metro dal confine, costituendo, quindi, nuove servitù non autorizzate;
3) ordinare, pertanto, ai Sigg.ri CP_2 ed di ripristinare lo status quo ante dell'immobile o, comunque, di collocare i nuovi impianti di adduzione e di CP_1
1 scarico delle acque e del gas a distanza di legge dal confine;
4) condannare, altresì, parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Sig.ra a causa della illegittima realizzazione delle opere di cui sopra, Parte_1 sia del danno patrimoniale, che di quello non patrimoniale, quest'ultimo ai sensi del combinato disposti degli artt. 2059 e
2 c.c., nella misura che sarà quantificata in corso di causa e, comunque, compresa in un importo tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00, o in quella maggiore o minore somma che sarà determinata a seguito dell'espletanda istruttoria e/o in via equitativa dal Giudice;
5) rigettare interamente la domanda riconvenzionale ex adverso formulata, perché palesemente infondata per tutti i motivi espressi in narrativa;
6) condannare, infine, i convenuti alla refusione, in favore della Sig.ra di tutte le spese e competenze del giudizio, oltre oneri accessori come per legge e rimborso forfetario al Parte_1
15%”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta e disattesa: IN VIA ISTRUTTORIA per la chiamata del CTU a chiarimenti e/o per integrazione della perizia con riferimento ai seguenti punti, come già richiesto nelle note autorizzate depositate 20/10/2020, 09/12/2022,
17/03/2022 e precisamente - Riguardo alla risposta al punto 1 del quesito: Il CTU ha omesso di indicare come ha accertato e rilevato lo stato dei luoghi “originario” del bagno di parte attrice e riportato nello stato di rilievo preesistente (grafico allegato alla perizia sub A parte 1) il posizionamento dei sanitari, senza alcun riscontro documentale né rilievo fattuale che detti sanitari in realtà dall'origine fossero ivi posizionati (nelle piante dei progetti in Comune non sono riportati i sanitari). Che indichi quanto sopra. - Riguardo alla risposta al punto 2 del quesito: In difetto di compiuto accertamento dello stato dei luoghi “originario” del bagno di parte attrice, per quanto sopra detto, il CTU ha omesso di indicare in base a quali elementi ha potuto affermare (pag. 12) che le opere compiute da parte attrice al piano soffitta con ridimensionamento del bagno esistente “non hanno interessato l'impianto idro – termo - sanitario”. Che chiarisca quanto sopra. - Riguardo alla risposta ai punti 1 e 2 del quesito: Il CTU ha omesso di indagare, rilevare e riportare le risultanze del progetto iniziale del costruttore che prevedeva originariamente nell'appartamento oggi un piccolo bagno CP_2 proprio nella posizione ripristinata oggi dai convenuti. Che indaghi il punto e riferisca in proposito. Riguardo alla risposta al punto 4 del quesito: - Il CTU ha omesso di indicare come ha accertato e rilevato la misura delle distanze rispetto al confine degli scarichi, delle tubazioni e degli impianti dello stato preesistente di parte convenuta (grafico allegato sub A parte 2). In mancanza di tale indicazione le quote indicate finiscono per risultare non veritiere e non significative le osservazioni del CTU al riguardo. In proposito si riporta, da pag. 30, “nel bagno originario i sanitari e i relativi attacchi
(ad esclusione della doccia) erano collocati “ad una certa distanza”. Che indichi quanto sopra. Riguardo alla risposta al punto 4 del quesito: - Il CTU ha omesso di indagare e rilevare la misura dello spessore del muro. Che rilevi quanto sopra.
Riguardo alla risposta ai punti 3 e 4 del quesito: - Il CTU ha omesso di indagare, rilevare e descrivere il reale assetto del collocamento degli scarichi e degli impianti dello stato preesistente e attuale di parte convenuta (grafico allegato sub A
parte 2) nella loro completezza ovvero con riferimento altresì alla individuazione del raccordo e punto di confluenza di tali scarichi nelle calate/colonne di scarico e la posizione di esse prima e dopo i lavori. In definitiva si CP_4 chiede venga indagato rilevato e descritto dove finivano per scaricare prima gli elementi e dove finiscono per scaricare adesso. Che indaghi e descriva quanto sopra. Riguardo alla risposta al punto 6 del quesito: Si contestano le specificazioni operate dal CTU circa la ritenuta non incidenza, sulla fruibilità e godimento delle parti comuni, del cancello a chiusura del pianerottolo installato da parte attrice accertato come posizionato “su porzione del ballatoio comune”. Dette specificazioni risultato pure opinioni personali del Tecnico, come tali irrilevanti. - NEL MERITO : Rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra perché infondate in fatto e in diritto, e in accoglimento di domanda Parte_1 riconvenzionale, Previo accertamento della illegittima installazione a sua cura, nell'immobile sito in Vaiano via Pablo
Neruda n. 9/c, di un cancello a chiusura del pianerottolo su cui approda la rampa di scale dell'edificio, parti a comune
2 identificate con subalterno n. 13 della particella 846 foglio 13 Catasto Fabbricati Ufficio di Prato Comune di Vaiano,
Condannarla alla rimozione e/o all'arretramento del manufatto alle distanze di legge, a sua cura e spese, nonché al risarcimento in favore dei comparenti dei danni subiti e subendi a causa della illegittima realizzazione dell'opera di cui sopra, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che sarà quantificata in corso di causa e comunque ricompresa nell'importo di € 26.000,00, o in quella maggiore o minore somma che sarà determinata all'esito dell'istruttoria e/o equitativamente. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale e , domandando l'accertamento del posizionamento CP_2 Controparte_1
degli impianti di adduzione e di scarico all'interno dell'immobile dei convenuti in violazione dell'art. 889 c.c., con condanna al ripristino delle distanze legali e al risarcimento dei danni cagionati, nella misura compresa tra 5.200,00 e 26.000,00 euro.
A fondamento della domanda, ha allegato: di essere titolare dell'appartamento con autorimessa, ubicato in Vaiano (PO), Via Pablo Neruda n. 9/c, identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio di mappa 13, particella n. 846, subalterni 3 (l'appartamento) e 5 (l'autorimessa); che l'immobile era inserito in un complesso condominiale, originariamente di un unico soggetto e confinava con l'appartamento di proprietà di e , rappresentato CP_2 Controparte_1
al N.C.E.U. del Comune di Vaiano al foglio di mappa 13, particella n. 846, subalterno 4; che questi ultimi avevano ristrutturato il proprio appartamento, come da SCIA presentata al Comune di Vaiano in data 13.11.2012 con P.G. n. 7065 (P.E. n. 194/2012), con scadenza prorogata al 12.11.2017, e da
Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.) P.G. n. 6161 del 03.11.2015; di aver depositato istanza di accesso ai relativi atti il 15 novembre 2016; che durante l'esecuzione dei lavori erano stati provocati danni all'unità immobiliare di sua proprietà e, in particolare, alla parete del soggiorno, a confine con la proprietà dei convenuti;
che dall'esame del progetto depositato al Comune risultava che gli interventi avevano interessato la demolizione di un bagno al piano primo, con superficie di 4,48 mq, confinante con l'appartamento dell'attrice per 2,35 ml, e la realizzazione di un nuovo bagno, con superficie di 7,92 mq, confinante con l'appartamento di proprietà dell'attrice per 3,45 ml, nonché il cambio di destinazione d'uso del locale soffitta al secondo piano in mansarda, con realizzazione di un nuovo bagno con superficie di 2,45 mq;
che gli scarichi e i sanitari del servizio igienico al primo piano, precedentemente ubicati sulla parete interna dell'appartamento dei convenuti, erano stati spostati sulla parete di confine con la proprietà dell'attrice; che tale bagno inizialmente confinava con il vano cucina del proprio appartamento, mentre adesso si trovava adiacente al soggiorno;
che, con riguardo agli interventi progettati al secondo piano, il termoarredo e le tubazioni del nuovo servizio igienico, dell'impianto idrico-sanitario e dell'impianto di riscaldamento, erano stati posti in aderenza alla parete confinante alla proprietà dell'attrice; che il continuo rumore degli scarichi dei bagni aveva
3 peggiorato le condizioni di vita dell'attrice; che il tentativo di mediazione era stato concluso senza successo.
Si sono costituiti i convenuti e , chiedendo il rigetto delle pretese CP_2 Controparte_1 avversarie e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'apposizione, a cura dell'attrice, di un cancello a chiusura del pianerottolo comune, con condanna alla rimozione o all'arretramento del manufatto e al risarcimento dei danni patiti, contenuti nella misura compresa tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00
A sostegno della difesa hanno allegato che: in epoca antecedente al 2012, aveva Parte_1 collocato un cancello a chiusura del pianerottolo su cui approdava la rampa di scale dell'edificio, costituenti parti comuni, identificate al subalterno n. 13 della particella 846 foglio 13 del Catasto
Fabbricati Ufficio di Prato, Comune di Vaiano;
tale questione era stata oggetto della procedura di mediazione;
con atto di assenso del 6 dicembre 2012, sottoscritto dai condomini Parte_1
e , i convenuti erano stati autorizzati ad eseguire modifiche della Persona_1 Persona_2
facciata; i lavori non avevano avuto inizio stante la presenza del cancellino;
con l'intervento contestato dall'attrice, e avevano trasformato il locale studio al CP_2 Controparte_1
piano primo in bagno e il bagno adiacente in ripostiglio e modificato il locale soffitta al piano secondo in mansarda, con realizzazione di un piccolo servizio igienico;
tali opere erano state eseguite nel rispetto della normativa sulle distanze legali;
infatti, non era vero che gli scarichi e i sanitari del servizio igienico erano stati spostati sulla parete di confine, ma, piuttosto erano state adattate le calate per gli scarichi della colonna condominiale, già presenti sulla medesima parete, in quanto destinati, secondo il progetto originario, a servizio del medesimo bagno;
nell'esecuzione delle opere, i convenuti avevano peraltro inserito nella muratura di confine un ringrosso con installazione di materiale fonoassorbente e schiuma al fine di insonorizzare le tubazioni;
con riferimento agli interventi posti in essere al secondo piano, non erano stati ancora installati gli accessori per il funzionamento del secondo bagno, ma solo predisposti gli attacchi;
l'esistenza di un secondo bagno in un'abitazione di taglio medio, doveva ritenersi essenziale, giustificando la disapplicazione, nell'edificio condominiale, di quanto previsto dall'art. 889 c.c.; peraltro, anche la proprietà isponeva al piano secondo di un servizio igienico sulla parete a confine con la proprietà Parte_1
dei convenuti;
con riguardo alle lesioni alla parete del soggiorno dell'attrice, i convenuti a dicembre
2013 si erano adoperati per le necessarie riparazioni, ma l'attrice aveva rifiutato l'intervento; infine, anche il bagno dismesso era posto a confine con la proprietà dell'attrice, con la conseguenza che le immissioni di rumore non potevano ritenersi intollerabili.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prova orale per interpello e testi ed espletamento di
CTU.
4 Con note depositate in vista dell'udienza cartolare del 29 dicembre 2023, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
*****
1. Sulla violazione delle distanze legali. ha agito per ottenere il riconoscimento della installazione in violazione delle Parte_1
distanze legali degli impianti di adduzione e scarico nei bagni dell'appartamento di
[...]
e . CP_1 CP_2
L'azione rientra nel perimetro applicativo dell'art. 949 c.c. ed è diretta a far dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa per far cessare le eventuali molestie e turbative legate all'esercizio di tali diritti. L'azione, in altre parole, è preordinata alla realizzazione dell'interesse caratterizzante in maniera fondamentale la proprietà: il godimento pieno ed il rapporto di assolutezza con la cosa.
In particolare, il mantenimento delle tubazioni a distanza inferiore a quella prevista dalla legge costituisce l'imposizione di una servitù avente come contenuto la non osservanza della distanza legale, con legittimazione del proprietario del fondo che subisce l'imposizione ad agire mediante l'actio negatoria servitutis.
Segnatamente, l'art. 889 c.c. prescrive che chi vuole installare tubi conduttori d'acqua (pura o lurida), comprese le grondaie, ovvero tubi conduttori di gas, et similia, e loro diramazioni, deve osservare la distanza di almeno un metro dal confine. Stante la dizione “et similia” l'elencazione deve ritenersi esemplificativa, riguardando tutte le condutture aventi un flusso costante di sostanze liquide o gassose.
Infatti, il legislatore ha tenuto conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, stabilendo una presunzione ex ante di pericolosità per quelle collocate ad una distanza inferiore.
È necessario precisare che al riguardo non riveste alcuna rilevanza la presenza o meno di un muro divisorio sul confine, dovendo essere rispettata la distanza prescritta anche allorché sul confine vi sia un muro di proprietà esclusiva di chi appone le tubazioni.
Va poi specificato che la disciplina sulle distanze di cui all'art. 889 c.c. non si applica in caso di opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione del , atteso che, in tal caso, l'intero edificio, CP_5
formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario, anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, operazioni che determinano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117
c.c.) – e l'insorgere del condominio – e, dall'altro lato, la costituzione, in deroga (o in contrasto) al
5 regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, in base a uno schema assimilabile a quello dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia.
L'art. 889 c.c. ha, infatti, carattere dispositivo con la conseguente liceità della costituzione di una servitù contraria (acquistabile anche per usucapione) avente come contenuto la non osservanza della distanza legale e nella quale fondo dominante è quello entro cui è effettuata l'apertura o l'installazione e fondo servente è quello confinante con il primo, che non può più pretendere il rispetto della distanza stessa (cfr. Cass. civ., 05/04/1982, n. 2094).
1.1. Il servizio igienico al piano primo.
Rientra, dunque, nell'ambito applicativo della norma la collocazione degli scarichi e degli attacchi del bagno posto al primo piano dell'appartamento di parte convenuta sulla parete di confine con l'appartamento dell'attrice.
Tale collocazione risulta frutto dell'intervento di cui alla SCIA presentata al Comune di Vaiano in data 13.11.2012 con P.G. n. 7065 (P.E. n. 194/2012), con scadenza prorogata al 12.11.2017, e alla
Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.) P.G. n. 6161 del 03.11.2015, e non è, perciò, riconducibile ad opere preesistenti alla costituzione del condominio di cui i due appartamenti sono parte.
L'immobile di parte convenuta è stato infatti acquistato in forza del Decreto di Trasferimento
Immobiliare del Tribunale di Prato del 01.06.2012 e precedentemente era stato acquistato da _3
, a cui era pervenuto dalla stessa ditta costruttrice;
[...] Organizzazione_1
l'immobile di parte attrice, invece, è stato acquistato in parte dalla ditta costruttrice
[...]
con atto Notaio del 20.11.2002 e in parte da con atto Controparte_6 Per_4 Parte_2
Notaio el 21.05.2004 (cfr. pag. 7 e 8 dell'elaborato peritale). Per_4
Le allegazioni di parte attrice sul punto hanno dunque trovato conferma nell'elaborato tecnico del geometra Per_5
Con le citate opere, infatti, i convenuti, per quanto riguarda il piano primo del loro appartamento, hanno smantellato il bagno preesistente e, spostando le tramezzature al fine di trasformarlo in ripostiglio, hanno realizzato un nuovo servizio igienico dove precedentemente si trovava il guardaroba (cfr. pag. 9 elaborato peritale). Di conseguenza, gli attacchi, gli scarichi ed i sanitari del servizio igienico, che originariamente erano posizionati su di un tramezzo a confine con il locale soggiorno dello stesso appartamento, si trovano adesso sulla parete a confine con il soggiorno di parte convenuta, in corrispondenza del locale precedentemente adibito a studio (cfr. elaborato peritale pag.
13 e ss., nonché allegato A).
Né è lecito sostenere che l'installazione dei nuovi attacchi sulla parete di confine sia legittimata da una preesistente servitù di mantenimento delle tubazioni a distanza inferiore di quella prescritta
6 dall'art. 889 c.c. Il trasferimento della servitù in luogo diverso da quello nel quale la stessa era originariamente stabilita (che non si identifica con la totalità del fondo dominante, ma, più precisamente, con il locus servitutis, ossia con il luogo preciso su cui la servitù è esercitata), infatti,
è regolato dall'art. 1068 c.c., che lo consente, su istanza del proprietario del fondo dominante, in forza di un provvedimento (costitutivo) dell'autorità giudiziaria, allorché questi dimostri che il cambiamento sia di notevole vantaggio e non rechi danno al fondo servente.
È evidente, perciò, che lo spostamento delle opere necessarie per l'esercizio della servitù non possa avvenire per iniziativa unilaterale del proprietario del fondo servente o del fondo dominante, ma va indefettibilmente richiesto da uno di essi in via convenzionale o giudiziale, restando esclusa ogni possibilità di modificazione di fatto (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 18/03/2019, n. 7619, rv. 653170-
01; Cass. civ. Sez. II Ord., 07/06/2018, n. 14821, rv. 648853-01). Né è possibile che il giudice disponga il trasferimento della servitù in mancanza di apposita domanda di parte (cfr. Cass. civ. Sez.
I, 17/11/2000, n. 14906).
Per tali ragioni risultano superflui ai fini del decidere i chiarimenti alla CTU sollecitati dai convenuti in merito alla distanza originaria dei sanitari rispetto all'appartamento dell'attrice o in merito alla loro collocazione.
Nemmeno merita approfondimento l'osservazione di parte convenuta, secondo cui, alla luce del progetto originario del costruttore il bagno, dell'appartamento dei convenuti avrebbe dovuto essere collocato nella posizione in cui si trova attualmente. A tal proposito, infatti, si osserva che il progetto del costruttore non può essere invocato quale titolo per la costituzione di una servitù nell'edificio condominiale, laddove l'asservimento dei fondi si realizza, non ad opera di un progetto, ma secondo lo stato dei luoghi precedente l'alienazione delle singole unità abitative, secondo un meccanismo corrispondente alla costituzione per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c.
Ancora, non rileva che non siano state inserite nuove tubature, ma siano state utilizzate le calate condominiali preesistenti, considerato che la norma, stante la locuzione “et similia” di cui al comma
2, comprende anche i soli scarichi e gli attacchi.
Infine, nessuna importanza riveste la circostanza che anche nell'appartamento di Parte_1
siano collocati attacchi e tubazioni a distanza inferiore da quella prescritta dalla legge. Eventuali servitù reciproche tra appartamenti confinanti restano infatti autonome l'una dall'altra, sicché
l'esistenza di una servitù a vantaggio di un fondo non è elemento sufficiente a ritenere costituita una servitù di uguale contenuto a vantaggio del fondo servente (arg. da Cass. civ. Sez. II Sent.,
20/07/2009, n. 16842, rv. 609320).
1.1.2. Il risarcimento del danno.
7 Venendo alla domanda risarcitoria, va premesso che in tema di distanze legali vale il principio per cui la violazione della prescrizioni di legge, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25082 del 09/11/2020; in precedenza si segnala Sez.
2, Sentenza n. 25475 del 16/12/2010).
In particolare, il danno che il proprietario confinante subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., ud. 08/04/2022, 21-06-2022, n. 20048; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21501 del
31/08/2018).
Nel caso di specie, segnalano i convenuti che la violazione delle distanze legali deriverebbe da un mero spostamento di una servitù preesistente, con conseguente assenza di una situazione di aggravamento per il proprietario del fondo servente.
Al riguardo, il CTU ha rilevato che gli attacchi del water, nonché la cassetta di risciacquo del servizio igienico precedente agli interventi oggetto di causa erano, effettivamente, collocati a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge rispetto all'appartamento di parte attrice (rispettivamente a distanza di 0,50 e 0,30 metri, cfr. allegato A dell'elaborato peritale). Il tecnico ha precisato di aver rilevato tali distanze tenendo conto degli elementi visibili, come gli scarichi e gli attacchi (cfr. pag.
15 CTU), che, come già visto, in forza della locuzione “et similia” di cui al comma 2 dell'art. 889, rientrano nell'ambito applicativo della norma.
Tale circostanza influisce, dunque, certamente in diminuzione sulla liquidazione del danno, ma non lo elide, tenuto conto che, nella rappresentazione dello stato attuale, gli attacchi e gli scarichi dei sanitari (ad eccezione della doccia) si trovano sulla parete di confine del locale adibito a soggiorno di parte attrice.
Né la parte convenuta ha offerto alcun elemento da cui desumere uno stato dei luoghi differente, carenza che non può ritenersi colmata mediante la richiesta di chiarimenti alla CTU. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata
8 qualora la parte tenda con essa a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, né allegati (Cass. civ. Sez. III, 14/02/2006, n. 3191, rv. 590615); del resto, in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, Rv. 656045 - 01).
Valutato, dunque, nel complesso lo stato dei luoghi, tenuto conto che il danno patrimoniale in esame deriva, in parte, dal mero spostamento di una preesistente servitù, si tratta in un pregiudizio di carattere temporaneo, da valutare in un arco di tempo che parte dall'istanza di accesso agli atti depositata da parte attrice (risalente al 2016), considerato che nemmeno parte attrice è stata in grado di motivare l'entità del risarcimento richiesto, lo stesso può essere liquidato equitativamente nella somma di euro 2.000,00 (ossia 250,00 euro per ciascun anno sino alla data del presente provvedimento).
Quanto al pregiudizio lamentato da derivante dalla lesione del proprio diritto alla Parte_1 serenità domestica, compromesso dal “continuo rumore degli scarichi”, va innanzitutto osservato che la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale è circoscritta ai “casi previsti dalla legge”, ossia alle ipotesi in cui una specifica disposizione ne ammetta la risarcibilità, ovvero, nell'interpretazione costituzionalmente orientata offerta dalla Corte di Cassazione, alle ipotesi di lesione di diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione.
In tale ultima ipotesi, rientra il caso di specie, in quanto, sebbene il risarcimento della lesione alla serenità domestica non sia previsto espressamente dalla legge, si tratta di un diritto inviolabile della persona, tutelato dall'art. 2, Cost. e dall'art. 8, CEDU.
Pertanto, vale il principio per cui il risarcimento del danno non patrimoniale presuppone una lesione grave di un interesse della persona, di talché non sono risarcibili le offese bagatellari a un diritto inviolabile, in quanto non idonee a coinvolgere in concreto la categoria di cui all'art. 2 Cost. (cfr.
Corte cost., 15/09/2022, n. 205; Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/11/2008, n. 26972).
9 Nel caso in esame, parte attrice non ha dato né offerto la prova dell'intensità delle conseguenze della continuità del rumore degli scarichi sulla propria serenità domestica, limitandosi ad offrire una descrizione della situazione lesiva.
In difetto di allegazione e prova dell'intensità del pregiudizio subito, non si ravvisano i presupposti della tutela risarcitoria, considerato, altresì, come già rilevato, che lo scarico del wc era collocato a distanza inferiore rispetto a quella legale anche secondo lo stato dei luoghi preesistente.
1.2. Il servizio igienico collocato al piano secondo.
Parimenti, dagli atti di causa emerge l'installazione, in violazione della normativa sulle distanze legali, degli attacchi del servizio igienico costruito al piano superiore dell'appartamento di
[...]
e . Tanto si trae dalla collocazione degli attacchi della lavatrice e del CP_1 CP_2
water sulla parete di confine della proprietà di parte attrice, nonché dalla collocazione degli attacchi del termoarredo e della doccia, oltre che dello scarico della doccia, a distanza inferiore a un metro dal fondo di parte attrice (cfr. allegato A alla CTU).
Sul punto, parte convenuta deduce l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 889 c.c., invocando il principio per cui tale norma riguarda anche gli edifici in condominio, a condizione che non si tratti di impianti indispensabili ai fini della completa e reale utilizzazione dell'immobile. Tuttavia, al riguardo si osserva che l'applicazione della deroga richiede una valutazione del giudice di merito circa il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, valutazione che non può essere svolta in assenza della dimostrazione, da parte di chi abbia collocato i tubi a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, dell'impossibilità di posizionarli altrove (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 21/05/2010, n. 12520, rv. 613141).
Nel caso di specie, la parte convenuta non ha offerto alcun elemento a sostegno della tesi dell'incompatibilità della rigorosa applicazione dell'art. 889 c.c. con la struttura dell'edificio condominiale in cui sono collocati gli appartamenti oggetto di causa ed, in particolare, di non poter collocare altrove un secondo bagno.
Cionondimeno, la domanda di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno posta dall'attrice non può essere accolta, per difetto di interesse ad agire.
L'operatività della norma di cui all'art. 889, co. 2, c.c. è, infatti, limitata alle condotte o tubazioni che rechino un flusso costante di sostanze liquide o gassose e conseguentemente comportino un permanente pericolo per il fondo del vicino, in relazione alla naturale possibilità di infiltrazioni, mentre ne restano escluse le situazioni di trasporto saltuario o comunque non continuativo (così
Sez. I Sent., 21/05/2008, n. 253). Controparte_7
Nel caso di specie, è pacifico che il servizio igienico in soffitta sia munito della mera predisposizione degli attacchi risultando, allo stato, non funzionante. In assenza di un flusso di sostanze liquide nelle
10 tubazioni, risulta mancante l'interesse ad agire per il ripristino dello stato dei luoghi, non ricorrendo nemmeno i presupposti per il risarcimento del danno.
2. Sulle lesioni alla parete del soggiorno di parte attrice.
Non è contestato che nell'esecuzione degli interventi edilizi oggetto di causa i convenuti abbiano danneggiato la parete del soggiorno di parte attrice, provocando un danno stimato dal CTU (in base a computo metrico e parere di maestranza di fiducia), in euro 150,00, che deve essere refuso in favore dell'attrice.
Sul punto, quest'ultima ha osservato che la stima del CTU non sarebbe esatta, risultando inferiore ai costi da affrontare per il ripristino dello stato dei luoghi, quantificati in 500,00 euro. L'osservazione, del tutto apodittica, non può essere condivisa, non avendo indicato nessun Parte_1
elemento oggettivo che consenta di aumentare la stima effettuata dal CTU.
Non elide la responsabilità dei convenuti la circostanza che essi si siano tempestivamente adoperati per riparare le lesioni cagionate, considerato che l'offerta di adempimento dell'obbligazione risarcitoria è capace soltanto di evitare la costituzione in mora ex art. 1220 c.c., sempre che la prestazione non sia stata respinta per motivo legittimo.
Nel caso di specie, ha giustificato il rifiuto mosso nei confronti dell'offerta di Parte_1
e di allegando la necessità di dimostrare l'entità dei lavori svolti CP_2 Controparte_1
dai vicini.
Le ragioni indicate dalla danneggiata, tuttavia, non appaiono legittime, considerato che l'entità delle opere di ristrutturazione eseguite si trae dalla documentazione rilasciata dal Comune e, in particolare, dal confronto tra lo stato preesistente e quello attuale, e non dai danni arrecati dalla parete del soggiorno, quantificati, peraltro, in soli 150,00 euro.
Essendo perciò imputabile al creditore il ritardo nell'esecuzione della prestazione, ne consegue che sulle somme liquidate a titolo di risarcimento non saranno dovuti gli interessi compensativi da lucro cessante.
3. Sulla domanda riconvenzionale.
In via riconvenzionale, i convenuti hanno chiesto l'arretramento del cancellino collocato da
[...]
ul ballatoio condominiale, con condanna al risarcimento dei danni patiti. Parte_1
Al riguardo, dalla CTU risulta che tale cancello sia stato installato sulla proprietà comune, ossia sul subalterno 13, accatastato come area comune ai subalterni 3 e 4, rispettivamente di proprietà di parte attrice e parte convenuta, a distanza di 4,00 metri dalla proprietà dell'attrice (cfr. allegato C).
3.1. Sulla comproprietà dell'area occupata dal cancellino. sostiene, invece, che il cancellino si trovi sulla sua proprietà, in quanto Parte_1
l'operazione di accatastamento effettuata nel 2002 non aveva tenuto conto del fatto che “il limite di
11 accesso alla proprietà era stato successivamente avanzato con la collocazione del Parte_1 cancellino di accesso alla stessa e del relativo campanello di casa nell'attuale posizione, al limite del pianerottolo della scala esterna, e che anche le luci lungo il terrazzino di accesso alla Sua proprietà a partire dal cancellino erano state allacciate al contatore privato del suo appartamento e non all'impianto condominiale”, come dichiarato dal geometra he si era occupato delle CP_8
relative pratiche (doc. 8).
Sul punto, va premesso, che la prova del confine (nel caso di specie tra la proprietà esclusiva dell'attrice e la proprietà condominiale) può essere data con ogni mezzo di prova, e in astratto i singoli mezzi non sono graduati secondo un ordine di prevalenza (Cass. civ. Sez. II Ord., 17/11/2021, n.
34825, rv. 662864-01). Al giudice è rimessa la loro libera valutazione, anche se deve comunque essere accordata preferenza ai titoli di acquisto, ove dalla loro interpretazione sia possibile evincere in maniera piana il percorso del confine (Cass. civ. Sez. II, 09/10/2006, n. 21686, rv. 592564).
Il ricorso alle mappe catastali ha invece carattere residuale (Cass. 22298/2010; Cass. civ. Sez. II, Ord., ud. 07/04/2021, 17-11-2021, n. 34825); tuttavia, l'uso delle mappe si rivela tutt'altro che residuale qualora queste siano richiamate nei titoli di acquisto ai fini della determinazione dell'estensione della proprietà ceduta. In tal caso, il loro valore probatorio diviene preponderante per il regolamento dei confini, potendo finanche prevalere sulla prova della situazione possessoria e sulle risultanze di altre prove documentali o costituende (Cass. civ. Sez. II, 05/07/2006, n. 15304: “Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti”).
In proposito si osserva che le schede di accatastamento, fatte redigere appositamente da un tecnico e riproducenti planimetricamente in scala, nella sua consistenza ed estensione, un immobile non ancora censito in catasto, sono di norma dirette ad individuare il bene compravenduto o assegnato e, pertanto, se assunte quali parti integranti dell'atto contrattuale cui vengono allegate, sono da considerare non come semplici dati catastali (con valore, dunque, solo indiziario e sussidiario), ma come fonte dei dati medesimi e, come tali, idonee a determinare l'oggetto materiale del negozio.
Nel caso di specie, nel contratto di compravendita del 20 novembre 2002, tra
[...]
, si indica espressamente Controparte_9 Parte_1 Parte_2
tra le parti comuni, vendute pro quota insieme all'appartamento oggi di parte attrice, anche il subalterno 13, particella 846, “scala di accesso al primo piano”, mentre la proprietà alienata in via esclusiva a parte attrice viene descritta come “appartamento per civile abitazione dislocato su due piani con accesso dalla scala esterna a comune […] oltre a terrazzo frontale e tergale […] Esso
12 confina con: parti comuni […]”, con la specificazione che esso risulta censito al sub. 3 della particella
846 (doc. 1 parte attrice).
Il contratto con cui parte attrice ha acquistato il proprio appartamento, dunque, non attribuisce alcun titolo esclusivo sul ballatoio dove si trova la scala di accesso, mentre l'individuazione dei confini tra l'appartamento oggetto della compravendita e le parti comuni dell'edificio è lasciata alla sola individuazione catastale, non essendo riportata nemmeno l'estensione del bene compravenduto.
Ne discende che l'area corrispondente al sub. 13 ove è stato collocato il cancellino non può ritenersi oggetto di proprietà esclusiva dell'attrice.
D'altro canto, sostiene il contrario facendo riferimento alla dichiarazione del Parte_1
geometra il quale riporta un errore nei dati di accatastamento (doc. 8), che, CP_10
tuttavia, indipendentemente dal suo valore probatorio, non può superare l'efficacia del titolo in cui è cristallizzata la volontà delle parti che ad essi hanno fatto riferimento.
Né può ritenersi che la descrizione del subalterno 13 come “scala di accesso al piano primo” comporti che il ballatoio su cui la stessa insiste sia stato alienato a è, infatti, Parte_1
evidente che tale subalterno comprenda non solo la scala per accedere al piano primo, ma anche lo stesso accesso, corrispondente al ballatoio, come risulta dalle planimetrie depositate in data 6 marzo
2002, in data antecedente alla conclusione del contratto.
Peraltro, la medesima descrizione e indicazione catastale della scala di accesso al piano primo è, del resto, contenuta anche nei titoli di provenienza della proprietà (doc. 3 e 4 Parte_3
parte attrice).
Va poi escluso che l'attrice abbia acquistato la proprietà del bene per uso esclusivo ultraventennale.
Al riguardo, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione, e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituito da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà (Cass. civ. Sez. II, Sent., ud.
06/07/2016, 06-10-2016, n. 20039).
In particolare, con riguardo al compossesso dei coeredi, è stato specificato che “il coerede che, a seguito della morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso”
(Cass. civ. Sez. II, Ord., 08-04-2021, n. 9359; Cass. civ. Sez. II Ord., 16/01/2019, n. 966). A tal fine, però “è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede
13 goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus” (Cass. 10734/2018, Cass.
7221/2009, Cass. 13921/2002), non essendo sufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (Cass. civ. Sez. II Sent., 20/05/2008, n. 12775, rv. 603455; più recentemente, in tema di comunione ereditaria, Cass. civ. Sez. II Ord., 16/01/2019, n. 966).
Del resto, l'art. 1102 c.c. attribuisce espressamente al condividente la facoltà di utilizzare il bene comune, a meno che non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Ne discende che l'utilizzo individuale della cosa comune, in assenza di un godimento escludente nei confronti degli altri comproprietari, non può risolversi in un pregiudizio per questi ultimi.
Non a caso, l'ipotesi del comproprietario che utilizzi per sé la cosa si trova accolta all'interno del perimetro delle regole componenti la disciplina divisoria, applicabili anche alla comunione ordinaria in forza del rinvio operato dall'art. 1116 c.c.: l'art. 714 c.c. richiama il “godimento separato” del coerede, contrapponendolo al “godimento esclusivo” idoneo a modificare l'estensione del diritto del compartecipe e a perfezionare l'usucapione, a riprova che la nota che colora di illiceità il godimento solitario della cosa manente communione è la sua esplicazione con modalità tali da privare gli altri della possibilità di usarne parimenti, vale a dire l'esorbitanza dai limiti che, in forza dell'art. 1102 co.
1, conformano i poteri di godimento del comproprietario.
In sé considerata, quindi, l'allegazione di un uso individuale (o meglio “separato”) della cosa non è sufficiente a configurare i presupposti per il possesso ad usucapionem delle quote altrui, salvo che dai particolari del fatto non emerga una situazione di preclusione del possesso degli altri condividenti.
È, infatti, il monopolio del godimento a rendere riprovevole l'utilizzo “separato” della cosa comune, perché l'accentramento del godimento con privazione delle possibilità dell'altrui utilizzo è pulsione rinnegante il principio di condivisione posto a fondamento della comunione (cfr. Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 25646 del 23/10/2008, Rv. 605508 – 01: “In una situazione di compossesso - come quella esistente tra i componenti di una comunione ereditaria in pendenza del giudizio di divisione - è ravvisabile una lesione possessoria solo quando uno dei condividenti abbia alterato e violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima mediante atti integranti un comportamento durevole, tale da evidenziare un possesso esclusivo "animo domini" su tutta la cosa, incompatibile con il permanere del possesso altrui”).
In atti, tuttavia, non vi è prova, né è emerso dall'istruttoria espletata, che i proprietari del subalterno
3 abbiano esteso il proprio possesso sulle quote degli atri comproprietari del subalterno 13, se non a partire dal momento di apposizione del cancellino, collocabile tra il 2004 e il 2005, come sostenuto
14 dalla stessa attrice, senza che sia dunque decorso il ventennio al momento della domanda di parte convenuta, introdotta in giudizio il 22 giugno 2017.
3.2. Sulla violazione dell'art. 1102 c.c.
Sussiste, allora, l'interesse dei convenuti ad ottenerne la rimozione o comunque l'arretramento, in modo tale che il cancellino cessi di insistere sui beni comuni.
La collocazione di un cancello nell'esclusiva disponibilità di uno dei condividenti sui beni comuni, in modo da impedire l'accesso agli altri comproprietari rientra, infatti, nelle condotte vietate dall'art. 1102 c.c.
La norma regolamenta l'uso della cosa comune, ponendo un duplice limite ai poteri dei condividenti, consistenti l'uno, nel rispetto della destinazione del bene comune, che non può essere alterata dal singolo partecipante alla comunione;
l'latro, nel divieto di frapporre impedimenti agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.). La dottrina ha precisato che i due limiti sono posti dalla legge in funzione cumulativa perché il servirsi della cosa secondo la destinazione può non bastare a permettere agli altri di farne uguale uso, e perché il permettere agli altri di farne uguale uso può non implicare servirsi della cosa secondo la sua destinazione.
In base al secondo limite, il singolo comunista non potrebbe attrarre la cosa comune in tutto o in parte nella propria disponibilità esclusiva, sottraendola alla possibilità di sfruttamento comune. Non solo.
Racchiudendo parte della cosa comune nella propria esclusiva sfera di controllo ed escludendo gli altri condomini dal relativo godimento, l'agente realizza un possesso ad usucapionem della res, con la possibilità di acquisirne la proprietà esclusiva nel termine ventennale di cui all'art. 1168 c.c. (cfr.
Cass. civ. Sez. II, 14/06/2000, n. 8120).
Mediante l'apposizione di un cancellino sul bene comune, parte attrice ha realizzato una condotta di appropriazione indebita del medesimo, in spregio al disposto dell'art. 1102 c.c., e perciò deve essere condannata a rilasciare la porzione di ballatoio occupata.
L'istruttoria processuale ha infatti confermato che l'installazione del cancello è avvenuta per mano dell'attrice, come dichiarato dalla stessa in sede di interrogatorio formale, Parte_1 all'udienza del 4 giugno 2019.
Dal comportamento illecito di discende anche il diritto dei convenuti a vedersi Parte_1
ristorato il pregiudizio subito.
3.3. Sul quantum.
A proposito del danno risarcibile, si osserva che la Corte di Cassazione - anche a Sezioni Unite - ha avuto più volte modo di affermare che il danno patrimoniale o non patrimoniale (financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa, risarcibile essendo il solo danno- conseguenza, e non anche il danno-evento, giacché altrimenti risulterebbe snaturata la "funzione del
15 risarcimento", che verrebbe ad essere riconosciuto quale "pena privata" (rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice) per il comportamento lesivo (v. Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008).
Il danno deve essere debitamente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva (v. Cass., 11/2/2021, n. 3572; Cass., 12/10/2017, n. 23740; Cass.,
15/6/2018, n. 15732; Cass., 27/9/2017, n. 7594; Cass., 12/6/2015, n. 12225; Cass., 18/11/2014, n.
24474 -in tema di diffamazione a mezzo stampa -; Cass., 24/9/2013, n. 21865; Cass., 14/5/2012, n.
7471; Cass., 21/6/2011, n. 13614; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
Con particolare riguardo all'occupazione sine titulo, tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione si sono preoccupate di precisare che l'oggetto della lesione non è tanto il bene che costituisce oggetto del diritto di proprietà, quanto piuttosto il contenuto del diritto stesso, ossia la facoltà di godimento del bene, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri.
Ne discende che il riconoscimento del risarcimento presuppone l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento: tra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria
(cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645).
Nel caso di specie, il CTU ha ritenuto che non vi sia stata alcuna compromissione della fruibilità dei beni comuni, in quanto l'unica funzione della porzione di ballatoio occupata è quella di condurre all'ingresso dell'appartamento dell'attrice.
In realtà, emerge dagli atti di causa come e avessero tutto CP_2 Controparte_1
l'interesse a fare uso della porzione di ballatoio, per realizzare gli interventi di cui al documento di autorizzazione del 6 dicembre 2012.
Tenuto conto delle ridotte dimensioni del bene occupato e dell'interesse allegato dei convenuti al suo utilizzo, limitato all'occupazione temporanea per l'esecuzione dei lavori sulla facciata, il danno può essere equitativamente determinato nella somma di euro 150,00 per ciascun anno a decorrere dalla data di tale documento, per complessivi euro 1.800,00.
4. Conclusioni e regolamentazione delle spese.
In conclusione, e devono essere condannati a ricondurre alla Controparte_1 CP_2
misura legale le distanze degli attacchi delle tubazioni del servizio igienico al piano primo del loro
16 appartamento, ubicato in Vaiano (PO), Via Pablo Neruda n. 9, rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Vaiano al foglio di mappa 13, particella n. 846, subalterno 4. Gli stessi devono inoltre corrispondere in favore di la somma di euro 2.000,00 per i danni arrecati, oltre ad euro 150,00 Parte_1
per la lesioni provocate alle pareti del soggiorno.
dal canto proprio, deve essere condannata a rilasciare nei confronti di Parte_1 [...]
e la porzione di ballatoio condominiale indebitamente occupata, CP_1 CP_2
identificata al Catasto fabbricati del Comune di Vaiano nel foglio 13 dalla particella 846 sub. 13. La stessa è, inoltre, tenuta a rifondere agli attori i danni provocati dalla condotta illecita, che si liquidano in euro 1800,00.
Spettano, inoltre, ad entrambe le parti danneggiate la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno di verificazione dell'evento dannoso – che, in assenza di altri dati, può essere identificato nella data dell'istanza di accesso agli atti, ossia il 15 novembre 2016, per quanto riguarda i danni subiti da parte attrice e dalla sottoscrizione del documento di autorizzazione del 6 dicembre 2012 per quanto riguarda i danni subiti da parte convenuta -, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore,
e non di valuta. Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 cod. civ., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale); con la conseguenza che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 17/09/2015, n. 18243, rv. 636751; Cass. civ. Sez. I,
07/10/2005, n. 19636, rv. 585697).
Sulla somma di 150,00 euro liquidata a titolo di risarcimento per i danni arrecati al soggiorno di parte attrice spetta soltanto la rivalutazione monetaria, per i motivi già illustrati.
17 Infine, deve essere accertata la collocazione, in violazione delle distanze legali, degli attacchi per il funzionamento del servizio igienico del piano secondo dell'abitazione di parte convenuta, sebbene non possa essere disposta la rimessione in pristino e il risarcimento del danno, in difetto di interesse.
Attesa la soccombenza prevalente di parte convenuta, gravano su e Controparte_1 [...]
il 25% delle spese del giudizio, con compensazione del residuo. Le stesse si liquidano in CP_2
euro 5.077,00, calcolate come di seguito, secondo i parametri medi previsti dal paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00. Il tutto oltre al 25% degli esborsi (per euro 264,00), nonché oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Per le stesse ragioni, ferma la solidarietà nei confronti del CTU, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta il 25% delle spese di CTU, con obbligo di rimborsare all'attrice quanto eventualmente già versato a tale titolo.
Tutte le ulteriori spese si dichiarano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA che gli attacchi e gli scarichi delle tubazioni del servizio igienico al primo piano dell'appartamento di e sito in Vaiano, Via Pablo Neruda n. 9, Controparte_1 CP_2
rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Vaiano al foglio di mappa 13, particella n. 846, subalterno
4, sono collocati a distanza inferiore da quella legale, come risulta dall'allegato A dell'elaborato peritale;
2. DA e a ripristinare la distanza legale degli attacchi Controparte_1 CP_2
delle tubazioni del servizio igienico del primo piano del loro appartamento, sito in Vaiano, Via Pablo
Neruda n. 9, rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Vaiano al foglio di mappa 13, particella n. 846, subalterno 4;
3. ACCERTA che gli attacchi delle tubazioni del servizio igienico del secondo piano dell'appartamento di e sito in Vaiano, Via Pablo Neruda n. 9, Controparte_1 CP_2
rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Vaiano al foglio di mappa 13, particella n. 846, subalterno
4, sono collocati a distanza inferiore da quella legale;
4. DA e a corrispondere a a Controparte_1 CP_2 Parte_1
titolo di risarcimento, la somma di euro 2.000,00, maggiorata di rivalutazione monetaria, dal 15 novembre 2016 al soddisfo, oltre ad interessi compensativi, al tasso standard, con la medesima decorrenza sulla somma annualmente rivalutata;
18
5. DA e a corrispondere a a Controparte_1 CP_2 Parte_1
titolo di risarcimento, la somma di euro 150,00, maggiorata di rivalutazione monetaria, dal 15 novembre 2016;
6. DA a rilasciare la porzione occupata del ballatoio catastalmente Parte_1
identificato al foglio di mappa 13, particella 846, sub. 13 nei confronti di e Controparte_1
CP_2
7. DA a corrispondere nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 1.800,00, maggiorata di rivalutazione monetaria, dal 6 dicembre CP_2
2012 al soddisfo, oltre ad interessi compensativi, al tasso standard, con la medesima decorrenza sulla somma annualmente rivalutata;
8. DA ed a rifondere nei confronti di CP_2 Controparte_1 Parte_1
il 25% delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 5.077,00
[...]
per onorari e in euro 264,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 25% degli onorari;
9. PONE definitivamente a carico di ed il 25% delle spese di CP_2 Controparte_1
CTU, con obbligo di rimborsare a quanto eventualmente già versato a tale titolo;
Parte_1
10. DICHIARA integralmente compensate tra le parti tutte le ulteriori spese.
Prato, 23/03/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Paola Compagna, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 732 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2017 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 29 dicembre 2023, introdotta da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del Parte_1 C.F._1
difensore, Avv. Francesca Pellegrini, che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
PARTE ATTRICE contro
(c.f. e (c.f. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore, Avv. Paola Fratini, C.F._3
che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Distanze legali – Comunione.
Conclusioni
Per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare che i Sigg.ri ed CP_2
, in seguito all'intervento di ristrutturazione edilizia, di cui alla P.E. n. 194/2012, depositata presso il Controparte_1
Comune di Vaiano, hanno realizzato, nell'immobile di loro proprietà, ubicato in detto Comune alla Via Pablo Neruda n.
9/c e identificato al nel foglio di mappa 13, particella n. 846, subalterno 4, le seguenti opere: • al piano primo, CP_3 la demolizione di un bagno esistente e la realizzazione di un nuovo bagno, con spostamento degli scarichi e dei sanitari del servizio igienico sulla parete di confine con la proprietà • al piano secondo, il mutamento di destinazione Parte_1
d'uso del locale soffitta in mansarda , con realizzazione di un ulteriore nuovo bagno e con conseguente collocazione del termoarredo e delle tubazioni (sia dell'impianto idrico -sanitario, che dell'impianto di riscaldamento) in aderenza alla parete di confine con la proprietà 2) accertare, conseguentemente, che le predette opere sono state realizzate in Parte_1 palese violazione dell'art. 889 c.c., in quanto, a seguito della modifica agli impianti idrico -sanitario e di riscaldamento originari, i nuovi impianti di adduzione e di scarico delle acque e del gas non sono stati posizionati ad una distanza di almeno un metro dal confine, costituendo, quindi, nuove servitù non autorizzate;
3) ordinare, pertanto, ai Sigg.ri CP_2 ed di ripristinare lo status quo ante dell'immobile o, comunque, di collocare i nuovi impianti di adduzione e di CP_1
1 scarico delle acque e del gas a distanza di legge dal confine;
4) condannare, altresì, parte convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla Sig.ra a causa della illegittima realizzazione delle opere di cui sopra, Parte_1 sia del danno patrimoniale, che di quello non patrimoniale, quest'ultimo ai sensi del combinato disposti degli artt. 2059 e
2 c.c., nella misura che sarà quantificata in corso di causa e, comunque, compresa in un importo tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00, o in quella maggiore o minore somma che sarà determinata a seguito dell'espletanda istruttoria e/o in via equitativa dal Giudice;
5) rigettare interamente la domanda riconvenzionale ex adverso formulata, perché palesemente infondata per tutti i motivi espressi in narrativa;
6) condannare, infine, i convenuti alla refusione, in favore della Sig.ra di tutte le spese e competenze del giudizio, oltre oneri accessori come per legge e rimborso forfetario al Parte_1
15%”.
Per parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta e disattesa: IN VIA ISTRUTTORIA per la chiamata del CTU a chiarimenti e/o per integrazione della perizia con riferimento ai seguenti punti, come già richiesto nelle note autorizzate depositate 20/10/2020, 09/12/2022,
17/03/2022 e precisamente - Riguardo alla risposta al punto 1 del quesito: Il CTU ha omesso di indicare come ha accertato e rilevato lo stato dei luoghi “originario” del bagno di parte attrice e riportato nello stato di rilievo preesistente (grafico allegato alla perizia sub A parte 1) il posizionamento dei sanitari, senza alcun riscontro documentale né rilievo fattuale che detti sanitari in realtà dall'origine fossero ivi posizionati (nelle piante dei progetti in Comune non sono riportati i sanitari). Che indichi quanto sopra. - Riguardo alla risposta al punto 2 del quesito: In difetto di compiuto accertamento dello stato dei luoghi “originario” del bagno di parte attrice, per quanto sopra detto, il CTU ha omesso di indicare in base a quali elementi ha potuto affermare (pag. 12) che le opere compiute da parte attrice al piano soffitta con ridimensionamento del bagno esistente “non hanno interessato l'impianto idro – termo - sanitario”. Che chiarisca quanto sopra. - Riguardo alla risposta ai punti 1 e 2 del quesito: Il CTU ha omesso di indagare, rilevare e riportare le risultanze del progetto iniziale del costruttore che prevedeva originariamente nell'appartamento oggi un piccolo bagno CP_2 proprio nella posizione ripristinata oggi dai convenuti. Che indaghi il punto e riferisca in proposito. Riguardo alla risposta al punto 4 del quesito: - Il CTU ha omesso di indicare come ha accertato e rilevato la misura delle distanze rispetto al confine degli scarichi, delle tubazioni e degli impianti dello stato preesistente di parte convenuta (grafico allegato sub A parte 2). In mancanza di tale indicazione le quote indicate finiscono per risultare non veritiere e non significative le osservazioni del CTU al riguardo. In proposito si riporta, da pag. 30, “nel bagno originario i sanitari e i relativi attacchi
(ad esclusione della doccia) erano collocati “ad una certa distanza”. Che indichi quanto sopra. Riguardo alla risposta al punto 4 del quesito: - Il CTU ha omesso di indagare e rilevare la misura dello spessore del muro. Che rilevi quanto sopra.
Riguardo alla risposta ai punti 3 e 4 del quesito: - Il CTU ha omesso di indagare, rilevare e descrivere il reale assetto del collocamento degli scarichi e degli impianti dello stato preesistente e attuale di parte convenuta (grafico allegato sub A
parte 2) nella loro completezza ovvero con riferimento altresì alla individuazione del raccordo e punto di confluenza di tali scarichi nelle calate/colonne di scarico e la posizione di esse prima e dopo i lavori. In definitiva si CP_4 chiede venga indagato rilevato e descritto dove finivano per scaricare prima gli elementi e dove finiscono per scaricare adesso. Che indaghi e descriva quanto sopra. Riguardo alla risposta al punto 6 del quesito: Si contestano le specificazioni operate dal CTU circa la ritenuta non incidenza, sulla fruibilità e godimento delle parti comuni, del cancello a chiusura del pianerottolo installato da parte attrice accertato come posizionato “su porzione del ballatoio comune”. Dette specificazioni risultato pure opinioni personali del Tecnico, come tali irrilevanti. - NEL MERITO : Rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra perché infondate in fatto e in diritto, e in accoglimento di domanda Parte_1 riconvenzionale, Previo accertamento della illegittima installazione a sua cura, nell'immobile sito in Vaiano via Pablo
Neruda n. 9/c, di un cancello a chiusura del pianerottolo su cui approda la rampa di scale dell'edificio, parti a comune
2 identificate con subalterno n. 13 della particella 846 foglio 13 Catasto Fabbricati Ufficio di Prato Comune di Vaiano,
Condannarla alla rimozione e/o all'arretramento del manufatto alle distanze di legge, a sua cura e spese, nonché al risarcimento in favore dei comparenti dei danni subiti e subendi a causa della illegittima realizzazione dell'opera di cui sopra, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che sarà quantificata in corso di causa e comunque ricompresa nell'importo di € 26.000,00, o in quella maggiore o minore somma che sarà determinata all'esito dell'istruttoria e/o equitativamente. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale e , domandando l'accertamento del posizionamento CP_2 Controparte_1
degli impianti di adduzione e di scarico all'interno dell'immobile dei convenuti in violazione dell'art. 889 c.c., con condanna al ripristino delle distanze legali e al risarcimento dei danni cagionati, nella misura compresa tra 5.200,00 e 26.000,00 euro.
A fondamento della domanda, ha allegato: di essere titolare dell'appartamento con autorimessa, ubicato in Vaiano (PO), Via Pablo Neruda n. 9/c, identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio di mappa 13, particella n. 846, subalterni 3 (l'appartamento) e 5 (l'autorimessa); che l'immobile era inserito in un complesso condominiale, originariamente di un unico soggetto e confinava con l'appartamento di proprietà di e , rappresentato CP_2 Controparte_1
al N.C.E.U. del Comune di Vaiano al foglio di mappa 13, particella n. 846, subalterno 4; che questi ultimi avevano ristrutturato il proprio appartamento, come da SCIA presentata al Comune di Vaiano in data 13.11.2012 con P.G. n. 7065 (P.E. n. 194/2012), con scadenza prorogata al 12.11.2017, e da
Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.) P.G. n. 6161 del 03.11.2015; di aver depositato istanza di accesso ai relativi atti il 15 novembre 2016; che durante l'esecuzione dei lavori erano stati provocati danni all'unità immobiliare di sua proprietà e, in particolare, alla parete del soggiorno, a confine con la proprietà dei convenuti;
che dall'esame del progetto depositato al Comune risultava che gli interventi avevano interessato la demolizione di un bagno al piano primo, con superficie di 4,48 mq, confinante con l'appartamento dell'attrice per 2,35 ml, e la realizzazione di un nuovo bagno, con superficie di 7,92 mq, confinante con l'appartamento di proprietà dell'attrice per 3,45 ml, nonché il cambio di destinazione d'uso del locale soffitta al secondo piano in mansarda, con realizzazione di un nuovo bagno con superficie di 2,45 mq;
che gli scarichi e i sanitari del servizio igienico al primo piano, precedentemente ubicati sulla parete interna dell'appartamento dei convenuti, erano stati spostati sulla parete di confine con la proprietà dell'attrice; che tale bagno inizialmente confinava con il vano cucina del proprio appartamento, mentre adesso si trovava adiacente al soggiorno;
che, con riguardo agli interventi progettati al secondo piano, il termoarredo e le tubazioni del nuovo servizio igienico, dell'impianto idrico-sanitario e dell'impianto di riscaldamento, erano stati posti in aderenza alla parete confinante alla proprietà dell'attrice; che il continuo rumore degli scarichi dei bagni aveva
3 peggiorato le condizioni di vita dell'attrice; che il tentativo di mediazione era stato concluso senza successo.
Si sono costituiti i convenuti e , chiedendo il rigetto delle pretese CP_2 Controparte_1 avversarie e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'apposizione, a cura dell'attrice, di un cancello a chiusura del pianerottolo comune, con condanna alla rimozione o all'arretramento del manufatto e al risarcimento dei danni patiti, contenuti nella misura compresa tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00
A sostegno della difesa hanno allegato che: in epoca antecedente al 2012, aveva Parte_1 collocato un cancello a chiusura del pianerottolo su cui approdava la rampa di scale dell'edificio, costituenti parti comuni, identificate al subalterno n. 13 della particella 846 foglio 13 del Catasto
Fabbricati Ufficio di Prato, Comune di Vaiano;
tale questione era stata oggetto della procedura di mediazione;
con atto di assenso del 6 dicembre 2012, sottoscritto dai condomini Parte_1
e , i convenuti erano stati autorizzati ad eseguire modifiche della Persona_1 Persona_2
facciata; i lavori non avevano avuto inizio stante la presenza del cancellino;
con l'intervento contestato dall'attrice, e avevano trasformato il locale studio al CP_2 Controparte_1
piano primo in bagno e il bagno adiacente in ripostiglio e modificato il locale soffitta al piano secondo in mansarda, con realizzazione di un piccolo servizio igienico;
tali opere erano state eseguite nel rispetto della normativa sulle distanze legali;
infatti, non era vero che gli scarichi e i sanitari del servizio igienico erano stati spostati sulla parete di confine, ma, piuttosto erano state adattate le calate per gli scarichi della colonna condominiale, già presenti sulla medesima parete, in quanto destinati, secondo il progetto originario, a servizio del medesimo bagno;
nell'esecuzione delle opere, i convenuti avevano peraltro inserito nella muratura di confine un ringrosso con installazione di materiale fonoassorbente e schiuma al fine di insonorizzare le tubazioni;
con riferimento agli interventi posti in essere al secondo piano, non erano stati ancora installati gli accessori per il funzionamento del secondo bagno, ma solo predisposti gli attacchi;
l'esistenza di un secondo bagno in un'abitazione di taglio medio, doveva ritenersi essenziale, giustificando la disapplicazione, nell'edificio condominiale, di quanto previsto dall'art. 889 c.c.; peraltro, anche la proprietà isponeva al piano secondo di un servizio igienico sulla parete a confine con la proprietà Parte_1
dei convenuti;
con riguardo alle lesioni alla parete del soggiorno dell'attrice, i convenuti a dicembre
2013 si erano adoperati per le necessarie riparazioni, ma l'attrice aveva rifiutato l'intervento; infine, anche il bagno dismesso era posto a confine con la proprietà dell'attrice, con la conseguenza che le immissioni di rumore non potevano ritenersi intollerabili.
La causa è stata istruita mediante assunzione di prova orale per interpello e testi ed espletamento di
CTU.
4 Con note depositate in vista dell'udienza cartolare del 29 dicembre 2023, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi.
*****
1. Sulla violazione delle distanze legali. ha agito per ottenere il riconoscimento della installazione in violazione delle Parte_1
distanze legali degli impianti di adduzione e scarico nei bagni dell'appartamento di
[...]
e . CP_1 CP_2
L'azione rientra nel perimetro applicativo dell'art. 949 c.c. ed è diretta a far dichiarare l'inesistenza di diritti reali affermati da terzi sulla cosa per far cessare le eventuali molestie e turbative legate all'esercizio di tali diritti. L'azione, in altre parole, è preordinata alla realizzazione dell'interesse caratterizzante in maniera fondamentale la proprietà: il godimento pieno ed il rapporto di assolutezza con la cosa.
In particolare, il mantenimento delle tubazioni a distanza inferiore a quella prevista dalla legge costituisce l'imposizione di una servitù avente come contenuto la non osservanza della distanza legale, con legittimazione del proprietario del fondo che subisce l'imposizione ad agire mediante l'actio negatoria servitutis.
Segnatamente, l'art. 889 c.c. prescrive che chi vuole installare tubi conduttori d'acqua (pura o lurida), comprese le grondaie, ovvero tubi conduttori di gas, et similia, e loro diramazioni, deve osservare la distanza di almeno un metro dal confine. Stante la dizione “et similia” l'elencazione deve ritenersi esemplificativa, riguardando tutte le condutture aventi un flusso costante di sostanze liquide o gassose.
Infatti, il legislatore ha tenuto conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, stabilendo una presunzione ex ante di pericolosità per quelle collocate ad una distanza inferiore.
È necessario precisare che al riguardo non riveste alcuna rilevanza la presenza o meno di un muro divisorio sul confine, dovendo essere rispettata la distanza prescritta anche allorché sul confine vi sia un muro di proprietà esclusiva di chi appone le tubazioni.
Va poi specificato che la disciplina sulle distanze di cui all'art. 889 c.c. non si applica in caso di opere eseguite in epoca anteriore alla costituzione del , atteso che, in tal caso, l'intero edificio, CP_5
formando oggetto di un unico diritto dominicale, può essere nel suo assetto liberamente precostituito o modificato dal proprietario, anche in vista delle future vendite dei singoli piani o porzioni di piano, operazioni che determinano, da un lato, il trasferimento della proprietà sulle parti comuni (art. 1117
c.c.) – e l'insorgere del condominio – e, dall'altro lato, la costituzione, in deroga (o in contrasto) al
5 regime legale delle distanze, di vere e proprie servitù a vantaggio e a carico delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli acquirenti, in base a uno schema assimilabile a quello dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia.
L'art. 889 c.c. ha, infatti, carattere dispositivo con la conseguente liceità della costituzione di una servitù contraria (acquistabile anche per usucapione) avente come contenuto la non osservanza della distanza legale e nella quale fondo dominante è quello entro cui è effettuata l'apertura o l'installazione e fondo servente è quello confinante con il primo, che non può più pretendere il rispetto della distanza stessa (cfr. Cass. civ., 05/04/1982, n. 2094).
1.1. Il servizio igienico al piano primo.
Rientra, dunque, nell'ambito applicativo della norma la collocazione degli scarichi e degli attacchi del bagno posto al primo piano dell'appartamento di parte convenuta sulla parete di confine con l'appartamento dell'attrice.
Tale collocazione risulta frutto dell'intervento di cui alla SCIA presentata al Comune di Vaiano in data 13.11.2012 con P.G. n. 7065 (P.E. n. 194/2012), con scadenza prorogata al 12.11.2017, e alla
Segnalazione di Inizio Attività (S.C.I.A.) P.G. n. 6161 del 03.11.2015, e non è, perciò, riconducibile ad opere preesistenti alla costituzione del condominio di cui i due appartamenti sono parte.
L'immobile di parte convenuta è stato infatti acquistato in forza del Decreto di Trasferimento
Immobiliare del Tribunale di Prato del 01.06.2012 e precedentemente era stato acquistato da _3
, a cui era pervenuto dalla stessa ditta costruttrice;
[...] Organizzazione_1
l'immobile di parte attrice, invece, è stato acquistato in parte dalla ditta costruttrice
[...]
con atto Notaio del 20.11.2002 e in parte da con atto Controparte_6 Per_4 Parte_2
Notaio el 21.05.2004 (cfr. pag. 7 e 8 dell'elaborato peritale). Per_4
Le allegazioni di parte attrice sul punto hanno dunque trovato conferma nell'elaborato tecnico del geometra Per_5
Con le citate opere, infatti, i convenuti, per quanto riguarda il piano primo del loro appartamento, hanno smantellato il bagno preesistente e, spostando le tramezzature al fine di trasformarlo in ripostiglio, hanno realizzato un nuovo servizio igienico dove precedentemente si trovava il guardaroba (cfr. pag. 9 elaborato peritale). Di conseguenza, gli attacchi, gli scarichi ed i sanitari del servizio igienico, che originariamente erano posizionati su di un tramezzo a confine con il locale soggiorno dello stesso appartamento, si trovano adesso sulla parete a confine con il soggiorno di parte convenuta, in corrispondenza del locale precedentemente adibito a studio (cfr. elaborato peritale pag.
13 e ss., nonché allegato A).
Né è lecito sostenere che l'installazione dei nuovi attacchi sulla parete di confine sia legittimata da una preesistente servitù di mantenimento delle tubazioni a distanza inferiore di quella prescritta
6 dall'art. 889 c.c. Il trasferimento della servitù in luogo diverso da quello nel quale la stessa era originariamente stabilita (che non si identifica con la totalità del fondo dominante, ma, più precisamente, con il locus servitutis, ossia con il luogo preciso su cui la servitù è esercitata), infatti,
è regolato dall'art. 1068 c.c., che lo consente, su istanza del proprietario del fondo dominante, in forza di un provvedimento (costitutivo) dell'autorità giudiziaria, allorché questi dimostri che il cambiamento sia di notevole vantaggio e non rechi danno al fondo servente.
È evidente, perciò, che lo spostamento delle opere necessarie per l'esercizio della servitù non possa avvenire per iniziativa unilaterale del proprietario del fondo servente o del fondo dominante, ma va indefettibilmente richiesto da uno di essi in via convenzionale o giudiziale, restando esclusa ogni possibilità di modificazione di fatto (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 18/03/2019, n. 7619, rv. 653170-
01; Cass. civ. Sez. II Ord., 07/06/2018, n. 14821, rv. 648853-01). Né è possibile che il giudice disponga il trasferimento della servitù in mancanza di apposita domanda di parte (cfr. Cass. civ. Sez.
I, 17/11/2000, n. 14906).
Per tali ragioni risultano superflui ai fini del decidere i chiarimenti alla CTU sollecitati dai convenuti in merito alla distanza originaria dei sanitari rispetto all'appartamento dell'attrice o in merito alla loro collocazione.
Nemmeno merita approfondimento l'osservazione di parte convenuta, secondo cui, alla luce del progetto originario del costruttore il bagno, dell'appartamento dei convenuti avrebbe dovuto essere collocato nella posizione in cui si trova attualmente. A tal proposito, infatti, si osserva che il progetto del costruttore non può essere invocato quale titolo per la costituzione di una servitù nell'edificio condominiale, laddove l'asservimento dei fondi si realizza, non ad opera di un progetto, ma secondo lo stato dei luoghi precedente l'alienazione delle singole unità abitative, secondo un meccanismo corrispondente alla costituzione per destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 c.c.
Ancora, non rileva che non siano state inserite nuove tubature, ma siano state utilizzate le calate condominiali preesistenti, considerato che la norma, stante la locuzione “et similia” di cui al comma
2, comprende anche i soli scarichi e gli attacchi.
Infine, nessuna importanza riveste la circostanza che anche nell'appartamento di Parte_1
siano collocati attacchi e tubazioni a distanza inferiore da quella prescritta dalla legge. Eventuali servitù reciproche tra appartamenti confinanti restano infatti autonome l'una dall'altra, sicché
l'esistenza di una servitù a vantaggio di un fondo non è elemento sufficiente a ritenere costituita una servitù di uguale contenuto a vantaggio del fondo servente (arg. da Cass. civ. Sez. II Sent.,
20/07/2009, n. 16842, rv. 609320).
1.1.2. Il risarcimento del danno.
7 Venendo alla domanda risarcitoria, va premesso che in tema di distanze legali vale il principio per cui la violazione della prescrizioni di legge, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in re ipsa, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure iuris tantum, tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25082 del 09/11/2020; in precedenza si segnala Sez.
2, Sentenza n. 25475 del 16/12/2010).
In particolare, il danno che il proprietario confinante subisce (danno conseguenza e non danno evento) deve ritenersi in re ipsa, senza necessità di una specifica attività probatoria, essendo l'effetto, certo e indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo e, quindi, della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà (cfr. Cass. civ. Sez. II, Ord., ud. 08/04/2022, 21-06-2022, n. 20048; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 21501 del
31/08/2018).
Nel caso di specie, segnalano i convenuti che la violazione delle distanze legali deriverebbe da un mero spostamento di una servitù preesistente, con conseguente assenza di una situazione di aggravamento per il proprietario del fondo servente.
Al riguardo, il CTU ha rilevato che gli attacchi del water, nonché la cassetta di risciacquo del servizio igienico precedente agli interventi oggetto di causa erano, effettivamente, collocati a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge rispetto all'appartamento di parte attrice (rispettivamente a distanza di 0,50 e 0,30 metri, cfr. allegato A dell'elaborato peritale). Il tecnico ha precisato di aver rilevato tali distanze tenendo conto degli elementi visibili, come gli scarichi e gli attacchi (cfr. pag.
15 CTU), che, come già visto, in forza della locuzione “et similia” di cui al comma 2 dell'art. 889, rientrano nell'ambito applicativo della norma.
Tale circostanza influisce, dunque, certamente in diminuzione sulla liquidazione del danno, ma non lo elide, tenuto conto che, nella rappresentazione dello stato attuale, gli attacchi e gli scarichi dei sanitari (ad eccezione della doccia) si trovano sulla parete di confine del locale adibito a soggiorno di parte attrice.
Né la parte convenuta ha offerto alcun elemento da cui desumere uno stato dei luoghi differente, carenza che non può ritenersi colmata mediante la richiesta di chiarimenti alla CTU. Infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata
8 qualora la parte tenda con essa a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati, né allegati (Cass. civ. Sez. III, 14/02/2006, n. 3191, rv. 590615); del resto, in tema di consulenza tecnica di ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive ed istruttorie, l'ausiliare del giudice, nello svolgimento delle proprie attività, non può - nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti - indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle parti, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 31886 del 06/12/2019, Rv. 656045 - 01).
Valutato, dunque, nel complesso lo stato dei luoghi, tenuto conto che il danno patrimoniale in esame deriva, in parte, dal mero spostamento di una preesistente servitù, si tratta in un pregiudizio di carattere temporaneo, da valutare in un arco di tempo che parte dall'istanza di accesso agli atti depositata da parte attrice (risalente al 2016), considerato che nemmeno parte attrice è stata in grado di motivare l'entità del risarcimento richiesto, lo stesso può essere liquidato equitativamente nella somma di euro 2.000,00 (ossia 250,00 euro per ciascun anno sino alla data del presente provvedimento).
Quanto al pregiudizio lamentato da derivante dalla lesione del proprio diritto alla Parte_1 serenità domestica, compromesso dal “continuo rumore degli scarichi”, va innanzitutto osservato che la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale è circoscritta ai “casi previsti dalla legge”, ossia alle ipotesi in cui una specifica disposizione ne ammetta la risarcibilità, ovvero, nell'interpretazione costituzionalmente orientata offerta dalla Corte di Cassazione, alle ipotesi di lesione di diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione.
In tale ultima ipotesi, rientra il caso di specie, in quanto, sebbene il risarcimento della lesione alla serenità domestica non sia previsto espressamente dalla legge, si tratta di un diritto inviolabile della persona, tutelato dall'art. 2, Cost. e dall'art. 8, CEDU.
Pertanto, vale il principio per cui il risarcimento del danno non patrimoniale presuppone una lesione grave di un interesse della persona, di talché non sono risarcibili le offese bagatellari a un diritto inviolabile, in quanto non idonee a coinvolgere in concreto la categoria di cui all'art. 2 Cost. (cfr.
Corte cost., 15/09/2022, n. 205; Cass. civ. Sez. Unite Sent., 11/11/2008, n. 26972).
9 Nel caso in esame, parte attrice non ha dato né offerto la prova dell'intensità delle conseguenze della continuità del rumore degli scarichi sulla propria serenità domestica, limitandosi ad offrire una descrizione della situazione lesiva.
In difetto di allegazione e prova dell'intensità del pregiudizio subito, non si ravvisano i presupposti della tutela risarcitoria, considerato, altresì, come già rilevato, che lo scarico del wc era collocato a distanza inferiore rispetto a quella legale anche secondo lo stato dei luoghi preesistente.
1.2. Il servizio igienico collocato al piano secondo.
Parimenti, dagli atti di causa emerge l'installazione, in violazione della normativa sulle distanze legali, degli attacchi del servizio igienico costruito al piano superiore dell'appartamento di
[...]
e . Tanto si trae dalla collocazione degli attacchi della lavatrice e del CP_1 CP_2
water sulla parete di confine della proprietà di parte attrice, nonché dalla collocazione degli attacchi del termoarredo e della doccia, oltre che dello scarico della doccia, a distanza inferiore a un metro dal fondo di parte attrice (cfr. allegato A alla CTU).
Sul punto, parte convenuta deduce l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 889 c.c., invocando il principio per cui tale norma riguarda anche gli edifici in condominio, a condizione che non si tratti di impianti indispensabili ai fini della completa e reale utilizzazione dell'immobile. Tuttavia, al riguardo si osserva che l'applicazione della deroga richiede una valutazione del giudice di merito circa il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, valutazione che non può essere svolta in assenza della dimostrazione, da parte di chi abbia collocato i tubi a distanza inferiore a quella prescritta dalla legge, dell'impossibilità di posizionarli altrove (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 21/05/2010, n. 12520, rv. 613141).
Nel caso di specie, la parte convenuta non ha offerto alcun elemento a sostegno della tesi dell'incompatibilità della rigorosa applicazione dell'art. 889 c.c. con la struttura dell'edificio condominiale in cui sono collocati gli appartamenti oggetto di causa ed, in particolare, di non poter collocare altrove un secondo bagno.
Cionondimeno, la domanda di ripristino dello stato dei luoghi e di risarcimento del danno posta dall'attrice non può essere accolta, per difetto di interesse ad agire.
L'operatività della norma di cui all'art. 889, co. 2, c.c. è, infatti, limitata alle condotte o tubazioni che rechino un flusso costante di sostanze liquide o gassose e conseguentemente comportino un permanente pericolo per il fondo del vicino, in relazione alla naturale possibilità di infiltrazioni, mentre ne restano escluse le situazioni di trasporto saltuario o comunque non continuativo (così
Sez. I Sent., 21/05/2008, n. 253). Controparte_7
Nel caso di specie, è pacifico che il servizio igienico in soffitta sia munito della mera predisposizione degli attacchi risultando, allo stato, non funzionante. In assenza di un flusso di sostanze liquide nelle
10 tubazioni, risulta mancante l'interesse ad agire per il ripristino dello stato dei luoghi, non ricorrendo nemmeno i presupposti per il risarcimento del danno.
2. Sulle lesioni alla parete del soggiorno di parte attrice.
Non è contestato che nell'esecuzione degli interventi edilizi oggetto di causa i convenuti abbiano danneggiato la parete del soggiorno di parte attrice, provocando un danno stimato dal CTU (in base a computo metrico e parere di maestranza di fiducia), in euro 150,00, che deve essere refuso in favore dell'attrice.
Sul punto, quest'ultima ha osservato che la stima del CTU non sarebbe esatta, risultando inferiore ai costi da affrontare per il ripristino dello stato dei luoghi, quantificati in 500,00 euro. L'osservazione, del tutto apodittica, non può essere condivisa, non avendo indicato nessun Parte_1
elemento oggettivo che consenta di aumentare la stima effettuata dal CTU.
Non elide la responsabilità dei convenuti la circostanza che essi si siano tempestivamente adoperati per riparare le lesioni cagionate, considerato che l'offerta di adempimento dell'obbligazione risarcitoria è capace soltanto di evitare la costituzione in mora ex art. 1220 c.c., sempre che la prestazione non sia stata respinta per motivo legittimo.
Nel caso di specie, ha giustificato il rifiuto mosso nei confronti dell'offerta di Parte_1
e di allegando la necessità di dimostrare l'entità dei lavori svolti CP_2 Controparte_1
dai vicini.
Le ragioni indicate dalla danneggiata, tuttavia, non appaiono legittime, considerato che l'entità delle opere di ristrutturazione eseguite si trae dalla documentazione rilasciata dal Comune e, in particolare, dal confronto tra lo stato preesistente e quello attuale, e non dai danni arrecati dalla parete del soggiorno, quantificati, peraltro, in soli 150,00 euro.
Essendo perciò imputabile al creditore il ritardo nell'esecuzione della prestazione, ne consegue che sulle somme liquidate a titolo di risarcimento non saranno dovuti gli interessi compensativi da lucro cessante.
3. Sulla domanda riconvenzionale.
In via riconvenzionale, i convenuti hanno chiesto l'arretramento del cancellino collocato da
[...]
ul ballatoio condominiale, con condanna al risarcimento dei danni patiti. Parte_1
Al riguardo, dalla CTU risulta che tale cancello sia stato installato sulla proprietà comune, ossia sul subalterno 13, accatastato come area comune ai subalterni 3 e 4, rispettivamente di proprietà di parte attrice e parte convenuta, a distanza di 4,00 metri dalla proprietà dell'attrice (cfr. allegato C).
3.1. Sulla comproprietà dell'area occupata dal cancellino. sostiene, invece, che il cancellino si trovi sulla sua proprietà, in quanto Parte_1
l'operazione di accatastamento effettuata nel 2002 non aveva tenuto conto del fatto che “il limite di
11 accesso alla proprietà era stato successivamente avanzato con la collocazione del Parte_1 cancellino di accesso alla stessa e del relativo campanello di casa nell'attuale posizione, al limite del pianerottolo della scala esterna, e che anche le luci lungo il terrazzino di accesso alla Sua proprietà a partire dal cancellino erano state allacciate al contatore privato del suo appartamento e non all'impianto condominiale”, come dichiarato dal geometra he si era occupato delle CP_8
relative pratiche (doc. 8).
Sul punto, va premesso, che la prova del confine (nel caso di specie tra la proprietà esclusiva dell'attrice e la proprietà condominiale) può essere data con ogni mezzo di prova, e in astratto i singoli mezzi non sono graduati secondo un ordine di prevalenza (Cass. civ. Sez. II Ord., 17/11/2021, n.
34825, rv. 662864-01). Al giudice è rimessa la loro libera valutazione, anche se deve comunque essere accordata preferenza ai titoli di acquisto, ove dalla loro interpretazione sia possibile evincere in maniera piana il percorso del confine (Cass. civ. Sez. II, 09/10/2006, n. 21686, rv. 592564).
Il ricorso alle mappe catastali ha invece carattere residuale (Cass. 22298/2010; Cass. civ. Sez. II, Ord., ud. 07/04/2021, 17-11-2021, n. 34825); tuttavia, l'uso delle mappe si rivela tutt'altro che residuale qualora queste siano richiamate nei titoli di acquisto ai fini della determinazione dell'estensione della proprietà ceduta. In tal caso, il loro valore probatorio diviene preponderante per il regolamento dei confini, potendo finanche prevalere sulla prova della situazione possessoria e sulle risultanze di altre prove documentali o costituende (Cass. civ. Sez. II, 05/07/2006, n. 15304: “Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti”).
In proposito si osserva che le schede di accatastamento, fatte redigere appositamente da un tecnico e riproducenti planimetricamente in scala, nella sua consistenza ed estensione, un immobile non ancora censito in catasto, sono di norma dirette ad individuare il bene compravenduto o assegnato e, pertanto, se assunte quali parti integranti dell'atto contrattuale cui vengono allegate, sono da considerare non come semplici dati catastali (con valore, dunque, solo indiziario e sussidiario), ma come fonte dei dati medesimi e, come tali, idonee a determinare l'oggetto materiale del negozio.
Nel caso di specie, nel contratto di compravendita del 20 novembre 2002, tra
[...]
, si indica espressamente Controparte_9 Parte_1 Parte_2
tra le parti comuni, vendute pro quota insieme all'appartamento oggi di parte attrice, anche il subalterno 13, particella 846, “scala di accesso al primo piano”, mentre la proprietà alienata in via esclusiva a parte attrice viene descritta come “appartamento per civile abitazione dislocato su due piani con accesso dalla scala esterna a comune […] oltre a terrazzo frontale e tergale […] Esso
12 confina con: parti comuni […]”, con la specificazione che esso risulta censito al sub. 3 della particella
846 (doc. 1 parte attrice).
Il contratto con cui parte attrice ha acquistato il proprio appartamento, dunque, non attribuisce alcun titolo esclusivo sul ballatoio dove si trova la scala di accesso, mentre l'individuazione dei confini tra l'appartamento oggetto della compravendita e le parti comuni dell'edificio è lasciata alla sola individuazione catastale, non essendo riportata nemmeno l'estensione del bene compravenduto.
Ne discende che l'area corrispondente al sub. 13 ove è stato collocato il cancellino non può ritenersi oggetto di proprietà esclusiva dell'attrice.
D'altro canto, sostiene il contrario facendo riferimento alla dichiarazione del Parte_1
geometra il quale riporta un errore nei dati di accatastamento (doc. 8), che, CP_10
tuttavia, indipendentemente dal suo valore probatorio, non può superare l'efficacia del titolo in cui è cristallizzata la volontà delle parti che ad essi hanno fatto riferimento.
Né può ritenersi che la descrizione del subalterno 13 come “scala di accesso al piano primo” comporti che il ballatoio su cui la stessa insiste sia stato alienato a è, infatti, Parte_1
evidente che tale subalterno comprenda non solo la scala per accedere al piano primo, ma anche lo stesso accesso, corrispondente al ballatoio, come risulta dalle planimetrie depositate in data 6 marzo
2002, in data antecedente alla conclusione del contratto.
Peraltro, la medesima descrizione e indicazione catastale della scala di accesso al piano primo è, del resto, contenuta anche nei titoli di provenienza della proprietà (doc. 3 e 4 Parte_3
parte attrice).
Va poi escluso che l'attrice abbia acquistato la proprietà del bene per uso esclusivo ultraventennale.
Al riguardo, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione, e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituito da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà (Cass. civ. Sez. II, Sent., ud.
06/07/2016, 06-10-2016, n. 20039).
In particolare, con riguardo al compossesso dei coeredi, è stato specificato che “il coerede che, a seguito della morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso”
(Cass. civ. Sez. II, Ord., 08-04-2021, n. 9359; Cass. civ. Sez. II Ord., 16/01/2019, n. 966). A tal fine, però “è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede
13 goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus” (Cass. 10734/2018, Cass.
7221/2009, Cass. 13921/2002), non essendo sufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune (Cass. civ. Sez. II Sent., 20/05/2008, n. 12775, rv. 603455; più recentemente, in tema di comunione ereditaria, Cass. civ. Sez. II Ord., 16/01/2019, n. 966).
Del resto, l'art. 1102 c.c. attribuisce espressamente al condividente la facoltà di utilizzare il bene comune, a meno che non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Ne discende che l'utilizzo individuale della cosa comune, in assenza di un godimento escludente nei confronti degli altri comproprietari, non può risolversi in un pregiudizio per questi ultimi.
Non a caso, l'ipotesi del comproprietario che utilizzi per sé la cosa si trova accolta all'interno del perimetro delle regole componenti la disciplina divisoria, applicabili anche alla comunione ordinaria in forza del rinvio operato dall'art. 1116 c.c.: l'art. 714 c.c. richiama il “godimento separato” del coerede, contrapponendolo al “godimento esclusivo” idoneo a modificare l'estensione del diritto del compartecipe e a perfezionare l'usucapione, a riprova che la nota che colora di illiceità il godimento solitario della cosa manente communione è la sua esplicazione con modalità tali da privare gli altri della possibilità di usarne parimenti, vale a dire l'esorbitanza dai limiti che, in forza dell'art. 1102 co.
1, conformano i poteri di godimento del comproprietario.
In sé considerata, quindi, l'allegazione di un uso individuale (o meglio “separato”) della cosa non è sufficiente a configurare i presupposti per il possesso ad usucapionem delle quote altrui, salvo che dai particolari del fatto non emerga una situazione di preclusione del possesso degli altri condividenti.
È, infatti, il monopolio del godimento a rendere riprovevole l'utilizzo “separato” della cosa comune, perché l'accentramento del godimento con privazione delle possibilità dell'altrui utilizzo è pulsione rinnegante il principio di condivisione posto a fondamento della comunione (cfr. Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 25646 del 23/10/2008, Rv. 605508 – 01: “In una situazione di compossesso - come quella esistente tra i componenti di una comunione ereditaria in pendenza del giudizio di divisione - è ravvisabile una lesione possessoria solo quando uno dei condividenti abbia alterato e violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima mediante atti integranti un comportamento durevole, tale da evidenziare un possesso esclusivo "animo domini" su tutta la cosa, incompatibile con il permanere del possesso altrui”).
In atti, tuttavia, non vi è prova, né è emerso dall'istruttoria espletata, che i proprietari del subalterno
3 abbiano esteso il proprio possesso sulle quote degli atri comproprietari del subalterno 13, se non a partire dal momento di apposizione del cancellino, collocabile tra il 2004 e il 2005, come sostenuto
14 dalla stessa attrice, senza che sia dunque decorso il ventennio al momento della domanda di parte convenuta, introdotta in giudizio il 22 giugno 2017.
3.2. Sulla violazione dell'art. 1102 c.c.
Sussiste, allora, l'interesse dei convenuti ad ottenerne la rimozione o comunque l'arretramento, in modo tale che il cancellino cessi di insistere sui beni comuni.
La collocazione di un cancello nell'esclusiva disponibilità di uno dei condividenti sui beni comuni, in modo da impedire l'accesso agli altri comproprietari rientra, infatti, nelle condotte vietate dall'art. 1102 c.c.
La norma regolamenta l'uso della cosa comune, ponendo un duplice limite ai poteri dei condividenti, consistenti l'uno, nel rispetto della destinazione del bene comune, che non può essere alterata dal singolo partecipante alla comunione;
l'latro, nel divieto di frapporre impedimenti agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (art. 1102 c.c.). La dottrina ha precisato che i due limiti sono posti dalla legge in funzione cumulativa perché il servirsi della cosa secondo la destinazione può non bastare a permettere agli altri di farne uguale uso, e perché il permettere agli altri di farne uguale uso può non implicare servirsi della cosa secondo la sua destinazione.
In base al secondo limite, il singolo comunista non potrebbe attrarre la cosa comune in tutto o in parte nella propria disponibilità esclusiva, sottraendola alla possibilità di sfruttamento comune. Non solo.
Racchiudendo parte della cosa comune nella propria esclusiva sfera di controllo ed escludendo gli altri condomini dal relativo godimento, l'agente realizza un possesso ad usucapionem della res, con la possibilità di acquisirne la proprietà esclusiva nel termine ventennale di cui all'art. 1168 c.c. (cfr.
Cass. civ. Sez. II, 14/06/2000, n. 8120).
Mediante l'apposizione di un cancellino sul bene comune, parte attrice ha realizzato una condotta di appropriazione indebita del medesimo, in spregio al disposto dell'art. 1102 c.c., e perciò deve essere condannata a rilasciare la porzione di ballatoio occupata.
L'istruttoria processuale ha infatti confermato che l'installazione del cancello è avvenuta per mano dell'attrice, come dichiarato dalla stessa in sede di interrogatorio formale, Parte_1 all'udienza del 4 giugno 2019.
Dal comportamento illecito di discende anche il diritto dei convenuti a vedersi Parte_1
ristorato il pregiudizio subito.
3.3. Sul quantum.
A proposito del danno risarcibile, si osserva che la Corte di Cassazione - anche a Sezioni Unite - ha avuto più volte modo di affermare che il danno patrimoniale o non patrimoniale (financo nel caso di lesione di diritti inviolabili) non può mai ritenersi in re ipsa, risarcibile essendo il solo danno- conseguenza, e non anche il danno-evento, giacché altrimenti risulterebbe snaturata la "funzione del
15 risarcimento", che verrebbe ad essere riconosciuto quale "pena privata" (rectius, danno punitivo, trattandosi di condanna irrogata dal giudice) per il comportamento lesivo (v. Cass., Sez. Un., n. 26972 del 2008).
Il danno deve essere debitamente allegato e provato da chi ne invoca il ristoro, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva (v. Cass., 11/2/2021, n. 3572; Cass., 12/10/2017, n. 23740; Cass.,
15/6/2018, n. 15732; Cass., 27/9/2017, n. 7594; Cass., 12/6/2015, n. 12225; Cass., 18/11/2014, n.
24474 -in tema di diffamazione a mezzo stampa -; Cass., 24/9/2013, n. 21865; Cass., 14/5/2012, n.
7471; Cass., 21/6/2011, n. 13614; Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
Con particolare riguardo all'occupazione sine titulo, tuttavia, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione si sono preoccupate di precisare che l'oggetto della lesione non è tanto il bene che costituisce oggetto del diritto di proprietà, quanto piuttosto il contenuto del diritto stesso, ossia la facoltà di godimento del bene, diretto o indiretto mediante il corrispettivo del godimento concesso ad altri.
Ne discende che il riconoscimento del risarcimento presuppone l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento: tra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria
(cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645).
Nel caso di specie, il CTU ha ritenuto che non vi sia stata alcuna compromissione della fruibilità dei beni comuni, in quanto l'unica funzione della porzione di ballatoio occupata è quella di condurre all'ingresso dell'appartamento dell'attrice.
In realtà, emerge dagli atti di causa come e avessero tutto CP_2 Controparte_1
l'interesse a fare uso della porzione di ballatoio, per realizzare gli interventi di cui al documento di autorizzazione del 6 dicembre 2012.
Tenuto conto delle ridotte dimensioni del bene occupato e dell'interesse allegato dei convenuti al suo utilizzo, limitato all'occupazione temporanea per l'esecuzione dei lavori sulla facciata, il danno può essere equitativamente determinato nella somma di euro 150,00 per ciascun anno a decorrere dalla data di tale documento, per complessivi euro 1.800,00.
4. Conclusioni e regolamentazione delle spese.
In conclusione, e devono essere condannati a ricondurre alla Controparte_1 CP_2
misura legale le distanze degli attacchi delle tubazioni del servizio igienico al piano primo del loro
16 appartamento, ubicato in Vaiano (PO), Via Pablo Neruda n. 9, rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Vaiano al foglio di mappa 13, particella n. 846, subalterno 4. Gli stessi devono inoltre corrispondere in favore di la somma di euro 2.000,00 per i danni arrecati, oltre ad euro 150,00 Parte_1
per la lesioni provocate alle pareti del soggiorno.
dal canto proprio, deve essere condannata a rilasciare nei confronti di Parte_1 [...]
e la porzione di ballatoio condominiale indebitamente occupata, CP_1 CP_2
identificata al Catasto fabbricati del Comune di Vaiano nel foglio 13 dalla particella 846 sub. 13. La stessa è, inoltre, tenuta a rifondere agli attori i danni provocati dalla condotta illecita, che si liquidano in euro 1800,00.
Spettano, inoltre, ad entrambe le parti danneggiate la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno di verificazione dell'evento dannoso – che, in assenza di altri dati, può essere identificato nella data dell'istanza di accesso agli atti, ossia il 15 novembre 2016, per quanto riguarda i danni subiti da parte attrice e dalla sottoscrizione del documento di autorizzazione del 6 dicembre 2012 per quanto riguarda i danni subiti da parte convenuta -, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno costituisce un debito di valore,
e non di valuta. Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 cod. civ., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo (che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale); con la conseguenza che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria - quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni - e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza per ciò solo incorrere in ultrapetizione (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 17/09/2015, n. 18243, rv. 636751; Cass. civ. Sez. I,
07/10/2005, n. 19636, rv. 585697).
Sulla somma di 150,00 euro liquidata a titolo di risarcimento per i danni arrecati al soggiorno di parte attrice spetta soltanto la rivalutazione monetaria, per i motivi già illustrati.
17 Infine, deve essere accertata la collocazione, in violazione delle distanze legali, degli attacchi per il funzionamento del servizio igienico del piano secondo dell'abitazione di parte convenuta, sebbene non possa essere disposta la rimessione in pristino e il risarcimento del danno, in difetto di interesse.
Attesa la soccombenza prevalente di parte convenuta, gravano su e Controparte_1 [...]
il 25% delle spese del giudizio, con compensazione del residuo. Le stesse si liquidano in CP_2
euro 5.077,00, calcolate come di seguito, secondo i parametri medi previsti dal paragrafo 2 delle tabelle allegate al D.M. 55/2014 e ss.mm. per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00. Il tutto oltre al 25% degli esborsi (per euro 264,00), nonché oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari.
Per le stesse ragioni, ferma la solidarietà nei confronti del CTU, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta il 25% delle spese di CTU, con obbligo di rimborsare all'attrice quanto eventualmente già versato a tale titolo.
Tutte le ulteriori spese si dichiarano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA che gli attacchi e gli scarichi delle tubazioni del servizio igienico al primo piano dell'appartamento di e sito in Vaiano, Via Pablo Neruda n. 9, Controparte_1 CP_2
rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Vaiano al foglio di mappa 13, particella n. 846, subalterno
4, sono collocati a distanza inferiore da quella legale, come risulta dall'allegato A dell'elaborato peritale;
2. DA e a ripristinare la distanza legale degli attacchi Controparte_1 CP_2
delle tubazioni del servizio igienico del primo piano del loro appartamento, sito in Vaiano, Via Pablo
Neruda n. 9, rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Vaiano al foglio di mappa 13, particella n. 846, subalterno 4;
3. ACCERTA che gli attacchi delle tubazioni del servizio igienico del secondo piano dell'appartamento di e sito in Vaiano, Via Pablo Neruda n. 9, Controparte_1 CP_2
rappresentato al N.C.E.U. del Comune di Vaiano al foglio di mappa 13, particella n. 846, subalterno
4, sono collocati a distanza inferiore da quella legale;
4. DA e a corrispondere a a Controparte_1 CP_2 Parte_1
titolo di risarcimento, la somma di euro 2.000,00, maggiorata di rivalutazione monetaria, dal 15 novembre 2016 al soddisfo, oltre ad interessi compensativi, al tasso standard, con la medesima decorrenza sulla somma annualmente rivalutata;
18
5. DA e a corrispondere a a Controparte_1 CP_2 Parte_1
titolo di risarcimento, la somma di euro 150,00, maggiorata di rivalutazione monetaria, dal 15 novembre 2016;
6. DA a rilasciare la porzione occupata del ballatoio catastalmente Parte_1
identificato al foglio di mappa 13, particella 846, sub. 13 nei confronti di e Controparte_1
CP_2
7. DA a corrispondere nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 1.800,00, maggiorata di rivalutazione monetaria, dal 6 dicembre CP_2
2012 al soddisfo, oltre ad interessi compensativi, al tasso standard, con la medesima decorrenza sulla somma annualmente rivalutata;
8. DA ed a rifondere nei confronti di CP_2 Controparte_1 Parte_1
il 25% delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 5.077,00
[...]
per onorari e in euro 264,00 per esborsi;
il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali, nella misura del 25% degli onorari;
9. PONE definitivamente a carico di ed il 25% delle spese di CP_2 Controparte_1
CTU, con obbligo di rimborsare a quanto eventualmente già versato a tale titolo;
Parte_1
10. DICHIARA integralmente compensate tra le parti tutte le ulteriori spese.
Prato, 23/03/2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Compagna
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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