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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4346 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/10/1969
e
C.F. , nato a [...] l'[...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco CORRA'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti, come da verbale d'udienza del 25/03/2025,
1 chiedono che il Tribunale dichiari la separazione consensuale tra la sig.ra
[...]
ed il sig. , celebrato a RA NO il 20.10.1990, come da Parte_1 Parte_2
atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di RA NO Anno 1990,
Numero 15, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinandosi le conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1. le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte “A” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione del contributo al mantenimento della moglie e della FI maggiorenne ma non autosufficiente.
2. le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte “B” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e, in particolare, al trasferimento dei diritti di proprietà
sui beni di seguito sommariamente identificati:
A) fabbricato sito in Chiuppano, via Don Pio De Faveri 8, composto di:
- un'abitazione ai piani S1-T-1-2, con area esclusiva di pertinenza, allibrata al C.F. in
Comune di Chiuppano, fg.2, m.n. 1613 sub 4, cat. A/2, Cl.2, vani 9, superficie cat. 257
mq, totale escluse aree scoperte 229 mq, rendita € 883,14;
- un garage al piano T allibrato al C.F. in Comune di Chiuppano, F.2, m.n. 1613 sub 3,
cat. C/6, Cl.3, consistenza 37 mq, superficie cat. 42 mq, rendita € 55,42.
B) area urbana sita in Chiuppano, via Don Pio De Faveri snc, Piano T,di pertinenza del fabbricato di cui sopra alla lettera A), allibrata al C.F. in Comune di Chiuppano,
fg.2, m.n.1608 sub 5, cat. F/1, consistenza 3 mq., privo di reddito.
C) terreno sito in Comune di Chiuppano, allibrato al C.T. in Comune di Chiuppano, F.4
m.n. 206, bosco ceduo, Cl.2, superficie are 7, centiare 92, r.d. € 0,82, r.a. € 0,16.
D) terreno sito in Comune di Chiuppano, allibrato al C.T. in Comune di Chiuppano, F.4,
2 m.n. 520, bosco ceduo, Cl.2, superficie are 19 centiare 34, r.d. € 2,00, r.a. € 0,40.
che verrà estratta dal fascicolo telematico integralmente ed unitamente al presente verbale di udienza, in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la
Conservatoria Reg. Imm. di competenza.
I ricorrenti concordemente chiedono inoltre che, dichiarata la separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi udienza di comparizione delle parti in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data odierna e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio, con sentenza definitiva, accolga le conclusioni formulate in ricorso in relazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Verbale Parte A
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia dichiarare la loro separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, sita in via Don Pio De Faveri 8 a Chiuppano, ove continuerà
ad abitare , FI maggiorenne ma non ancora economicamente CP_1
autosufficiente della coppia, rimarrà assegnata, con gli immobili che l'arredano, al sig.
, dando atto che la sig.ra ha già lasciato detta casa Parte_2 Parte_1
coniugale prelevando tutti i suoi effetti e beni personali con trasloco a sua cura e spese;
2) La sig.ra verserà direttamente a sua FI Parte_1 CP_1
la somma di € 150 (centocinquanta) mensili a titolo di contributo al mantenimento della stessa. Il versamento avverrà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 28 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello in cui lascerà la casa coniugale, e la predetta somma sarà annualmente rivalutata come per legge;
3) Le spese non comprese nel contributo al mantenimento mensile previsto al punto che precede, da sostenersi nell'interesse della FI e da individuarsi e CP_1
regolamentarsi secondo quanto previsto dal protocollo per i procedimenti in materia di
3 diritto di famiglia del 26.10.2017 in uso presso il Tribunale di Vicenza, i cui articoli da
33 a 37 devono intendersi qui espressamente richiamati, rimarranno a carico del sig.
nella misura dell'80% e della sig.ra per il rimanente Parte_2 Parte_1
20%.;
4) Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento della moglie, Parte_2
verserà alla stessa, entro il giorno 28 di ogni mese a decorrere dal mese successivo a quello in cui essa lascerà la casa coniugale, la somma di € 150 (centocinquanta)
mensili rivalutabile come per legge;
5) darsi atto che, al fine della risoluzione della crisi coniugale e della conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti:
a) hanno diviso i saldi dei rapporti bancari cointestati assegnando alla sig.ra la somma di euro 110.000,00 (centodiecimila,00) ed al sig. Parte_1 [...]
il resto, pari ad euro 3.000,00 (tremila,00) dotandosi ciascuna di un proprio Pt_2
conto corrente le cui giacenze, per loro comune volontà, rimarranno in esclusiva proprietà del rispettivo intestatario;
b) il sig. ha liquidato le 485 azioni della BCC di Verona e Vicenza Parte_2
di cui era intestatario esclusivo utilizzando l'importo ricavato per far fronte alle spese da sostenersi nell'interesse comune o della famiglia;
col consenso del marito, prestato a parziale modifica dei precedenti accordi, la sig.ra ha mantenuto Parte_1
le 485 azioni della BCC di Verona e Vicenza di cui era intestataria esclusiva, sì da ottenere condizioni di mutuo più vantaggiose presso detta banca;
la stessa si impegna a liquidare dette azioni non appena avrà estinto il mutuo contratto con BCC
di Verona e Vicenza e ad usare il ricavato per far fronte alle spese da sostenersi nell'interesse comune o della famiglia;
i coniugi hanno liquidato le 253,444 quote del fondo Nef emerging market bond presenti nel deposito n.10659 acceso presso BCC
4 di Verona e Vicenza a loro cointestato nonché il buono postale ordinario dematerializzato a loro cointestato, utilizzando l'importo ricavato da tale liquidazione per far fronte alle spese da sostenersi nell'interesse comune o della famiglia;
c) dividono i beni mobili registrati acquistati durante il matrimonio assegnando in piena ed esclusiva proprietà di ciascuno quelli a lui già intestati ovverosia alla sig.ra l'autovettura Toyota Yaris targata FZ838BN ed al sig. Parte_1 Parte_2
l'autovettura Volvo XC40 targata GH308DV ed il trattore Kubota BX-231 targato
BZ763F, ciascuna parte impegnandosi a prestarsi a semplice richiesta dell'altra alle sottoscrizioni necessarie ad effettuare le relative volture e pratiche amministrative.
Il tutto dandosi reciprocamente atto che le predette pattuizioni, assunte senza spirito di liberalità, costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È applicabile,
pertanto, il trattamento tributario di cui all'art.19 della legge n.74/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/1999 n.154, e riconosciuto da Corte
Cass. 2 aprile 2005, n. 11458 e dall'Agenzia delle Entrate con circolare 29 maggio
2013 n. 18 e circolare Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2014 n. 2/E.
Verbale Parte B
I ricorrenti concordano e pattuiscono quanto segue:
1) la sig.ra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]
sig. , nato a [...] l'[...], c.f. , residente in Parte_2 C.F._2
Chiuppano, via Don Pio De Faveri 8, che accetta, la piena proprietà, per la sua quota di ½, e comunque tutti i diritti alla stessa spettanti sui seguenti beni:
A) fabbricato sito in Chiuppano, via Don Pio De Faveri 8, composto di:
5 - un'abitazione ai piani S1-T-1-2, con area esclusiva di pertinenza, allibrata al C.F. in
Comune di Chiuppano, fg.2, m.n. 1613 sub 4, cat. A/2, Cl.2, vani 9, superficie cat. 257
mq, totale escluse aree scoperte 229 mq, rendita € 883,14;
- un garage al piano T allibrato al C.F. in Comune di Chiuppano, F.2, m.n. 1613 sub 3,
cat. C/6, Cl.3, consistenza 37 mq, superficie cat. 42 mq, rendita € 55,42.
Nel Catasto Terreni del Comune di Chiuppano, l'ente urbano sul quale insiste ed è
ricompreso il fabbricato in oggetto risulta identificato con la particella 1613 del fg.2 di are 4.92 (are quattro e centiare novantadue).
(da elaborato planimetrico catastale prodotto agli atti al quale si fa espresso Pt_3
rinvio per quanto qui non riportato, da intendersi richiamato integralmente per una più
ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini): particelle n.ri 1365, 1361,
3110, 1719, 418, 415, 1254, 1252, 1608 e via Don Pio De Faveri.
Provenienza: i sig.ri e dichiarano che l'acquisto del Parte_1 Parte_2
bene predetto è avvenuto in forza di atto di compravendita ai sensi della L.24 marzo
1993 n.75 e ss.mm. autenticato in data 16.05.1994 al n.83665 rep. del notaio Per_1
di Vicenza, ivi registrato il 26.05.1994 al n.1444 atti privati e trascritto alla
[...]
conservatoria dei RR.II. di Schio in data 08.06.1994 al n.3939 RG / 2976 RP (con cui i sig.ri e hanno venduto ai sig.ri CP_2 Persona_2 Parte_1
e , coniugi in comunione dei beni che hanno acquistato per la quota di ½ Parte_2
cadauno, la piena proprietà dei beni censiti al NCEU in Comune di Chiuppano, fg.2,
m.n.508 sub2-1365 via Barettoni, 2 p.T, cat A/3, Cl.2, vani 6,5 nonché dei beni censiti al medesimo Comune e foglio, m.n.1614 di are 1,00 e m.n.1713 di are 1.13 (totale are
2.13 indicati come orto);
e in forza dell'atto di compravendita del 27.04.2007 a n.119312/6912 rep. del notaio di Thiene, registrato a Thiene il 17.05.2007 al n. 1259 serie 1T e trascritto Persona_3
il 18.05.2007 ai nn.6280 RG / 4116 RP (con cui i sig.ri e Parte_4 Parte_5
6 hanno venduto ai sig.ri e , coniugi in comunione dei Parte_1 Parte_2
beni che hanno acquistato per la quota di ½ cadauno, la piena proprietà del bene censito in Chiuppano, fg.2, m.n.3125 identificato come ente urbano in via Roma.),
documenti tutti ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato e prodotti agli atti, da intendersi richiamati integralmente per una più ampia identificazione,
ubicazione, consistenza e confini.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52,
relativamente ai mm.nn. 1613 subb. 4 e 3:
- le parti precisano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati,
riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto,
presentate a corredo della denuncia di variazione in data 19.09.2016, pratica n.
VI0097851 (per il m.n. 1613 sub. 4) e della denuncia di variazione in data 23.08.2001,
pratica n. 359442 (per il m.n. 1613 sub.3), documenti tutti ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato e prodotti agli atti, da intendersi richiamati integralmente per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini.
- la NO dichiara, e il signor conferma, che gli Parte_1 Parte_2
immobili sopra identificati sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie catastali sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Titoli abilitativi ed estremi del provvedimento: ai sensi delle disposizioni legislative in materia urbanistico-edilizia, la NO , consapevole delle Parte_1
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (previste dall'art. 76 D.P.R.
445/2000), dichiara:
- che il fabbricato in oggetto è stato costruito in data anteriore al 1° settembre 1967 e in base ai seguenti provvedimenti abilitativi:
* concessione edilizia n.79/99 (prot. 2652 UTC – pratica edilizia n.99C/49) rilasciata dal Comune di Chiuppano in data 01.12.1999 per la ristrutturazione e l'ampliamento di
7 edificio residenziale;
* successiva concessione edilizia in variante n.57/00 (prot. 5414 UTC – pratica edilizia n.00C/80) rilasciata dal Comune di Chiuppano in data 23.11.2000;
* successiva concessione edilizia in variante n.84/01 (prot. 8084 UTC – pratica edilizia n.01C/14) rilasciata dal Comune di Chiuppano in data 29.11.2001;
* successiva Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune di Chiuppano in data
27.07.2007 per parziale demolizione di recinzione e realizzazione di pompeiana in legno;
* successivo Permesso di Costruire prot. n.6164 rilasciato dal Comune di Chiuppano
in data 21.08.2015 (prot.n. 6164/2015, pratica edilizia n.12/2015) per ampliamento del fabbricato e copertura della pompeiana esistente;
documenti tutti ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato e prodotti agli atti, da intendersi richiamati integralmente per una più ampia identificazione,
ubicazione, consistenza e confini;
- che non sono stati irrogati provvedimenti sanzionatori per opere abusive.
La NO dichiara inoltre: Parte_1
- che in data 15.01.2002 è stato rilasciato il certificato di abitabilità n. 01/02, prot. n.
278, prodotto agli atti, al quale si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato;
- che sulle unità immobiliari oggetto di cessione non sono state effettuate opere o eseguiti altri interventi, oltre a quelli sopra indicati per ciascuno di essi, che richiedano il preventivo rilascio di concessione o autorizzazione amministrativa a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla loro commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dell'art.41 legge n.47/1985 e successive modifiche.
Certificazione energetica: ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici, di cui al d.lgs. 192/2005 e successive
8 modifiche ed integrazioni:
a) la NO dichiara: Parte_1
- che l'unità immobiliare identificata con la particella n. 1613 sub. 4 (abitazione) è dotata dell'attestato di prestazione energetica redatto in data 21.11.2024 dall'ing.
[...]
di Schio, prodotto agli atti, al quale si fa espresso rinvio per quanto qui non Per_4
riportato, precisando che detto attestato è in corso di validità ed è stato redatto da tecnico abilitato ed imparziale ed è già stato inviato alla Regione Veneto;
- che per l'unità immobiliare identificata con la particella n. 1613 sub. 3 non sussiste l'obbligo di dotazione dell'attestato in ordine all'attestazione delle prestazioni energetiche, in quanto trattasi di garage;
b) il signor dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione Parte_2
ove prescritta, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica.
Precisazioni catastali
Le parti precisano che:
a) giusta tipo mappale in data 21.12.2000, Pratica n. 349039, le particelle del
C.T. 1614 e 1613 (di 100 mq. ciascuno) (corrispondenti al catasto urbano all'unità
mappale n.508 sub2 graffata al m.n.1365) e il mn. 1713 (di mq. 113) sono state soppresse e fuse, originando il m.n. 1613 (di mq. 313); successivamente, giusta tipo mappale in data 26.07.2016, Pratica n. VI0083381, il mn. 1613 di mq. 313 e il mn.
3125 di mq. 179 sono state soppresse e fuse, originando il mn. 1613 (di mq. 492);
b) giusta denuncia di variazione (AMPLIAMENTO-DIVERSA DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE) in data 23.08.2001, pratica n. 359442,
il m.n. 508 sub. 2 graffato con il m.n. 1365 del C.F. è stato frazionato, originando il m.n.
1365 sub. 1 graffato con il m.n. 1713 sub. 1, il m.n. 508 sub. 3 graffato con il m.n. 1365
sub. 3 e con il m.n. 1713 sub. 3, il m.n. 1365 sub. 2 graffato con il m.n. 1713 sub. 2;
9 c) giusta denuncia di variazione (BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE) in data 10.05.2013, Pratica n. VI0108529, il m.n. 508 sub. 3 graffato con il m.n. 1365 sub.
3 e con il m.n. 1713 sub. 3 del C.F. è stato soppresso e ricostituito, al fine di dare corrispondenza tra gli identificativi al catasto terreni ed a quello urbano, originando il m.n. 1613 sub. 1;
d) giusta denuncia di variazione (BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE) in data 10.05.2013, Pratica n. VI0108530, il m.n. 1365 sub. 1 graffato con il m.n. 1713
sub. 1 del C.F. è stato soppresso e ricostituito, al fine di dare corrispondenza tra gli identificativi al catasto terreni ed a quello urbano, originando il m.n. 1613 sub. 2;
e) giusta denuncia di variazione (BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE) in data 10.05.2016, Pratica n. VI0108531, il m.n. 1365 sub. 2 graffato 1713 sub. 2 è stato soppresso e ricostituito, al fine di dare corrispondenza tra gli identificativi al catasto terreni ed a quello urbano, originando il m.n. 1613 sub. 3;
f) giusta denuncia di variazione (FUSIONE-AMPLIAMENTO) in data
16.09.2016, Pratica n. VI0097851, i mm.nn. 3125, 1613 sub. 2 e 1613 sub. 1 del C.F.
sono state soppresse e fuse, originando il m.n. 1613 sub. 4;
documenti tutti ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato e prodotti agli atti, da intendersi richiamati integralmente;
pertanto, gli originali mappali n.508 sub 2-1365, 1614, 1713 e 3125 sono stati variati ed hanno originato le attuali unità immobiliari.
B) area urbana sita in Chiuppano, via Don Pio De Faveri snc, Piano T, di pertinenza del fabbricato di cui sopra alla lettera A), allibrata al C.F. in Comune di
Chiuppano, fg.2, m.n.1608 sub 5, cat. F/1, consistenza 3 mq., privo di reddito.
(da elaborato planimetrico catastale prodotto agli atti al quale si fa espresso Pt_3
rinvio per quanto qui non riportato, da intendersi richiamato integralmente per una più
ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini): m.n. 1607 su tre lati e m.n.
10 1613 sub. 4.
Provenienza: i sig.ri e dichiarano che l'acquisto del Parte_1 Parte_2
bene predetto è avvenuto in forza di atto di compravendita stipulato il 25.11.1999 a n.17458 rep. del notaio di Piovene Rocchette, registrato a Schio il Persona_5
14.12.1999 al n. 1950 serie 2V e trascritto alla conservatoria dei RR.II. di Schio in data
22.12.1999 al n.13757 RG/10079 RP (con cui i sig.ri e Parte_6 Parte_7
hanno venduto ai sig.ri e , coniugi in comunione dei Parte_1 Pt_2 Pt_2
beni che hanno acquistato per la quota di ½ ciascuno, la piena proprietà del bene censito in Chiuppano, fg.2, m.n.1608 sub 5, corte di mq.3 in via Don Pio De Faveri),
documenti tutti ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato e prodotti agli atti, da intendersi richiamati integralmente per una più ampia identificazione,
ubicazione, consistenza e confini;
C) terreno sito in Comune di Chiuppano, allibrato al C.T. in Comune di
Chiuppano, F.4 m.n. 206, bosco ceduo, Cl.2, superficie are 7, centiare 92, r.d. € 0,82,
r.a. € 0,16.
FI (da estratto di mappa prodotto agli atti al quale si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato, da intendersi richiamato integralmente per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini): m.n. 520 su tre lati, m.n. 513.
Provenienza: i sig.ri e dichiarano che l'acquisto del Parte_1 Parte_2
bene predetto è avvenuto in forza di atto di compravendita del 22.09.2008 a n.100450
/25861 rep. del notaio di Thiene, trascritto il 15.10.2008 ai nn. 10699 Persona_6
RG / 7395 RP (con cui i sig.ri e hanno venduto Parte_8 Persona_7
ai sig.ri e , coniugi in comunione dei beni che hanno Parte_1 Parte_2
acquistato per la quota di ½ ciascuno, la piena proprietà dei beni censiti in Chiuppano,
fg.4, m.n.206 di are 7.92 e m.n.520 di are 19.34.), documenti tutti ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato e prodotti agli atti, da intendersi richiamati
11 integralmente per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini;
D) terreno sito in Comune di Chiuppano, allibrato al C.T. in Comune di
Chiuppano, F.4, m.n. 520, bosco ceduo, Cl.2, superficie are 19 centiare 34, r.d. € 2,00,
r.a. € 0,40.
FI (da estratto di mappa prodotto agli atti al quale si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato, da intendersi richiamato integralmente per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini): mm.nn. 519, 203, 521, 206, 522,
208 e 210.
Provenienza: i sig.ri e dichiarano che l'acquisto del Parte_1 Parte_2
bene predetto è avvenuto in forza di atto di compravendita del 22.09.2008 a n.100450
/25861 rep. del notaio di Thiene, trascritto il 15.10.2008 ai nn. 10699 Persona_6
RG / 7395 RP (con cui i sig.ri e hanno venduto Parte_8 Persona_7
ai sig.ri e , coniugi in comunione dei beni che hanno Parte_1 Parte_2
acquistato per la quota di ½ ciascuno, la piena proprietà dei beni censiti in Chiuppano,
fg.4, m.n.206 di are 7.92 e m.n.520 di are 19.34.) documenti tutti ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato e prodotti agli atti, da intendersi richiamati integralmente per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini;
Certificato di destinazione urbanistica: le parti dichiarano che gli immobili sopra identificati alle lettere B), C, ed D) hanno la destinazione urbanistica risultante dal certificato rilasciato dal responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di
Chiuppano in data 18/11/2024 prot. n. 10043/2024 e n. 21/2024 di Reg. prodotto agli atti, al quale si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato.
Le parti dichiarano che, dalla data del predetto certificato, non sono intervenute modificazioni dello strumento urbanistico.
Le parti dichiarano che i terreni oggetto del presente atto non sono stati interessati da incendio negli ultimi quindici anni.
12 2) I sig.ri e dichiarano che la cessione di cui ai punti Parte_1 Parte_2
che precedono avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni.
3) La NO dichiara, ed il signor conferma, che i Parte_1 Parte_2
beni oggetto di trasferimento sono in regola con le norme urbanistiche e, quindi,
liberamente commerciabili.
4) La NO garantisce/dichiara la titolarità, la disponibilità e Parte_1
l'immunità dei diritti trasferiti da trascrizioni, ipoteche e da altri vincoli pregiudizievoli.
5) Le parti dichiarano che l'eventuale presenza di soggetti aventi diritto di prelazione di cui alle leggi 26 maggio 1965 n.590 e 14 agosto 1971 n.817 non inficia il presente atto, restando a carico del sig. l'eventuale esercizio del diritto di riscatto. Parte_2
6) Il signor dichiara di conoscere lo stato degli impianti posti a servizio Parte_2
delle unità immobiliari oggetto del presente atto, esonerando la NO
[...]
da ogni responsabilità al riguardo. Parte_1
7) Le parti dichiarano che nessuna somma verrà corrisposta dal sig. alla Parte_2
sig.ra per il trasferimento di cui sopra. Parte_1
8) Rinuncia all'ipoteca legale: la NO , per quanto necessario, Parte_1
rinuncia all'ipoteca legale.
9) Per quanto necessario, ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (art. 35,
comma 22) convertito con modifiche dalla legge 248/06, le parti - consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (previste dall'art. 76 D.P.R.
445/2000) – dichiarano:
- che non è stata versata alcuna somma a titolo di corrispettivo, come sopra precisato;
- che il presente trasferimento è stato concluso senza l'intervento di mediatori.
Le parti dichiarano inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni comminate dalla legge in caso in cui le sopra estese dichiarazioni fossero mendaci o solo reticenti.
10) Dichiarazioni di valore ai fini fiscali:
13 Per quanto necessario, ai soli fini fiscali, le parti dichiarano che i diritti immobiliari oggetto di trasferimento hanno un valore pari ad € 225.000,00 (euro duecentoventicinquemila virgola zero zero), di cui euro 5.000,00 relativi ai terreni di cui alle lettere C) e D).
11) Le parti dichiarano che i redditi delle unità immobiliari oggetto del trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
12) Le parti si danno reciprocamente atto che le predette pattuizioni, assunte senza spirito di liberalità, costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È applicabile,
pertanto, il trattamento tributario di cui all'art.19 della legge n. 74/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/1999 n.154, e riconosciuto da Corte
Cass. 2 aprile 2005, n. 11458 e dall'Agenzia delle Entrate con circolare 29 maggio
2013 n. 18 e circolare Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2014 n. 2/E.
13) Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il
Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né
preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il Magistrato né
l'Ufficio per il Processo assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
14 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in RA NO (VI) in data 20/10/1990, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25/03/2025 dinanzi al Giudice relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Parte_1
di corrispondere direttamente alla FI , maggiorenne ma non CP_1
economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 150,00 nonché di sostenere al 20% le spese straordinarie relative alla FI, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, mentre nella misura dell'80% le suddette spese rimarranno a carico del padre;
Parte_2
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti,
vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Chiuppano (VI), via Don Pio De Faveri n. 8, in favore di quale genitore Parte_2
convivente con la FI maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_2 Parte_1
15 titolo di mantenimento la somma di euro 150,00 mensili, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui la stessa lascerà la casa coniugale, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 25/03/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla Parte B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto,
fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né successivo, salvo quanto stabilito da Cass. S.U. 21761/2021, in ordine alla cessione dell'immobile,
controllo che non gli compete, in quanto, limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
16 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in RA NO (VI) in data 20/10/1990 con atto trascritto al
[...]
n. 15, parte II, serie A, anno 1990, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA
NO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4346 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24/10/1969
e
C.F. , nato a [...] l'[...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco CORRA'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti, come da verbale d'udienza del 25/03/2025,
1 chiedono che il Tribunale dichiari la separazione consensuale tra la sig.ra
[...]
ed il sig. , celebrato a RA NO il 20.10.1990, come da Parte_1 Parte_2
atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di RA NO Anno 1990,
Numero 15, Parte II, Serie A, Ufficio 1, ordinandosi le conseguenti annotazioni all'Ufficiale di Stato Civile competente alle seguenti concordate
CONDIZIONI
1. le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte “A” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione del contributo al mantenimento della moglie e della FI maggiorenne ma non autosufficiente.
2. le parti fanno espresso riferimento alle condizioni di cui alla Parte “B” facente parte del presente verbale di udienza per quanto attiene alla regolamentazione afferente ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e, in particolare, al trasferimento dei diritti di proprietà
sui beni di seguito sommariamente identificati:
A) fabbricato sito in Chiuppano, via Don Pio De Faveri 8, composto di:
- un'abitazione ai piani S1-T-1-2, con area esclusiva di pertinenza, allibrata al C.F. in
Comune di Chiuppano, fg.2, m.n. 1613 sub 4, cat. A/2, Cl.2, vani 9, superficie cat. 257
mq, totale escluse aree scoperte 229 mq, rendita € 883,14;
- un garage al piano T allibrato al C.F. in Comune di Chiuppano, F.2, m.n. 1613 sub 3,
cat. C/6, Cl.3, consistenza 37 mq, superficie cat. 42 mq, rendita € 55,42.
B) area urbana sita in Chiuppano, via Don Pio De Faveri snc, Piano T,di pertinenza del fabbricato di cui sopra alla lettera A), allibrata al C.F. in Comune di Chiuppano,
fg.2, m.n.1608 sub 5, cat. F/1, consistenza 3 mq., privo di reddito.
C) terreno sito in Comune di Chiuppano, allibrato al C.T. in Comune di Chiuppano, F.4
m.n. 206, bosco ceduo, Cl.2, superficie are 7, centiare 92, r.d. € 0,82, r.a. € 0,16.
D) terreno sito in Comune di Chiuppano, allibrato al C.T. in Comune di Chiuppano, F.4,
2 m.n. 520, bosco ceduo, Cl.2, superficie are 19 centiare 34, r.d. € 2,00, r.a. € 0,40.
che verrà estratta dal fascicolo telematico integralmente ed unitamente al presente verbale di udienza, in copia conforme ad uso trascrizione da eseguirsi presso la
Conservatoria Reg. Imm. di competenza.
I ricorrenti concordemente chiedono inoltre che, dichiarata la separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché fissi udienza di comparizione delle parti in data successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data odierna e, all'esito, rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio, con sentenza definitiva, accolga le conclusioni formulate in ricorso in relazione alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Verbale Parte A
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia dichiarare la loro separazione alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare, sita in via Don Pio De Faveri 8 a Chiuppano, ove continuerà
ad abitare , FI maggiorenne ma non ancora economicamente CP_1
autosufficiente della coppia, rimarrà assegnata, con gli immobili che l'arredano, al sig.
, dando atto che la sig.ra ha già lasciato detta casa Parte_2 Parte_1
coniugale prelevando tutti i suoi effetti e beni personali con trasloco a sua cura e spese;
2) La sig.ra verserà direttamente a sua FI Parte_1 CP_1
la somma di € 150 (centocinquanta) mensili a titolo di contributo al mantenimento della stessa. Il versamento avverrà a mezzo bonifico bancario entro il giorno 28 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello in cui lascerà la casa coniugale, e la predetta somma sarà annualmente rivalutata come per legge;
3) Le spese non comprese nel contributo al mantenimento mensile previsto al punto che precede, da sostenersi nell'interesse della FI e da individuarsi e CP_1
regolamentarsi secondo quanto previsto dal protocollo per i procedimenti in materia di
3 diritto di famiglia del 26.10.2017 in uso presso il Tribunale di Vicenza, i cui articoli da
33 a 37 devono intendersi qui espressamente richiamati, rimarranno a carico del sig.
nella misura dell'80% e della sig.ra per il rimanente Parte_2 Parte_1
20%.;
4) Il sig. , a titolo di contributo al mantenimento della moglie, Parte_2
verserà alla stessa, entro il giorno 28 di ogni mese a decorrere dal mese successivo a quello in cui essa lascerà la casa coniugale, la somma di € 150 (centocinquanta)
mensili rivalutabile come per legge;
5) darsi atto che, al fine della risoluzione della crisi coniugale e della conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, relativi al procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti:
a) hanno diviso i saldi dei rapporti bancari cointestati assegnando alla sig.ra la somma di euro 110.000,00 (centodiecimila,00) ed al sig. Parte_1 [...]
il resto, pari ad euro 3.000,00 (tremila,00) dotandosi ciascuna di un proprio Pt_2
conto corrente le cui giacenze, per loro comune volontà, rimarranno in esclusiva proprietà del rispettivo intestatario;
b) il sig. ha liquidato le 485 azioni della BCC di Verona e Vicenza Parte_2
di cui era intestatario esclusivo utilizzando l'importo ricavato per far fronte alle spese da sostenersi nell'interesse comune o della famiglia;
col consenso del marito, prestato a parziale modifica dei precedenti accordi, la sig.ra ha mantenuto Parte_1
le 485 azioni della BCC di Verona e Vicenza di cui era intestataria esclusiva, sì da ottenere condizioni di mutuo più vantaggiose presso detta banca;
la stessa si impegna a liquidare dette azioni non appena avrà estinto il mutuo contratto con BCC
di Verona e Vicenza e ad usare il ricavato per far fronte alle spese da sostenersi nell'interesse comune o della famiglia;
i coniugi hanno liquidato le 253,444 quote del fondo Nef emerging market bond presenti nel deposito n.10659 acceso presso BCC
4 di Verona e Vicenza a loro cointestato nonché il buono postale ordinario dematerializzato a loro cointestato, utilizzando l'importo ricavato da tale liquidazione per far fronte alle spese da sostenersi nell'interesse comune o della famiglia;
c) dividono i beni mobili registrati acquistati durante il matrimonio assegnando in piena ed esclusiva proprietà di ciascuno quelli a lui già intestati ovverosia alla sig.ra l'autovettura Toyota Yaris targata FZ838BN ed al sig. Parte_1 Parte_2
l'autovettura Volvo XC40 targata GH308DV ed il trattore Kubota BX-231 targato
BZ763F, ciascuna parte impegnandosi a prestarsi a semplice richiesta dell'altra alle sottoscrizioni necessarie ad effettuare le relative volture e pratiche amministrative.
Il tutto dandosi reciprocamente atto che le predette pattuizioni, assunte senza spirito di liberalità, costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È applicabile,
pertanto, il trattamento tributario di cui all'art.19 della legge n.74/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/1999 n.154, e riconosciuto da Corte
Cass. 2 aprile 2005, n. 11458 e dall'Agenzia delle Entrate con circolare 29 maggio
2013 n. 18 e circolare Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2014 n. 2/E.
Verbale Parte B
I ricorrenti concordano e pattuiscono quanto segue:
1) la sig.ra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, residente in [...]
sig. , nato a [...] l'[...], c.f. , residente in Parte_2 C.F._2
Chiuppano, via Don Pio De Faveri 8, che accetta, la piena proprietà, per la sua quota di ½, e comunque tutti i diritti alla stessa spettanti sui seguenti beni:
A) fabbricato sito in Chiuppano, via Don Pio De Faveri 8, composto di:
5 - un'abitazione ai piani S1-T-1-2, con area esclusiva di pertinenza, allibrata al C.F. in
Comune di Chiuppano, fg.2, m.n. 1613 sub 4, cat. A/2, Cl.2, vani 9, superficie cat. 257
mq, totale escluse aree scoperte 229 mq, rendita € 883,14;
- un garage al piano T allibrato al C.F. in Comune di Chiuppano, F.2, m.n. 1613 sub 3,
cat. C/6, Cl.3, consistenza 37 mq, superficie cat. 42 mq, rendita € 55,42.
Nel Catasto Terreni del Comune di Chiuppano, l'ente urbano sul quale insiste ed è
ricompreso il fabbricato in oggetto risulta identificato con la particella 1613 del fg.2 di are 4.92 (are quattro e centiare novantadue).
(da elaborato planimetrico catastale prodotto agli atti al quale si fa espresso Pt_3
rinvio per quanto qui non riportato, da intendersi richiamato integralmente per una più
ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini): particelle n.ri 1365, 1361,
3110, 1719, 418, 415, 1254, 1252, 1608 e via Don Pio De Faveri.
Provenienza: i sig.ri e dichiarano che l'acquisto del Parte_1 Parte_2
bene predetto è avvenuto in forza di atto di compravendita ai sensi della L.24 marzo
1993 n.75 e ss.mm. autenticato in data 16.05.1994 al n.83665 rep. del notaio Per_1
di Vicenza, ivi registrato il 26.05.1994 al n.1444 atti privati e trascritto alla
[...]
conservatoria dei RR.II. di Schio in data 08.06.1994 al n.3939 RG / 2976 RP (con cui i sig.ri e hanno venduto ai sig.ri CP_2 Persona_2 Parte_1
e , coniugi in comunione dei beni che hanno acquistato per la quota di ½ Parte_2
cadauno, la piena proprietà dei beni censiti al NCEU in Comune di Chiuppano, fg.2,
m.n.508 sub2-1365 via Barettoni, 2 p.T, cat A/3, Cl.2, vani 6,5 nonché dei beni censiti al medesimo Comune e foglio, m.n.1614 di are 1,00 e m.n.1713 di are 1.13 (totale are
2.13 indicati come orto);
e in forza dell'atto di compravendita del 27.04.2007 a n.119312/6912 rep. del notaio di Thiene, registrato a Thiene il 17.05.2007 al n. 1259 serie 1T e trascritto Persona_3
il 18.05.2007 ai nn.6280 RG / 4116 RP (con cui i sig.ri e Parte_4 Parte_5
6 hanno venduto ai sig.ri e , coniugi in comunione dei Parte_1 Parte_2
beni che hanno acquistato per la quota di ½ cadauno, la piena proprietà del bene censito in Chiuppano, fg.2, m.n.3125 identificato come ente urbano in via Roma.),
documenti tutti ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato e prodotti agli atti, da intendersi richiamati integralmente per una più ampia identificazione,
ubicazione, consistenza e confini.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52,
relativamente ai mm.nn. 1613 subb. 4 e 3:
- le parti precisano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati,
riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto,
presentate a corredo della denuncia di variazione in data 19.09.2016, pratica n.
VI0097851 (per il m.n. 1613 sub. 4) e della denuncia di variazione in data 23.08.2001,
pratica n. 359442 (per il m.n. 1613 sub.3), documenti tutti ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato e prodotti agli atti, da intendersi richiamati integralmente per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini.
- la NO dichiara, e il signor conferma, che gli Parte_1 Parte_2
immobili sopra identificati sono conformi allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie catastali sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Titoli abilitativi ed estremi del provvedimento: ai sensi delle disposizioni legislative in materia urbanistico-edilizia, la NO , consapevole delle Parte_1
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (previste dall'art. 76 D.P.R.
445/2000), dichiara:
- che il fabbricato in oggetto è stato costruito in data anteriore al 1° settembre 1967 e in base ai seguenti provvedimenti abilitativi:
* concessione edilizia n.79/99 (prot. 2652 UTC – pratica edilizia n.99C/49) rilasciata dal Comune di Chiuppano in data 01.12.1999 per la ristrutturazione e l'ampliamento di
7 edificio residenziale;
* successiva concessione edilizia in variante n.57/00 (prot. 5414 UTC – pratica edilizia n.00C/80) rilasciata dal Comune di Chiuppano in data 23.11.2000;
* successiva concessione edilizia in variante n.84/01 (prot. 8084 UTC – pratica edilizia n.01C/14) rilasciata dal Comune di Chiuppano in data 29.11.2001;
* successiva Denuncia di Inizio Attività presentata al Comune di Chiuppano in data
27.07.2007 per parziale demolizione di recinzione e realizzazione di pompeiana in legno;
* successivo Permesso di Costruire prot. n.6164 rilasciato dal Comune di Chiuppano
in data 21.08.2015 (prot.n. 6164/2015, pratica edilizia n.12/2015) per ampliamento del fabbricato e copertura della pompeiana esistente;
documenti tutti ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato e prodotti agli atti, da intendersi richiamati integralmente per una più ampia identificazione,
ubicazione, consistenza e confini;
- che non sono stati irrogati provvedimenti sanzionatori per opere abusive.
La NO dichiara inoltre: Parte_1
- che in data 15.01.2002 è stato rilasciato il certificato di abitabilità n. 01/02, prot. n.
278, prodotto agli atti, al quale si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato;
- che sulle unità immobiliari oggetto di cessione non sono state effettuate opere o eseguiti altri interventi, oltre a quelli sopra indicati per ciascuno di essi, che richiedano il preventivo rilascio di concessione o autorizzazione amministrativa a norma delle vigenti disposizioni urbanistiche e che nulla osta alla loro commerciabilità, non essendo stata irrogata nessuna delle sanzioni previste dell'art.41 legge n.47/1985 e successive modifiche.
Certificazione energetica: ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di certificazione energetica degli edifici, di cui al d.lgs. 192/2005 e successive
8 modifiche ed integrazioni:
a) la NO dichiara: Parte_1
- che l'unità immobiliare identificata con la particella n. 1613 sub. 4 (abitazione) è dotata dell'attestato di prestazione energetica redatto in data 21.11.2024 dall'ing.
[...]
di Schio, prodotto agli atti, al quale si fa espresso rinvio per quanto qui non Per_4
riportato, precisando che detto attestato è in corso di validità ed è stato redatto da tecnico abilitato ed imparziale ed è già stato inviato alla Regione Veneto;
- che per l'unità immobiliare identificata con la particella n. 1613 sub. 3 non sussiste l'obbligo di dotazione dell'attestato in ordine all'attestazione delle prestazioni energetiche, in quanto trattasi di garage;
b) il signor dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione Parte_2
ove prescritta, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica.
Precisazioni catastali
Le parti precisano che:
a) giusta tipo mappale in data 21.12.2000, Pratica n. 349039, le particelle del
C.T. 1614 e 1613 (di 100 mq. ciascuno) (corrispondenti al catasto urbano all'unità
mappale n.508 sub2 graffata al m.n.1365) e il mn. 1713 (di mq. 113) sono state soppresse e fuse, originando il m.n. 1613 (di mq. 313); successivamente, giusta tipo mappale in data 26.07.2016, Pratica n. VI0083381, il mn. 1613 di mq. 313 e il mn.
3125 di mq. 179 sono state soppresse e fuse, originando il mn. 1613 (di mq. 492);
b) giusta denuncia di variazione (AMPLIAMENTO-DIVERSA DISTRIBUZIONE
DEGLI SPAZI INTERNI-RISTRUTTURAZIONE) in data 23.08.2001, pratica n. 359442,
il m.n. 508 sub. 2 graffato con il m.n. 1365 del C.F. è stato frazionato, originando il m.n.
1365 sub. 1 graffato con il m.n. 1713 sub. 1, il m.n. 508 sub. 3 graffato con il m.n. 1365
sub. 3 e con il m.n. 1713 sub. 3, il m.n. 1365 sub. 2 graffato con il m.n. 1713 sub. 2;
9 c) giusta denuncia di variazione (BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE) in data 10.05.2013, Pratica n. VI0108529, il m.n. 508 sub. 3 graffato con il m.n. 1365 sub.
3 e con il m.n. 1713 sub. 3 del C.F. è stato soppresso e ricostituito, al fine di dare corrispondenza tra gli identificativi al catasto terreni ed a quello urbano, originando il m.n. 1613 sub. 1;
d) giusta denuncia di variazione (BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE) in data 10.05.2013, Pratica n. VI0108530, il m.n. 1365 sub. 1 graffato con il m.n. 1713
sub. 1 del C.F. è stato soppresso e ricostituito, al fine di dare corrispondenza tra gli identificativi al catasto terreni ed a quello urbano, originando il m.n. 1613 sub. 2;
e) giusta denuncia di variazione (BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE) in data 10.05.2016, Pratica n. VI0108531, il m.n. 1365 sub. 2 graffato 1713 sub. 2 è stato soppresso e ricostituito, al fine di dare corrispondenza tra gli identificativi al catasto terreni ed a quello urbano, originando il m.n. 1613 sub. 3;
f) giusta denuncia di variazione (FUSIONE-AMPLIAMENTO) in data
16.09.2016, Pratica n. VI0097851, i mm.nn. 3125, 1613 sub. 2 e 1613 sub. 1 del C.F.
sono state soppresse e fuse, originando il m.n. 1613 sub. 4;
documenti tutti ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato e prodotti agli atti, da intendersi richiamati integralmente;
pertanto, gli originali mappali n.508 sub 2-1365, 1614, 1713 e 3125 sono stati variati ed hanno originato le attuali unità immobiliari.
B) area urbana sita in Chiuppano, via Don Pio De Faveri snc, Piano T, di pertinenza del fabbricato di cui sopra alla lettera A), allibrata al C.F. in Comune di
Chiuppano, fg.2, m.n.1608 sub 5, cat. F/1, consistenza 3 mq., privo di reddito.
(da elaborato planimetrico catastale prodotto agli atti al quale si fa espresso Pt_3
rinvio per quanto qui non riportato, da intendersi richiamato integralmente per una più
ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini): m.n. 1607 su tre lati e m.n.
10 1613 sub. 4.
Provenienza: i sig.ri e dichiarano che l'acquisto del Parte_1 Parte_2
bene predetto è avvenuto in forza di atto di compravendita stipulato il 25.11.1999 a n.17458 rep. del notaio di Piovene Rocchette, registrato a Schio il Persona_5
14.12.1999 al n. 1950 serie 2V e trascritto alla conservatoria dei RR.II. di Schio in data
22.12.1999 al n.13757 RG/10079 RP (con cui i sig.ri e Parte_6 Parte_7
hanno venduto ai sig.ri e , coniugi in comunione dei Parte_1 Pt_2 Pt_2
beni che hanno acquistato per la quota di ½ ciascuno, la piena proprietà del bene censito in Chiuppano, fg.2, m.n.1608 sub 5, corte di mq.3 in via Don Pio De Faveri),
documenti tutti ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato e prodotti agli atti, da intendersi richiamati integralmente per una più ampia identificazione,
ubicazione, consistenza e confini;
C) terreno sito in Comune di Chiuppano, allibrato al C.T. in Comune di
Chiuppano, F.4 m.n. 206, bosco ceduo, Cl.2, superficie are 7, centiare 92, r.d. € 0,82,
r.a. € 0,16.
FI (da estratto di mappa prodotto agli atti al quale si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato, da intendersi richiamato integralmente per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini): m.n. 520 su tre lati, m.n. 513.
Provenienza: i sig.ri e dichiarano che l'acquisto del Parte_1 Parte_2
bene predetto è avvenuto in forza di atto di compravendita del 22.09.2008 a n.100450
/25861 rep. del notaio di Thiene, trascritto il 15.10.2008 ai nn. 10699 Persona_6
RG / 7395 RP (con cui i sig.ri e hanno venduto Parte_8 Persona_7
ai sig.ri e , coniugi in comunione dei beni che hanno Parte_1 Parte_2
acquistato per la quota di ½ ciascuno, la piena proprietà dei beni censiti in Chiuppano,
fg.4, m.n.206 di are 7.92 e m.n.520 di are 19.34.), documenti tutti ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato e prodotti agli atti, da intendersi richiamati
11 integralmente per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini;
D) terreno sito in Comune di Chiuppano, allibrato al C.T. in Comune di
Chiuppano, F.4, m.n. 520, bosco ceduo, Cl.2, superficie are 19 centiare 34, r.d. € 2,00,
r.a. € 0,40.
FI (da estratto di mappa prodotto agli atti al quale si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato, da intendersi richiamato integralmente per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini): mm.nn. 519, 203, 521, 206, 522,
208 e 210.
Provenienza: i sig.ri e dichiarano che l'acquisto del Parte_1 Parte_2
bene predetto è avvenuto in forza di atto di compravendita del 22.09.2008 a n.100450
/25861 rep. del notaio di Thiene, trascritto il 15.10.2008 ai nn. 10699 Persona_6
RG / 7395 RP (con cui i sig.ri e hanno venduto Parte_8 Persona_7
ai sig.ri e , coniugi in comunione dei beni che hanno Parte_1 Parte_2
acquistato per la quota di ½ ciascuno, la piena proprietà dei beni censiti in Chiuppano,
fg.4, m.n.206 di are 7.92 e m.n.520 di are 19.34.) documenti tutti ai quali si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato e prodotti agli atti, da intendersi richiamati integralmente per una più ampia identificazione, ubicazione, consistenza e confini;
Certificato di destinazione urbanistica: le parti dichiarano che gli immobili sopra identificati alle lettere B), C, ed D) hanno la destinazione urbanistica risultante dal certificato rilasciato dal responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di
Chiuppano in data 18/11/2024 prot. n. 10043/2024 e n. 21/2024 di Reg. prodotto agli atti, al quale si fa espresso rinvio per quanto qui non riportato.
Le parti dichiarano che, dalla data del predetto certificato, non sono intervenute modificazioni dello strumento urbanistico.
Le parti dichiarano che i terreni oggetto del presente atto non sono stati interessati da incendio negli ultimi quindici anni.
12 2) I sig.ri e dichiarano che la cessione di cui ai punti Parte_1 Parte_2
che precedono avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i beni.
3) La NO dichiara, ed il signor conferma, che i Parte_1 Parte_2
beni oggetto di trasferimento sono in regola con le norme urbanistiche e, quindi,
liberamente commerciabili.
4) La NO garantisce/dichiara la titolarità, la disponibilità e Parte_1
l'immunità dei diritti trasferiti da trascrizioni, ipoteche e da altri vincoli pregiudizievoli.
5) Le parti dichiarano che l'eventuale presenza di soggetti aventi diritto di prelazione di cui alle leggi 26 maggio 1965 n.590 e 14 agosto 1971 n.817 non inficia il presente atto, restando a carico del sig. l'eventuale esercizio del diritto di riscatto. Parte_2
6) Il signor dichiara di conoscere lo stato degli impianti posti a servizio Parte_2
delle unità immobiliari oggetto del presente atto, esonerando la NO
[...]
da ogni responsabilità al riguardo. Parte_1
7) Le parti dichiarano che nessuna somma verrà corrisposta dal sig. alla Parte_2
sig.ra per il trasferimento di cui sopra. Parte_1
8) Rinuncia all'ipoteca legale: la NO , per quanto necessario, Parte_1
rinuncia all'ipoteca legale.
9) Per quanto necessario, ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (art. 35,
comma 22) convertito con modifiche dalla legge 248/06, le parti - consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (previste dall'art. 76 D.P.R.
445/2000) – dichiarano:
- che non è stata versata alcuna somma a titolo di corrispettivo, come sopra precisato;
- che il presente trasferimento è stato concluso senza l'intervento di mediatori.
Le parti dichiarano inoltre di essere a conoscenza delle sanzioni comminate dalla legge in caso in cui le sopra estese dichiarazioni fossero mendaci o solo reticenti.
10) Dichiarazioni di valore ai fini fiscali:
13 Per quanto necessario, ai soli fini fiscali, le parti dichiarano che i diritti immobiliari oggetto di trasferimento hanno un valore pari ad € 225.000,00 (euro duecentoventicinquemila virgola zero zero), di cui euro 5.000,00 relativi ai terreni di cui alle lettere C) e D).
11) Le parti dichiarano che i redditi delle unità immobiliari oggetto del trasferimento sono stati tutti dichiarati nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale, alla data odierna, è scaduto il termine di presentazione.
12) Le parti si danno reciprocamente atto che le predette pattuizioni, assunte senza spirito di liberalità, costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. È applicabile,
pertanto, il trattamento tributario di cui all'art.19 della legge n. 74/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4-10/5/1999 n.154, e riconosciuto da Corte
Cass. 2 aprile 2005, n. 11458 e dall'Agenzia delle Entrate con circolare 29 maggio
2013 n. 18 e circolare Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2014 n. 2/E.
13) Le parti dichiarano di assumersi ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni, alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità dei beni trasferiti ed alle trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il
Tribunale esercitato in proposito alcun controllo che del resto non gli compete, né
preventivo né successivo. Si dichiarano altresì consapevoli che né il Magistrato né
l'Ufficio per il Processo assumono garanzie e/o responsabilità in merito all'acquisto e al buon esito del presente trasferimento non avendo gli stessi alcuna funzione assimilabile a quella di un notaio rogante.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
14 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in RA NO (VI) in data 20/10/1990, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25/03/2025 dinanzi al Giudice relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Parte_1
di corrispondere direttamente alla FI , maggiorenne ma non CP_1
economicamente autosufficiente, a titolo di contributo per il suo mantenimento, la somma mensile di euro 150,00 nonché di sostenere al 20% le spese straordinarie relative alla FI, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, mentre nella misura dell'80% le suddette spese rimarranno a carico del padre;
Parte_2
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti,
vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Chiuppano (VI), via Don Pio De Faveri n. 8, in favore di quale genitore Parte_2
convivente con la FI maggiorenne, ma economicamente non autosufficiente;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Parte_2 Parte_1
15 titolo di mantenimento la somma di euro 150,00 mensili, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui la stessa lascerà la casa coniugale, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nel verbale d'udienza del 25/03/2025 le parti hanno inoltre dichiarato di aver raggiunto l'accordo di cui alla Parte B delle conclusioni riportate in epigrafe.
Della volontà manifestata dalle parti avanti al Giudice il Collegio può solo dare atto,
fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni e alla veridicità delle dichiarazioni rese, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo, né preventivo né successivo, salvo quanto stabilito da Cass. S.U. 21761/2021, in ordine alla cessione dell'immobile,
controllo che non gli compete, in quanto, limitandosi a raccogliere la volontà delle parti rese nell'ambito della presente procedura, i suoi compiti ed obblighi non sono assimilabili a quelli di un notaio rogante;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché
questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
16 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, uniti in matrimonio in RA NO (VI) in data 20/10/1990 con atto trascritto al
[...]
n. 15, parte II, serie A, anno 1990, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA
NO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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