Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03680/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02285/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2285 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Saitta e Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi fsaitta@pec.giuffre.it e nazarenopergolizzi@pec.giuffre.it;
contro
Comune di Capo d'Orlando, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato
nascente dalla sentenza 1 aprile 2021, n. 1037, resa inter partes da codesto On.le Tribunale (Sez. I), confermata dal C.G.A. con sentenza 15 novembre 2023, n. 807.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla parte ricorrente in data 10 dicembre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. GI PE TO AT;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 12 dicembre 2024 (nonché spedito per la notifica in data 13 dicembre 2024) e depositato in data 13 dicembre 2024 il deducente ha proposto la domanda in epigrafe.
2. Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.
3. Con atto depositato in data 10 dicembre 2025 il difensore della parte ricorrente ha rappresentato che a seguito della sottoscrizione di atto di transazione con l’Amministrazione comunale intimata l’assistito non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio e, dunque, ha chiesto al Tribunale adito di voler dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
4. Alla camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ed invero, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 21 giugno 2023, n. 6113; Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2023, n. 1038; Cons. Stato, sez. III, 18 luglio 2022, n. 6111; T.A.R. Sardegna, sez. I, 31 ottobre 2025, n. 953; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 4 giugno 2025, n. 1246; T.A.R. Basilicata, sez. I, 29 aprile 2025, n. 271; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 7 marzo 2025, n. 446; T.A.R. Marche, sez. II, 21 febbraio 2025, n. 124).
6. Nessuna statuizione deve essere resa in punto di spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ IA AS, Presidente
GI PE TO AT, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI PE TO AT | AZ IA AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.