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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 11997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11997 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 19149/2020
R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Paolo Madonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.19149 del /2020 di R.G.
TRA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Leonardo n. 25 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Senatore (C.F. ), C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione e presso il quale potranno essere trasmesse le comunicazioni inerenti il procedimento al seguente numero di fax 081/2207714, nonché al presente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
OPPONENTE
E ( )) nata a [...] il 03 CP_1 C.F._3
Dicembre 1996 e ivi residente a[...] elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20 presso lo studio dell' avv.to Lucia Vitiello, ( indirizzo pec C.F._4
del Foro di Napoli che la Email_2 rappresenta e difende giusta procura rilasciata separatamente, autenticata, scansionata con pdf nativo, firmata digitalmente estratta ed inserita nella busta telematica, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081/2452812 ovvero all'anzidetto indirizzo di posta elettronica certificata;
OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose immobili.
Conclusioni: come precisate per l'udienza del 23/10/2023- l 6/09/2024
e 3/3/2025
. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 4377/2020 emesso in data
23/07/2020 dalla Dott.ssa Anna IA ZZ – Giudice della XII Sez.
Civile dell'intestato Tribunale - nel procedimento monitorio iscritto al n. n.12325/2020 di R.G., promosso ad istanza della sig.ra CP_1
, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore del
[...]
ricorrente, della somma complessiva di € 68.000,00 quale somma dovuta in esecuzione di un rapporto gestorio, oltre gli interessi legali decorrenti dalla notifica dell'atto al soddisfo, nonché le spese della procedura liquidate in € 406,50 per esborsi, € 1.750,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge con
- 2 - attribuzione all'avv. antistatario.
A fondamento dell'opposizione, deduceva che il Parte_1
definitivo suo incameramento della somma di € 68.000,00 - incassata nella qualità di procuratore speciale della figlia nella CP_1
vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Napoli alla via Pigna n.
104, piano terra della scala A1, interno 2, composto di due vani ed accessori, riportato nel catasto fabbricati di detto Comune alla Sez.
AVV, foglio 4, p.lla 266, sub 21 per la complessiva somma di €
125.000,00, non integrava una condotta illegittima e fonte di responsabilità contrattuale, stante l'espressa autorizzazione della venditrice in tal senso.
Esponeva, infatti, che il suddetto immobile era stato acquistato tre anni prima dall'opposta grazie alla provvista proveniente dai genitori, ed in particolare dal padre, come documentalmente dimostrato dalla provenienza degli assegni bancari impiegati per il pagamento del prezzo di vendita (cfr. doc 4, 5) oltre che per il pagamento delle spese notarili e di agenzia (cfr. doc. 6-7-8); per il complessivo esborso un totale complessivo di esborsi sostenuti pari ad € 138.086,00.
In ordine alla giustificazione causale di tale spostamento di ricchezza tra il e la di lui figlia si negava la Parte_1 CP_2
sussistenza di ogni spirito di liberalità riconducendolo ad un prestito con obbligo di restituzione da parte della beneficiaria.
A suffragio di tale ricostruzione, l'opponente allegava dichiarazione scritta del 17.01.2018, rilasciatagli dall'odierna opposta, nella quale si legge: “La sottoscritta nata a [...] il [...] con CP_1
la presente si obbliga a vendere l'appartamento di sua proprietà sito in
Napoli alla Via Pigna 104, appartamento acquistato a seguito di prestiti ricevuti dal proprio padre ” (cfr. doc 11). Parte_1
- 3 - Pertanto, l'opponente concludeva argomentando che la procura speciale rilasciata dall'opposta per la vendita dell'immobile di sua proprietà e per l'incasso del prezzo pattuito integrava una modalità esecutiva della riconosciuta obbligazione restitutoria del prestito.
Sempre a dimostrazione e a conforto di tale prospettazione, l'opponente evidenziava, quanto risultante al punto 6) del verbale di separazione consensuale tra il e il di lui coniuge, , Parte_1 Controparte_3 sottoscritto anche dalla figlia si precisava: “Il sig. CP_1 Pt_1
si riconosce debitore della sig.ra della somma
[...] Controparte_3
di € 57.000,00 (cinquasettemila/00 Euro), per averla ricevuta in prestito, si obbliga, pertanto, a restituire detta somma alla sig.ra
[...]
entro il 31 dicembre 2019…..allorquando sarà venduto CP_3
l'immobile sito alla Via Pigna 104 p. t. int. 2 di proprietà di CP_1
, immobile sul quale la sig.ra , non
[...] Controparte_3 vanta alcun diritto”.
Tale statuizione confermava, dunque, l'accordo tra le parti in ordine alla ripartizione del ricavato della vendita immobiliare.
Si richiamava, ancora, dichiarazione sottoscritta dall'opposta del
12/06/2019 attraverso la quale autorizzava il genitore CP_1
a trattenere la somma di € 68.000,00 derivante dalla Parte_1
vendita dell'immobile sito in via Pigna 104/A Napoli, “quale saldo di un pregresso debito vantato nei confronti della sottoscritta CP_1
(cfr. doc. 13).
[...]
Sulla scorta di tutto quanto argomentato, l'opponente così concludeva:
“Nel merito: 1) Annullarsi e/o revocarsi il Decreto Ingiuntivo n.
4377/2020, in quanto infondato ed illegittimo, essendo tale opposizione suffragata da prova scritta di riconoscimento del debito da parte dell'opposta confermato negli accordi di separazione consensuale dei
- 4 - suoi genitori;
2) Con rifusione di spese, diritti ed onorari. Il tutto con condanna della sig.ra alle spese di giudizio per la CP_1
presente opposizione da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la convenuta contestando la qualificazione giuridica prospettata dall'opponente genitore, asseriva che con la provvista necessaria all'acquisto dell'appartamento, i genitori avevano posto in essere una “donazione indiretta” dell'immobile de quo, trattandosi di spontaneo atto di liberalità, preordinato al solo arricchimento del beneficiario con corrispondente impoverimento del disponente, e pertanto nono tenuta ad alcun obbligo di restituzione. Sosteneva, inoltre, che alla fattispecie in questione non si applicassero le prescrizioni formali dettate dal codice in materia di donazione, in particolare la forma dell'atto pubblico in presenza di due testimoni, bensì le regole sostanziali.
Da tale inquadramento se ne desumeva che la ricognizione di debito datata 12/06/2019 non poteva riferirsi al presunto prestito volto all'acquisto dell'immobile, attesa che tale vicenda integrava, appunto, una donazione indiretta;
pertanto, stante il solo effetto processuale di astrazione della dichiarazione prodotta, parte opponente, a seguito della contestazione in ordine all'inesistenza del titolo assunto a sostegno, non sarebbe esentato dal provare differente titolo in forza del quale aveva trattenuto la somma incassato per la vendita immobiliare.
Alla luce di quanto argomentato, l'opposta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito in via preliminare accertare e dichiarare che la somma versata dal sig. per l'acquisto Parte_1
dell'appartamento di Napoli Via Pigna 104, è avvenuto utilizzando
- 5 - soldi che lo stesso ha corrisposto a titolo di donazione indiretta in favore della figlia quindi con animus donandi;
CP_1
“accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, la dichiarazione di ricognizione del debito titolata è priva del rapporto fondamentale in quanto lo stesso non ha mai avuto origine.
Nel merito:
1) rigettare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo nr. 4377/2020 rg 12325/2020 emesso dal Tribunale di Napoli XII sez. Civ. Dott. Anna
IA ZZ in data 23.07.2020 e notificato in data 27.07.2020;
2) Confermare il Decreto Ingiuntivo nr. 4377/2020 rg 12325/2020 emesso dal Tribunale di Napoli XII sez. Civ. Dott. Anna IA ZZ in data 23.07.2020 e notificato in data 27.07.2020; Condannare al pagamento delle spese legali in caso di soccombenza Parte_1
con attribuzione all'avvocato antistatario”.
Incardinatosi il giudizio, verificata la regolarità del contradditorio, il
Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. e si rinviava all'udienza del 10/01/2022 ex art. 183 c, p. c, co.7 ove, lette le memorie istruttorie, ammetteva il solo interrogatorio formale della parte opposta fissando a tale scopo l'udienza del 27/10/2022.
Espletato l'ammesso mezzo istruttorio, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 23/10/23 per la precisazione delle conclusioni., e poi ancora per il 18/09/2024 per il prosieguo.,
Sulle note scritte depositate dalle parti, il giudice accoglieva la congiunta richiesta delle parti di rinvio della causa per bonario componimento della lite fissando l'udienza del 03/03/2025.
Con le congiunte note depositate per l'udienza da ultimo fissata le parti rappresentavano di aver transatto la lite, per cui concludevano per la
- 6 - declaratoria di cessazione della materia del contendere con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
spese compensate e rinuncia dei legali al principio della solidarietà passiva.
Pertanto, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c. p. c.
Sulle depositate comparse conclusionali di conferma delle conclusioni rassegnate con le note scritte per l'udienza del 03/03/2025, con allegazione dell'accordo transattivo, la causa giunge ora al Tribunale per la decisione:
Così ricostruiti i fatti di causa e l'andamento del processo, si deve dare atto della cessazione della materia del contendere per l'intervenuto accordo transattivo, spese compensate.
In punto di diritto, si osserva che la cessazione della materia del contendere, postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale o parziale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venire meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr. Cass. civ. n.8428/14).
Nel contenzioso in esame, le parti, con le rispettive comparse conclusionali, dichiaravano di essere addivenute ad accordo transattivo, estintivo del rapporto controverso e, in ragione di tanto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 4377/2020, R.G. emesso nel giudizio iscritto al n.12325/2020,
In ordine alla statuizione sulle spese di lite dovrebbe trovare applicazione il principio della cd. soccombenza virtuale in forza del quale il giudice provvede egualmente sulle stesse in ragione della fondatezza delle prospettazioni iniziali, a prescindere dal fatto sopravvenuto;
senonché, nel caso di specie, le parti hanno
- 7 - espressamente richiesta la compensazione delle stesse, per cui il principio non trova applicazione, con rinuncia dei legali al principio della solidarietà passiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P Paolo Madonna, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il D.I.
n. 4377/2020, R.G. n.12325/2020;
- Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà passiva,
Così deciso in Napoli, 18/12/2025
Il Giudice
dott. Paolo Madonna
- 8 -
R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Paolo Madonna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.19149 del /2020 di R.G.
TRA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), e residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Leonardo n. 25 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Senatore (C.F. ), C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione e presso il quale potranno essere trasmesse le comunicazioni inerenti il procedimento al seguente numero di fax 081/2207714, nonché al presente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
OPPONENTE
E ( )) nata a [...] il 03 CP_1 C.F._3
Dicembre 1996 e ivi residente a[...] elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 20 presso lo studio dell' avv.to Lucia Vitiello, ( indirizzo pec C.F._4
del Foro di Napoli che la Email_2 rappresenta e difende giusta procura rilasciata separatamente, autenticata, scansionata con pdf nativo, firmata digitalmente estratta ed inserita nella busta telematica, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081/2452812 ovvero all'anzidetto indirizzo di posta elettronica certificata;
OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose immobili.
Conclusioni: come precisate per l'udienza del 23/10/2023- l 6/09/2024
e 3/3/2025
. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 4377/2020 emesso in data
23/07/2020 dalla Dott.ssa Anna IA ZZ – Giudice della XII Sez.
Civile dell'intestato Tribunale - nel procedimento monitorio iscritto al n. n.12325/2020 di R.G., promosso ad istanza della sig.ra CP_1
, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore del
[...]
ricorrente, della somma complessiva di € 68.000,00 quale somma dovuta in esecuzione di un rapporto gestorio, oltre gli interessi legali decorrenti dalla notifica dell'atto al soddisfo, nonché le spese della procedura liquidate in € 406,50 per esborsi, € 1.750,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge con
- 2 - attribuzione all'avv. antistatario.
A fondamento dell'opposizione, deduceva che il Parte_1
definitivo suo incameramento della somma di € 68.000,00 - incassata nella qualità di procuratore speciale della figlia nella CP_1
vendita dell'immobile di sua proprietà sito in Napoli alla via Pigna n.
104, piano terra della scala A1, interno 2, composto di due vani ed accessori, riportato nel catasto fabbricati di detto Comune alla Sez.
AVV, foglio 4, p.lla 266, sub 21 per la complessiva somma di €
125.000,00, non integrava una condotta illegittima e fonte di responsabilità contrattuale, stante l'espressa autorizzazione della venditrice in tal senso.
Esponeva, infatti, che il suddetto immobile era stato acquistato tre anni prima dall'opposta grazie alla provvista proveniente dai genitori, ed in particolare dal padre, come documentalmente dimostrato dalla provenienza degli assegni bancari impiegati per il pagamento del prezzo di vendita (cfr. doc 4, 5) oltre che per il pagamento delle spese notarili e di agenzia (cfr. doc. 6-7-8); per il complessivo esborso un totale complessivo di esborsi sostenuti pari ad € 138.086,00.
In ordine alla giustificazione causale di tale spostamento di ricchezza tra il e la di lui figlia si negava la Parte_1 CP_2
sussistenza di ogni spirito di liberalità riconducendolo ad un prestito con obbligo di restituzione da parte della beneficiaria.
A suffragio di tale ricostruzione, l'opponente allegava dichiarazione scritta del 17.01.2018, rilasciatagli dall'odierna opposta, nella quale si legge: “La sottoscritta nata a [...] il [...] con CP_1
la presente si obbliga a vendere l'appartamento di sua proprietà sito in
Napoli alla Via Pigna 104, appartamento acquistato a seguito di prestiti ricevuti dal proprio padre ” (cfr. doc 11). Parte_1
- 3 - Pertanto, l'opponente concludeva argomentando che la procura speciale rilasciata dall'opposta per la vendita dell'immobile di sua proprietà e per l'incasso del prezzo pattuito integrava una modalità esecutiva della riconosciuta obbligazione restitutoria del prestito.
Sempre a dimostrazione e a conforto di tale prospettazione, l'opponente evidenziava, quanto risultante al punto 6) del verbale di separazione consensuale tra il e il di lui coniuge, , Parte_1 Controparte_3 sottoscritto anche dalla figlia si precisava: “Il sig. CP_1 Pt_1
si riconosce debitore della sig.ra della somma
[...] Controparte_3
di € 57.000,00 (cinquasettemila/00 Euro), per averla ricevuta in prestito, si obbliga, pertanto, a restituire detta somma alla sig.ra
[...]
entro il 31 dicembre 2019…..allorquando sarà venduto CP_3
l'immobile sito alla Via Pigna 104 p. t. int. 2 di proprietà di CP_1
, immobile sul quale la sig.ra , non
[...] Controparte_3 vanta alcun diritto”.
Tale statuizione confermava, dunque, l'accordo tra le parti in ordine alla ripartizione del ricavato della vendita immobiliare.
Si richiamava, ancora, dichiarazione sottoscritta dall'opposta del
12/06/2019 attraverso la quale autorizzava il genitore CP_1
a trattenere la somma di € 68.000,00 derivante dalla Parte_1
vendita dell'immobile sito in via Pigna 104/A Napoli, “quale saldo di un pregresso debito vantato nei confronti della sottoscritta CP_1
(cfr. doc. 13).
[...]
Sulla scorta di tutto quanto argomentato, l'opponente così concludeva:
“Nel merito: 1) Annullarsi e/o revocarsi il Decreto Ingiuntivo n.
4377/2020, in quanto infondato ed illegittimo, essendo tale opposizione suffragata da prova scritta di riconoscimento del debito da parte dell'opposta confermato negli accordi di separazione consensuale dei
- 4 - suoi genitori;
2) Con rifusione di spese, diritti ed onorari. Il tutto con condanna della sig.ra alle spese di giudizio per la CP_1
presente opposizione da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattone anticipo”.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la convenuta contestando la qualificazione giuridica prospettata dall'opponente genitore, asseriva che con la provvista necessaria all'acquisto dell'appartamento, i genitori avevano posto in essere una “donazione indiretta” dell'immobile de quo, trattandosi di spontaneo atto di liberalità, preordinato al solo arricchimento del beneficiario con corrispondente impoverimento del disponente, e pertanto nono tenuta ad alcun obbligo di restituzione. Sosteneva, inoltre, che alla fattispecie in questione non si applicassero le prescrizioni formali dettate dal codice in materia di donazione, in particolare la forma dell'atto pubblico in presenza di due testimoni, bensì le regole sostanziali.
Da tale inquadramento se ne desumeva che la ricognizione di debito datata 12/06/2019 non poteva riferirsi al presunto prestito volto all'acquisto dell'immobile, attesa che tale vicenda integrava, appunto, una donazione indiretta;
pertanto, stante il solo effetto processuale di astrazione della dichiarazione prodotta, parte opponente, a seguito della contestazione in ordine all'inesistenza del titolo assunto a sostegno, non sarebbe esentato dal provare differente titolo in forza del quale aveva trattenuto la somma incassato per la vendita immobiliare.
Alla luce di quanto argomentato, l'opposta rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice adito in via preliminare accertare e dichiarare che la somma versata dal sig. per l'acquisto Parte_1
dell'appartamento di Napoli Via Pigna 104, è avvenuto utilizzando
- 5 - soldi che lo stesso ha corrisposto a titolo di donazione indiretta in favore della figlia quindi con animus donandi;
CP_1
“accertare e dichiarare che, per i motivi di cui in narrativa, la dichiarazione di ricognizione del debito titolata è priva del rapporto fondamentale in quanto lo stesso non ha mai avuto origine.
Nel merito:
1) rigettare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo nr. 4377/2020 rg 12325/2020 emesso dal Tribunale di Napoli XII sez. Civ. Dott. Anna
IA ZZ in data 23.07.2020 e notificato in data 27.07.2020;
2) Confermare il Decreto Ingiuntivo nr. 4377/2020 rg 12325/2020 emesso dal Tribunale di Napoli XII sez. Civ. Dott. Anna IA ZZ in data 23.07.2020 e notificato in data 27.07.2020; Condannare al pagamento delle spese legali in caso di soccombenza Parte_1
con attribuzione all'avvocato antistatario”.
Incardinatosi il giudizio, verificata la regolarità del contradditorio, il
Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. e si rinviava all'udienza del 10/01/2022 ex art. 183 c, p. c, co.7 ove, lette le memorie istruttorie, ammetteva il solo interrogatorio formale della parte opposta fissando a tale scopo l'udienza del 27/10/2022.
Espletato l'ammesso mezzo istruttorio, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 23/10/23 per la precisazione delle conclusioni., e poi ancora per il 18/09/2024 per il prosieguo.,
Sulle note scritte depositate dalle parti, il giudice accoglieva la congiunta richiesta delle parti di rinvio della causa per bonario componimento della lite fissando l'udienza del 03/03/2025.
Con le congiunte note depositate per l'udienza da ultimo fissata le parti rappresentavano di aver transatto la lite, per cui concludevano per la
- 6 - declaratoria di cessazione della materia del contendere con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
spese compensate e rinuncia dei legali al principio della solidarietà passiva.
Pertanto, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c. p. c.
Sulle depositate comparse conclusionali di conferma delle conclusioni rassegnate con le note scritte per l'udienza del 03/03/2025, con allegazione dell'accordo transattivo, la causa giunge ora al Tribunale per la decisione:
Così ricostruiti i fatti di causa e l'andamento del processo, si deve dare atto della cessazione della materia del contendere per l'intervenuto accordo transattivo, spese compensate.
In punto di diritto, si osserva che la cessazione della materia del contendere, postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale o parziale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venire meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr. Cass. civ. n.8428/14).
Nel contenzioso in esame, le parti, con le rispettive comparse conclusionali, dichiaravano di essere addivenute ad accordo transattivo, estintivo del rapporto controverso e, in ragione di tanto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 4377/2020, R.G. emesso nel giudizio iscritto al n.12325/2020,
In ordine alla statuizione sulle spese di lite dovrebbe trovare applicazione il principio della cd. soccombenza virtuale in forza del quale il giudice provvede egualmente sulle stesse in ragione della fondatezza delle prospettazioni iniziali, a prescindere dal fatto sopravvenuto;
senonché, nel caso di specie, le parti hanno
- 7 - espressamente richiesta la compensazione delle stesse, per cui il principio non trova applicazione, con rinuncia dei legali al principio della solidarietà passiva
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P Paolo Madonna, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il D.I.
n. 4377/2020, R.G. n.12325/2020;
- Spese di lite compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà passiva,
Così deciso in Napoli, 18/12/2025
Il Giudice
dott. Paolo Madonna
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