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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 4 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 303 R.G. dell'anno 2024, proposta da
nata a [...] il [...], ivi residente, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio Parte_1 degli avvocati Giorgio Rodin, Giuliana Murino e Fabrizio Rodin, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo
APPELLANTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. IO OL e dall'Avv. Laura Furcas, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, a firma del notaio rep. n. 37875, racc. 7313, elettivamente Per_1 domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell'istituto, in Cagliari, via P. Delitala 2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto davanti al Tribunale di Lanusei il giorno 8 giugno 2024, aveva, innanzitutto, Parte_1 premesso che, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, disposta nel procedimento per accertamento tecnico preventivo introdotto per ottenere il riconoscimento della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il godimento dell'indennità di accompagnamento, il Tribunale di Lanusei, con decreto di omologa depositato il
27 dicembre 2023, aveva riconosciuto che necessitava “di assistenza continua per lo svolgimento delle attività della vita quotidiana sin dalla data della domanda amministrativa” (10 ottobre 2022).
La ricorrente aveva, quindi, allegato di avere, in data 2 gennaio 2024, notificato il suddetto decreto all' il CP_2 quale, nonostante il decorso di un tempo ampiamente superiore ai centoventi giorni previsti dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., anche a volerli calcolare dall'invio del necessario modello AP70 in data 22 gennaio 2024, non aveva ancora provveduto al riconoscimento del diritto e al pagamento della prestazione. aveva, quindi, concluso, domandando che il giudice dichiarasse che aveva diritto di percepire Parte_1
l'indennità di accompagnamento, con decorrenza di legge sino al saldo e che l' fosse, quindi, condannato CP_2 al pagamento, in suo favore, dei ratei maturati, oltre accessori di legge e spese del giudizio.
L' si era costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 23 novembre 2024 e aveva dato atto CP_2 che, nel frattempo, aveva provveduto alla liquidazione del beneficio oggetto di causa, spettante dal mese di novembre 2022 e al pagamento degli arretrati dovuti, con valuta da novembre 2024.
Aveva, quindi, concluso domandando che il giudice dichiarasse cessata la materia del contendere, con spese almeno parzialmente compensate attesa la liquidazione avvenuta ancor prima della costituzione in giudizio.
In data 27 novembre 2024 si era tenuta l'unica udienza fissata per la discussione, nella quale la ricorrente aveva confermato l'avvenuto pagamento della prestazione e degli arretrati da novembre 2024 e si era, quindi, associata alla richiesta di controparte di dichiararsi cessata la materia del contendere, ma con vittoria delle spese di lite, dato che il pagamento era avvenuto dopo l'introduzione del giudizio, anche se prima della CP_ costituzione di
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Il Tribunale di Lanusei, con sentenza n. 63/2024 pubblicata il 27 novembre 2024, sulle concordi conclusioni rassegnate dalle parti, aveva dichiarato cessata la materia del contendere, riconoscendo la soccombenza virtuale dell' dato che aveva corrisposto la prestazione dopo l'introduzione del giudizio e liquidando, in CP_2 favore della ricorrente, le spese del giudizio, che erano state quantificate in €. 850,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
La quantificazione sopra indicata era stata giustificata dal primo giudice con il riferimento alla tabella relativa ai procedimenti di istruzione preventiva di valore entro €. 26.000,00, all'applicazione dei valori minimi e all'esclusione del compenso sia per la fase di trattazione e/o istruttoria che per la fase decisoria, in quanto il giudizio aveva trovato definizione “prima ancora che si tenesse l'udienza di trattazione”.
Avverso la sentenza del Tribunale di Lanusei ha proposto appello cui ha resistito l' Parte_1 CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“La Corte Ecc.ma adita, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia:
1.Ricalcolare le spese di primo grado in misura pari a 2.695,50 € e per l'effetto condannare l'istituto appellato al pagamento della somma di 2.695,50 €, oltre l'incremento previsto dall'art. 4 comma 1-bis del D.M. 55/2014, spese generali ed accessori di legge;
2.regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
3.nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, non risulta superiore al limite fissato per la concessione del beneficio.”
Nell'interesse dell'Istituto appellato:
Voglia la Corte: “rigettare il ricorso in appello proposto da con vittoria di spese, diritti e onorari del presente Parte_1 grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo di appello ha criticato la sentenza impugnata per avere, a suo dire, il primo Parte_1 giudice, disatteso i criteri legali di determinazione delle spese di lite addivenendo ad una determinazione delle stesse forfettaria, di importo manifestamente inferiore rispetto ai valori minimi legali, erroneamente limitando la liquidazione alle sole voci del tariffario previste per la fase introduttiva e di studio con la motivazione della definizione del giudizio prima ancora che si tenesse l'udienza di trattazione, senza considerare che il giudizio aveva trovato definizione solamente con la pubblicazione della sentenza impugnata e che la dichiarazione di cessata materia del contendere presuppone che le parti rassegnino conclusioni conformi, per cui l'udienza di trattazione, nella quale la ricorrente aveva dato dell'effettivo riconoscimento del diritto invocato e del pagamento, medio tempore, della prestazione e degli arretrati era stata dirimente per la definizione della vertenza.
Ciò premesso, ha aggiunto l'appellante, erroneamente il Tribunale aveva escluso dal computo delle spese i compensi previsti per la fase istruttoria/di trattazione, la quale, a differenza di quanto sostenuto dal primo giudice, si era effettivamente svolta, come dimostrava il fatto che, quanto alla fase di trattazione, i difensori avessero verificato la litispendenza con il fascicolo iscritto al RACL n. 113 del 2024, come richiesto dal
Tribunale con provvedimento del 17.06.2024, procedendo al deposito telematico della prova della notifica del CP_ ricorso introduttivo del giudizio stante la tardiva costituzione dell e partecipato ad un'udienza in presenza con formulazione delle note a verbale, nonché proceduto ad esaminare il verbale dell'udienza del
27.11.2024.
E le note a verbale sono un'attività ricompresa espressamente tra quelle facenti parte della fase di trattazione/istruttoria e “non sono costituite in una mera precisazione delle conclusioni”, avendo parte ricorrente dato atto di un nuovo evento intervenuto in pendenza della lite, e cioè il pagamento della prestazione degli arretrati, previa consultazione con il cliente e verifica della correttezza del quantum, da considerarsi a tutti gli effetti attività di trattazione funzionale alla definizione dell'istruttoria ed al passaggio alla fase decisionale.
D'altra parte, ha osservato l'appellante, la fase di trattazione è prevista come fase ineludibile nel rito del lavoro, ed allo stesso modo nessun dubbio poteva sussistere circa la effettiva tenuta della fase decisionale nel caso di specie, che includeva una serie di attività parimenti inudibili e ben disciplinate dal DM 55 del 2014, tra le quali l'esame pubblicazione e notifica del provvedimento conclusivo del giudizio, la richiesta di copia al cancelliere, il ritiro del fascicolo e le consultazioni con il cliente, come ben chiarito anche dalla Suprema Corte che ha ritenuto sufficiente la presenza dell'avvocato nella fase decisoria per riconoscere il diritto al compenso, anche se non ha depositato le memorie conclusionali, tenendo conto in ogni caso di tutte le attività successive alla decisione. ha infine lamentato che il Tribunale avesse omesso di considerare che il ricorso era stato redatto Parte_1 con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione, grazie all'inserimento dei c.d. collegamenti ipertestuali.
Il primo giudice, dunque, ha osservato sul punto l'appellante, avrebbe dovuto, in applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014, aumentare i compensi sino al 30%.
Da ciò la necessaria riforma della sentenza applicando, in ragione del valore dei ratei arretrati corrisposti, i compensi minimi previsti dallo scaglione di riferimento (da 5.200.01 a 26.000,00 euro), pari complessivamente a 2.695,50 €, oltre all'incremento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del DM 55 del 2014 ed oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
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Il motivo di appello è in parte fondato nei limiti di seguito riportati.
Non risponde, innanzitutto, al vero la circostanza che il Tribunale avesse liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza indicare i compensi relativi a ciascuna fase del giudizio.
Il primo giudice, infatti, aveva chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella (materia previdenziale)
e lo scaglione di valore (da €. 5.200,01 a €. 26.000,00) applicati, l'utilizzo dei valori minimi, l'esclusione della fase istruttoria/di trattazione e decisoria, le spese generali nella misura del 15% e gli accessori di legge, rendendo così facilmente determinabile il compenso liquidato per ciascuna fase (€. 929,00: 2 = €. 464,5 per la fase di studio;
€. 777,00: 2 = €. 388,5 per la fase introduttiva;
per un totale di €. 853,00, arrotondati per difetto di poco più di un'unità a 850,00 euro, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA).
La differenza quindi, se si esclude la questione dell'aumento ex art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/2014 di cui si dirà in seguito, era consistita, in mancanza di censure da parte di in ordine all'utilizzo, da parte del primo Pt_1 giudice, dei valori minimi, nell'esclusione della fase istruttoria/di trattazione e della fase decisoria, in ordine alla quale il Tribunale aveva, peraltro, motivato la propria decisione.
Ciò premesso, la liquidazione operata dal primo giudice risulta, a parere del Collegio, rispettosa dei criteri normativi dettati in materia solo in parte ovvero con riferimento alla fase di trattazione e/o istruttoria e non con riferimento alla fase decisoria e ai collegamenti ipertestuali.
La fase di trattazione/istruttoria non poteva, infatti, essere compresa nella liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale, considerato che il procedimento di primo grado si è svolto in una sola udienza, quella del 27 novembre 2024, nella quale, mentre l' aveva semplicemente richiamato la memoria difensiva e le CP_2 conclusioni ivi contenute, la parte ricorrente, attuale appellante, si era limitata a confermare l'avvenuto pagamento già allegato dall' nella memoria di costituzione, a concludere in modo conforme all' , CP_2 CP_1 discutendo la causa in materia di spese di lite (così testualmente il verbale dell'udienza del 27 novembre 2024:
”oggi 27 novembre 2024, alle ore 09:28, innanzi alla dottoressa IA IL sono comparsi: per parte ricorrente Pt_1
è comparso l'avv. Burchi in sostituzione dell'avv. Rodin Fabrizio, il quale chiede dichiararsi cessata la materia del
[...] CP_ contendere con spese a carico di atteso che il pagamento è avvenuto dopo l'introduzione del giudizio anche se prima CP_ della costituzione di Per parte resistente è comparso l'avv. Ghironi in sostituzione dell'avv. OL IO, il CP_2 quale insiste nelle conclusioni formulate nella memoria di costituzione. I procuratori delle parti chiedono essere di essere esonerati dalla presenza al momento della lettura della sentenza”).
In esito alla detta udienza, inoltre, il giudice aveva deciso la causa, pronunciando la sentenza impugnata.
Nessuna attività istruttoria o finalizzata all'istruttoria, né altra attività ricompresa dal DM 55/14 nella fase istruttoria/di trattazione, era stata, quindi, posta in essere dalla parte ricorrente, la quale, oltre ad esaminare provvedimenti giudiziali in alcun modo pronunciati nel corso o in funzione dell'istruzione, si era, infatti, limitata ad esaminare il decreto di fissazione udienza ed a produrre la notifica del ricorso introduttivo del giudizio al fine di attestare le regolare instaurazione del contraddittorio, senza fare proprio riferimento alla litispendenza indicata dal primo giudice nel decreto di fissazione udienza - evidentemente frutto di un refuso, e lo dimostra la circostanza che non sia stata presa posizione in merito - neppure nel verbale dell'unica udienza tenutasi, ad esaminare l'atto introduttivo dell' e i documenti allo stesso allegati (tutte attività ricomprese CP_2 dal DM 55/2014 nella fase introduttiva) e, previa consultazione con la cliente (attività ricompresa dal DM
55/2014 nella fase introduttiva), a precisare le conclusioni, a discutere la controversia in relazione alle spese di lite, e ad esaminare le conclusioni dell' (tutte attività ricomprese dal DM 55/2014 nella fase CP_2 decisionale).
D'altra parte, come anche affermato dalla Suprema Corte, benché in relazione al giudizio di appello, “in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza
a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali” (Cass. 10206/2021).
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Ad analoghe conclusioni non può, invece, giungersi con riferimento alla fase decisoria che, pacificamente, ai sensi del citato art. 4, è quella che attiene non solo alla precisazione delle conclusioni e all'esame di quelle delle altre parti, ma anche all'esame e alla registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copia al cancelliere e il ritiro del fascicolo (cosi da ultimo
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5289 del 20/02/2023 per cui “In tema di liquidazione delle spese di lite, qualora non siano state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, spetta comunque il riconoscimento dei compensi per la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. d) del d.m. n. 55 del 2014, ricomprende un'ampia serie di attività, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio”).
E così pure deve ritenersi avuto riguardo ai cd. collegamenti ipertestuali: come emerge dagli atti di causa, il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio era stato redatto mediante l'inserimento di collegamenti ipertestuali idonei a consentire una più agevole consultazione della documentazione prodotta in allegato all'atto medesimo.
Benché il procedimento in oggetto fosse caratterizzato “da notevole semplicità e snellezza” e, pertanto, in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, risulti coerente la motivazione del Tribunale che aveva liquidato le competenze “senza motivazione espressa sulla mancata applicazione di aumenti tariffari discrezionali
(implicitamente esclusi)” (si veda, sul punto, Cass. 35753/2022), ritiene il Collegio che l'utilizzo delle indicate tecniche debba essere compensato, ancorché, per le indicate caratteristiche del procedimento e per il numero limitato di atti depositati con le indicate modalità (solo il ricorso introduttivo), con un aumento limitato, pari al 10%.
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Sulla base di tutte le motivazioni esposte, l'appello proposto da deve, dunque, essere accolto solo Parte_1 in parte.
La sentenza del Tribunale, impugnata solo in relazione alla liquidazione delle spese di lite, deve essere, in particolare, riformata riconoscendo sia il compenso per la fase decisoria che l'aumento delle spese liquidate dal primo giudice nella misura del 10% per i cd. collegamenti ipertestuali.
L' per l'effetto, deve, quindi, essere condannato alla rifusione, in favore della parte appellante, per le CP_2 spese di lite relative al primo grado di giudizio, in luogo della somma liquidata dal primo giudice (850,00 euro), della somma complessiva di €. 2.051,5 (€. 1.865,00 + 10% pari a 186,5 euro), ottenuta applicando i valori minimi previsti dal DM 55 del 2014, come modificato dal DM 147/2022 (vigente alla data della sentenza), nella tabella per le cause previdenziali di valore fino a 26.000,00 euro, per le fasi di studio (929,00 euro, che è il valore medio da ridursi del 50%), introduttiva (777,00 euro, che è il valore medio da ridursi del 50%) e decisoria
(2.021,00 euro, che è il valore medio da ridursi del 50%), arrotondati da 1.863,5 euro a 1.865,00 euro ed aumentati del 10%, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Spettano a le spese del giudizio di appello, in merito alle quali va però considerata la sua parziale Parte_1 soccombenza, dato che le ragioni poste a fondamento del ricorso in appello sono state solo in parte riconosciute, come sopra evidenziato, con la conseguenza che appare, perciò, ragionevole disporne la compensazione per metà tra le parti.
La parte residua, liquidata come dispositivo in favore della parte appellante parzialmente vittoriosa, va quantificata considerando i parametri minimi previsti per i giudizi davanti alla Corte d'Appello per le controversie di valore pari alla differenza tra la somma spettante a titolo di spese legali (2.051,5 euro) e quella di 850,00 euro liquidata dal giudice di primo grado ovvero di valore da 1.100,01 e 5.200,00 euro, includendo nella stessa anche le spese generali al 15% (v. su tale criterio Cass. Ord. sez. lav. n. 4159/2017), ed è pari a
529,00 euro, considerando le fasi di studio, introduttiva e decisionale (536+536+851, ridotti del 50% per calcolare i valori minimi e questi ultimi poi compensati per metà tra le parti), con aumento del 10% per i collegamenti ipertestuali presenti anche nel ricorso in appello, da riconoscersi nella medesima misura del giudizio di primo grado per le ragioni già sopra evidenziate, come da parcella depositata il 30 maggio 2025, arrotondati da 528,825 a 529,00 euro, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge.
Non spetta, infatti, neppure per questo grado la fase di trattazione e/o istruttoria, in assenza delle attività previste dalla lettera c) dell'art. 4, comma quarto, del d.m. 55 del 2014 in ragione sempre dei principi sora evidenziati dato che la causa è stata tenuta a decisione sostanzialmente in prima udienza ovvero nell'udienza destinata alla discussione della causa - e tale è stata anche la seconda udienza fissata dal collegio per il 4 giugno CP_ 2025, che si è resa necessaria a seguito della tardiva costituzione dell nella serata del 6 maggio 2025
(rispetto al termine di cui all'art. 127 ter c.p.c., previsto per il 7 maggio 2025), al fine di consentire alla parte appellante l'esame della memoria di costituzione, attività certamente non rientrante in quella di trattazione e/o istruttoria, ma finalizzata alla decisione della controversia - deponendo in tal senso anche le note di trattazione scritta depositate dall'appellante, evidentemente attinenti, nei loro contenuti, alla fase decisionale.
Non ricorrono neppure i presupposti per fare applicazione in questo grado del giudizio dell'aumento di cui al comma 8 dell'art. 4 del DM 55 del 2014, con le successive modifiche, fino ad un terzo del compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito rispetto a quello altrimenti liquidabile nell'ipotesi in cui “le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate”, richiesto dall'appellante per il giudizio di appello (in tal senso la parcella depositata con le note di trattazione scritta del 30 maggio 2025), dal momento che la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa può essere qui esclusa in ragione del solo parziale accoglimento dei motivi di appello, risultati in parte non fondati per le ragioni esposte.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno, infine, distratte in favore dei difensori dell'appellante, che hanno dichiarato di essere antistatari.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando CP_ a parziale accoglimento dell'appello proposto da condanna l alla rifusione, in favore della Parte_1 parte appellante, per le spese di lite relative al primo grado di giudizio, in luogo della somma liquidata dal primo giudice di 850,00 euro, della somma complessiva di 2.051,5, oltre spese generali al 15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari;
CP_ dichiara compensate per metà tra le parti le spese del giudizio di appello e condanna l alla rifusione in favore della parte appellante della metà residua, che liquida in complessivi 529,00 €, oltre spese forfettarie al
15% e accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Cagliari, 5 giugno 2025 La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa