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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 6166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6166 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
RG 54792/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 54792 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Vita e Gabriele Pizzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via dei Campi Flegrei n° 61
- Appellante -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Anna Bonsera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma Viale Europa n° 190
- Appellata -
Oggetto: Titoli di credito. Appello avverso la sentenza n. 2766/2017 emessa dal Giudice di Pace di
Roma in data 18/01/2017, all'esito del procedimento nrg. 37769/2014.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la conveniva Parte_1
in giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito
In via principale: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 2766 del
2017 emessa dal Giudice di Pace di Roma, accertando che l'assegno bancario di traenza non trasferibile n. 72243993 emesso da è stato pagato da a persona CP_2 Controparte_1 diversa dal legittimo beneficiario, in violazione dell'art. 43 L.A; dichiarare tenuta e conseguentemente condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore per i motivi di cui sopra al pagamento in favore di della somma pari ad € Controparte_3
500,00, nonché dell'ulteriore somma di € 200,00 a fronte dell'ulteriore attività svolta, oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione del danno, oltre al risarcimento in favore della di tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in parola, da Parte_1
quantificarsi in via equitativa.
Condannare altresì a restituire alla le spese di lite corrisposte in Controparte_1 Parte_1
esecuzione della sentenza impugnata.
Con vittoria delle spese di lite, competenze e onorari, IVA, CPA, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio, così concludendo: Controparte_1
“In via principale e nel merito: rigettare integralmente tutte le domande avverse, formulate nei confronti di perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti;
Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento”.
All'udienza del 12/06/2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni, parte appellante come da foglio di precisazione depositato in atti, ovvero “In via principale: accogliere l'appello proposto da
e per l'effetto riformare la sentenza N. 2766/2017 emessa dal Giudice di Parte_2
Pace di Roma, accertato che l'assegno bancario di traenza non trasferibile n. 72243993 emesso da
è stato pagato da a persona diversa dal legittimo beneficiario in CP_2 Controparte_1
violazione dell'articolo 43 L.A.; dichiarare tenuta e conseguentemente condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di
[...] [...]
della somma pari ad €. 500,00=, nonché dell'ulteriore somma di €. 200,00= a fronte Parte_2
della ulteriore attività svolta, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, e rivalutazione del danno, oltre al risarcimento in favore di di tutti i danni Parte_2
cagionati dall'Istituto di Credito in parola, da quantificarsi in via equitativa.
Condannare altresì a restituire a le spese di lite Controparte_1 Parte_2
corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di lite, competenze e onorari, IVA, di giudizio CPA, del doppio grado”; mentre parte appellata precisava le conclusioni, riportandosi a quelle formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta;
la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue:
1. In primo luogo, va rigettata l'eccezione preliminare di parte appellata circa difetto di legittimazione attiva della sulla base del fatto che l'assegno pagato è stato emesso dalla Pt_3
e non direttamente dalla società d'assicurazione. CP_2
In proposito si rileva, come risulta dagli atti, che la ha subito un pregiudizio diretto, per aver Pt_3
dovuto effettuare un doppio pagamento in favore della propria assicurata (cfr. docc. Parte_4 all.ti all'istanza di modifica dell'ordinanza del 09.10.2015 - fascicolo di primo grado di parte appellante) e, quindi, ha interesse ad agire nei confronti dell'istituto di credito, nella fattispecie in base all'art. 43 c. 2 Legge Assegni (R.D. 1736/1933) che prevede che “colui Controparte_1
che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
2. Accertato quanto sopra in merito alla legittimazione ad agire di si rileva che parte Pt_3 appellante richiede la riforma della sentenza impugnata, con l'accertamento della responsabilità ex art. 1218 c.c. di , in base alla circostanza che il Giudice di prime cure non ha tenuto CP_1 conto delle risultanze della c.t.u. che ha stabilito la natura apocrifa delle firme sull'assegno e sui documenti presentati, non ha applicato alla fattispecie in oggetto quanto previsto dalla circolare ABI del 07/05/2001, richiedendo l'esibizione di due documenti muniti di foto, non tenendo in considerazione il fatto che il presentatore dell'assegno fosse sconosciuto alla filiale.
Sotto il primo profilo, occorre rilevare che l'impiegato della banca non è in condizione di valersi degli strumenti tecnici utilizzati, nel caso in oggetto, dal c.t.u. per accertare la natura apocrifa delle firme e che, quindi, le risultanze della stessa c.t.u. non possono essere prese in considerazione al fine di accertare, negli anzidetti termini, la responsabilità di . CP_1
Con riguardo, poi, all'applicazione della circolare Abi del 07/05/2001, che segnala l'opportunità di richiedere al presentatore del titolo due documenti di identità muniti di fotografia, si rileva che essa costituisce una mera raccomandazione priva di contenuto precettivo (cfr. Cass. 13150/2021 e Cass.
34107/2019), mentre nessun rilievo può attribuirsi alla contestuale apertura di un libretto di risparmio (cfr. Cass. 35821/2022 e Cass. 16781/2022).
3. Inoltre, sebbene, l'istituto di credito debba utilizzare maggiori cautele, quando si trovi in presenza di un cliente non abituale, la cui firma non può, pertanto. essere confrontata con la copia già in possesso dell'istituto (il cosiddetto specimen) e sebbene “la che ha pagato l'assegno non CP_2 trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore, risponde a norma dell'art. 1176 c.c. nella sua qualità di operatore professionale anche nel caso di colpa lieve” (cfr. Cass. S.U. 12477/2018 e
Cass. S.U. 14712/2007), nel caso specifico tale onere di diligenza appare adempiuto, tenuto conto del deposito dell'assegno nel 2010 e della tecnologia all'epoca disponibile, attraverso la verifica telematica dei documenti esibiti, ammessa dalla stessa (cfr. pagg. 9 e ss. comparsa Pt_3
conclusionale di parte appellante) la quale, peraltro, non ha saputo indicare quali ulteriori controlli potessero essere in concreto effettuati.
Pertanto, non può ritenersi dimostrata una condotta negligente da parte dell'istituto di credito, con conseguente rigetto del presente appello e conferma della sentenza impugnata.
La spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello proposto da;
Parte_1
2. condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente Controparte_1
in euro 662,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
3. dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.Lvo 115/2002 per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 22/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 54792 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Laura Vita e Gabriele Pizzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via dei Campi Flegrei n° 61
- Appellante -
CONTRO
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Anna Bonsera ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma Viale Europa n° 190
- Appellata -
Oggetto: Titoli di credito. Appello avverso la sentenza n. 2766/2017 emessa dal Giudice di Pace di
Roma in data 18/01/2017, all'esito del procedimento nrg. 37769/2014.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la conveniva Parte_1
in giudizio la per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito
In via principale: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 2766 del
2017 emessa dal Giudice di Pace di Roma, accertando che l'assegno bancario di traenza non trasferibile n. 72243993 emesso da è stato pagato da a persona CP_2 Controparte_1 diversa dal legittimo beneficiario, in violazione dell'art. 43 L.A; dichiarare tenuta e conseguentemente condannare , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore per i motivi di cui sopra al pagamento in favore di della somma pari ad € Controparte_3
500,00, nonché dell'ulteriore somma di € 200,00 a fronte dell'ulteriore attività svolta, oltre interessi legali dal di del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione del danno, oltre al risarcimento in favore della di tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in parola, da Parte_1
quantificarsi in via equitativa.
Condannare altresì a restituire alla le spese di lite corrisposte in Controparte_1 Parte_1
esecuzione della sentenza impugnata.
Con vittoria delle spese di lite, competenze e onorari, IVA, CPA, del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio, così concludendo: Controparte_1
“In via principale e nel merito: rigettare integralmente tutte le domande avverse, formulate nei confronti di perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti;
Controparte_1
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento”.
All'udienza del 12/06/2024, le parti precisavano le rispettive conclusioni, parte appellante come da foglio di precisazione depositato in atti, ovvero “In via principale: accogliere l'appello proposto da
e per l'effetto riformare la sentenza N. 2766/2017 emessa dal Giudice di Parte_2
Pace di Roma, accertato che l'assegno bancario di traenza non trasferibile n. 72243993 emesso da
è stato pagato da a persona diversa dal legittimo beneficiario in CP_2 Controparte_1
violazione dell'articolo 43 L.A.; dichiarare tenuta e conseguentemente condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di
[...] [...]
della somma pari ad €. 500,00=, nonché dell'ulteriore somma di €. 200,00= a fronte Parte_2
della ulteriore attività svolta, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, e rivalutazione del danno, oltre al risarcimento in favore di di tutti i danni Parte_2
cagionati dall'Istituto di Credito in parola, da quantificarsi in via equitativa.
Condannare altresì a restituire a le spese di lite Controparte_1 Parte_2
corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di lite, competenze e onorari, IVA, di giudizio CPA, del doppio grado”; mentre parte appellata precisava le conclusioni, riportandosi a quelle formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta;
la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue:
1. In primo luogo, va rigettata l'eccezione preliminare di parte appellata circa difetto di legittimazione attiva della sulla base del fatto che l'assegno pagato è stato emesso dalla Pt_3
e non direttamente dalla società d'assicurazione. CP_2
In proposito si rileva, come risulta dagli atti, che la ha subito un pregiudizio diretto, per aver Pt_3
dovuto effettuare un doppio pagamento in favore della propria assicurata (cfr. docc. Parte_4 all.ti all'istanza di modifica dell'ordinanza del 09.10.2015 - fascicolo di primo grado di parte appellante) e, quindi, ha interesse ad agire nei confronti dell'istituto di credito, nella fattispecie in base all'art. 43 c. 2 Legge Assegni (R.D. 1736/1933) che prevede che “colui Controparte_1
che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”.
2. Accertato quanto sopra in merito alla legittimazione ad agire di si rileva che parte Pt_3 appellante richiede la riforma della sentenza impugnata, con l'accertamento della responsabilità ex art. 1218 c.c. di , in base alla circostanza che il Giudice di prime cure non ha tenuto CP_1 conto delle risultanze della c.t.u. che ha stabilito la natura apocrifa delle firme sull'assegno e sui documenti presentati, non ha applicato alla fattispecie in oggetto quanto previsto dalla circolare ABI del 07/05/2001, richiedendo l'esibizione di due documenti muniti di foto, non tenendo in considerazione il fatto che il presentatore dell'assegno fosse sconosciuto alla filiale.
Sotto il primo profilo, occorre rilevare che l'impiegato della banca non è in condizione di valersi degli strumenti tecnici utilizzati, nel caso in oggetto, dal c.t.u. per accertare la natura apocrifa delle firme e che, quindi, le risultanze della stessa c.t.u. non possono essere prese in considerazione al fine di accertare, negli anzidetti termini, la responsabilità di . CP_1
Con riguardo, poi, all'applicazione della circolare Abi del 07/05/2001, che segnala l'opportunità di richiedere al presentatore del titolo due documenti di identità muniti di fotografia, si rileva che essa costituisce una mera raccomandazione priva di contenuto precettivo (cfr. Cass. 13150/2021 e Cass.
34107/2019), mentre nessun rilievo può attribuirsi alla contestuale apertura di un libretto di risparmio (cfr. Cass. 35821/2022 e Cass. 16781/2022).
3. Inoltre, sebbene, l'istituto di credito debba utilizzare maggiori cautele, quando si trovi in presenza di un cliente non abituale, la cui firma non può, pertanto. essere confrontata con la copia già in possesso dell'istituto (il cosiddetto specimen) e sebbene “la che ha pagato l'assegno non CP_2 trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore, risponde a norma dell'art. 1176 c.c. nella sua qualità di operatore professionale anche nel caso di colpa lieve” (cfr. Cass. S.U. 12477/2018 e
Cass. S.U. 14712/2007), nel caso specifico tale onere di diligenza appare adempiuto, tenuto conto del deposito dell'assegno nel 2010 e della tecnologia all'epoca disponibile, attraverso la verifica telematica dei documenti esibiti, ammessa dalla stessa (cfr. pagg. 9 e ss. comparsa Pt_3
conclusionale di parte appellante) la quale, peraltro, non ha saputo indicare quali ulteriori controlli potessero essere in concreto effettuati.
Pertanto, non può ritenersi dimostrata una condotta negligente da parte dell'istituto di credito, con conseguente rigetto del presente appello e conferma della sentenza impugnata.
La spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente l'appello proposto da;
Parte_1
2. condanna la al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente Controparte_1
in euro 662,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
3. dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.Lvo 115/2002 per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 22/04/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.