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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/05/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5173 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Nunziata ed elettivamente domiciliata in Nola (Na) alla via
San Paolo Belsito 79, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._2
- resistente – con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 10.02.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.08.2021 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in data 06.06.2001 a Marigliano (NA), trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 37 parte II Serie A anno 2001) dalla cui unione nascevano quattro figli: , nata a [...] il CP_2
26.03.2002, ed i gemelli , e nati ad Avellino il 20.09.2005, chiedeva Per_1 Per_2 Per_3 pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, l'affido esclusivo dei figli con regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, assegnazione della casa familiare nonché un assegno di mantenimento sia per i minori che per sé; vinte le spese.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la parte ricorrente all'udienza presidenziale del 18.03.2022, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 10.03.2023, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., espletata la prova orale, con ordinanza del 10.02.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190, comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di , Controparte_1
il quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale.
Va poi evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Ciò posto, va, altresì, accolta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che parte ricorrente abbia fornito prova di quanto assunto. Parte ricorrente deduce che la dissoluzione del consorzio familiare sia da ricondursi al disinteresse del signor ai bisogni della famiglia nonché all'abbandono di questi della casa familiare. CP_1
Orbene, dagli elementi probatori offerti è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi al comportamento inadempiente del resistente.
L'istruttoria espletata ha confermato la circostanza che, durante la convivenza, le discussioni tra le parti erano determinate dalla scarsa presenza in casa del signor e che questi si è Controparte_1
allontanato dalla casa coniugale nel mese di luglio 2021 senza motivo, rendendosi irreperibile e senza fornire alcuna assistenza morale e materiale sia alla coniuge che ai figli, all'epoca minorenni.
In particolare, la teste figlia dei signori e in merito ai rapporti tra Testimone_1 Parte_1 CP_1
i genitori durante la convivenza, ha riferito che le discussioni in casa tra i genitori generavano dalla scarsa presenza del padre dichiarando, sul punto, testualmente che: “Prima che mio padre andasse via di casa, c'erano discussioni tra i miei genitori, in particolare, mia madre rimproverava a mio padre che non era presente in casa”. La teste inoltre, ha confermato quanto dedotto dalla CP_1
ricorrente ovvero che il padre si era allontanato dalla casa coniugale senza alcun preavviso approfittando della temporanea assenza della ricorrente e delle figlie;
al riguardo, infatti, ha riferito che: “è vero che a fine luglio 2021 mio padre abbondonò la casa coniugale;
prese le sue cose e andò via. Io non era presente quando mio padre abbondonò la casa;
ricordo che quel giorno io, mia madre
e mia sorella eravamo andate a fare una visita e quando tornammo trovammo i cassetti di mio Per_1 padre vuoti e capimmo che mio padre se ne era andato”. Tali circostanze sono confermate anche dall'altro teste escusso . Testimone_2
Delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede presidenziale e dall'escussioni dei testi è, altresì, emerso che il resistente dopo il suo allontanamento dalla casa familiare non ha avuto più contatti con la moglie né con i figli se non per comunicare il suo nuovo indirizzo di residenza al sol fine di fargli pervenire la posta a lui indirizzata. Infine, è emerso che il Signor durante la convivenza CP_1
matrimoniale, contribuiva al ménage familiare in modo misurato lasciando alla moglie, che non lavorava in quanto impegnata nella crescita e cura dei quattro figli, € 800,00 mensili con cui doveva far fronte ai costi per la gestione della casa, compreso il pagamento delle utenze, e alla cura e benessere dei figli, mentre, dopo l'abbandono della casa familiare, si è disinteressato completamente della famiglia tant'è che la ricorrente è stata costretta a chiedere l'aiuto economico ai propri genitori, come, tra l'altro, risulta dalla relazione dei SS di Brusciano del 15.03.2022.
Alla stregua del sin qui detto, deve ritenersi, pertanto, raggiunta prova che la causa della separazione sia da ricondursi al comportamento inadempiente del resistente.
La domanda di addebito va, per tal via, accolta. Quanto alle richieste relative ai figli, occorre osservare che , , sono divenute CP_2 Per_1 Per_2
maggiorenni, per cui nulla va disposto in merito ad affido, collocazione e regolamentazione dei tempi di permanenza con i genitori.
Per quanto riguarda il figlio seppur divenuto anch'egli maggiorenne, lo stesso è affetto da Per_3 una grave disabilità ovvero da un “ritardo dello sviluppo psicomotorio con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”, come risulta dai verbali della Commissione medica INPS allegati al ricorso, e, pertanto, nella fattispecie, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c., le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori.
Orbene, considerato che vive con la madre e che non è economicamente indipendente, Per_3 come, tra l'altro, le sorelle, assegna la casa familiare sita in Brusciano (Na) alla via Curtis 1 alla SI . Parte_2
Quanto, invece, ai tempi di permanenza di con il padre, si prevede, tenuto conto della Per_3
maggiore età del figlio, un diritto di visita libero, previo accordo, e comunque non inferiore a due domeniche al mese a pranzo e in occasioni delle festività natalizie un anno il 24 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio alternati un altro anno con il 25 dicembre, il 26 dicembre e il 01 gennaio;
Pasqua e lunedì in Albis alternati.
Quanto alle questioni economiche, le risultanze processuali non hanno evidenziato alcuna variazione della situazione economica e patrimoniale rispetto a quanto prospettato in sede di ordinanza presidenziale. In particolare, dagli atti risulta che: 1) la resistente vive nella casa familiare unitamente ai figli;
non lavora in quanto dedita alla cura del figlio invalido e non autosufficiente;
la Per_3
primogenita , invece, è una studentessa universitaria mentre le altre due figlie ed CP_2 Per_1
risultano non economicamente autosufficienti;
2) il resistente è un operaio della (già Per_2 CP_3
) ed è comproprietario di diversi beni immobili. CP_4
Pertanto, considerata la complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti, e considerati gli esigui tempi di permanenza del solo con il padre, si stima congruo porre a carico del Per_3 resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei quattro figli versando alla ricorrente Parte_1
entro il 5 di ogni mese, la somma di € 800,00 (200,00 euro per ciascun figlio), importo
[...]
rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di
Nola del maggio 2021.
Quanto, infine, alla domanda di mantenimento in proprio favore formulata dalla ricorrente, considerato che la stessa non lavora, né ha mai lavorato essendosi dedicata alla cura del figlio si stima congruo porre a carico del signor l'obbligo di versare, entro il Per_3 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della SI , la Parte_1 somma di € 200,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante l'accoglimento della domanda di addebito della parte ricorrente, vanno poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della controversia di valore indeterminabile di complessità bassa, dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e dell'assenza di questioni di fatto e diritto di speciale difficoltà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marigliano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) addebita la separazione dei coniugi al resistente;
Controparte_1
e) assegna la casa familiare sita in Brusciano (Na) alla via Curtis 1 alla SI;
Parte_2
f) disciplina il diritto di visita del padre per il figlio in conformità alla parte motiva;
Per_3
g) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
, , e versando alla SI , entro il 5 di ogni CP_2 Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1
mese, la somma pari ad euro 800,00 (200,00 euro per ciascun figlio); importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
h) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la prole documentate, individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021;
i) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della SI Controparte_1
versandole, entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 200,00, importo Parte_1
rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
j) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.300,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA, da corrispondersi in favore dell'Erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della SI . Parte_1
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 09.05.2025
Il Giudice estensore (dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5173 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Paolo Nunziata ed elettivamente domiciliata in Nola (Na) alla via
San Paolo Belsito 79, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
; C.F._2
- resistente – con l'intervento necessario in causa del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza del 10.02.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.08.2021 la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il signor in data 06.06.2001 a Marigliano (NA), trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 37 parte II Serie A anno 2001) dalla cui unione nascevano quattro figli: , nata a [...] il CP_2
26.03.2002, ed i gemelli , e nati ad Avellino il 20.09.2005, chiedeva Per_1 Per_2 Per_3 pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, l'affido esclusivo dei figli con regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, assegnazione della casa familiare nonché un assegno di mantenimento sia per i minori che per sé; vinte le spese.
Il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
Ascoltata la parte ricorrente all'udienza presidenziale del 18.03.2022, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, rimesse le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del 10.03.2023, assegnati i termini ex art. 183 co VI c.p.c., espletata la prova orale, con ordinanza del 10.02.2025 la causa veniva riservata al collegio per la decisione previa concessione dei termini ex articolo 190, comma 1, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di , Controparte_1
il quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale.
Va poi evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nonché dell'ordinanza presidenziale.
La sua mancata partecipazione al giudizio, pertanto, non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr.
Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
13062/2000).
Ciò premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dalla ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Ciò posto, va, altresì, accolta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito, deriva dall'accertamento giudiziale che la separazione è imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa, dei doveri inerenti al matrimonio, purché si tratti di violazione che per la sua gravità abbia determinato la situazione di intollerabilità o il grave pregiudizio per la prole. Il presupposto della pronuncia di addebito della separazione è, pertanto, ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c., un comportamento, cosciente e volontario, contrario ai doveri che discendono dal matrimonio.
Detto presupposto è, peraltro, necessario ma non sufficiente, in quanto, per addivenire a pronuncia di addebito, il giudice dovrà altresì accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal citato comportamento oggettivamente trasgressivo di uno - o di entrambi - i coniugi.
L'onere probatorio che grava sul richiedente la pronuncia di addebito della separazione nei confronti di controparte è quindi duplice, concernendo tanto la violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio da parte di uno - o entrambi - i coniugi, quanto la sussistenza di un rapporto di efficienza causale tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Il riferimento, in particolare, è all'art. 143 c.c., a norma del quale dal matrimonio discendono, per i coniugi, «l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione», nonché quello di «contribuire ai bisogni della famiglia» in relazione «alle proprie sostanze e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
Da molti anni la giurisprudenza ha chiarito che, per l'ottenimento della pronuncia di addebito, il richiedente è gravato dal citato duplice onere probatorio tanto sulla effettiva violazione dei doveri discendenti dal matrimonio da parte dell'altro coniuge quanto sul rapporto di efficienza causale tra il comportamento oggettivamente trasgressivo ed il verificarsi della intollerabilità della convivenza (ex multis, Cass. n. 7566/1999; Cass. n. 21245/2010; Cass. n. 8862/2012; Cass. n. 8873/2012).
Ne derivano, da un lato, la irrilevanza di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio avvenuti in un momento successivo alla crisi, dall'altro la necessità per il richiedente di fornire rigorosa prova che la violazione sia stata causa – unica o comunque prevalente e determinante - della intollerabilità della convivenza (Cass. n. 5061/2006; Cass. n. 2059/2012; Trib. Milano 16 ottobre
2014, n. 12147 in Redazione Giuffrè; Trib. Vicenza 21 febbraio 2013, n. 281 in Guida al diritto,
2013,24, 63; Trib. Cassino, 8 maggio 2014 in Guida al diritto, 2014, 38, 42).
Orbene, tornando al caso di specie, ritiene il tribunale che parte ricorrente abbia fornito prova di quanto assunto. Parte ricorrente deduce che la dissoluzione del consorzio familiare sia da ricondursi al disinteresse del signor ai bisogni della famiglia nonché all'abbandono di questi della casa familiare. CP_1
Orbene, dagli elementi probatori offerti è emerso il sereno convincimento della riconducibilità della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi al comportamento inadempiente del resistente.
L'istruttoria espletata ha confermato la circostanza che, durante la convivenza, le discussioni tra le parti erano determinate dalla scarsa presenza in casa del signor e che questi si è Controparte_1
allontanato dalla casa coniugale nel mese di luglio 2021 senza motivo, rendendosi irreperibile e senza fornire alcuna assistenza morale e materiale sia alla coniuge che ai figli, all'epoca minorenni.
In particolare, la teste figlia dei signori e in merito ai rapporti tra Testimone_1 Parte_1 CP_1
i genitori durante la convivenza, ha riferito che le discussioni in casa tra i genitori generavano dalla scarsa presenza del padre dichiarando, sul punto, testualmente che: “Prima che mio padre andasse via di casa, c'erano discussioni tra i miei genitori, in particolare, mia madre rimproverava a mio padre che non era presente in casa”. La teste inoltre, ha confermato quanto dedotto dalla CP_1
ricorrente ovvero che il padre si era allontanato dalla casa coniugale senza alcun preavviso approfittando della temporanea assenza della ricorrente e delle figlie;
al riguardo, infatti, ha riferito che: “è vero che a fine luglio 2021 mio padre abbondonò la casa coniugale;
prese le sue cose e andò via. Io non era presente quando mio padre abbondonò la casa;
ricordo che quel giorno io, mia madre
e mia sorella eravamo andate a fare una visita e quando tornammo trovammo i cassetti di mio Per_1 padre vuoti e capimmo che mio padre se ne era andato”. Tali circostanze sono confermate anche dall'altro teste escusso . Testimone_2
Delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede presidenziale e dall'escussioni dei testi è, altresì, emerso che il resistente dopo il suo allontanamento dalla casa familiare non ha avuto più contatti con la moglie né con i figli se non per comunicare il suo nuovo indirizzo di residenza al sol fine di fargli pervenire la posta a lui indirizzata. Infine, è emerso che il Signor durante la convivenza CP_1
matrimoniale, contribuiva al ménage familiare in modo misurato lasciando alla moglie, che non lavorava in quanto impegnata nella crescita e cura dei quattro figli, € 800,00 mensili con cui doveva far fronte ai costi per la gestione della casa, compreso il pagamento delle utenze, e alla cura e benessere dei figli, mentre, dopo l'abbandono della casa familiare, si è disinteressato completamente della famiglia tant'è che la ricorrente è stata costretta a chiedere l'aiuto economico ai propri genitori, come, tra l'altro, risulta dalla relazione dei SS di Brusciano del 15.03.2022.
Alla stregua del sin qui detto, deve ritenersi, pertanto, raggiunta prova che la causa della separazione sia da ricondursi al comportamento inadempiente del resistente.
La domanda di addebito va, per tal via, accolta. Quanto alle richieste relative ai figli, occorre osservare che , , sono divenute CP_2 Per_1 Per_2
maggiorenni, per cui nulla va disposto in merito ad affido, collocazione e regolamentazione dei tempi di permanenza con i genitori.
Per quanto riguarda il figlio seppur divenuto anch'egli maggiorenne, lo stesso è affetto da Per_3 una grave disabilità ovvero da un “ritardo dello sviluppo psicomotorio con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età”, come risulta dai verbali della Commissione medica INPS allegati al ricorso, e, pertanto, nella fattispecie, trovano applicazione, in forza dell'art. 337 septies c.c., le disposizioni in tema di visita, cura e mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa familiare, previste in favore dei figli minori.
Orbene, considerato che vive con la madre e che non è economicamente indipendente, Per_3 come, tra l'altro, le sorelle, assegna la casa familiare sita in Brusciano (Na) alla via Curtis 1 alla SI . Parte_2
Quanto, invece, ai tempi di permanenza di con il padre, si prevede, tenuto conto della Per_3
maggiore età del figlio, un diritto di visita libero, previo accordo, e comunque non inferiore a due domeniche al mese a pranzo e in occasioni delle festività natalizie un anno il 24 dicembre, il 31 dicembre e il 6 gennaio alternati un altro anno con il 25 dicembre, il 26 dicembre e il 01 gennaio;
Pasqua e lunedì in Albis alternati.
Quanto alle questioni economiche, le risultanze processuali non hanno evidenziato alcuna variazione della situazione economica e patrimoniale rispetto a quanto prospettato in sede di ordinanza presidenziale. In particolare, dagli atti risulta che: 1) la resistente vive nella casa familiare unitamente ai figli;
non lavora in quanto dedita alla cura del figlio invalido e non autosufficiente;
la Per_3
primogenita , invece, è una studentessa universitaria mentre le altre due figlie ed CP_2 Per_1
risultano non economicamente autosufficienti;
2) il resistente è un operaio della (già Per_2 CP_3
) ed è comproprietario di diversi beni immobili. CP_4
Pertanto, considerata la complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti, e considerati gli esigui tempi di permanenza del solo con il padre, si stima congruo porre a carico del Per_3 resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei quattro figli versando alla ricorrente Parte_1
entro il 5 di ogni mese, la somma di € 800,00 (200,00 euro per ciascun figlio), importo
[...]
rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo oltre il 50% delle spese straordinarie come individuate e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di
Nola del maggio 2021.
Quanto, infine, alla domanda di mantenimento in proprio favore formulata dalla ricorrente, considerato che la stessa non lavora, né ha mai lavorato essendosi dedicata alla cura del figlio si stima congruo porre a carico del signor l'obbligo di versare, entro il Per_3 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, alla ricorrente, quale contributo al mantenimento della SI , la Parte_1 somma di € 200,00, rivalutabile annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite.
Queste, stante l'accoglimento della domanda di addebito della parte ricorrente, vanno poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della controversia di valore indeterminabile di complessità bassa, dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e dell'assenza di questioni di fatto e diritto di speciale difficoltà.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marigliano (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
d) addebita la separazione dei coniugi al resistente;
Controparte_1
e) assegna la casa familiare sita in Brusciano (Na) alla via Curtis 1 alla SI;
Parte_2
f) disciplina il diritto di visita del padre per il figlio in conformità alla parte motiva;
Per_3
g) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
, , e versando alla SI , entro il 5 di ogni CP_2 Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1
mese, la somma pari ad euro 800,00 (200,00 euro per ciascun figlio); importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
h) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la prole documentate, individuate e regolamentate in conformità al protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Nola del maggio 2021;
i) pone a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della SI Controparte_1
versandole, entro il 5 di ogni mese, la somma pari ad euro 200,00, importo Parte_1
rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
j) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.300,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA, da corrispondersi in favore dell'Erario stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della SI . Parte_1
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 09.05.2025
Il Giudice estensore (dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)