Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 02/03/2026, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03925/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05775/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5775 del 2022, proposto da Lega nazionale professionisti Serie A, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Romano Vaccarella, Bernardo Giorgio Mattarella e Avilio Presutti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Avilio Presutti in Roma, piazza di San Salvatore in Lauro n. 10, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati. Gennaro Terracciano e Giancarlo Viglione, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 17, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
nei confronti
Genoa C.F.C., in persona del rappresentante legale p. t., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1) il Comunicato ufficiale della Federazione italiana giuoco calcio – FIGC n. 220/A del 27 aprile 2022 recante pubblicazione della delibera del Consiglio federale FIGC del 26 aprile 2022, di approvazione del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionistico di Serie A maschile 2022/2023; 2) la delibera del 26 aprile 2022 di approvazione del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionistico di Serie A maschile 2022/2023; 3) il manuale di licenze nazionali Serie A 2022/2023; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compreso ogni atto infra indicato e, se del caso, l’art. 90-ter NOIF;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Federazione Italiana Giuoco Calcio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. AZ IB e udito per le parti un difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Nel mese di febbraio 2022, la FIGC rendeva noto di voler introdurre, per la stagione 2022/2023, un manuale di licenze nazionali della Serie A del campionato professionistico di calcio, in cui fosse previsto, quale requisito di ammissione per l’iscrizione al campionato, un particolare indice di liquidità. Detto indice, secondo la bozza di documento inviata dalla FIGC per il Consiglio federale del 16 marzo 2022, avrebbe dovuto essere pari ad almeno 0,7, accompagnato da un correttivo corrispondente al 15% del valore dei contratti pluriennali dei calciatori. Tale indice (da rispettarsi al 31 maggio 2022) avrebbe dovuto esser posseduto dalle società calcistiche all’anteriore data del 31 marzo 2022.
La Lega Serie A rappresentava, in apposite note, l’irragionevolezza della scelta di introdurre un criterio così stringente, a mercato chiuso, campionato in corso e in tempi ravvicinati rispetto all’iscrizione prevista per il 31 maggio 2022.
In coerenza con tale posizione, la Lega Serie A, in due assemblee – del 9 e dell’11 marzo 2022 – chiedeva all’unanimità alla FIGC di non introdurre l’indice di liquidità, quale requisito di ammissione per la stagione 2022-2023, ma, eventualmente, da quella successiva. Peraltro, condividendo l’obiettivo di muovere verso forme di gestione finanziaria più sostenibili, la Lega di Serie A chiedeva di attivare un gruppo di lavoro comune con la FIGC, così da poter introdurre correttivi e requisiti rispondenti a criteri di gradualità e proporzionalità.
Nel Consiglio federale di marzo, si decideva di rinviare alla successiva riunione del Consiglio federale l’approvazione delle licenze nazionali, in parziale accoglimento della richiesta della Serie A; il Presidente federale, nonostante la richiesta unanime delle società di Serie A, ribadiva che, comunque, la disciplina delle licenze avrebbe previsto l’indice di liquidità – senza precisare il quantum – tra i requisiti di ammissione.
Al fine di fornire al procedimento un contributo tecnico su basi scientifiche, nel mese di aprile 2022, la Lega Serie A costituiva un gruppo di lavoro, coordinato dai consiglieri federali e formato da rappresentanti esperti di diverse squadre (Atalanta, Inter, Lazio, Napoli, Sampdoria, Spezia) e da un professore ordinario di finanza aziendale dell’Università Bocconi di Milano, presidente del collegio dei revisori della Serie A. In costante rapporto con l’Assemblea della Lega, il gruppo di lavoro elaborava proposte per rendere più efficaci e maggiormente proporzionati i parametri indicati nella bozza del manuale di licenze nazionali.
Seguivano due incontri tra il gruppo di lavoro, il segretario generale della FIGC e alcuni tecnici federali, nel corso dei quali il gruppo di lavoro non riceveva risposte tecniche, rispetto alle ipotesi formulate.
In vista del Consiglio federale del 26 aprile 2022, la FIGC predisponeva per l’approvazione i manuali delle licenze nazionali per la stagione sportiva 2022/2023, in cui per le tre Leghe l’indice di liquidità era indicato quale requisito di ammissione, con un valore pari ad almeno lo 0,5, alla data del 31 marzo 2022.
Il Presidente della Lega Serie A rappresentava al Presidente federale le asserite anomalie del procedimento. In particolare, osservava che si era in procinto di introdurre indici di ammissione retroattivi, a poche settimane dall’iscrizione del campionato, più severi rispetto a quelli noti, contravvenendo a quanto lo stesso Consiglio federale aveva sul punto deliberato nel passato.
Nella riunione del Consiglio federale del 26 aprile 2022, la Lega Serie A rappresentava l’irragionevolezza di una scelta di carattere sanzionatorio verso le società professionistiche, osservando che alla base degli indicatori proposti non vi era alcun supporto analitico, né studio documentato. Si stava reintroducendo, a campionato in corso, un indice già adottato fino al 2019/2020 e successivamente soppresso. Né la OC (Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche) era stata coinvolta nel procedimento, salvo un richiamo generico – emerso solamente nella riunione del Consiglio federale – a due missive trasmesse, a ottobre 2020 e giugno 2021. La Lega Serie A chiedeva, pertanto, di mantenere invariate, per la stagione 2022/2023, le vigenti licenze e di approvare rapidamente, entro luglio 2022, un sistema di licenze anche più rigoroso, ma basato su dati e analisi di bilanci, tale da poter esser reso vigente, in armonia con le nuove licenze UEFA, a partire dalla stagione sportiva 2023/2024.
Anche la Lega Serie B, dichiaratasi sorpresa per l’ iter seguito nella definizione delle licenze e degli indicatori, chiedeva un rinvio della decisione, annunciando l’astensione dal voto.
Tali richieste erano respinte. Venivano così approvati i manuali di licenze nazionali 2022/2023, dove per la Serie B l’indice di liquidità era innalzato dal Consiglio da 0,5 a 0,7 (i tre consiglieri della Serie A esprimevano voto contrario). Il gruppo di lavoro della Serie A chiedeva chiarimenti al Presidente della Lega sul perché nessuna delle proposte fosse stata accolta dalla FIGC, nel Consiglio federale del 26 aprile 2022, e invitava il Presidente della Lega ad attivare un’interlocuzione con la OC, per avere delucidazioni sugli indicatori.
Il Presidente della Lega Serie A scriveva poi al Presidente della OC, chiedendo chiarimenti, e otteneva conferma che la OC non aveva formulato nuove proposte di indicatori per le licenze 2022/2023.
Nel Consiglio federale del 18 maggio 2022, a fronte dell’unanime posizione di dissenso delle società verso modalità e tempistiche seguite dalla FIGC per l’adozione delle licenze nazionali, la Lega Serie A chiedeva nuovamente l’attivazione di un gruppo di lavoro per rivedere il testo, in modo da assicurare maggiore proporzionalità e gradualità.
I.1 – Tale ultima richiesta non era accolta, di guisa che la ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 24.05.2022 e depositato il 25.05.2022, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: giurisdizione del G.A. e legittimazione attiva della ricorrente; 1) violazione del principio di irretroattività; violazione dell’art. 11 delle preleggi; illogicità e incongruenza, violazione del principio di proporzionalità e del principio di buona fede; 2) violazione del merito sportivo; 3) violazione dell’art. 85, punto VIII, n. 9 delle NOIF; illogicità e incongruenza; difetto di istruttoria, illegittimità dell’art. 90-ter NOIF e di ogni altra disposizione delle NOIF diretta a disciplinare il rilascio delle licenze nazionali, nella parte in cui non prevede che i criteri di ammissione di carattere tecnico siano fissati previa consultazione della OC; 4) violazione dell’art. 8 dello Statuto FIGC; 5) violazione del principio democratico (articoli 20 e 21 Statuto Coni; articolo 1 dello Statuto FIGC).
Si costituisce la Federazione italiana giuoco calcio – F.I.G.C., per resistere nel giudizio. Deduce inammissibilità e infondatezza del gravame. Conclude per la reiezione.
Con atto qui depositato l’11 febbraio 2026, la ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
All’udienza straordinaria del 27 febbraio 2026, tenutasi in modalità telematica per lo smaltimento dell’arretrato, parte resistente insiste per la condanna alle spese giudiziali. La causa è trattenuta in decisione.
II – Il ricorso è improcedibile, stante il dichiarato sopravvenire del difetto di interesse. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, tenuto conto delle posizioni delle parti e dell’andamento processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in vi telematica il giorno 27 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AZ IB, Presidente, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AZ IB |
IL SEGRETARIO