Art. 7.
Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie sottoposte a ritenuta per Fondo pensioni, ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322 , si computano, ai fini della liquidazione della pensione, sulla base dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha, cessato di percepire le competenze predette.
Nel caso pero' di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attivita', si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dalla applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.
Le competenze accessorie, di cui al precedente comma, agli effetti dell'applicazione della ritenuta per Fondo pensioni, continuano ad essere commisurate in una somma uguale ad un quinto dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti.
Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla riversibilita' della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte, considerato aumentato ai sensi del precedente art. 3.
La norma di cui al precedente comma si applica a favore delle vedove dei pensionati morti dal 1 novembre 1948 in poi.
Per il personale delle Ferrovie dello Stato le competenze accessorie sottoposte a ritenuta per Fondo pensioni, ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322 , si computano, ai fini della liquidazione della pensione, sulla base dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha, cessato di percepire le competenze predette.
Nel caso pero' di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attivita', si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dalla applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.
Le competenze accessorie, di cui al precedente comma, agli effetti dell'applicazione della ritenuta per Fondo pensioni, continuano ad essere commisurate in una somma uguale ad un quinto dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti.
Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle Ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla riversibilita' della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte, considerato aumentato ai sensi del precedente art. 3.
La norma di cui al precedente comma si applica a favore delle vedove dei pensionati morti dal 1 novembre 1948 in poi.