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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1325/2017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente tra
(C.F nata a [...] il 1° luglio Parte_1 C.F._1
1970, (C.F. ) nato a [...] il 21 Parte_2 C.F._2 settembre 1996 e (C.F. ) nata a Parte_3 C.F._3
Catanzaro il 17 agosto 2000, eredi di appellante deceduto Persona_1 nelle more del presente giudizio, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Rosa
Lacava (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._4 studio legale sito in Catanzaro, Via Niccoloso da Recco n. 6.
- appellanti
e
(P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante p.t., con sede in Catanzaro alla via V. Cortese ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale, rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Mamone (C.F. ), giusta delega a C.F._5 margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado.
- appellata e
Dott. (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._6 dall'avv. Gaetano Iannello (COD. FISC. ), con il quale C.F._7 domicilia alla Via F. Crispi, 18 Catanzaro
- appellato nonché
(P.IVA ) con sede in Milano, Controparte_3 P.IVA_2
Largo Tazio Nuvolari n. 1, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Doria (C.F. ) ed C.F._8 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Catanzaro Viale Pio
X n. 68.
- appellata
e
ASSUNTO IL RISCHIO Controparte_4
DI CUI AL CERTIFICATO NUMERO 1336483 (C.F. - P.IVA P.IVA_3
), in persona della dottoressa in qualità di P.IVA_4 Parte_4
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia di quegli che hanno assunto il rischio del certificato n. Controparte_4
1336483, con domicilio per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Locatelli (C.F. ), C.F._9 domiciliatario presso il proprio studio sito a Padova, in Galleria A. De Gasperi,
n. 4
- appellata
e
(già ) (P.I. ), in persona del suo Controparte_5 CP_6 P.IVA_5
l.r.p.t., con sede in Milano Viale Certosa n. 222, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Munafò (C.F. ) ed elettivamente C.F._10 domiciliata presso lo studio dell'avv. Angelo Chirumbolo in Lamezia Terme
(CZ), via Carducci n. 10.
- appellata
pag. 2/27 sulle seguenti
Conclusioni delle parti
Per , e “Voglia Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, accogliere il presente appello e, per
l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, accogliere le domande di formulate in primo grado e: Persona_1
In via istruttoria: disporre la rinnovazione della C.T.U., al fine di accertare
l'incidenza del nesso causale e quantificarne i postumi permanenti subiti da osservando che le valutazioni tecnico-scientifiche-valutative Persona_1 del C.T.U. di primo grado, fatte proprie dal Tribunale, sono state oggetto di puntuali osservazioni di parte attrice ed alle quali ci si riporta. Le censure tecniche sono fondate su puntuali elementi scientifici, totalmente omessi dal
C.T.U., il quale ha posto a fondamento della propria relazione un metodo errato, per aver omesso di considerare: 1°) la storia e l'evoluzione clinica del paziente;
2°) la insufficiente e/o mancanza di motivazione circa la mancata esecuzione di ecografia;
3°) la ritardata esecuzione dell'intervento chirurgico di riattaccamento della retina;
4°) le conseguenze irreparabili del ritardo;
5°) l'incompletezza,
l'insufficiente e la genericità del c.d. consenso informato sia in relazione al riattacco della retina, al cerchiaggio e alla necessità di vitrectomia. Con la conseguenza che una più attenta valutazione, disamina ed approccio dell'evoluzione clinica del sig. avrebbe indotto il C.T.U. lo Persona_1 stesso Tribunale a ben diverse considerazioni e conclusioni. Il C.T.U., escludendo ipotesi di responsabilità medica, non ha quantificato i postumi invalidanti riportati dal sig. autista di autobus, che con la Persona_1 cecità di un occhio, a prescindere dalla sua successiva evirazione, avrebbe, comunque, perso il proprio posto di lavoro, con gravissime ripercussioni economiche per la propria famiglia.
Nel merito: 1°) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale degli appellati in solido per i motivi esposti nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, di conseguenza, accertare e dichiarare che tutti i danni fisici (biologici, esistenziali, morali e di relazione)
pag. 3/27 nonché patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, perdita di chance, di reddito, riduzione della capacità lavorativa specifica di autista, spese mediche sostenute e da sostenere) subìti da sono riconducibili alla Persona_1 condotta di e dell Controparte_2 Controparte_7
2°) condannare e l
[...] Controparte_2 Controparte_7
, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierno
[...] appellante, quantificati in Euro 869.865,00, di cui 652.415,00 per danno biologico permanente pari all'80% ed euro 217.449,00 per danno morale, o, comunque nella misura che risulterà in corso di causa e, in ogni caso, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda;
3°) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre iva, cap e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c.”.
Per l : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_7 adita, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto;
in subordine confermare la sentenza impugnata con condanna della controparte alle spese del doppio grado di giudizio”.
Per il dott. : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, Controparte_2 dichiarare inammissibili le richieste di modifica alla ricostruzione del fatto operata dal Primo Giudice alla luce delle considerazioni di cui alla lettera A* I che precede e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
dichiarare inammissibili le richieste di modifica alla ricostruzione del fatto operata dal
Primo Giudice inerenti I) la mancanza di consenso informato per l'intervento in anestesia locale del 27.3.2006 nonché < < Il contenuto del consenso informato per l'intervento del 31.03.2006 > > e ogni domanda connessa e/ o collegata a dette 'circostanze poiché estranea al thema decidendum e proposte in violazione del divieto di ius novorum ex art.345 c.p.c.
Nel merito, rigettare l'atto di appello poiché infondato in fatto e diritto, alla luce delle considerazioni che precedono.
pag. 4/27 In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere civilmente responsabile il dott. per i fatti di cui è causa, accertare e dichiarare che CP_2
a) la è tenuta, giusta polizza Controparte_8 assicurativa per i medici oculisti, a manlevare da ogni responsabilità il Dott.
e per l'effetto condannare quest'ultima a tenere indenne il Controparte_2 proprio assicurato, b) nonché ma esclusivamente per il secondo rischio, accertare e dichiarare che la con sede In Viale Controparte_9
Certosa, 222 - 20156 Milano, è tenuta, giusta polizza assicurativa per I medici Contr oculisti, stipulata con la a tenere Indenne Il dott. oltre il massimale CP_2 della prima polizza. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge”.
Per “L'On.le Corte di Appello adita, Controparte_3 contrariis reiectis, Voglia così statuire:
In via preliminare ed assorbente – Dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato dal signor ex art. 342 c.p.c., 348 bis c.p.c. e 348 ter Persona_1
c.p.c. alla luce di tutte le motivazioni esposte.
In via subordinata e nel merito – Respingere l'appello avanzato dal signor
perché totalmente inammissibile e infondato in fatto e in Persona_1 diritto, confermando integralmente la sentenza n. 896/2017 del Tribunale di
Catanzaro. In via di estremo subordine e nel merito – Dichiarare in ogni caso che la polizza n. 045/402393/5 stipulata dal dr. con la Controparte_2 prevedeva una limitatezza del massimale di polizza Controparte_11 di € 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45). Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Per : “In via preliminare: rigettarsi l'appello in Controparte_4 quanto inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., alla luce delle ragioni articolate sin dalla comparsa di costituzione e risposta;
per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza;
In via principale: rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza n. 896/2017 pubblicata l'8 pag. 5/27 giugno 2017 e pronunziata nel procedimento rubricato al n. 2283/2009 R.G. del
Tribunale di Catanzaro;
In via subordinata, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello avversario, ove reiterata la domanda di garanzia nei confronti di che hanno Controparte_4 assunto il rischio di cui al certificato numero 1336483, in accordo con il disposto di cui all'art. 346 c.p.c., escludersi ogni ipotesi di obbligazione degli stessi in relazione all'evento, operando la franchigia aggregata annua pari ad euro
1.125.000,00; limitarsi in ogni caso, eventualmente, l'obbligazione all'eventuale somma eccedente detta franchigia;
in via di ulteriore subordine, quantomeno condizionarsi l'obbligazione dell'assicuratore all'avvenuta erosione della franchigia in relazione all'annualità interessata;
sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello avversario, ove reiterata la domanda di garanzia nei confronti di
[...]
che hanno assunto il rischio di cui al certificato numero Controparte_4
1336483 ed ove accertata l'obbligazione degli stessi, mantenersi il debito di indennizzo di che hanno assunto il rischio di cui Controparte_4 al certificato numero 1336483 in via strettamente proporzionale al grado accertato di colpa del soggetto garantito e ai reali danni subiti da parte appellante in quanto conseguenza immediata e diretta dell'accertata condotta colposa, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;
mantenersi l'obbligo, comunque, nei limiti di garanzia tutti previsti in contratto, ivi inclusi i massimali (sezione RCT pari ad € 5.000.000,00 per sinistro, €
5.000.000,00 per ogni persona lesa o deceduta, € 5.000.000,00 per ogni danno
a cose e/o animali;
sezione RCO € 2.500.000,00 per ogni sinistro, €
2.500.000,00 per ogni persona lesa o deceduta), le franchigie, gli scoperti, le esclusioni ivi previste, con ripartizione dell'obbligazione, in caso di più assicuratori coinvolti sul medesimo rischio, ai sensi dell'art. 1910 c.c.;
In ogni caso: spese e competenze legali del doppio grado di giudizio integralmente rifuse”.
pag. 6/27 Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_12 rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito
In via preliminare, dichiarare inammissibile, ex artt. 348 bis e ter c.p.c., l'appello proposto dal sig. non avendo lo stesso ragionevole Persona_1 probabilità di essere accolto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via principale, confermare la sentenza n. 896/2017, emessa dal Tribunale di
Catanzaro, dott.ssa Grossi, rigettando ogni domanda svolta nei confronti del dott. e - conseguentemente - di . CP_2 CP_5
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata, ove venisse accertata qualsiasi responsabilità del dott.
in relazione ai fatti di causa, accertare e dichiarare l'intervenuta CP_2 prescrizione del diritto del medesimo ad essere garantito da e - per CP_5
l'effetto - rigettare ogni domanda svolta nei suoi confronti.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via ulteriormente subordinata, qualora venisse accertata qualsiasi responsabilità del dott. in relazione ai fatti di causa, ove il suo diritto ad CP_2 essere manlevato da non fosse ritenuto prescritto: CP_6
1. accertare l'operatività a “secondo rischio” della polizza da lui stipulata con
; CP_5
2. accertare la capienza del massimale della polizza stipulata dall
[...] con i e dal medico con Controparte_7 CP_4 CP_3
3. rigettare ogni domanda svolta nei confronti di . CP_5
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via di estremo subordine: qualora venisse accertata qualsiasi responsabilità del dott. in relazione ai fatti di causa, ove il suo diritto ad essere CP_2 manlevato da non fosse ritenuto prescritto ed i massimali previsti CP_5 dalle polizze stipulate dall' con i e dal medico con Controparte_7 CP_4 non fossero esaustivi: CP_3
1. accertare e dichiarare l'operatività a secondo rischio della polizza stipulata dal medesimo con;
CP_5
pag. 7/27
2. per la parte eccedente detti massimali, limitare l'onere di garanzia e manleva di all'importo che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, nei CP_5 termini ed entro i limiti contrattualmente previsti".
pag. 8/27 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto ritualmente notificato, citava in giudizio il Persona_1 dott. e l' , CP_2 Controparte_7 deducendo di essere stato ricoverato il 24.3.2006 a seguito di un "distacco retinico” all'occhio destro e di aver subìto il relativo intervento chirurgico, iniziato in anestesia locale il 27.3.2006, poi sospeso ed eseguito in anestesia totale il 31.3.2006 dal dott. . Controparte_2
L'attore riferiva che, a causa di tale operazione, aveva totalmente perso il visus dell'occhio destro e chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti.
Secondo la prospettiva attorea, era configurabile un profilo di colpa in capo al dottore e all'Azienda ospedaliera convenuta poiché l'intervento era di facile esecuzione, soprattutto in considerazione della tipologia di distacco retinico di cui era affetto. Inoltre, non era stato sufficientemente informato in ordine ai rischi dell'operazione, né valutato con la dovuta perizia e diligenza i sintomi successivi all'intervento, consistenti nella perdita totale della vista, accompagnata da forti dolori all'occhio. Il dott. si era limitato a CP_2 prescrivere una goccia di collirio per due volte al giorno e l'utilizzo di salviettine per la pulizia delle secrezioni;
lo aveva poi rassicurato sull'esito positivo dell'operazione e sulla completa guarigione, che sarebbe avvenuta nell'arco temporale di circa un anno.
Si costituivano in giudizio il dott. e l' Controparte_2 [...]
, contestando la domanda attorea;
l'intervento Controparte_7 era stato eseguito correttamente, nel rispetto delle pratiche operatorie e degli accorgimenti prescritti dalla scienza medica. Secondo la prospettazione delle convenute, l'intervento non era stato "sospeso", al contrario, non era stato mai iniziato a causa dell'intolleranza del paziente;
era stato infatti rinviato ad altra data per essere svolto in anestesia totale.
pag. 9/27 Le convenute aggiungevano che il paziente era stato dimesso il 5.4.2006 con prescrizione di terapia medica e di riposo, per facilitare il riassorbimento dell'emorragia endoculare, previa prospettazione della necessità di un nuovo intervento (vitrectomia posteriore) per il trattamento della emorragia retino - vitreale. Il paziente, in sede di controllo post-operatorio del 12.4.2006 e nelle visite successive, pur reso edotto della necessità di tale secondo intervento, aveva deciso di non sottoporvisi.
Al fine di essere manlevate in ipotesi di condanna, entrambe le convenute chiamavano in giudizio le proprie compagnie assicuratrici;
per l'Azienda ospedaliera, Controparte_13 [...]
e per il dott. . Controparte_3 Controparte_14 CP_2
Si costituivano tutte le compagnie assicuratrici chiamate in causa, concludendo per il rigetto della pretesa attorea.
Il primo giudice, analizzata la documentazione allegata dalle parti, escussi i testimoni e disposta consulenza tecnica di ufficio medica, rigettava la domanda di Per_1
In particolare, accertava e dichiarava che:
- secondo quanto riportato dal diario clinico, Persona_1 giungeva al pronto soccorso in data 24.3.2006 per un problema visivo all'occhio destro;
la consulenza oculistica evidenziava immediatamente un distacco retinico con rottura e sollevamento dell'epitelio nei quadranti inferiori, mentre l'occhio sinistro presentava un visus naturale di 10/10;
- l'intervento in anestesia locale era stato programmato per il 27.3.2006 e poi rinviato perché necessaria la sedazione totale, per un trattamento sanitario più tranquillo;
non vi erano annotazioni comprovanti la sospensione dell'operazione;
- l'intervento in anestesia generale veniva eseguito in data 31.3.2006; nel corso dell'operazione si registrava un notevole sanguinamento, tale da rendere doverosa la somministrazione di terapia antibiotica, emorragica e antinfiammatoria steroidea;
- durante la degenza (1.4.2006), veniva riscontrata una complicanza emorragica (chemosi congiuntivale - edema) e veniva somministrata la relativa terapia;
pag. 10/27 - in data 5.4.2006, all'atto delle dimissioni, risultava prospettata al paziente la necessità di un secondo intervento, la vitrectomia posteriore;
- in data 12.4.2006, durante una visita di controllo, riscontrato un sollevamento retinico con sanguinamento nel vitreo posteriore, veniva reiterata al paziente la necessità di eseguire la vitrectomia posteriore;
- dopo ulteriori visite di controllo, eseguite in data 3.5.2006 e 21.6.2006, il paziente non si recava più dal dott. ; Controparte_2
- non risultavano allegati i referti di altri specialisti per tutto l'arco temporale compreso tra il 22.6.2006 e il 2009, anno in cui il paziente risultava ricoverato presso l;
Controparte_15
- secondo la consulenza tecnica di ufficio, l'approccio chirurgico del dott.
era aderente ai comuni protocolli terapeutici;
le procedure tecniche di CP_2 intervento (piombaggio e cerchiaggio), oltre ad essere pertinenti alla situazione clinica del paziente, erano state correttamente eseguite;
- il decorso post-operatorio era stato più complicato, a causa dell'insorgenza dell'emorragia inferiore sottoretinica, una possibile conseguenza dopo l'intervento di distacco della retina, trattata con terapia farmacologica sistemica e topica, in adesione ai comuni protocolli scientifici italiani e internazionali;
- il paziente era stato informato del necessario intervento di vitrectomia, ma non si era sottoposto;
questo emergeva chiaramente dall'annotazione della cartella clinica, che fa fede fino a querela di falso, mai presentata dall'attore;
- la successiva formazione del glaucoma maligno neovascolare, diagnosticato al paziente il 24.9.2009, non era eziologicamente riconducibile all'intervento eseguito il 31.3.2006 per il distacco retinico, ma alla mancata esecuzione della vitrectomia nel periodo successivo;
probabilmente,
l'emorragia avuta nel 2006, in assenza della vitrectomia posteriore, aveva causato un processo di ischemia retinica, da cui era derivato un processo di neovascolarizzazione dell'angolo irido-corneale, con secondaria insorgenza di glaucoma refrattario;
- dovevano essere disattese le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, secondo cui il dott. avrebbe dovuto eseguire, così come prescritto dalle CP_2 linee guida mondiali, un'ecografia oculare, utile per accertare che non si pag. 11/27 trattava di distacco retinico regmatogeno (traumatico oppure del miope) ma di distacco della retina essudativo (cioè di natura tumorale); il consulente tecnico di ufficio aveva chiarito che l'ecografia bulbare B-scan, pur essendo utile, era tuttavia un esame a discrezione dello specialista, atteso che nel 95% dei casi la precisione diagnostica era data dall'esame clinico oftalmoscopico del fondo oculare;
in ogni caso, la documentazione medica provava la natura puramente regmatogena e non tumorale del distacco retinico;
-il lamentato ritardo di 6 giorni per l'esecuzione dell'intervento
(31.3.2006) dalla data del ricovero (24.3.2006) era dovuto agli esami preliminari all'operazione in anestesia generale, i cui tempi non potevano certo essere addebitati al medico;
infatti, in data 28.3.2006 il paziente veniva sottoposto ad esame radiografico del torace e in data 30.3.2006 a consulenza anestesiologica.
2.
Con atto di appello, impugnava la decisione, Persona_1 deducendo che:
1.A) il dott. lo aveva trascurato dal 24.3.2006 al 31.3.2006, CP_2 periodo di degenza trascorso senza adeguato monitoraggio e terapia;
il mancato intervento di riattacco della retina entro le 72 ore aveva causato la sua necrosi, con conseguenze irreversibili per il visus dell'occhio;
- l'intervento di vitrectomia, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice e dalle convenute, non gli era stato mai proposto;
al fine di porre rimedio a tale omissione, i sanitari avevano redatto l'annotazione “necessità di eseguire intervento di vitrectomia” fuori le righe del diario il 5.4.2006, giorno delle dimissioni, a cui stranamente non era seguita la chiusura della cartella clinica;
1.B e C) il primo giudice non aveva approfondito la problematica relativa all'informazione del paziente, ignaro del bilancio rischi-vantaggi dell'intervento di vitrectomia posteriore, mancando in atti il dissenso nel modulo del consenso informato;
del resto, il modulo contenuto nella cartella clinica non era specifico, chiaro, effettivo e completo, né conteneva informazioni dettagliate sull'operazione; la corretta e completa informazione avrebbe messo pag. 12/27 a conoscenza il paziente dei gravi e irreparabili rischi che avrebbe corso senza il tempestivo intervento di vitrectomia;
1. D) il tribunale aveva disatteso senza alcuna motivazione la prova per testi, fondamentale per dimostrare l'evoluzione clinica del paziente, sempre più dolorante durante la sua permanenza in reparto, e che il consenso informato, se non totalmente assente, era stato comunque insufficiente;
2) tali complessive inadempienze mediche costituivano una violazione dell'obbligo di diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c.; il dott. e l'Azienda ospedaliera, del resto, non avevano dimostrato la CP_2 propria condotta diligente, così come gli imponevano le regole sull'onere probatorio.
L'appellante, quindi, rassegnava le proprie conclusioni, come da intestazione della presente sentenza.
Si costituivano in giudizio il dott. e l' Controparte_2 [...]
, contestando l'impugnazione, inammissibile e Controparte_7 comunque nel merito infondata.
Si costituivano anche le compagnie assicuratrici, terze chiamate nel corso del giudizio di primo grado per eventualmente manlevare il dott. CP_2
e l' ospedaliera dal risarcimento del danno in ipotesi di accertata CP_7 responsabilità sanitaria;
tutte le compagnie assicurative eccepivano l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, concludevano per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
3.
All'udienza di prima comparizione delle parti, ritenuto necessario procedere a nuova consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata per il conferimento dell'incarico e per il giuramento del c.t.u.; è stato depositato un primo elaborato peritale dal dott. poi integrato da un secondo Persona_2 elaborato peritale a firma dei dottori e , ritenuto CP_16 CP_17 fondamentale per la valutazione medico-legale dell'eventuale danno imputabile e poi espletato sulla sola documentazione sanitaria in atti, atteso che il
12.2.2023, nelle more del giudizio, è deceduto l'appellante e il Per_1
pag. 13/27 processo è stato regolarmente riassunto dagli eredi Parte_1
(coniuge), e (figli), ferma l'originaria Parte_2 Parte_3 domanda.
La causa, terminata la lunga e complessa fase istruttoria per una corretta ricostruzione medico legale della vicenda, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, rilevato che le parti nel termine assegnato hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello, contrariamente a quanto eccepito dalle controparti costituite,
è ammissibile ex art. 348 c.p.c.
Con due precisi motivi (poi ulteriormente specificati), l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare e ne ha chiesto la riforma, ricostruendo i fatti di causa e prospettandone una diversa interpretazione e qualificazione in diritto.
Quanto alla non ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., il collegio ha implicitamente respinto fin da subito l'eccezione, ritenendo necessario rinnovare l'istruttoria con la nomina di un nuovo consulente tecnico di ufficio;
non persiste, pertanto, più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c.
Tuttavia, nel merito, è infondato per le ragioni che verranno di seguito esposte.
Il tema della responsabilità sanitaria è da lungo tempo dibattuto, alla ricerca di un punto di equilibrio tra le ragioni dei pazienti che si sottopongono alle cure, ambiti di rischio consentito nell'esercizio dell'attività medica, sopportabilità dei livelli risarcitori da parte delle compagnie assicuratrici
(overcompensation) e, alla fine, se vogliamo, dal parterre dei contribuenti:
pag. 14/27 conflitto di istanze che non può essere risolto attraverso il semplificato schema: obbligazioni di mezzi/obblighi di risultato.
Non è il caso di ripercorrere in dettaglio il susseguirsi di decisioni da parte della Suprema Corte che hanno contribuito a delineare una griglia ermeneutica attraverso cui valutare l'operare dei sanitari - basterà ricordare le ultime principali - ma alcuni punti fermi vanno certamente rammentati.
Quello che è in gioco attiene alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, attraverso l'individuazione dei criteri per attribuire i rischi del trattamento sanitario alla parte che più è in grado di controllarli, senza incorrere in un eccesso di disincentivi.
La crescita esponenziale delle controversie sanitarie in tema di malpractice, l'aumento dell'entità dei risarcimenti e del contenzioso produce una ulteriore pericolosa conseguenza riassumibile nella overdeterrence della classe medica e delle strutture ospedaliere, nonché, di riflesso, delle compagnie di assicurazione: il rischio di incorrere in procedimenti giudiziari ed eventualmente in pronunce di condanna per il risarcimento dei danni provocati induce i medici ad abbandonare le specialità più a rischio o a ricorrere ad esami diagnostici superflui prima di ogni intervento azionando il meccanismo diffusamente conosciuto come medicina difensiva, che determina la prescrizione di accertamenti diagnostici non strettamente indispensabili, al solo scopo di acquisire strumenti difensivi nella prospettiva di una eventuale, ma prevedibile, lite giudiziaria. Ciò determina un aumento dei rischi a carico della salute del paziente, dei costi per la spesa sanitaria e dei premi assicurativi, con l'uscita dal mercato, in qualche caso, delle compagnie di assicurazione o, addirittura, il rifiuto di assicurare medici operanti nei settori maggiormente esposti al rischio di procedimenti giudiziari per risarcimento dei danni.
La tesi perseguita dalla giurisprudenza – sulla scia della dottrina di origine tedesca, del c.d. contatto sociale ed ante l. n. 24 del 2017 ritenuta non applicabile ai rapporti pregressi – è quella della ricostruzione dei rapporti tra medico e paziente, o meglio tra struttura sanitaria (al cui interno opera il medico) e paziente, nei termini di un contratto atipico, c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria, in cui il debitore (la struttura) deve adempiere pag. 15/27 personalmente, rispondendone ex art. 1218 c.c. o mediante il personale sanitario, rispondendone ex art. 1228 c.c., mentre il medico che opera all'interno della struttura è tenuto ad obblighi di comportamento fondato sulla buona fede, “funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene direttamente responsabile ex art. 1218” (così Cass., sezione 3 civile, 29.3.2022, n. 10050).
Il riparto dell'onere della prova non è pertanto quello che regola la responsabilità aquiliana, nel cui ambito il danneggiato deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante, ma quello della responsabilità contrattuale, sia pure temperato dall'onere di dimostrare, oltre alla fonte del proprio credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando - anche mediante semplici presunzioni - che la condotta del professionista è stata, secondo il “criterio del più probabile che non” la causa del danno lamentato. La ricostruzione teorica del rapporto tra destinatario della prestazione ed ente erogatore si è avvalsa del criterio risolutivo noto come
, secondo cui è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causa fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre
è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (principio di diritto espresso da Cass., terza sezione civile, con le sentenze dell'11 novembre
2019, n. 28991 e n. 28922).
Ciò, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale.
Si tratta di un principio che si è fatto ampia strada tra le decisioni apicali, e che si accompagna a quello della preponderanza dell'evidenza, ovvero del decidere sul nesso causale in base al criterio del , secondo il quale “non è dato ipotizzare che ogni enunciato sia vero o falso, sì che la scelta del giudice ricadrà su quello che in base alle prove ha un grado di conferma logica superiore” e della della probabilità, “la quale rileva nel caso di multifattorialità nella produzione di un evento dannoso, ovvero quando all'ipotesi formulata dall'attore in ordine all'eziologia dell'evento
pag. 16/27 possano affiancarsene altre e tutte abbiano trovato un riscontro probatorio, sì che il giudice sceglierà come vero l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili” (Id., ordinanza 6 luglio 2020, n. 13872).
La rilevata impostazione è presente nelle pronunce più recenti, che ribadiscono come il rapporto che si instaura tra il paziente e la casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dall'assicurazione, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente, insorgono a carico della casa di cura o dell'ente, accanto a quelli lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione di personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze o emergenze
(Id., 22 febbraio 2023, n. 5490). Questo, in quanto si tratta di dare corso al principio della sicurezza delle cure, per il compito di protezione e garanzia che incombe sulla struttura sanitaria nel suo complesso, e sulle specifiche condotte del personale che al loro interno si trovano ad operare, raccomandato dal Consiglio d'Europa e ribadito anche in sede comunitaria dalla Corte EDU.
5.
Posti tali principi, è possibile analizzare in concreto il caso che ha visto coinvolto e la struttura presso la quale è avvenuto il suo Persona_1 ricovero, a seguito di lamentati problemi all'occhio destro.
Confermata la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice.
Il 24 marzo 2006, si recava presso il pronto soccorso Persona_1 dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro per un distacco retinico nel settore inferiore dell'occhio destro. Veniva ricoverato nel reparto di oculistica dello stesso ospedale. Al ricovero, il paziente non sapeva precisare da quando avesse apprezzato il brusco calo della vista. Veniva sottoposto ad esame obiettivo oculistico e ad esame elettrocardiografico. Risultava un distacco di retina primario, regmatogeno dei quadranti inferiori, interessante anche l'area centrale della retina (macula off) con rottura retinica ore 4 e disinserzione retinica ore 3-4. L'intervento chirurgico veniva differito di sei pag. 17/27 giorni per problemi anestesiologici non meglio specificati. Veniva praticato il cerchiaggio in benderella di silicone – il criotrattamento della retina e un piombaggio posizionato nella sede della rottura retinica inferiore più grande, posta posteriormente al cerchiaggio, in corrispondenza della vena vorticosa infero-nasale. Il paziente veniva sottoposto a terapia antibiotica e cortisonica.
Il decorso post-operatorio era regolare, con apprezzamento di emovitreo con bassa emorragia inferiore sotto retinica. Il 5 aprile il paziente veniva dimesso con prescrizione terapeutica. Al controllo del 12 aprile si apprezzava la presenza di sangue nel vitro posteriore e veniva indicato un secondo intervento di vitrectomia posteriore.
Trascorrevano tre anni, nel corso dei quali non si hanno notizie della condizione oculare.
Il 20 aprile 2009 veniva diagnosticata la presenza di un glaucoma neovascolare assoluto, fra l'altro refrattario alla terapia medica. Si rendeva indicata la enucleazione dell'occhio ed impianto di protesi. L'occhio sinistro presentava un visus di 10/10.
Nell'anno 2012 seguiva un intervento di exenteratio orbitae presso l'Istituto San Raffaele di Milano, a cui la seguiva diagnosi di melanoma primitivo della coroide. iniziava un trattamento adiuvante antiblastico prima con Per_1 chemio e poi con radioterapia, anche in considerazione della presenza di localizzazioni secondarie polmonari.
Secondo la complessiva tesi difensiva dell'appellante (oggi degli eredi), la negligenza dei sanitari sarebbe consistita nella tardività dell'intervento di riattacco della retina, eseguito sette giorni dopo la data del ricovero, causa della necrosi e della perdita del visus, nel mancato monitoraggio durante il periodo di degenza, nella mancata esecuzione di un'ecografia oculare, utile per accertare che non si trattava di distacco retinico regmatogeno (traumatico oppure del miope) ma di distacco della retina essudativo (cioè di natura tumorale); in ogni caso, l'intervento di vitrectomia non sarebbe mai stato proposto al paziente, mancando in atti il suo dissenso.
Tale prospettazione degli eventi risulta smentita dagli accertamenti medico-legali espletati nel primo e nel presente grado di giudizio, da pag. 18/27 condividere per la logicità delle conclusioni ed in ragione delle risposte fornite ai quesiti.
Secondo gli ausiliari e la documentazione sanitaria allegata, all'atto del ricovero il paziente non sapeva precisare il momento in cui era insorto il calo della vista e, sottoposto ad esame obiettivo oculistico, veniva accertato un distacco di retina primario, regmatogeno dei quadranti inferiori, interessante anche l'area centrale della retina (macula off) con rottura retinica ore 4 e disinserzione retinica ore 3 – 4 (vedi pagina 14 dell'elaborato peritale a firma dei dott. e ). CP_16 CP_17
Anche il dott. concorda sulla correttezza della diagnosi e sulla Per_2 irrilevanza dell'ecografia oculare, non trattandosi di distacco di retina secondario a melanoma maligno;
precisa, infatti, che “non vi è ombra di dubbio che la diagnosi è distacco di retina primario, regmatogeno, con componente trattiva del vitreo sulla retina. Questa diagnosi è supportata dalla presenza della rottura inferiore ad ore 4 e dalla disinserzione descritta fra le ore 3 e le ore
4. Sia la rottura che, in particolare, la disinserzione sono classicamente lesioni prodotte dalla trazione del vitreo sulla struttura retinica, in quei punti della retina in cui il tessuto retinico può essere più debole e le aderenze fra retina e superficie vitreale più tenaci. Attraverso le rotture si verifica poi che il liquido vitreale passa dietro la retina, sollevandola;
la quantità di liquido che si raccoglie dietro la retina e l'entità della trazione determinano quindi un sollevamento retinico di importanza variabile, dando all'esame oftalmoscopico
l'aspetto che va dalle pieghe retiniche alle bozze più o meno pronunciate, descritte in cartella nell'esame obiettivo del fondo oculare.
È da scartare l'ipotesi diagnostica di un distacco di retina secondario a melanoma maligno. In quest'ultimo caso, infatti, l'aspetto oftalmoscopico sarebbe stato completamente diverso da quello decritto in cartella: si sarebbe osservata una retina sollevata da una massa, più o meno significativa, posta a tergo della stessa retina, capace di "spingerla" verso l'interno del bulbo. Inoltre, in questa tipologia di distacco secondario, abitualmente non si osserva l'associazione di rotture, fori o disinserzioni. È nel caso in cui si ha a che fare con un quadro oftalmoscopico come quello appena descritto, etichettabile come distacco di retina secondario, che è sicuramente importante mettere in campo altre indagini
pag. 19/27 diagnostiche, come l'ecografia bulbare, che è indubbiamente un utile supporto per chiarire la diagnosi e per valutare profondità ed estensione della massa sollevante la retina. Anche il mettere in campo la diagnostica per immagini ha in questi casi un ruolo fondamentale. In un distacco di retina primario regmatogeno, come quello di cui ci si sta occupando, l'ecografia del bulbo può avere una sua indicazione nel caso in cui la non buona trasparenza dei mezzi diottrici non consenta una adeguata esplorazione della retina. Ma non è questo il caso” (vedi pagina 9-10 dell'elaborato peritale a firma del dott. . Per_2
Accertata la correttezza della diagnosi e la mancanza, all'epoca dei fatti, di una formazione tumorale, risulta provata anche la tempestività dell'operazione di riattacco retinico;
secondo i c.t.u. il Persona_3 trattamento preoperatorio in casi simili (macula off e bozze retiniche) prevede riposo a letto e bendaggio oculare, al fine di appianare le bozze retiniche non rigide ed evidenziare altre rotture retiniche nascoste nelle pieghe delle bozze.
Dopo tre giorni, si può programmare intervento in anestesia locale, ma si può optare per l'anestesia generale per la complessità del quadro clinico e per la scarsa collaborazione del paziente;
quindi, non emergono errori nella gestione d'attesa del quadro patologico (vedi elaborato peritale dei dott. e CP_16
pagina 15). CP_17
Il c.t.u. dott. in riferimento al tempo trascorso tra la comparsa Per_2 del distacco di retina e il trattamento chirurgico, ha chiarito che è piuttosto raro che un paziente si presenti all'osservazione in un pronto soccorso oculistico entro le 48 ore dal momento in cui si è realmente verificato il distacco. Infatti, l'esperienza insegna che il paziente non dà molto rilievo ai primi sintomi, espressione del danno che si sta instaurando, e solitamente arriva al pronto soccorso quando non vede più, non riuscendo neanche a precisare da quanto tempo si è realmente verificato il calo completo della visione;
sono rari i soggetti particolarmente attenti che arrivano in tempo utile a farsi esaminare e trattare. Molti sperano che il disturbo visivo “passi da solo”; quando ciò non si verifica, allora si recano in ospedale, ma le 48 ore sono abbondantemente trascorse.
pag. 20/27 È così anche per il caso di che, recatosi al pronto soccorso, Per_1 non ha saputo precisare il momento esatto ed iniziale del disturbo. Quindi “la diatriba sulle 48 ore” si palesa superflua.
Ha poi aggiunto un aspetto fondamentale, ossia che in ipotesi di
, come nel caso clinico in esame, si riscontra una macula sollevata in pieghe o bozze;
questa situazione anatomica toglie al caso il carattere dell'urgenza dell'intervento.
È soltanto nei casi di macula "on" che la retina medio-periferica può essere staccata, ma la macula è ancora aderente e il paziente abitualmente mantiene ancora un buon visus;
in queste ipotesi si impone l'intervento urgente, per bloccare l'estensione del distacco fino alla macula, che porterebbe ad un crollo visivo (vedi pagina 14 della consulenza a firma del dott. . Per_2
Il successivo apparire del sanguinamento esterno (emovitreo) è giudicato da tutti i consulenti una conseguenza negativa compatibile con la complessità dell'intervento, in questi casi – affermano i consulenti - “si dimette il paziente, dopo 24 ore”.
Nel caso di specie, il paziente risulta trattenuto in osservazione per tre giorni, con riposo a letto;
all'atto delle dimissioni, si consigliava un intervento di vitrectomia posteriore e si dimetteva con appuntamento di controllo.
All'appuntato di controllo si ribadiva la necessità di eseguire la vitrectomia che certamente avrebbe migliorato, se non risolto, la situazione anatomica dell'occhio ed evitato ulteriori complicazioni.
Spiegano i consulenti che la formazione di una bozza emorragica sotto retinica, coroideale ed emovitreo è un evento rischioso nel caso di intervento a bulbo chiuso, come avvenuto nella fattispecie;
il sanguinamento poteva arrestarsi spontaneamente se la pressione del bulbo oculare avesse eguagliato quella della bozza emorragia: ecco perché è stato considerato più prudente attendere 7 o 14 giorni prima di procedere ad un intervento di vitrectomia posteriore.
Con il criterio del “più probabile che non”, il ritardato ricovero rispetto all'insorgenza della sintomatologia e successivamente il rifiuto all'intervento chirurgico di vitrectomia sono da ritenersi la causa della modificazione pag. 21/27 peggiorativa dello stato anteriore (dell'occhio del paziente) e della risoluzione della complicanza postoperatoria.
Da tutto ciò emerge l'adeguatezza delle cure mediche fornite a Per_1
anche sotto il profilo della tempestività.
[...]
D'altro canto, non è dato nemmeno sapere – osservano i ctu – quale fosse il visus del paziente prima del distacco di retina, né quale sarebbe stato il decorso una volta trattato se non fosse insorta la complicanza del sanguinamento, poiché, sotto il profilo cronologico, il distacco di retina precedeva da tempo imprecisato il ricovero ospedaliero.
In ogni caso, il paziente, scegliendo di non sottoporsi all'intervento di emovitreo (né al , né presso altra struttura specialistica) ha “eliminato CP_7 la probabilità di conseguire il risultato utile”.
Di conseguenza va anche disatteso, per assenza di prova sul nesso causale (ma il punto sembra anche abbandonato nel corso del giudizio dalle difese) ogni rilievo circa il momento del ricovero avvenuto nel 2006 e quanto successivamente riscontrato presso l'Istituto San Raffele di Milano nel 2012, ossia la diagnosi di melanoma primitivo della coroide, a cui seguiva un intervento di exenteratio orbitae presso lo stesso ospedale.
Lo afferma a chiare lettere la consulenza raccolta dalla sentenza di primo grado, secondo cui l'ecografia bulbare B-scan, pur essendo utile, è tuttavia un esame a discrezione dello specialista, atteso che nel 95% dei casi la precisione diagnostica è data dall'esame clinico oftalmoscopico del fondo oculare;
in ogni caso, la documentazione medica prova la natura puramente regmatogena e non tumorale del distacco retinico, in accordo con quanto accertato dai consulenti anche nel presente grado di giudizio, il che rendeva non necessario, al momento, un diverso approfondimento diagnostico .
6.
Non trovano poi riscontro le note critiche presentate nell'interesse di parte appellante, che fanno leva sulla necessità di un , che per come formulato in tesi difensiva, non pare trovare alcuna ospitalità nell'attuale quadro ermeneutico.
pag. 22/27 La difesa sostiene che il personale medico avrebbe dovuto eseguire l'intervento di vitrectomia, l'unico rimedio idoneo alla salvaguardia del bulbo oculare, di propria iniziativa, eventualmente verbalizzando il dissenso del paziente, anziché limitarsi a prospettarne la necessità, in sede di dimissioni ovvero al successivo controllo in ambulatorio.
In realtà, come emerge dalla recente decisione della Corte di Cassazione
- Sez. III - ordinanza n. 1443/2025, in tema di violazione del diritto all'autodeterminazione per intervento chirurgico diverso da quello programmato, assume rilievo il principio del dissenso presunto> del paziente in relazione a tutto ciò che si pone al di là e al di fuori rispetto ai trattamenti medico chirurgici che abbia consentito di effettuare sul proprio corpo.
Nel caso in esame, ragionando a contrario, sarebbe stato arbitrario eseguire la vitrectomia per mero automatismo, in assenza di un valido consenso informato ad agire anche sulle complicanze, ed ecco che si spiega ancora di più l'operato dei medici, che hanno prudentemente atteso la persistenza del problema al controllo ambulatoriale, prospettando al paziente la nuova soluzione operatoria.
In ogni caso, il fatto di non aver eseguito l'intervento di vitrectomia nel corso del ricovero e di averlo proposto solo al controllo non risulta una pratica ostile, disattenta o affetta da superficialità nei confronti della pur riconosciuta complicanza derivata dall'intervento.
La consulenza collegiale lo mette in luce.
I dottori e chiariscono che “la formazione di una CP_16 CP_17 bozza emorragica sotto retinica, coroideale, ed emovitreo è un evento molto rischioso;
nel caso di intervento episclerale, a bulbo chiuso, il sanguinamento si arresta spontaneamente quando la pressione del bulbo oculare eguaglia quella della bozza emorragica. Invece nel caso di intervento, a bulbo aperto, anche con la vitrectomia, l'emorragia invade tutta la cavità vitreale, con il rischio di una emorragia espulsiva. Quindi è più prudente attendere 7 o 14 giorni prima di procedere ad una vitrectomia posteriore” (vedi consulenza tecnica di ufficio pagina 16).
Recede a fronte di tali considerazioni – supportate dal parere di uno specialista nella branca medica interessata – la conclusione della prima pag. 23/27 consulenza tecnica disposta in rinnovo dalla Corte, affidata al dott.
[...]
(medico legale, non specialista della materia), secondo cui “la Per_2 procedura chirurgica scelta e cioè la chirurgia episclerale, dimostratasi ad un certo punto inadeguata a portare a buon fine, almeno anatomico, l'intervento andava convertita, possibilmente nella stessa seduta operatoria e previo controllo oftalmoscopico intraoperatorio, in "vitrectomia", considerato che questa metodica chirurgica non era stata quella di prima scelta” (vedi elaborato peritale a firma del dott. pagina 18). Per_2
Ancora, secondo le conclusioni dell'appellante (oggi degli eredi costituiti), non vi sarebbe traccia che al paziente sia stato proposto o consigliato di sottoporsi al richiamato intervento di vitrectomia e dallo modulo del consenso informato nulla emerge a riguardo.
L'esistenza di un invito a rioperarsi per superare la complicanza risulta dalle annotazioni in cartella clinica, che fanno fede fino a querela di falso
(peraltro mai presentata dall'appellante), redatte durante i controlli, ove risulta che per due volte consecutive al paziente veniva prospettata la necessità della vitrectomia (1); per quanto concerne il modulo di consenso informato, pur apparendo insufficiente, in quanto limitato ad una generica indicazione di acconsentire ad essere sottoposto all'intervento di “distacco retinico”, va comunque osservato il principio di diritto secondo cui è onere del paziente dimostrare che, se avesse avuto piena contezza delle tecniche operatorie e dei possibili esiti, avrebbe potuto optare per il rifiuto di sottoporsi alle cure di quei medici cui si era inizialmente rivolto, o scegliere altre soluzioni presso presidi ospedalieri diversi, pubblici o privati. Invece, non risulta che il paziente si sia rivolto altrove, o abbia consultato altri medici specialisti.
Il principio si ricava anche da quanto chiarito dalla Suprema Corte, laddove specifica che “in tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione
pag. 24/27 del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute”. (Cassazione civile n. 2998/2016; successive conformi
Cassazione civile n. 24074/2017, 2669/2018); ovvero, capovolgendo il ragionamento, il medico diventa responsabile solo allorché il paziente dimostri che si sarebbe sottoposto all'intervento, ove adeguamento informato, e ciò non
è stato fatto.
Non resta, pertanto, che confermare il giudizio di esclusione di responsabilità delle parti convenute;
nessun onere di manleva per le compagnie assicuratrici chiamate in giudizio.
7.
Quanto alle spese processuali, si ritiene condivisibile la regolamentazione adoperata dal primo giudice, che ha interamente compensato quelle di primo grado ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 2 legge 28.12.2005, essendo il giudizio instaurato a giugno del 2009.
Per il presente grado di giudizio, iscritto a luglio 2017, va considerata l'ultima modifica apportata dal D.L. n. 132/2014 convertito in L. n.162/2014, che ha previsto al secondo comma le fattispecie in presenza delle quali il giudice può compensare – parzialmente o per intero – le spese di lite tra le parti, e cioè, “in caso di soccombenza reciproca o in caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato illegittima tale disposizione nella parte in cui non prevede che il Giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti – parzialmente o per intero – anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; le due fattispecie riportate nella norma, infatti, hanno una funzione meramente parametrica, cioè esplicativa, ma non sono esaustive.
pag. 25/27 La Suprema Corte di Cassazione ha poi chiarito che l'art. 92 co.2 c.p.c, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (Cassazione civile n. 7992/2022).
Fatta questa doverosa premessa in diritto, sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite anche nel presente grado di giudizio.
La fattispecie in esame si è palesata peculiare e molto articolata, con una obiettiva complessità nella ricostruzione medico legale del caso, caratterizzata dalla necessità di evocare anche in questa sede più specialisti del settore scientifico, al fine di esaminare funditus la fattispecie, attraverso una complessa istruttoria.
Per tali ragioni, anche le spese di c.t.u., già liquidate ai dottori e con separati decreti, vanno definitivamente Per_2 CP_16 CP_17 poste a carico di tutte le parti, in solido, e tra di loro divise pro quota.
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002 dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (Cass., n. 26907/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
eredi dell'originario appellante Parte_3 Persona_1 avverso la sentenza n. 896/2017 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data
8.6.2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese del giudizio fra le parti;
pag. 26/27 - pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido, e pro quota tra di loro, le spese dei consulenti tecnici di parte, già liquidate con separati decreti;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002 per porre a carico degli attuali appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 27/27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A fine del primo foglio del diario clinico vi è annotazione “05/04 Sangue nel visus (inc.) vitrectomia posteriore”, al foglio successivo “12/04 Si propone intervento di vitrectomia posteriore con olio di silicone” .
In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1325/2017 del ruolo generale degli affari civili contenziosi vertente tra
(C.F nata a [...] il 1° luglio Parte_1 C.F._1
1970, (C.F. ) nato a [...] il 21 Parte_2 C.F._2 settembre 1996 e (C.F. ) nata a Parte_3 C.F._3
Catanzaro il 17 agosto 2000, eredi di appellante deceduto Persona_1 nelle more del presente giudizio, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Rosa
Lacava (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._4 studio legale sito in Catanzaro, Via Niccoloso da Recco n. 6.
- appellanti
e
(P.IVA in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante p.t., con sede in Catanzaro alla via V. Cortese ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio legale, rappresentata e difesa dall'avv. Marcella Mamone (C.F. ), giusta delega a C.F._5 margine della comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado.
- appellata e
Dott. (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._6 dall'avv. Gaetano Iannello (COD. FISC. ), con il quale C.F._7 domicilia alla Via F. Crispi, 18 Catanzaro
- appellato nonché
(P.IVA ) con sede in Milano, Controparte_3 P.IVA_2
Largo Tazio Nuvolari n. 1, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Doria (C.F. ) ed C.F._8 elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Catanzaro Viale Pio
X n. 68.
- appellata
e
ASSUNTO IL RISCHIO Controparte_4
DI CUI AL CERTIFICATO NUMERO 1336483 (C.F. - P.IVA P.IVA_3
), in persona della dottoressa in qualità di P.IVA_4 Parte_4
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia di quegli che hanno assunto il rischio del certificato n. Controparte_4
1336483, con domicilio per la carica in Milano, Corso Garibaldi n. 86, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Locatelli (C.F. ), C.F._9 domiciliatario presso il proprio studio sito a Padova, in Galleria A. De Gasperi,
n. 4
- appellata
e
(già ) (P.I. ), in persona del suo Controparte_5 CP_6 P.IVA_5
l.r.p.t., con sede in Milano Viale Certosa n. 222, rappresentata e difesa dall'avv. Diego Munafò (C.F. ) ed elettivamente C.F._10 domiciliata presso lo studio dell'avv. Angelo Chirumbolo in Lamezia Terme
(CZ), via Carducci n. 10.
- appellata
pag. 2/27 sulle seguenti
Conclusioni delle parti
Per , e “Voglia Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, accogliere il presente appello e, per
l'effetto, in riforma integrale della sentenza impugnata, accogliere le domande di formulate in primo grado e: Persona_1
In via istruttoria: disporre la rinnovazione della C.T.U., al fine di accertare
l'incidenza del nesso causale e quantificarne i postumi permanenti subiti da osservando che le valutazioni tecnico-scientifiche-valutative Persona_1 del C.T.U. di primo grado, fatte proprie dal Tribunale, sono state oggetto di puntuali osservazioni di parte attrice ed alle quali ci si riporta. Le censure tecniche sono fondate su puntuali elementi scientifici, totalmente omessi dal
C.T.U., il quale ha posto a fondamento della propria relazione un metodo errato, per aver omesso di considerare: 1°) la storia e l'evoluzione clinica del paziente;
2°) la insufficiente e/o mancanza di motivazione circa la mancata esecuzione di ecografia;
3°) la ritardata esecuzione dell'intervento chirurgico di riattaccamento della retina;
4°) le conseguenze irreparabili del ritardo;
5°) l'incompletezza,
l'insufficiente e la genericità del c.d. consenso informato sia in relazione al riattacco della retina, al cerchiaggio e alla necessità di vitrectomia. Con la conseguenza che una più attenta valutazione, disamina ed approccio dell'evoluzione clinica del sig. avrebbe indotto il C.T.U. lo Persona_1 stesso Tribunale a ben diverse considerazioni e conclusioni. Il C.T.U., escludendo ipotesi di responsabilità medica, non ha quantificato i postumi invalidanti riportati dal sig. autista di autobus, che con la Persona_1 cecità di un occhio, a prescindere dalla sua successiva evirazione, avrebbe, comunque, perso il proprio posto di lavoro, con gravissime ripercussioni economiche per la propria famiglia.
Nel merito: 1°) accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale degli appellati in solido per i motivi esposti nella narrativa dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, di conseguenza, accertare e dichiarare che tutti i danni fisici (biologici, esistenziali, morali e di relazione)
pag. 3/27 nonché patrimoniali (danno emergente, lucro cessante, perdita di chance, di reddito, riduzione della capacità lavorativa specifica di autista, spese mediche sostenute e da sostenere) subìti da sono riconducibili alla Persona_1 condotta di e dell Controparte_2 Controparte_7
2°) condannare e l
[...] Controparte_2 Controparte_7
, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierno
[...] appellante, quantificati in Euro 869.865,00, di cui 652.415,00 per danno biologico permanente pari all'80% ed euro 217.449,00 per danno morale, o, comunque nella misura che risulterà in corso di causa e, in ogni caso, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda;
3°) con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre iva, cap e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93
c.p.c.”.
Per l : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_7 adita, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto;
in subordine confermare la sentenza impugnata con condanna della controparte alle spese del doppio grado di giudizio”.
Per il dott. : Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, Controparte_2 dichiarare inammissibili le richieste di modifica alla ricostruzione del fatto operata dal Primo Giudice alla luce delle considerazioni di cui alla lettera A* I che precede e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
dichiarare inammissibili le richieste di modifica alla ricostruzione del fatto operata dal
Primo Giudice inerenti I) la mancanza di consenso informato per l'intervento in anestesia locale del 27.3.2006 nonché < < Il contenuto del consenso informato per l'intervento del 31.03.2006 > > e ogni domanda connessa e/ o collegata a dette 'circostanze poiché estranea al thema decidendum e proposte in violazione del divieto di ius novorum ex art.345 c.p.c.
Nel merito, rigettare l'atto di appello poiché infondato in fatto e diritto, alla luce delle considerazioni che precedono.
pag. 4/27 In via subordinata, per la denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere civilmente responsabile il dott. per i fatti di cui è causa, accertare e dichiarare che CP_2
a) la è tenuta, giusta polizza Controparte_8 assicurativa per i medici oculisti, a manlevare da ogni responsabilità il Dott.
e per l'effetto condannare quest'ultima a tenere indenne il Controparte_2 proprio assicurato, b) nonché ma esclusivamente per il secondo rischio, accertare e dichiarare che la con sede In Viale Controparte_9
Certosa, 222 - 20156 Milano, è tenuta, giusta polizza assicurativa per I medici Contr oculisti, stipulata con la a tenere Indenne Il dott. oltre il massimale CP_2 della prima polizza. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge”.
Per “L'On.le Corte di Appello adita, Controparte_3 contrariis reiectis, Voglia così statuire:
In via preliminare ed assorbente – Dichiarare l'inammissibilità dell'appello spiegato dal signor ex art. 342 c.p.c., 348 bis c.p.c. e 348 ter Persona_1
c.p.c. alla luce di tutte le motivazioni esposte.
In via subordinata e nel merito – Respingere l'appello avanzato dal signor
perché totalmente inammissibile e infondato in fatto e in Persona_1 diritto, confermando integralmente la sentenza n. 896/2017 del Tribunale di
Catanzaro. In via di estremo subordine e nel merito – Dichiarare in ogni caso che la polizza n. 045/402393/5 stipulata dal dr. con la Controparte_2 prevedeva una limitatezza del massimale di polizza Controparte_11 di € 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/45). Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Per : “In via preliminare: rigettarsi l'appello in Controparte_4 quanto inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., alla luce delle ragioni articolate sin dalla comparsa di costituzione e risposta;
per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza;
In via principale: rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza n. 896/2017 pubblicata l'8 pag. 5/27 giugno 2017 e pronunziata nel procedimento rubricato al n. 2283/2009 R.G. del
Tribunale di Catanzaro;
In via subordinata, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello avversario, ove reiterata la domanda di garanzia nei confronti di che hanno Controparte_4 assunto il rischio di cui al certificato numero 1336483, in accordo con il disposto di cui all'art. 346 c.p.c., escludersi ogni ipotesi di obbligazione degli stessi in relazione all'evento, operando la franchigia aggregata annua pari ad euro
1.125.000,00; limitarsi in ogni caso, eventualmente, l'obbligazione all'eventuale somma eccedente detta franchigia;
in via di ulteriore subordine, quantomeno condizionarsi l'obbligazione dell'assicuratore all'avvenuta erosione della franchigia in relazione all'annualità interessata;
sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, dell'appello avversario, ove reiterata la domanda di garanzia nei confronti di
[...]
che hanno assunto il rischio di cui al certificato numero Controparte_4
1336483 ed ove accertata l'obbligazione degli stessi, mantenersi il debito di indennizzo di che hanno assunto il rischio di cui Controparte_4 al certificato numero 1336483 in via strettamente proporzionale al grado accertato di colpa del soggetto garantito e ai reali danni subiti da parte appellante in quanto conseguenza immediata e diretta dell'accertata condotta colposa, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;
mantenersi l'obbligo, comunque, nei limiti di garanzia tutti previsti in contratto, ivi inclusi i massimali (sezione RCT pari ad € 5.000.000,00 per sinistro, €
5.000.000,00 per ogni persona lesa o deceduta, € 5.000.000,00 per ogni danno
a cose e/o animali;
sezione RCO € 2.500.000,00 per ogni sinistro, €
2.500.000,00 per ogni persona lesa o deceduta), le franchigie, gli scoperti, le esclusioni ivi previste, con ripartizione dell'obbligazione, in caso di più assicuratori coinvolti sul medesimo rischio, ai sensi dell'art. 1910 c.c.;
In ogni caso: spese e competenze legali del doppio grado di giudizio integralmente rifuse”.
pag. 6/27 Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_12 rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito
In via preliminare, dichiarare inammissibile, ex artt. 348 bis e ter c.p.c., l'appello proposto dal sig. non avendo lo stesso ragionevole Persona_1 probabilità di essere accolto.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via principale, confermare la sentenza n. 896/2017, emessa dal Tribunale di
Catanzaro, dott.ssa Grossi, rigettando ogni domanda svolta nei confronti del dott. e - conseguentemente - di . CP_2 CP_5
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata, ove venisse accertata qualsiasi responsabilità del dott.
in relazione ai fatti di causa, accertare e dichiarare l'intervenuta CP_2 prescrizione del diritto del medesimo ad essere garantito da e - per CP_5
l'effetto - rigettare ogni domanda svolta nei suoi confronti.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via ulteriormente subordinata, qualora venisse accertata qualsiasi responsabilità del dott. in relazione ai fatti di causa, ove il suo diritto ad CP_2 essere manlevato da non fosse ritenuto prescritto: CP_6
1. accertare l'operatività a “secondo rischio” della polizza da lui stipulata con
; CP_5
2. accertare la capienza del massimale della polizza stipulata dall
[...] con i e dal medico con Controparte_7 CP_4 CP_3
3. rigettare ogni domanda svolta nei confronti di . CP_5
Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via di estremo subordine: qualora venisse accertata qualsiasi responsabilità del dott. in relazione ai fatti di causa, ove il suo diritto ad essere CP_2 manlevato da non fosse ritenuto prescritto ed i massimali previsti CP_5 dalle polizze stipulate dall' con i e dal medico con Controparte_7 CP_4 non fossero esaustivi: CP_3
1. accertare e dichiarare l'operatività a secondo rischio della polizza stipulata dal medesimo con;
CP_5
pag. 7/27
2. per la parte eccedente detti massimali, limitare l'onere di garanzia e manleva di all'importo che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria, nei CP_5 termini ed entro i limiti contrattualmente previsti".
pag. 8/27 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1.
Con atto ritualmente notificato, citava in giudizio il Persona_1 dott. e l' , CP_2 Controparte_7 deducendo di essere stato ricoverato il 24.3.2006 a seguito di un "distacco retinico” all'occhio destro e di aver subìto il relativo intervento chirurgico, iniziato in anestesia locale il 27.3.2006, poi sospeso ed eseguito in anestesia totale il 31.3.2006 dal dott. . Controparte_2
L'attore riferiva che, a causa di tale operazione, aveva totalmente perso il visus dell'occhio destro e chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti.
Secondo la prospettiva attorea, era configurabile un profilo di colpa in capo al dottore e all'Azienda ospedaliera convenuta poiché l'intervento era di facile esecuzione, soprattutto in considerazione della tipologia di distacco retinico di cui era affetto. Inoltre, non era stato sufficientemente informato in ordine ai rischi dell'operazione, né valutato con la dovuta perizia e diligenza i sintomi successivi all'intervento, consistenti nella perdita totale della vista, accompagnata da forti dolori all'occhio. Il dott. si era limitato a CP_2 prescrivere una goccia di collirio per due volte al giorno e l'utilizzo di salviettine per la pulizia delle secrezioni;
lo aveva poi rassicurato sull'esito positivo dell'operazione e sulla completa guarigione, che sarebbe avvenuta nell'arco temporale di circa un anno.
Si costituivano in giudizio il dott. e l' Controparte_2 [...]
, contestando la domanda attorea;
l'intervento Controparte_7 era stato eseguito correttamente, nel rispetto delle pratiche operatorie e degli accorgimenti prescritti dalla scienza medica. Secondo la prospettazione delle convenute, l'intervento non era stato "sospeso", al contrario, non era stato mai iniziato a causa dell'intolleranza del paziente;
era stato infatti rinviato ad altra data per essere svolto in anestesia totale.
pag. 9/27 Le convenute aggiungevano che il paziente era stato dimesso il 5.4.2006 con prescrizione di terapia medica e di riposo, per facilitare il riassorbimento dell'emorragia endoculare, previa prospettazione della necessità di un nuovo intervento (vitrectomia posteriore) per il trattamento della emorragia retino - vitreale. Il paziente, in sede di controllo post-operatorio del 12.4.2006 e nelle visite successive, pur reso edotto della necessità di tale secondo intervento, aveva deciso di non sottoporvisi.
Al fine di essere manlevate in ipotesi di condanna, entrambe le convenute chiamavano in giudizio le proprie compagnie assicuratrici;
per l'Azienda ospedaliera, Controparte_13 [...]
e per il dott. . Controparte_3 Controparte_14 CP_2
Si costituivano tutte le compagnie assicuratrici chiamate in causa, concludendo per il rigetto della pretesa attorea.
Il primo giudice, analizzata la documentazione allegata dalle parti, escussi i testimoni e disposta consulenza tecnica di ufficio medica, rigettava la domanda di Per_1
In particolare, accertava e dichiarava che:
- secondo quanto riportato dal diario clinico, Persona_1 giungeva al pronto soccorso in data 24.3.2006 per un problema visivo all'occhio destro;
la consulenza oculistica evidenziava immediatamente un distacco retinico con rottura e sollevamento dell'epitelio nei quadranti inferiori, mentre l'occhio sinistro presentava un visus naturale di 10/10;
- l'intervento in anestesia locale era stato programmato per il 27.3.2006 e poi rinviato perché necessaria la sedazione totale, per un trattamento sanitario più tranquillo;
non vi erano annotazioni comprovanti la sospensione dell'operazione;
- l'intervento in anestesia generale veniva eseguito in data 31.3.2006; nel corso dell'operazione si registrava un notevole sanguinamento, tale da rendere doverosa la somministrazione di terapia antibiotica, emorragica e antinfiammatoria steroidea;
- durante la degenza (1.4.2006), veniva riscontrata una complicanza emorragica (chemosi congiuntivale - edema) e veniva somministrata la relativa terapia;
pag. 10/27 - in data 5.4.2006, all'atto delle dimissioni, risultava prospettata al paziente la necessità di un secondo intervento, la vitrectomia posteriore;
- in data 12.4.2006, durante una visita di controllo, riscontrato un sollevamento retinico con sanguinamento nel vitreo posteriore, veniva reiterata al paziente la necessità di eseguire la vitrectomia posteriore;
- dopo ulteriori visite di controllo, eseguite in data 3.5.2006 e 21.6.2006, il paziente non si recava più dal dott. ; Controparte_2
- non risultavano allegati i referti di altri specialisti per tutto l'arco temporale compreso tra il 22.6.2006 e il 2009, anno in cui il paziente risultava ricoverato presso l;
Controparte_15
- secondo la consulenza tecnica di ufficio, l'approccio chirurgico del dott.
era aderente ai comuni protocolli terapeutici;
le procedure tecniche di CP_2 intervento (piombaggio e cerchiaggio), oltre ad essere pertinenti alla situazione clinica del paziente, erano state correttamente eseguite;
- il decorso post-operatorio era stato più complicato, a causa dell'insorgenza dell'emorragia inferiore sottoretinica, una possibile conseguenza dopo l'intervento di distacco della retina, trattata con terapia farmacologica sistemica e topica, in adesione ai comuni protocolli scientifici italiani e internazionali;
- il paziente era stato informato del necessario intervento di vitrectomia, ma non si era sottoposto;
questo emergeva chiaramente dall'annotazione della cartella clinica, che fa fede fino a querela di falso, mai presentata dall'attore;
- la successiva formazione del glaucoma maligno neovascolare, diagnosticato al paziente il 24.9.2009, non era eziologicamente riconducibile all'intervento eseguito il 31.3.2006 per il distacco retinico, ma alla mancata esecuzione della vitrectomia nel periodo successivo;
probabilmente,
l'emorragia avuta nel 2006, in assenza della vitrectomia posteriore, aveva causato un processo di ischemia retinica, da cui era derivato un processo di neovascolarizzazione dell'angolo irido-corneale, con secondaria insorgenza di glaucoma refrattario;
- dovevano essere disattese le osservazioni dei consulenti tecnici di parte, secondo cui il dott. avrebbe dovuto eseguire, così come prescritto dalle CP_2 linee guida mondiali, un'ecografia oculare, utile per accertare che non si pag. 11/27 trattava di distacco retinico regmatogeno (traumatico oppure del miope) ma di distacco della retina essudativo (cioè di natura tumorale); il consulente tecnico di ufficio aveva chiarito che l'ecografia bulbare B-scan, pur essendo utile, era tuttavia un esame a discrezione dello specialista, atteso che nel 95% dei casi la precisione diagnostica era data dall'esame clinico oftalmoscopico del fondo oculare;
in ogni caso, la documentazione medica provava la natura puramente regmatogena e non tumorale del distacco retinico;
-il lamentato ritardo di 6 giorni per l'esecuzione dell'intervento
(31.3.2006) dalla data del ricovero (24.3.2006) era dovuto agli esami preliminari all'operazione in anestesia generale, i cui tempi non potevano certo essere addebitati al medico;
infatti, in data 28.3.2006 il paziente veniva sottoposto ad esame radiografico del torace e in data 30.3.2006 a consulenza anestesiologica.
2.
Con atto di appello, impugnava la decisione, Persona_1 deducendo che:
1.A) il dott. lo aveva trascurato dal 24.3.2006 al 31.3.2006, CP_2 periodo di degenza trascorso senza adeguato monitoraggio e terapia;
il mancato intervento di riattacco della retina entro le 72 ore aveva causato la sua necrosi, con conseguenze irreversibili per il visus dell'occhio;
- l'intervento di vitrectomia, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice e dalle convenute, non gli era stato mai proposto;
al fine di porre rimedio a tale omissione, i sanitari avevano redatto l'annotazione “necessità di eseguire intervento di vitrectomia” fuori le righe del diario il 5.4.2006, giorno delle dimissioni, a cui stranamente non era seguita la chiusura della cartella clinica;
1.B e C) il primo giudice non aveva approfondito la problematica relativa all'informazione del paziente, ignaro del bilancio rischi-vantaggi dell'intervento di vitrectomia posteriore, mancando in atti il dissenso nel modulo del consenso informato;
del resto, il modulo contenuto nella cartella clinica non era specifico, chiaro, effettivo e completo, né conteneva informazioni dettagliate sull'operazione; la corretta e completa informazione avrebbe messo pag. 12/27 a conoscenza il paziente dei gravi e irreparabili rischi che avrebbe corso senza il tempestivo intervento di vitrectomia;
1. D) il tribunale aveva disatteso senza alcuna motivazione la prova per testi, fondamentale per dimostrare l'evoluzione clinica del paziente, sempre più dolorante durante la sua permanenza in reparto, e che il consenso informato, se non totalmente assente, era stato comunque insufficiente;
2) tali complessive inadempienze mediche costituivano una violazione dell'obbligo di diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c.; il dott. e l'Azienda ospedaliera, del resto, non avevano dimostrato la CP_2 propria condotta diligente, così come gli imponevano le regole sull'onere probatorio.
L'appellante, quindi, rassegnava le proprie conclusioni, come da intestazione della presente sentenza.
Si costituivano in giudizio il dott. e l' Controparte_2 [...]
, contestando l'impugnazione, inammissibile e Controparte_7 comunque nel merito infondata.
Si costituivano anche le compagnie assicuratrici, terze chiamate nel corso del giudizio di primo grado per eventualmente manlevare il dott. CP_2
e l' ospedaliera dal risarcimento del danno in ipotesi di accertata CP_7 responsabilità sanitaria;
tutte le compagnie assicurative eccepivano l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, concludevano per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
3.
All'udienza di prima comparizione delle parti, ritenuto necessario procedere a nuova consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata per il conferimento dell'incarico e per il giuramento del c.t.u.; è stato depositato un primo elaborato peritale dal dott. poi integrato da un secondo Persona_2 elaborato peritale a firma dei dottori e , ritenuto CP_16 CP_17 fondamentale per la valutazione medico-legale dell'eventuale danno imputabile e poi espletato sulla sola documentazione sanitaria in atti, atteso che il
12.2.2023, nelle more del giudizio, è deceduto l'appellante e il Per_1
pag. 13/27 processo è stato regolarmente riassunto dagli eredi Parte_1
(coniuge), e (figli), ferma l'originaria Parte_2 Parte_3 domanda.
La causa, terminata la lunga e complessa fase istruttoria per una corretta ricostruzione medico legale della vicenda, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.12.2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, rilevato che le parti nel termine assegnato hanno precisato le rispettive conclusioni, la causa è stata trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.
L'appello, contrariamente a quanto eccepito dalle controparti costituite,
è ammissibile ex art. 348 c.p.c.
Con due precisi motivi (poi ulteriormente specificati), l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare e ne ha chiesto la riforma, ricostruendo i fatti di causa e prospettandone una diversa interpretazione e qualificazione in diritto.
Quanto alla non ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c., il collegio ha implicitamente respinto fin da subito l'eccezione, ritenendo necessario rinnovare l'istruttoria con la nomina di un nuovo consulente tecnico di ufficio;
non persiste, pertanto, più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c.
Tuttavia, nel merito, è infondato per le ragioni che verranno di seguito esposte.
Il tema della responsabilità sanitaria è da lungo tempo dibattuto, alla ricerca di un punto di equilibrio tra le ragioni dei pazienti che si sottopongono alle cure, ambiti di rischio consentito nell'esercizio dell'attività medica, sopportabilità dei livelli risarcitori da parte delle compagnie assicuratrici
(overcompensation) e, alla fine, se vogliamo, dal parterre dei contribuenti:
pag. 14/27 conflitto di istanze che non può essere risolto attraverso il semplificato schema: obbligazioni di mezzi/obblighi di risultato.
Non è il caso di ripercorrere in dettaglio il susseguirsi di decisioni da parte della Suprema Corte che hanno contribuito a delineare una griglia ermeneutica attraverso cui valutare l'operare dei sanitari - basterà ricordare le ultime principali - ma alcuni punti fermi vanno certamente rammentati.
Quello che è in gioco attiene alla distribuzione tra le parti dell'onere della prova, attraverso l'individuazione dei criteri per attribuire i rischi del trattamento sanitario alla parte che più è in grado di controllarli, senza incorrere in un eccesso di disincentivi.
La crescita esponenziale delle controversie sanitarie in tema di malpractice, l'aumento dell'entità dei risarcimenti e del contenzioso produce una ulteriore pericolosa conseguenza riassumibile nella overdeterrence della classe medica e delle strutture ospedaliere, nonché, di riflesso, delle compagnie di assicurazione: il rischio di incorrere in procedimenti giudiziari ed eventualmente in pronunce di condanna per il risarcimento dei danni provocati induce i medici ad abbandonare le specialità più a rischio o a ricorrere ad esami diagnostici superflui prima di ogni intervento azionando il meccanismo diffusamente conosciuto come medicina difensiva, che determina la prescrizione di accertamenti diagnostici non strettamente indispensabili, al solo scopo di acquisire strumenti difensivi nella prospettiva di una eventuale, ma prevedibile, lite giudiziaria. Ciò determina un aumento dei rischi a carico della salute del paziente, dei costi per la spesa sanitaria e dei premi assicurativi, con l'uscita dal mercato, in qualche caso, delle compagnie di assicurazione o, addirittura, il rifiuto di assicurare medici operanti nei settori maggiormente esposti al rischio di procedimenti giudiziari per risarcimento dei danni.
La tesi perseguita dalla giurisprudenza – sulla scia della dottrina di origine tedesca, del c.d. contatto sociale ed ante l. n. 24 del 2017 ritenuta non applicabile ai rapporti pregressi – è quella della ricostruzione dei rapporti tra medico e paziente, o meglio tra struttura sanitaria (al cui interno opera il medico) e paziente, nei termini di un contratto atipico, c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria, in cui il debitore (la struttura) deve adempiere pag. 15/27 personalmente, rispondendone ex art. 1218 c.c. o mediante il personale sanitario, rispondendone ex art. 1228 c.c., mentre il medico che opera all'interno della struttura è tenuto ad obblighi di comportamento fondato sulla buona fede, “funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico, che diviene direttamente responsabile ex art. 1218” (così Cass., sezione 3 civile, 29.3.2022, n. 10050).
Il riparto dell'onere della prova non è pertanto quello che regola la responsabilità aquiliana, nel cui ambito il danneggiato deve dimostrare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante, ma quello della responsabilità contrattuale, sia pure temperato dall'onere di dimostrare, oltre alla fonte del proprio credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando - anche mediante semplici presunzioni - che la condotta del professionista è stata, secondo il “criterio del più probabile che non” la causa del danno lamentato. La ricostruzione teorica del rapporto tra destinatario della prestazione ed ente erogatore si è avvalsa del criterio risolutivo noto come
, secondo cui è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causa fra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre
è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione (principio di diritto espresso da Cass., terza sezione civile, con le sentenze dell'11 novembre
2019, n. 28991 e n. 28922).
Ciò, non solo nel caso di responsabilità da fatto illecito ma anche nel caso di responsabilità contrattuale.
Si tratta di un principio che si è fatto ampia strada tra le decisioni apicali, e che si accompagna a quello della preponderanza dell'evidenza, ovvero del decidere sul nesso causale in base al criterio del , secondo il quale “non è dato ipotizzare che ogni enunciato sia vero o falso, sì che la scelta del giudice ricadrà su quello che in base alle prove ha un grado di conferma logica superiore” e della
pag. 16/27 possano affiancarsene altre e tutte abbiano trovato un riscontro probatorio, sì che il giudice sceglierà come vero l'enunciato che ha ricevuto il grado relativamente maggiore di conferma sulla base delle prove disponibili” (Id., ordinanza 6 luglio 2020, n. 13872).
La rilevata impostazione è presente nelle pronunce più recenti, che ribadiscono come il rapporto che si instaura tra il paziente e la casa di cura (o ente ospedaliero) trova la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dall'assicurazione, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente, insorgono a carico della casa di cura o dell'ente, accanto a quelli lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione di personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicanze o emergenze
(Id., 22 febbraio 2023, n. 5490). Questo, in quanto si tratta di dare corso al principio della sicurezza delle cure, per il compito di protezione e garanzia che incombe sulla struttura sanitaria nel suo complesso, e sulle specifiche condotte del personale che al loro interno si trovano ad operare, raccomandato dal Consiglio d'Europa e ribadito anche in sede comunitaria dalla Corte EDU.
5.
Posti tali principi, è possibile analizzare in concreto il caso che ha visto coinvolto e la struttura presso la quale è avvenuto il suo Persona_1 ricovero, a seguito di lamentati problemi all'occhio destro.
Confermata la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice.
Il 24 marzo 2006, si recava presso il pronto soccorso Persona_1 dell'Azienda Ospedaliera "Pugliese-Ciaccio" di Catanzaro per un distacco retinico nel settore inferiore dell'occhio destro. Veniva ricoverato nel reparto di oculistica dello stesso ospedale. Al ricovero, il paziente non sapeva precisare da quando avesse apprezzato il brusco calo della vista. Veniva sottoposto ad esame obiettivo oculistico e ad esame elettrocardiografico. Risultava un distacco di retina primario, regmatogeno dei quadranti inferiori, interessante anche l'area centrale della retina (macula off) con rottura retinica ore 4 e disinserzione retinica ore 3-4. L'intervento chirurgico veniva differito di sei pag. 17/27 giorni per problemi anestesiologici non meglio specificati. Veniva praticato il cerchiaggio in benderella di silicone – il criotrattamento della retina e un piombaggio posizionato nella sede della rottura retinica inferiore più grande, posta posteriormente al cerchiaggio, in corrispondenza della vena vorticosa infero-nasale. Il paziente veniva sottoposto a terapia antibiotica e cortisonica.
Il decorso post-operatorio era regolare, con apprezzamento di emovitreo con bassa emorragia inferiore sotto retinica. Il 5 aprile il paziente veniva dimesso con prescrizione terapeutica. Al controllo del 12 aprile si apprezzava la presenza di sangue nel vitro posteriore e veniva indicato un secondo intervento di vitrectomia posteriore.
Trascorrevano tre anni, nel corso dei quali non si hanno notizie della condizione oculare.
Il 20 aprile 2009 veniva diagnosticata la presenza di un glaucoma neovascolare assoluto, fra l'altro refrattario alla terapia medica. Si rendeva indicata la enucleazione dell'occhio ed impianto di protesi. L'occhio sinistro presentava un visus di 10/10.
Nell'anno 2012 seguiva un intervento di exenteratio orbitae presso l'Istituto San Raffaele di Milano, a cui la seguiva diagnosi di melanoma primitivo della coroide. iniziava un trattamento adiuvante antiblastico prima con Per_1 chemio e poi con radioterapia, anche in considerazione della presenza di localizzazioni secondarie polmonari.
Secondo la complessiva tesi difensiva dell'appellante (oggi degli eredi), la negligenza dei sanitari sarebbe consistita nella tardività dell'intervento di riattacco della retina, eseguito sette giorni dopo la data del ricovero, causa della necrosi e della perdita del visus, nel mancato monitoraggio durante il periodo di degenza, nella mancata esecuzione di un'ecografia oculare, utile per accertare che non si trattava di distacco retinico regmatogeno (traumatico oppure del miope) ma di distacco della retina essudativo (cioè di natura tumorale); in ogni caso, l'intervento di vitrectomia non sarebbe mai stato proposto al paziente, mancando in atti il suo dissenso.
Tale prospettazione degli eventi risulta smentita dagli accertamenti medico-legali espletati nel primo e nel presente grado di giudizio, da pag. 18/27 condividere per la logicità delle conclusioni ed in ragione delle risposte fornite ai quesiti.
Secondo gli ausiliari e la documentazione sanitaria allegata, all'atto del ricovero il paziente non sapeva precisare il momento in cui era insorto il calo della vista e, sottoposto ad esame obiettivo oculistico, veniva accertato un distacco di retina primario, regmatogeno dei quadranti inferiori, interessante anche l'area centrale della retina (macula off) con rottura retinica ore 4 e disinserzione retinica ore 3 – 4 (vedi pagina 14 dell'elaborato peritale a firma dei dott. e ). CP_16 CP_17
Anche il dott. concorda sulla correttezza della diagnosi e sulla Per_2 irrilevanza dell'ecografia oculare, non trattandosi di distacco di retina secondario a melanoma maligno;
precisa, infatti, che “non vi è ombra di dubbio che la diagnosi è distacco di retina primario, regmatogeno, con componente trattiva del vitreo sulla retina. Questa diagnosi è supportata dalla presenza della rottura inferiore ad ore 4 e dalla disinserzione descritta fra le ore 3 e le ore
4. Sia la rottura che, in particolare, la disinserzione sono classicamente lesioni prodotte dalla trazione del vitreo sulla struttura retinica, in quei punti della retina in cui il tessuto retinico può essere più debole e le aderenze fra retina e superficie vitreale più tenaci. Attraverso le rotture si verifica poi che il liquido vitreale passa dietro la retina, sollevandola;
la quantità di liquido che si raccoglie dietro la retina e l'entità della trazione determinano quindi un sollevamento retinico di importanza variabile, dando all'esame oftalmoscopico
l'aspetto che va dalle pieghe retiniche alle bozze più o meno pronunciate, descritte in cartella nell'esame obiettivo del fondo oculare.
È da scartare l'ipotesi diagnostica di un distacco di retina secondario a melanoma maligno. In quest'ultimo caso, infatti, l'aspetto oftalmoscopico sarebbe stato completamente diverso da quello decritto in cartella: si sarebbe osservata una retina sollevata da una massa, più o meno significativa, posta a tergo della stessa retina, capace di "spingerla" verso l'interno del bulbo. Inoltre, in questa tipologia di distacco secondario, abitualmente non si osserva l'associazione di rotture, fori o disinserzioni. È nel caso in cui si ha a che fare con un quadro oftalmoscopico come quello appena descritto, etichettabile come distacco di retina secondario, che è sicuramente importante mettere in campo altre indagini
pag. 19/27 diagnostiche, come l'ecografia bulbare, che è indubbiamente un utile supporto per chiarire la diagnosi e per valutare profondità ed estensione della massa sollevante la retina. Anche il mettere in campo la diagnostica per immagini ha in questi casi un ruolo fondamentale. In un distacco di retina primario regmatogeno, come quello di cui ci si sta occupando, l'ecografia del bulbo può avere una sua indicazione nel caso in cui la non buona trasparenza dei mezzi diottrici non consenta una adeguata esplorazione della retina. Ma non è questo il caso” (vedi pagina 9-10 dell'elaborato peritale a firma del dott. . Per_2
Accertata la correttezza della diagnosi e la mancanza, all'epoca dei fatti, di una formazione tumorale, risulta provata anche la tempestività dell'operazione di riattacco retinico;
secondo i c.t.u. il Persona_3 trattamento preoperatorio in casi simili (macula off e bozze retiniche) prevede riposo a letto e bendaggio oculare, al fine di appianare le bozze retiniche non rigide ed evidenziare altre rotture retiniche nascoste nelle pieghe delle bozze.
Dopo tre giorni, si può programmare intervento in anestesia locale, ma si può optare per l'anestesia generale per la complessità del quadro clinico e per la scarsa collaborazione del paziente;
quindi, non emergono errori nella gestione d'attesa del quadro patologico (vedi elaborato peritale dei dott. e CP_16
pagina 15). CP_17
Il c.t.u. dott. in riferimento al tempo trascorso tra la comparsa Per_2 del distacco di retina e il trattamento chirurgico, ha chiarito che è piuttosto raro che un paziente si presenti all'osservazione in un pronto soccorso oculistico entro le 48 ore dal momento in cui si è realmente verificato il distacco. Infatti, l'esperienza insegna che il paziente non dà molto rilievo ai primi sintomi, espressione del danno che si sta instaurando, e solitamente arriva al pronto soccorso quando non vede più, non riuscendo neanche a precisare da quanto tempo si è realmente verificato il calo completo della visione;
sono rari i soggetti particolarmente attenti che arrivano in tempo utile a farsi esaminare e trattare. Molti sperano che il disturbo visivo “passi da solo”; quando ciò non si verifica, allora si recano in ospedale, ma le 48 ore sono abbondantemente trascorse.
pag. 20/27 È così anche per il caso di che, recatosi al pronto soccorso, Per_1 non ha saputo precisare il momento esatto ed iniziale del disturbo. Quindi “la diatriba sulle 48 ore” si palesa superflua.
Ha poi aggiunto un aspetto fondamentale, ossia che in ipotesi di
, come nel caso clinico in esame, si riscontra una macula sollevata in pieghe o bozze;
questa situazione anatomica toglie al caso il carattere dell'urgenza dell'intervento.
È soltanto nei casi di macula "on" che la retina medio-periferica può essere staccata, ma la macula è ancora aderente e il paziente abitualmente mantiene ancora un buon visus;
in queste ipotesi si impone l'intervento urgente, per bloccare l'estensione del distacco fino alla macula, che porterebbe ad un crollo visivo (vedi pagina 14 della consulenza a firma del dott. . Per_2
Il successivo apparire del sanguinamento esterno (emovitreo) è giudicato da tutti i consulenti una conseguenza negativa compatibile con la complessità dell'intervento, in questi casi – affermano i consulenti - “si dimette il paziente, dopo 24 ore”.
Nel caso di specie, il paziente risulta trattenuto in osservazione per tre giorni, con riposo a letto;
all'atto delle dimissioni, si consigliava un intervento di vitrectomia posteriore e si dimetteva con appuntamento di controllo.
All'appuntato di controllo si ribadiva la necessità di eseguire la vitrectomia che certamente avrebbe migliorato, se non risolto, la situazione anatomica dell'occhio ed evitato ulteriori complicazioni.
Spiegano i consulenti che la formazione di una bozza emorragica sotto retinica, coroideale ed emovitreo è un evento rischioso nel caso di intervento a bulbo chiuso, come avvenuto nella fattispecie;
il sanguinamento poteva arrestarsi spontaneamente se la pressione del bulbo oculare avesse eguagliato quella della bozza emorragia: ecco perché è stato considerato più prudente attendere 7 o 14 giorni prima di procedere ad un intervento di vitrectomia posteriore.
Con il criterio del “più probabile che non”, il ritardato ricovero rispetto all'insorgenza della sintomatologia e successivamente il rifiuto all'intervento chirurgico di vitrectomia sono da ritenersi la causa della modificazione pag. 21/27 peggiorativa dello stato anteriore (dell'occhio del paziente) e della risoluzione della complicanza postoperatoria.
Da tutto ciò emerge l'adeguatezza delle cure mediche fornite a Per_1
anche sotto il profilo della tempestività.
[...]
D'altro canto, non è dato nemmeno sapere – osservano i ctu – quale fosse il visus del paziente prima del distacco di retina, né quale sarebbe stato il decorso una volta trattato se non fosse insorta la complicanza del sanguinamento, poiché, sotto il profilo cronologico, il distacco di retina precedeva da tempo imprecisato il ricovero ospedaliero.
In ogni caso, il paziente, scegliendo di non sottoporsi all'intervento di emovitreo (né al , né presso altra struttura specialistica) ha “eliminato CP_7 la probabilità di conseguire il risultato utile”.
Di conseguenza va anche disatteso, per assenza di prova sul nesso causale (ma il punto sembra anche abbandonato nel corso del giudizio dalle difese) ogni rilievo circa il momento del ricovero avvenuto nel 2006 e quanto successivamente riscontrato presso l'Istituto San Raffele di Milano nel 2012, ossia la diagnosi di melanoma primitivo della coroide, a cui seguiva un intervento di exenteratio orbitae presso lo stesso ospedale.
Lo afferma a chiare lettere la consulenza raccolta dalla sentenza di primo grado, secondo cui l'ecografia bulbare B-scan, pur essendo utile, è tuttavia un esame a discrezione dello specialista, atteso che nel 95% dei casi la precisione diagnostica è data dall'esame clinico oftalmoscopico del fondo oculare;
in ogni caso, la documentazione medica prova la natura puramente regmatogena e non tumorale del distacco retinico, in accordo con quanto accertato dai consulenti anche nel presente grado di giudizio, il che rendeva non necessario, al momento, un diverso approfondimento diagnostico .
6.
Non trovano poi riscontro le note critiche presentate nell'interesse di parte appellante, che fanno leva sulla necessità di un , che per come formulato in tesi difensiva, non pare trovare alcuna ospitalità nell'attuale quadro ermeneutico.
pag. 22/27 La difesa sostiene che il personale medico avrebbe dovuto eseguire l'intervento di vitrectomia, l'unico rimedio idoneo alla salvaguardia del bulbo oculare, di propria iniziativa, eventualmente verbalizzando il dissenso del paziente, anziché limitarsi a prospettarne la necessità, in sede di dimissioni ovvero al successivo controllo in ambulatorio.
In realtà, come emerge dalla recente decisione della Corte di Cassazione
- Sez. III - ordinanza n. 1443/2025, in tema di violazione del diritto all'autodeterminazione per intervento chirurgico diverso da quello programmato, assume rilievo il principio del dissenso presunto> del paziente in relazione a tutto ciò che si pone al di là e al di fuori rispetto ai trattamenti medico chirurgici che abbia consentito di effettuare sul proprio corpo.
Nel caso in esame, ragionando a contrario, sarebbe stato arbitrario eseguire la vitrectomia per mero automatismo, in assenza di un valido consenso informato ad agire anche sulle complicanze, ed ecco che si spiega ancora di più l'operato dei medici, che hanno prudentemente atteso la persistenza del problema al controllo ambulatoriale, prospettando al paziente la nuova soluzione operatoria.
In ogni caso, il fatto di non aver eseguito l'intervento di vitrectomia nel corso del ricovero e di averlo proposto solo al controllo non risulta una pratica ostile, disattenta o affetta da superficialità nei confronti della pur riconosciuta complicanza derivata dall'intervento.
La consulenza collegiale lo mette in luce.
I dottori e chiariscono che “la formazione di una CP_16 CP_17 bozza emorragica sotto retinica, coroideale, ed emovitreo è un evento molto rischioso;
nel caso di intervento episclerale, a bulbo chiuso, il sanguinamento si arresta spontaneamente quando la pressione del bulbo oculare eguaglia quella della bozza emorragica. Invece nel caso di intervento, a bulbo aperto, anche con la vitrectomia, l'emorragia invade tutta la cavità vitreale, con il rischio di una emorragia espulsiva. Quindi è più prudente attendere 7 o 14 giorni prima di procedere ad una vitrectomia posteriore” (vedi consulenza tecnica di ufficio pagina 16).
Recede a fronte di tali considerazioni – supportate dal parere di uno specialista nella branca medica interessata – la conclusione della prima pag. 23/27 consulenza tecnica disposta in rinnovo dalla Corte, affidata al dott.
[...]
(medico legale, non specialista della materia), secondo cui “la Per_2 procedura chirurgica scelta e cioè la chirurgia episclerale, dimostratasi ad un certo punto inadeguata a portare a buon fine, almeno anatomico, l'intervento andava convertita, possibilmente nella stessa seduta operatoria e previo controllo oftalmoscopico intraoperatorio, in "vitrectomia", considerato che questa metodica chirurgica non era stata quella di prima scelta” (vedi elaborato peritale a firma del dott. pagina 18). Per_2
Ancora, secondo le conclusioni dell'appellante (oggi degli eredi costituiti), non vi sarebbe traccia che al paziente sia stato proposto o consigliato di sottoporsi al richiamato intervento di vitrectomia e dallo modulo del consenso informato nulla emerge a riguardo.
L'esistenza di un invito a rioperarsi per superare la complicanza risulta dalle annotazioni in cartella clinica, che fanno fede fino a querela di falso
(peraltro mai presentata dall'appellante), redatte durante i controlli, ove risulta che per due volte consecutive al paziente veniva prospettata la necessità della vitrectomia (1); per quanto concerne il modulo di consenso informato, pur apparendo insufficiente, in quanto limitato ad una generica indicazione di acconsentire ad essere sottoposto all'intervento di “distacco retinico”, va comunque osservato il principio di diritto secondo cui è onere del paziente dimostrare che, se avesse avuto piena contezza delle tecniche operatorie e dei possibili esiti, avrebbe potuto optare per il rifiuto di sottoporsi alle cure di quei medici cui si era inizialmente rivolto, o scegliere altre soluzioni presso presidi ospedalieri diversi, pubblici o privati. Invece, non risulta che il paziente si sia rivolto altrove, o abbia consultato altri medici specialisti.
Il principio si ricava anche da quanto chiarito dalla Suprema Corte, laddove specifica che “in tema di responsabilità professionale del medico, in presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione
pag. 24/27 del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute”. (Cassazione civile n. 2998/2016; successive conformi
Cassazione civile n. 24074/2017, 2669/2018); ovvero, capovolgendo il ragionamento, il medico diventa responsabile solo allorché il paziente dimostri che si sarebbe sottoposto all'intervento, ove adeguamento informato, e ciò non
è stato fatto.
Non resta, pertanto, che confermare il giudizio di esclusione di responsabilità delle parti convenute;
nessun onere di manleva per le compagnie assicuratrici chiamate in giudizio.
7.
Quanto alle spese processuali, si ritiene condivisibile la regolamentazione adoperata dal primo giudice, che ha interamente compensato quelle di primo grado ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 2 legge 28.12.2005, essendo il giudizio instaurato a giugno del 2009.
Per il presente grado di giudizio, iscritto a luglio 2017, va considerata l'ultima modifica apportata dal D.L. n. 132/2014 convertito in L. n.162/2014, che ha previsto al secondo comma le fattispecie in presenza delle quali il giudice può compensare – parzialmente o per intero – le spese di lite tra le parti, e cioè, “in caso di soccombenza reciproca o in caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato illegittima tale disposizione nella parte in cui non prevede che il Giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti – parzialmente o per intero – anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; le due fattispecie riportate nella norma, infatti, hanno una funzione meramente parametrica, cioè esplicativa, ma non sono esaustive.
pag. 25/27 La Suprema Corte di Cassazione ha poi chiarito che l'art. 92 co.2 c.p.c, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (Cassazione civile n. 7992/2022).
Fatta questa doverosa premessa in diritto, sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite anche nel presente grado di giudizio.
La fattispecie in esame si è palesata peculiare e molto articolata, con una obiettiva complessità nella ricostruzione medico legale del caso, caratterizzata dalla necessità di evocare anche in questa sede più specialisti del settore scientifico, al fine di esaminare funditus la fattispecie, attraverso una complessa istruttoria.
Per tali ragioni, anche le spese di c.t.u., già liquidate ai dottori e con separati decreti, vanno definitivamente Per_2 CP_16 CP_17 poste a carico di tutte le parti, in solido, e tra di loro divise pro quota.
Il rigetto dell'impugnazione comporta la declaratoria ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002 dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (Cass., n. 26907/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
eredi dell'originario appellante Parte_3 Persona_1 avverso la sentenza n. 896/2017 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data
8.6.2017, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente le spese del giudizio fra le parti;
pag. 26/27 - pone definitivamente a carico di tutte le parti, in solido, e pro quota tra di loro, le spese dei consulenti tecnici di parte, già liquidate con separati decreti;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002 per porre a carico degli attuali appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.1.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 27/27 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A fine del primo foglio del diario clinico vi è annotazione “05/04 Sangue nel visus (inc.) vitrectomia posteriore”, al foglio successivo “12/04 Si propone intervento di vitrectomia posteriore con olio di silicone” .