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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 346/2023 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 8 aprile 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 7/6/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 10/6/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per ACQUALATINA SPA l'avv. FORCINA DONATELLA ha concluso come da nota depositata in data 27/03/2025 per l'avv. BASSOLI CARLO e l'avv. FALCONE LUCIANO hanno Parte_1
concluso come da nota depositata in data 02/04/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 12:58 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 346/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice
Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 346/2023 R.G. promossa da: tra
ACQUALATINA S.P.A. (c.f. ), in persona dell'Amministratore Delegato e legale P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. FORCINA DONATELLA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Viale dello Statuto n. 41, in virtù di mandato allegato al fascicolo telematico;
appellante contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
BASSOLI CARLO e FALCONE LUCIANO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Latina (LT), Via Priverno n. 18, in virtù di procura alle liti telematicamente allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 519/2022 datata 28.5.2022
e pubblicata il 13.6.2022 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 1428/2020;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ACQUALATINA S.p.A., convenendo in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la signora ha interposto appello avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 519/2022 datata 28.5.2022 e pubblicata il 13.6.2022 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 1428/2020, tramite cui il giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione promossa dall'odierna appellata, -intestataria dell'utenza di servizio idrico per uso domestico -, revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 2347/19 emesso dal Giudice di Pace di Latina in data 18/1/2019 e depositato il 14/10/2019, recante la somma di euro 2.136,19, maggiorata di spese della procedura, dovuta a titolo di corrispettivo per la relativa fornitura.
L'appellante, in particolare, ha censurato la statuizione gravata, lamentando l'erroneità della stessa per difetto assoluto di valutazione delle prove e, segnatamente, in ordine al corretto funzionamento del contatore, al riparto dell'onere probatorio ed alla mancata, specifica e puntuale contestazione dei consumi, nonché sulla validità delle fatture ed efficacia del c.d. contratto di utenza.
Tanto premesso, la società appellante ha insistito per la riforma dell'impugnata sentenza con consequenziale condanna dell'appellata al pagamento delle somme quantificate in € 2.136,19, oltre quelle di procedura per l'ingiunzione di pagamento o quelle ritenute di giustizia, con gli interessi legali dalla data del dovuto sino all'effettivo soddisfo, oltre al favore delle spese di lite di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del comparente avvocato antistatario. costituitasi nel presente giudizio, contestando la ricostruzione avversaria, Parte_1 ha chiesto la reiezione dell'appello avversario, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: a)- nel merito, rigettare tutte le domande di parte appellante, in accoglimento delle conclusioni formulate nel primo grado e qui da intendersi ripetute e trascritte;
in via subordinata rigettare l'appello proposto da Acqualatina e confermare la sentenza impugnata, ovvero, in accoglimento delle altre domande ed eccezioni avanzate da parte appellata in primo grado e sopra richiamate, previa disapplicazione, occorrendo, dei provvedimenti amministrativi da ritenere, incidenter tantum, illegittimi;
b)- In via subordinata istruttoria, opponendosi a qualsiasi ulteriore richiesta istruttoria di controparte, e nell'ipotesi occorrendo nel caso denegato di ammissione, ammettere prova contraria;
solo ove ritenuto indispensabile, insiste per l'ammissione della consulenza tecnica di ufficio, già avanzata nel precedente grado, proponendo
i seguenti quesiti: 1)- Accerti e verifichi il CTU, sulla base sia della normativa tempo per tempo vigente sia sulla base delle allegazioni versate in atti, se Acqualatina S.pa. abbia applicato una tariffa superiore a quella che la normativa di settore avrebbe consentito imporsi all'utenza. 2)- Determini il CTU, ove verificato il superamento della tariffa massima di legge consentita, gli importi dovuti in base alla corretta tariffa applicabile che l'ATO4 avrebbe dovuto determinate secondo il metodo normalizzato, tenendo conto dei coefficienti e dei parametri di calcolo specifici dell'Ambito Ottimale
e richiesti dal metodo di calcolo anno per anno a partire dal 2003. c)- in ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.”.
La causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento previa concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive. L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Ad avviso di questo G.I. è da ritenersi sostanzialmente errata la statuizione del Giudice di prime cure nella parte in cui questi ha ritenuto meritevole di accoglimento l'opposizione a d.i. promossa dall'odierno appellato, stante «…la carenza probatoria relativamente alla corrispondenza tra i consumi effettivi e quelli addebitati in bolletta, in assenza di allegazione dei verbali di lettura reale».
Orbene, in primo luogo, non è superfluo rammentare il conforme indirizzo della Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui “Il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta né "ad substantiam", né "ad probationem": la sua conclusione può avvenire anche per "facta concludentia" e ne può essere data prova con ogni mezzo, anche attraverso presunzioni semplici.”
(cfr. Cassazione civile sez. III, 14/07/2023, n.20267; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31315 del
24.10.2022; ez. U, Sentenza n. 4715 del 22/05/1996).
A tale proposito, secondo l'insegnamento di legittimità, per i contratti dell'azienda speciale di un ente territoriale, vige il principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale (cfr. Cassazione civile sez. un., 09/08/2018, n.20684: «In ragione della natura imprenditoriale dell'attività svolta e della sua autonomia organizzativa e gestionale rispetto allo stato
e agli enti locali da cui è partecipata, l'azienda speciale di ente pubblico territoriale, pur appartenendo al sistema con il quale la P.A. gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni e attività rivolte a soddisfare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti di cui agli articoli 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 Pubblica Amministrazione in senso stretto. Ne consegue che per i suoi contratti non è imposta la forma scritta "ad substantiam", né sono vietate la stipula per "facta concludentia" o mediante esecuzione della prestazione ex art. 1327 c.c., ma vige, al contrario, il principio generale della libertà della forme di manifestazione della volontà negoziale.»).
Ciò posto, il contratto di somministrazione inter partes è da ritenersi esistente e provato, non avendo l'utente giammai disconosciuto di aver percepito il servizio idrico integrato, gestito in regime di monopolio da Acqualatina.
Ed invero, non sono condivisibili le conclusioni cui è addivenuto il Giudice di Pace in ordine alla mancata prova del consumo idrico effettuato dall'utente in ordine all'utenza di cui è risultato intestatario, a fronte delle opposizioni mosse da quest'ultimo.
Ciò posto, secondo il nomofilattico insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS. UU. 13533/2001), “Il creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Ne deriva che il creditore deve unicamente fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni” (ex multis, Tribunale Nola sez. I, 25/09/2019, n.1958,
Tribunale Torre Annunziata sez. II, 25/11/2019, n.2575).
Orbene, il suddetto principio trova applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, in cui va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ed invero, come anche statuito dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. Trib. Latina, sent. n.
859/2016), che si colloca sulla scia dell'indirizzo di legittimità, “al gestore incombe dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr., ex pluribus,
Cassazione civile, sez. III, 2 dicembre 2002, n. 17041), solo in caso di specifica contestazione posto che le risultanze del misuratore le quali, quindi, ove non contestate, fanno piena prova del consumo addebitato (Cass., n. 1236/2003; Cass., n. 18231/2008; Cass., n. 5232/2004)”.
A tale proposito la difesa dell'odierna parte appellata (opponente in primo grado) non ha formulato alcuna contestazione specifica in ordine ai consumi o al corretto funzionamento del contatore, limitandosi piuttosto ad eccepire l'assenza degli estremi identificativi e, dunque, un'errata contabilizzazione dei consumi addebitati e dei relativi importi richiesti in fattura, senza purtuttavia dolersi di un mancato funzionamento del contatore, aspetto questo facilmente verificabile dall'utente essendo nella piena disponibilità del bene.
Ciò posto, ben si attaglia al caso di specie il recentissimo arresto dei Giudici di Piazza Cavour, i quali,
- pur ribadendo come, in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisca prova dell'esistenza del credito -, hanno rimarcato come tale affermazione vada necessariamente coordinata, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore, posto che “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'articolo 1218 del Cc. Nondimeno, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore, evidentemente, non si può risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilità del dato recato in bolletta, sicché l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto
a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito
e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. Deriva da quanto precede, quindi, un sistema in cui grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi
(il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che
l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo, essendo tale riparto degli oneri probatori un precipitato del principio della vicinanza della prova, in ragione del fatto che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze e tale regola, sul riparto dell'onere della prova, presuppone che l'utente contesti il funzionamento del contatore.”
(Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6959).
Nel caso di specie, la società appellante si ritiene abbia compiutamente assolto al proprio onus probandi mediante la produzione documentale già allegata al ricorso monitorio (fatture ed estratto autentico notarile) e successivamente quella di cui al fascicolo di prime cure, posto che, come sopra visto, l'utente non ha contestato il funzionamento del contatore, ma si è limitato ad eccepire un'erronea contabilizzazione dei consumi sulla scorta di un'asserita illegittimità dell'applicazione tariffaria applicata.
A ciò si aggiunga che è stato documentalmente provato che il contatore risulta essere collocato all'interno dell'unità abitativa dell'utente – odierna parte appellata -, la quale ha, di fatto, impedito l'accesso ai dipendenti della società appellante e non ha mai fornito l'autolettura.
A tale riguardo, la censura mossa dall'originario opponente – odierna parte appellata esula dalla giurisdizione dell'A.G.O., presupponendo l'adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa e, dunque, devoluti all' nel caso che qui occorre, trattasi di tariffe CP_1 pubblicate sul B.U.R. Lazio per gli anni dal 2004 sino all'attualità (vd. documentazione all. fasc. I° grado, opposta).
Conclusivamente, alla luce delle superiori argomentazioni, l'atto di appello va accolto e, per l'effetto, deve quindi essere integralmente riformata la sentenza del Giudice di Pace di Latina di cui in epigrafe e parte appellata va condannata al pagamento di euro 2.136,19, maggiorata di interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, somma dovuta a titolo di corrispettivo per la relativa fornitura di cui al decreto ingiuntivo opposto n. 2347/19 emesso dal Giudice di Pace di Latina.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite del presente grado e del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022 (scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00), tenuto conto della natura documentale della causa e del mancato espletamento di attività istruttoria, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Donatella Forcina.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, nella persona della
Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento dell'appello proposto da Acqualatina S.p.A. e in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Latina n. 519/2022 datata 28.5.2022 e pubblicata il 13.6.2022 in seno al procedimento R.G.A.C. n. 1428/2020, condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 2.136,19, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo di cui al d.i. ingiuntivo opposto n. 2347/19 emesso dal Giudice di Pace di Latina in data 18/1/2019 e depositato il 14/10/2019;
b) condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che si liquidano complessivamente per entrambi i gradi di giudizio in euro 1.309,00 per compensi professionali (per il primo grado di giudizio euro 457,00 per compensi e per il secondo grado di giudizio euro 852,00 per compensi), euro 174,00 per anticipazioni oltre a spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. avv. Donatella Forcina.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'8 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 8 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini