Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 540/2022 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Brindisi N. 507 del 24.3.2022
Oggetto: trasformazione pensione di reversibilità da;
pagamento ratei Parte_1 differenziali REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n.
540.2022 del Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Pt_2
elettivamente domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso , Pt_3
rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Mattia Leone come da procura generale alle liti richiamata in atti
APPELLANTE contro
Controparte_1
APPELLATA contumace
All'udienza del 21.3.2025la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.9.2022 l' ha proposto appello avverso la sentenza Pt_2
indicata in epigrafe con la quale, in accoglimento della domanda introdotta con atto del
23.2.2018, era stato condannato al pagamento, in favore di , Controparte_1
Ha dedotto che il decisum era da ritenersi erroneo per a) aver il giudice riconosciuto la trasformazione pensionistica richiesta (da pensione in regime di convenzione internazionale a pensione ad esclusivo carico dell' ) nonostante il titolare della posizione contributiva non potesse vantare, alla data di concessione della pensione
(1.5.1974), lo specifico requisito di 52 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio b) per non aver considerato che la contribuzione (811 contributi) alla data di riconoscimento del trattamento era si sufficiente al riconoscimento della pensione solo in regime internazionale (per la determinante contribuzione estera) e non a carico dell' Pt_4
Chiedeva dunque la riforma delle decisione con rigetto della domanda avanzata in I grado e vittoria di spese del doppio grado.
La parte intimata, nonostante rituale vocatio (notifica al suo procuratore costituito in data 30.1.2023) non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
E' incontestato che il coniuge della , titolare della posizione contributiva (che ha CP_1
chiesto la pensione in data 30.4.1974 e della stessa non ha mai goduto per il successivo decesso in data 5.12.74) potesse vantare 811 settimane di contribuzione come tali utili al riconoscimento, ai superstiti, della pensione indiretta.
Quel che l' ha contestato, sia in I grado che in appello, è l'idoneità della posizione Pt_2
contributiva rivestita all'1.5.74 (data di decorrenza del cit. trattamento) alla titolarità di pensione autonoma a carico dell' e non in regime di convenzione internazionale
(come avvenuto).
Il giudice ha, implicitamente, riconosciuto il diritto alla trasformazione del titolo pensionistico, ritenendo tout court sufficiente che alla data dell'1.5.74 ci fosse comunque una contribuzione utile ad un trattamento, senza distinguere fra diritto ad una pensione autonoma o in regime di convenzione internazionale.
Questa Corre rileva come dal ricorso in I grado non si evinca quale sia l'interesse ad agire, in cosa consista la concreta utilità connessa alla pronuncia richiesta;
la parte ha omesso anche di allegare una qualsiasi utilità – come incidente sul trattamento economico - derivante dalla trasformazione del titolo pensionistico richiesto.
Ciò posto v'è da considerare che il trattamento pensionistico indiretto del superstite, pur restando autonomo, trae le sue condizioni di maturazione dalla posizione assicurativa del dante causa, costituendo la morte dell'assicurato uno dei requisiti soggettivi richiesti per il conseguimento della pensione indiretta;
dunque il diritto dei superstiti alla pensione resta condizionato al previo perfezionamento del requisito di regolarità contributiva.
E tale requisito – per il diritto a pensione autonoma a carico dell – alla data della domanda 30.4.74, e neanche successivamente, poteva dirsi sussistente, per la pacifica circostanza che il diritto a pensione è stato acquisito per il concorso determinante della contribuzione estera, mancando l'esistenza necessaria di contribuzione in Italia di 52 settimane nell'ultimo quinquennio.
Per trattamento pensionistico autonomo deve intendersi quello spettante presso il singolo Stato, senza che sia necessario procedere al cumulo dei periodi assicurativi compiuti presso altri Stati membri dell'unione Europea.
L'appello è accolto con rigetto della domanda avanzata con il ricorso proposto in I grado.
Le spese di giudizio, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cpc, sono irripetibili
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 21.9.2022 dall' nei confronti di avverso la sentenza del Pt_2 Controparte_1
24.3.2022 del Tribunale di Brindisi, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto rigetta la domanda proposta da Controparte_1
con ricorso introduttivo del 23.2.2018;
[...] dichiara irripetibili le spese del giudizio
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 21.3.2025
Il Presidente
Gennaro LOMBARDI