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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 26/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1055/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. MELANDRI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Lugo (RA), via Marescotti
2/2;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_2
CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliato presso i relativi uffici in
VIA ABBEVERATOIA 74/A 43100 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, previa ogni opportuna declaratoria
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare che alla massa salariale delle addette all'attività di laboratorio (Sigg.re e debbano essere applicate le voci di tariffa 1480 (75%) e 0620 Parte_2 CP_2
(25%) con decorrenza 1/5/2023 (verbale di accertamento del 17/4/2023)
Accertare e dichiarare che alla massa salariale del Presidente, Sig. debba essere Parte_3 applicata, con decorrenza 1/1/2019, la voce di tariffa 0722
Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti - con riferimento a tutti i maggiori premi indicati nel verbale di accertamento del 17/4/2023 e nel successivo provvedimento di variazione CP_1
- l'intervenuta prescrizione di tutti i maggiori premi anteriori al 17/4/2018 (5 anni retroattivi dal
17/4/2023).
Con vittoria di spese e compensi professionali».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro del Tribunale di Parma, rigettare il ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con condanna della ricorrente alle spese, come per legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.11.2023, premettendo di Parte_4
avere ricevuto da un verbale di accertamento nel quale era chiesto un CP_1 adeguamento al rialzo dei premi assicurativi pagati dalla società nel periodo 2016-
2023, ha chiesto al Tribunale di Parma di accertare che i maggiori premi sono dovuti solo dal mese successivo alla data di notifica del verbale, nonché di accertare la prescrizione di tutti i maggiori premi dovuti per periodi antecedenti di più di cinque anni dalla notifica del verbale.
Pag. 2 di 7 2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. È stato disposto il deposito di conteggi in merito agli importi che sarebbero dovuti in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, prendendo in considerazione diverse ipotesi di decorrenza;
la parte ricorrente ha depositato tali conteggi, a cui ha dichiarato di aderire. CP_1
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
6. La presente controversia trae origine dal verbale di accertamento e notificazione n. 202300014 del 17/04/2023 di : a seguito di accesso ispettivo, l'istituto CP_1 assicuratore ha riscontrato alcune irregolarità nelle classificazioni dei dipendenti della società ricorrente, che comportavano il pagamento di premi assicurativi inferiori a quelli dovuti.
7. Più specificamente, ha ritenuto che le attività di laboratorio svolte dalla CP_1
società fossero, in misura nettamente prevalente, a uso interno e strumentale all'attività principale, dato che solamente il 15/20% circa di tali attività consisteva in analisi svolte per conto di terzi, sicché le retribuzioni da assoggettare alla voce di rischio 0612 avrebbero dovuto, al più, essere pari al 20% delle retribuzioni degli addetti a tali attività.
8. Inoltre, ha rilevato che le masse salariali indirizzate verso la voce 0722 CP_1
erano superiori a quelle effettivamente riconducibili a impiegati amministrativi.
9. Infine, ad avviso di è stata indicata in misura errata la retribuzione del CP_1
Presidente del C.d.A., , afferente alla voce di rischio 073, in Persona_1 quanto non è stata denunciata la retribuzione effettiva da questi percepita, ma la sola retribuzione convenzionale.
10. Prendendo le mosse dal primo dei rilievi critici riscontrati da nel corso CP_1 dell'attività ispettiva, si osserva che la società ricorrente, pur allegando che
Pag. 3 di 7 l' si sarebbe contraddetto in quanto avrebbe affermato che l'attività di CP_3 laboratorio costituiva sia un'attività a sé stante che un'attività complementare alla lavorazione principale, ha nondimeno prestato adesione alla valutazione dell' in merito alla percentuale delle retribuzioni degli addetti al laboratorio CP_3 da assoggettare alle voci di rischio 1480 (quella della lavorazione principale) e
0612, rispettivamente ritenute incidenti per il 75% e per il 25% delle retribuzioni complessive.
11. Secondo la ricorrente, tuttavia, il provvedimento di riclassificazione delle lavorazioni non dovrebbe avere efficacia retroattiva, in quanto, non vertendosi in ipotesi di erronea o incompleta denuncia dell'attività, troverebbe applicazione l'art. 11 co. 2 D.M. 27.2.2019, secondo il quale il provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salve alcune ipotesi che appunto non ricorrerebbero nel caso di specie.
12. Questa disposizione regolamentare prevede quanto segue:
«Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con modalità telematiche ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:
a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tal caso anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. È facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile».
13. Lo scrivente ritiene che il caso in esame rientri proprio nell'ipotesi contemplata dalla lett. a) della norma appena citata: dagli accertamenti effettuati in sede ispettiva, infatti, è emersa la circostanza, non specificamente contestata da parte ricorrente, per cui l'attività di laboratorio, interamente denunciata come riferibile alla voce 0612, fosse in realtà in misura preponderante meramente servente
Pag. 4 di 7 all'attività principale, e solo appunto per la misura del 25% riferibile ad autonoma attività effettuata per conto terzi.
14. Si versa quindi appunto in un caso in cui la denuncia del datore di lavoro fosse erronea o incompleta in quanto non completamente corrispondente alla realtà fattuale dell'attività esercitata;
ciò che ha comportato il versamento di premi minori di quelli effettivamente dovuti.
15. Né appare convincente la ricostruzione di parte ricorrente in merito alla presunta non “divisibilità” dell'attività del laboratorio in più voci di rischio, non ravvisandosi alcun divieto in tal senso nella normativa applicabile e apparendo anzi tale modalità di classificazione maggiormente coerente con l'effettiva realtà fattuale delle lavorazioni svolte.
16. Pertanto, si ritiene corretta la richiesta di di richiedere i maggiori premi CP_1 dovuti in ragione della operata riclassificazione con efficacia retroattiva dalla data in cui tale classificazione avrebbe dovuto essere operata.
17. Venendo poi alla posizione retributiva del Presidente del C.d.A. la Parte_3
società ricorrente sostiene che l'attività svolta da quest'ultimo, a decorrere dall'1.1.2019 sia riconducibile non alla voce 0723, ma alla voce 0722.
18. Si deve rilevare che tale rilievo è estraneo al perimetro del presente giudizio, che ha a oggetto la fondatezza delle pretese creditorie avanzate da in forza CP_1 delle risultanze del verbale di accertamento impugnato dalla società ricorrente.
19. Nel verbale, infatti, non opera alcuna riclassificazione dell'attività svolta CP_1
dal Presidente, ma, preso atto della classificazione dell'attività nella voce di rischio
0723 sulla base delle denunce presentate dalla stessa società, ha meramente rilevato che il premio non era stato computato utilizzando come base di calcolo l'intera retribuzione effettivamente corrisposta.
20. Una eventuale diversa classificazione ai fini assicurativi dell'attività svolta dal
Presidente avrebbe eventualmente dovuto essere richiesta dalla società in via amministrativa nelle forme e nei modi previsti dalla normativa applicabile, sicché tale questione esula dall'oggetto della presente causa, non rientrando nel
Pag. 5 di 7 perimetro degli accertamenti ispettivi effettuati da contestati in questa CP_1 sede.
21. Parte ricorrente, infine, ha eccepito la prescrizione dei maggiori premi dovuti anteriormente al 17.4.2018, ossia 5 anni prima della notifica del verbale di accertamento in data 17.4.2023, in quanto non potrebbe essere considerato atto interruttivo della prescrizione il verbale di primo accesso ispettivo dell'11.10.2022.
22. Secondo , invece, a decorrere dal primo accesso, pur non configurandosi CP_1
un'ipotesi di interruzione della prescrizione, sussisterebbe nondimeno una causa di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione.
23. Tale rilievo non può essere condiviso, dato che le cause di sospensione della prescrizione sono previste tassativamente dagli artt. 2941 e 2942 c.c. e le stesse, essendo regolate inderogabilmente dal legislatore con norme di natura eccezionale, non sono suscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva (Cass. 8 maggio 2018, n. 11004).
24. ha poi eccepito che, in ogni caso, la decorrenza della prescrizione dei CP_1
contributi previdenziali e assistenziali è stata sospesa per complessivi 311 giorni dalla normativa emergenziale emanata ai fini di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19 (specificamente, dagli artt. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e 11 co. 9
d.l. 183/2020).
25. L'eccezione è fondata, dato che, sulla base del chiaro tenore letterale delle norme citate, tutti i periodi di prescrizione che erano in corso di decorrenza al momento della loro entrata in vigore sono stati sospesi per la durata indicata dalle norme stesse e hanno ripreso a decorrere dalla fine dei periodi di sospensione.
26. In conclusione, dunque, risultano prescritti i soli maggiori premi dovuti anteriormente all'11.6.2017 (ossia la data ricavata aggiungendo a ritroso 311 giorni al periodo di prescrizione quinquennale): sulla base dell'ipotesi n. 3) dei conteggi richiesti a parte ricorrente, non contestati da parte convenuta, sono quindi dovuti a per maggiori premi non versati interessi e sanzioni CP_1
Pag. 6 di 7 complessivi € 84.894,65, risultando invece non dovuti gli importi richiesti da in eccedenza a tale somma. CP_1
27.
Per questi motivi
, la domanda di accertamento negativo proposta da parte ricorrente deve essere accolta limitatamente a quanto ora evidenziato.
28. In ragione della prevalente soccombenza della parte ricorrente, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione di un quarto delle spese di lite, con condanna di parte ricorrente alla rifusione della restante parte delle spese di lite sostenute da . La relativa liquidazione è effettuata come CP_1 in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara non dovuti da gli importi indicati nell'invito a Parte_4
regolarizzare di del 19.10.2023 limitatamente alle somme eccedenti CP_1
€ 84.894,65;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa il 25% delle spese di lite;
condanna al Parte_4
pagamento in favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € CP_1
5.000,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 26/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l. r. p. t., rappresentata e difesa dall'avv. MELANDRI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in Lugo (RA), via Marescotti
2/2;
RICORRENTE contro
( , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_2
CATAMO SALVATORE, elettivamente domiciliato presso i relativi uffici in
VIA ABBEVERATOIA 74/A 43100 PARMA;
CONVENUTO OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, previa ogni opportuna declaratoria
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare che alla massa salariale delle addette all'attività di laboratorio (Sigg.re e debbano essere applicate le voci di tariffa 1480 (75%) e 0620 Parte_2 CP_2
(25%) con decorrenza 1/5/2023 (verbale di accertamento del 17/4/2023)
Accertare e dichiarare che alla massa salariale del Presidente, Sig. debba essere Parte_3 applicata, con decorrenza 1/1/2019, la voce di tariffa 0722
Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti - con riferimento a tutti i maggiori premi indicati nel verbale di accertamento del 17/4/2023 e nel successivo provvedimento di variazione CP_1
- l'intervenuta prescrizione di tutti i maggiori premi anteriori al 17/4/2018 (5 anni retroattivi dal
17/4/2023).
Con vittoria di spese e compensi professionali».
Per la parte convenuta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro del Tribunale di Parma, rigettare il ricorso, in quanto infondato sia in fatto che in diritto, con condanna della ricorrente alle spese, come per legge».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.11.2023, premettendo di Parte_4
avere ricevuto da un verbale di accertamento nel quale era chiesto un CP_1 adeguamento al rialzo dei premi assicurativi pagati dalla società nel periodo 2016-
2023, ha chiesto al Tribunale di Parma di accertare che i maggiori premi sono dovuti solo dal mese successivo alla data di notifica del verbale, nonché di accertare la prescrizione di tutti i maggiori premi dovuti per periodi antecedenti di più di cinque anni dalla notifica del verbale.
Pag. 2 di 7 2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. È stato disposto il deposito di conteggi in merito agli importi che sarebbero dovuti in caso di accoglimento dell'eccezione di prescrizione, prendendo in considerazione diverse ipotesi di decorrenza;
la parte ricorrente ha depositato tali conteggi, a cui ha dichiarato di aderire. CP_1
4. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
6. La presente controversia trae origine dal verbale di accertamento e notificazione n. 202300014 del 17/04/2023 di : a seguito di accesso ispettivo, l'istituto CP_1 assicuratore ha riscontrato alcune irregolarità nelle classificazioni dei dipendenti della società ricorrente, che comportavano il pagamento di premi assicurativi inferiori a quelli dovuti.
7. Più specificamente, ha ritenuto che le attività di laboratorio svolte dalla CP_1
società fossero, in misura nettamente prevalente, a uso interno e strumentale all'attività principale, dato che solamente il 15/20% circa di tali attività consisteva in analisi svolte per conto di terzi, sicché le retribuzioni da assoggettare alla voce di rischio 0612 avrebbero dovuto, al più, essere pari al 20% delle retribuzioni degli addetti a tali attività.
8. Inoltre, ha rilevato che le masse salariali indirizzate verso la voce 0722 CP_1
erano superiori a quelle effettivamente riconducibili a impiegati amministrativi.
9. Infine, ad avviso di è stata indicata in misura errata la retribuzione del CP_1
Presidente del C.d.A., , afferente alla voce di rischio 073, in Persona_1 quanto non è stata denunciata la retribuzione effettiva da questi percepita, ma la sola retribuzione convenzionale.
10. Prendendo le mosse dal primo dei rilievi critici riscontrati da nel corso CP_1 dell'attività ispettiva, si osserva che la società ricorrente, pur allegando che
Pag. 3 di 7 l' si sarebbe contraddetto in quanto avrebbe affermato che l'attività di CP_3 laboratorio costituiva sia un'attività a sé stante che un'attività complementare alla lavorazione principale, ha nondimeno prestato adesione alla valutazione dell' in merito alla percentuale delle retribuzioni degli addetti al laboratorio CP_3 da assoggettare alle voci di rischio 1480 (quella della lavorazione principale) e
0612, rispettivamente ritenute incidenti per il 75% e per il 25% delle retribuzioni complessive.
11. Secondo la ricorrente, tuttavia, il provvedimento di riclassificazione delle lavorazioni non dovrebbe avere efficacia retroattiva, in quanto, non vertendosi in ipotesi di erronea o incompleta denuncia dell'attività, troverebbe applicazione l'art. 11 co. 2 D.M. 27.2.2019, secondo il quale il provvedimento ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salve alcune ipotesi che appunto non ricorrerebbero nel caso di specie.
12. Questa disposizione regolamentare prevede quanto segue:
«Il provvedimento è comunicato al datore di lavoro con modalità telematiche ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i seguenti casi, nei quali esso decorre dalla data in cui l'esatta classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione dovevano essere applicati:
a) erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto;
si applicano in tal caso anche le sanzioni previste per l'erronea o incompleta denuncia;
b) erronea classificazione delle lavorazioni non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto. È facoltà del datore di lavoro, ricorrendone i presupposti, chiedere l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile».
13. Lo scrivente ritiene che il caso in esame rientri proprio nell'ipotesi contemplata dalla lett. a) della norma appena citata: dagli accertamenti effettuati in sede ispettiva, infatti, è emersa la circostanza, non specificamente contestata da parte ricorrente, per cui l'attività di laboratorio, interamente denunciata come riferibile alla voce 0612, fosse in realtà in misura preponderante meramente servente
Pag. 4 di 7 all'attività principale, e solo appunto per la misura del 25% riferibile ad autonoma attività effettuata per conto terzi.
14. Si versa quindi appunto in un caso in cui la denuncia del datore di lavoro fosse erronea o incompleta in quanto non completamente corrispondente alla realtà fattuale dell'attività esercitata;
ciò che ha comportato il versamento di premi minori di quelli effettivamente dovuti.
15. Né appare convincente la ricostruzione di parte ricorrente in merito alla presunta non “divisibilità” dell'attività del laboratorio in più voci di rischio, non ravvisandosi alcun divieto in tal senso nella normativa applicabile e apparendo anzi tale modalità di classificazione maggiormente coerente con l'effettiva realtà fattuale delle lavorazioni svolte.
16. Pertanto, si ritiene corretta la richiesta di di richiedere i maggiori premi CP_1 dovuti in ragione della operata riclassificazione con efficacia retroattiva dalla data in cui tale classificazione avrebbe dovuto essere operata.
17. Venendo poi alla posizione retributiva del Presidente del C.d.A. la Parte_3
società ricorrente sostiene che l'attività svolta da quest'ultimo, a decorrere dall'1.1.2019 sia riconducibile non alla voce 0723, ma alla voce 0722.
18. Si deve rilevare che tale rilievo è estraneo al perimetro del presente giudizio, che ha a oggetto la fondatezza delle pretese creditorie avanzate da in forza CP_1 delle risultanze del verbale di accertamento impugnato dalla società ricorrente.
19. Nel verbale, infatti, non opera alcuna riclassificazione dell'attività svolta CP_1
dal Presidente, ma, preso atto della classificazione dell'attività nella voce di rischio
0723 sulla base delle denunce presentate dalla stessa società, ha meramente rilevato che il premio non era stato computato utilizzando come base di calcolo l'intera retribuzione effettivamente corrisposta.
20. Una eventuale diversa classificazione ai fini assicurativi dell'attività svolta dal
Presidente avrebbe eventualmente dovuto essere richiesta dalla società in via amministrativa nelle forme e nei modi previsti dalla normativa applicabile, sicché tale questione esula dall'oggetto della presente causa, non rientrando nel
Pag. 5 di 7 perimetro degli accertamenti ispettivi effettuati da contestati in questa CP_1 sede.
21. Parte ricorrente, infine, ha eccepito la prescrizione dei maggiori premi dovuti anteriormente al 17.4.2018, ossia 5 anni prima della notifica del verbale di accertamento in data 17.4.2023, in quanto non potrebbe essere considerato atto interruttivo della prescrizione il verbale di primo accesso ispettivo dell'11.10.2022.
22. Secondo , invece, a decorrere dal primo accesso, pur non configurandosi CP_1
un'ipotesi di interruzione della prescrizione, sussisterebbe nondimeno una causa di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione.
23. Tale rilievo non può essere condiviso, dato che le cause di sospensione della prescrizione sono previste tassativamente dagli artt. 2941 e 2942 c.c. e le stesse, essendo regolate inderogabilmente dal legislatore con norme di natura eccezionale, non sono suscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva (Cass. 8 maggio 2018, n. 11004).
24. ha poi eccepito che, in ogni caso, la decorrenza della prescrizione dei CP_1
contributi previdenziali e assistenziali è stata sospesa per complessivi 311 giorni dalla normativa emergenziale emanata ai fini di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19 (specificamente, dagli artt. 37 co. 2 d.l. 18/2020 e 11 co. 9
d.l. 183/2020).
25. L'eccezione è fondata, dato che, sulla base del chiaro tenore letterale delle norme citate, tutti i periodi di prescrizione che erano in corso di decorrenza al momento della loro entrata in vigore sono stati sospesi per la durata indicata dalle norme stesse e hanno ripreso a decorrere dalla fine dei periodi di sospensione.
26. In conclusione, dunque, risultano prescritti i soli maggiori premi dovuti anteriormente all'11.6.2017 (ossia la data ricavata aggiungendo a ritroso 311 giorni al periodo di prescrizione quinquennale): sulla base dell'ipotesi n. 3) dei conteggi richiesti a parte ricorrente, non contestati da parte convenuta, sono quindi dovuti a per maggiori premi non versati interessi e sanzioni CP_1
Pag. 6 di 7 complessivi € 84.894,65, risultando invece non dovuti gli importi richiesti da in eccedenza a tale somma. CP_1
27.
Per questi motivi
, la domanda di accertamento negativo proposta da parte ricorrente deve essere accolta limitatamente a quanto ora evidenziato.
28. In ragione della prevalente soccombenza della parte ricorrente, si ritengono sussistenti congrue ragioni per disporre la compensazione di un quarto delle spese di lite, con condanna di parte ricorrente alla rifusione della restante parte delle spese di lite sostenute da . La relativa liquidazione è effettuata come CP_1 in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di previdenza di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara non dovuti da gli importi indicati nell'invito a Parte_4
regolarizzare di del 19.10.2023 limitatamente alle somme eccedenti CP_1
€ 84.894,65;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa il 25% delle spese di lite;
condanna al Parte_4
pagamento in favore di delle restanti spese di lite, che liquida in € CP_1
5.000,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 26/03/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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