Ordinanza cautelare 29 novembre 2018
Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/12/2022, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02044/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01300/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2018, proposto da
MA & D S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Terruli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Cretì in Lecce, via Toma n.8/B;
contro
Comune MA FR, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Olimpia Cimaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del S.U.A.P. del Comune di MA FR REP._PROV_TA/TA_SUPRO/0034201 del 10 settembre 2018 (ID pratica-02559720731-11082017-1450-2018), a firma del Dirigente del IV Settore, Ing. Lacorte, notificato a mezzo PEC alla società ricorrente in pari data, recante diniego definitivo dell’istanza REP_PROV_TA/TA-SUPRO 9006/11-08-2017, revoca nota S.U.E. prot. n.35126 del 29.05.2018 e nota SUAP- REP_PROV-TA/TA –SUPRO 0018842 del 29 maggio 2018;
della nota prot. n. 35126 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto “ Comunicazione relativa a possibile rigetto della richiesta di P.U.A. prot. N. REP_PROV_TA/TA-SUPRO 9006/11-08-2017 e avvio procedimento finalizzato alla revoca della nota S.U.E. prot. 35126 del 29.05.2018 e nota S.U.A.P REP_PROV-TA/TA –SUPRO 0018842 del 29.05.2018. Richiesta elementi ai sensi art. 10 bis L. 241/1990 ”;
della nota racc. AR- prot. n.55635 del 7 settembre 2018 del Comune di MA FR, ricevuta dall’Avv. Francesco Terruli in data 14 settembre 2018;
del parere espresso dalla Regione Puglia- Sezione Urbanistica –Dipartimento Mobilità – Qualità Urbana – Opere Pubbliche – Ecologia e Paesaggio, prot. AOO_079/Prot.0006146 del 05.07.2018, ricevuto in pari data dal Comune di MA FR (prot. n.44606), allegato alla determinazione dirigenziale impugnata, per farne parte integrante e sostanziale;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune MA FR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 novembre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente insorge avverso gli atti epigrafati nella parte in cui gli stessi recano il diniego di P.U.A. per un intervento di manutenzione straordinaria ed ampliamento, giusta art.3 L.R. n.14 del
30.07.2009 (PIANO CASA), nel limite del 20%, da realizzare al fabbricato sito in agro di MA FR alla Str. Mariuccia n.14/bis –C. da CA (fg.69), p.lla 453 sub. 1 e p.lla 516.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
1) ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO.
2) VIOLAZIONE PRINCIPIO DI LEGALITÀ.
3) ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITÀ MANIFESTA.
Il 27.11.2018 si è costituito in giudizio il Comune di MA FR.
Con nota depositata in giudizio il 25 ottobre 2010 i difensori della parte ricorrente e del Comune di MA FR, congiuntamente, dopo aver premesso che “ nelle more del giudizio, intervenuta una modifica legislativa, il P.U.A., a seguito di rinnovata istanza, è stato rilasciato, per cui parte ricorrente ha comunicato al Comune la volontà di rinunciare al giudizio e ad ogni richiesta risarcitoria, con compensazione integrale delle spese di causa; la G.C., considerato l’insussistenza di motivi ostativi, con deliberazione n°396 del 19 giugno 2019 ha autorizzato il Legale costituito ad accettare la rinuncia al giudizio, con compensazione delle spese di causa ” hanno chiesto che il “ TAR adito, preso atto di quanto innanzi, dichiari cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese e competenze di causa ”.
All’udienza di smaltimento del 24 novembre 2022, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Rileva, il Tribunale, che a seguito della sopravvenienza citata (rappresentata dalla dichiarazione espressa congiuntamente dalle parti del giudizio con la citata nota depositata il 25 ottobre 2022) possa essere dichiarata - ex art. 34 comma 5 c.p.a. - la cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente dichiarato di aver ottenuto il soddisfacimento della pretesa azionata con il presente ricorso.
Sussistono i presupposti di legge (stante la dichiarazione espressa in tal senso dalle parti del giudizio) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO