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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/11/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. RE PA Presidente
- dott.ssa MA FF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. 3985 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, nata a San Giovanni in [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Lopez;
C.F._1
E nato a San Giovanni in [...] il [...] (c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Leo Morabito;
C.F._2
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio su istanza congiunta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale, ormai cessata, dalla Pers quale era nata il [...] in [...] la piccola congiuntamente chiedono che venga recepito l'accordo contenuto nel ricorso che prevede l'affido condiviso della figlia minore, il collocamento della stessa presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni con il padre secondo il calendario riportato in ricorso e, per quanto attiene al mantenimento della minore, il versamento da parte di della somma di 200,00 euro Controparte_1 mensili- da versarsi entro la fine di ciascun mese tramite bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat- e il paritetico riparto delle spese straordinarie.
I procuratori delle parti, a mezzo delle rispettive note di trattazione scritta, chiedevano recepirsi l'accordo raggiunto dalle parti e contenuto in ricorso.
Le menzionate condizioni, contenute nel ricorso introduttivo a firma congiunta, devono essere recepite non ravvisando ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della minore.
Si dà atto che l'assegno unico, erogato dall' verrà corrisposto interamente in favore CP_2
della sig.ra , con espressa rinuncia del sig. alla Parte_1 Controparte_1 propria quota parte, per come espresso nel punto 8 del ricorso.
Spese irripetibili, trattandosi di procedimento ad istanza congiunta.
P. Q. M.
Il Collegio, visto il parere favorevole del PM, emesso in data 29.10.2025, recepisce le condizioni di cui all'accordo tra le parti contenuto nel ricorso congiunto e dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025.
Il giudice est. Il Presidente
MA FF RE PA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. RE PA Presidente
- dott.ssa MA FF Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. 3985 R.G.V.G. dell'anno 2025,
TRA
, nata a San Giovanni in [...] il [...] (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Lopez;
C.F._1
E nato a San Giovanni in [...] il [...] (c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Leo Morabito;
C.F._2
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio su istanza congiunta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale, ormai cessata, dalla Pers quale era nata il [...] in [...] la piccola congiuntamente chiedono che venga recepito l'accordo contenuto nel ricorso che prevede l'affido condiviso della figlia minore, il collocamento della stessa presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni con il padre secondo il calendario riportato in ricorso e, per quanto attiene al mantenimento della minore, il versamento da parte di della somma di 200,00 euro Controparte_1 mensili- da versarsi entro la fine di ciascun mese tramite bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat- e il paritetico riparto delle spese straordinarie.
I procuratori delle parti, a mezzo delle rispettive note di trattazione scritta, chiedevano recepirsi l'accordo raggiunto dalle parti e contenuto in ricorso.
Le menzionate condizioni, contenute nel ricorso introduttivo a firma congiunta, devono essere recepite non ravvisando ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della minore.
Si dà atto che l'assegno unico, erogato dall' verrà corrisposto interamente in favore CP_2
della sig.ra , con espressa rinuncia del sig. alla Parte_1 Controparte_1 propria quota parte, per come espresso nel punto 8 del ricorso.
Spese irripetibili, trattandosi di procedimento ad istanza congiunta.
P. Q. M.
Il Collegio, visto il parere favorevole del PM, emesso in data 29.10.2025, recepisce le condizioni di cui all'accordo tra le parti contenuto nel ricorso congiunto e dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, così deciso all'esito della camera di consiglio del 12.11.2025.
Il giudice est. Il Presidente
MA FF RE PA