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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3197 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. MACRI' FRANCESCA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CALABRO' LIVIO;
Controparte_1
, AVV. ANNOVAZZI ROBERTO;
CP_2
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.6.2022 la ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2021 9003251353000, notificatagli da parte di in data 06.06.2022, dinanzi a Controparte_3 questa Sezione del Tribunale limitatamente ai crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 33420160003450480000 (notificato in data
03.11.2016), in ragione di contributi IVS - coltivatori diretti relativi agli anni
2012/2013/2014, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di €
7.451,26. Eccepiva, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notificazione degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995, nonché CP_2 violazione degli artt. 17 e 25 dpr 602/73 in tema di decadenza per ritardata iscrizione nei ruoli esattoriali ed insussistenza dei presupposti per l'iscrizione come coltivatore diretto.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie CP_2 CP_4 argomentazioni la domanda del ricorrente, chiedendone il rigetto.
Con provvedimento del 28.06.2022 il G.I. concedeva la chiesta sospensione;
istruito il giudizio e acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
§§§§
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la Controparte_3 pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' (e -segnatamente- dell'intimazione Controparte_3 di pagamento n. 034 2021 9003251353000), in tal modo rendendo l' CP_4 legittimata passiva sul punto.
Parimenti deve essere ritenuto legittimato passivo l'adito Istituto Previdenziale, in quanto titolare della pretesa contributiva.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione.
Nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) sono previste le seguenti possibilità di tutela:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617
c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n.
15116);
d) proposizione di un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021,
n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv.
645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (in tal senso sentenza anche n. 24506/2016).
Ciò posto, l'opposizione in trattazione è stata proposta nel rispetto sia del termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. (essendo stata presentata l'azione di opposizione in data 23.06.2022 mentre l'intimazione risulta notificata il 6.6.2022) che dell'ulteriore termine di 40 giorni;
pertanto,
l'opposizione proposta è certamente ammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti alla all'intimazione di pagamento nonché in riferimento alle eventuali eccezioni nel merito della pretesa contributiva.
Pertanto, con particolare riferimento alla doglianza afferente alla tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 d. lgs. 46/99 deve osservarsi che la stessa, avente natura procedimentale, è qualificata da consolidato orientamento giurisprudenziale quale vizio formale dell'atto rientrante nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999); sennonché parte ricorrente nell'eccepire la mancata notifica del presupposto avviso di addebito, invoca l'applicazione della su richiamata azione recuperatoria, assumendo che il termine per l'opposizione all'avviso non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo.
Invero, vi è in atti prova della regolare notifica dell'avviso di addebito presupposto, avendo la resistente prodotto cartolina di ricevimento relativa CP_2 alla spedizione dell'avviso n. 33420160003450480000, da cui risulta che lo stesso è stato notificato nelle mani proprie della ricorrente in data 3.11.2016, con conseguente incontrovertibilità della pretesa creditoria in essa contenuta e, pertanto, di inammissibilità di qualsivoglia motivo di opposizione fondato su irregolarità formali dei titoli presupposti ovvero di illegittimità della pretesa creditoria.
Dovrà, quindi darsi corso alla verifica della sola doglianza relativa alla maturata prescrizione della pretesa creditoria per decorrenza del termine quinquennale previsto dalla legge per le pretese di natura contributiva.
Il motivo di opposizione non è fondato e deve essere rigettato.
In effetti, la intimazione di pagamento impugnata risulta essere pervenuta nella sfera di conoscenza della debitrice nel pieno rispetto dei termini prescrizionali, poichè tra la data di notifica dell'avviso di addebito (3.11.2016) e la successiva intimazione di pagamento (notificata il 06.06.2022), non risulta trascorso un tempo superiore al termine prescrizionale, anche in considerazione dell'interruzione operante ex lege durante il periodo di emergenza pandemica da
Covid-19, a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021.
A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto, quindi, una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal
31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
In applicazione di quanto superiormente osservato i termini prescrizionali
(calcolati a partire dal 3.11.2016, data di notifica dell'intimazione) spiravano il successivo 10.9.2022, pertanto essendo l'intimazione pervenuta il 6.6.2022, non può essere dichiarata alcuna prescrizione del credito contributivo con lo stesso intimato.
4. In merito alle spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione €
5.201,00 a € 26.000, senza fase istruttoria).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Anna
Caputo, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere nei confronti delle parti resistenti le spese di lite liquidate in € 1.865,00 per parte, oltre oneri di legge e con distrazione in favore dei legali costituiti, laddove richiesta.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. MACRI' FRANCESCA Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CALABRO' LIVIO;
Controparte_1
, AVV. ANNOVAZZI ROBERTO;
CP_2
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.6.2022 la ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2021 9003251353000, notificatagli da parte di in data 06.06.2022, dinanzi a Controparte_3 questa Sezione del Tribunale limitatamente ai crediti previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 33420160003450480000 (notificato in data
03.11.2016), in ragione di contributi IVS - coltivatori diretti relativi agli anni
2012/2013/2014, oltre interessi e sanzioni, per un importo complessivo di €
7.451,26. Eccepiva, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notificazione degli atti presupposti e la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995, nonché CP_2 violazione degli artt. 17 e 25 dpr 602/73 in tema di decadenza per ritardata iscrizione nei ruoli esattoriali ed insussistenza dei presupposti per l'iscrizione come coltivatore diretto.
Si costituivano in giudizio sia l' che l' contestando con varie CP_2 CP_4 argomentazioni la domanda del ricorrente, chiedendone il rigetto.
Con provvedimento del 28.06.2022 il G.I. concedeva la chiesta sospensione;
istruito il giudizio e acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
§§§§
1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la Controparte_3 pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' (e -segnatamente- dell'intimazione Controparte_3 di pagamento n. 034 2021 9003251353000), in tal modo rendendo l' CP_4 legittimata passiva sul punto.
Parimenti deve essere ritenuto legittimato passivo l'adito Istituto Previdenziale, in quanto titolare della pretesa contributiva.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività della proposta opposizione.
Nel vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) sono previste le seguenti possibilità di tutela:
a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D. Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617
c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n.
15116);
d) proposizione di un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021,
n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv.
645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (in tal senso sentenza anche n. 24506/2016).
Ciò posto, l'opposizione in trattazione è stata proposta nel rispetto sia del termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. (essendo stata presentata l'azione di opposizione in data 23.06.2022 mentre l'intimazione risulta notificata il 6.6.2022) che dell'ulteriore termine di 40 giorni;
pertanto,
l'opposizione proposta è certamente ammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti alla all'intimazione di pagamento nonché in riferimento alle eventuali eccezioni nel merito della pretesa contributiva.
Pertanto, con particolare riferimento alla doglianza afferente alla tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 d. lgs. 46/99 deve osservarsi che la stessa, avente natura procedimentale, è qualificata da consolidato orientamento giurisprudenziale quale vizio formale dell'atto rientrante nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. (richiamato dall'art. 29 comma 2 d. lgs. 46/1999); sennonché parte ricorrente nell'eccepire la mancata notifica del presupposto avviso di addebito, invoca l'applicazione della su richiamata azione recuperatoria, assumendo che il termine per l'opposizione all'avviso non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo.
Invero, vi è in atti prova della regolare notifica dell'avviso di addebito presupposto, avendo la resistente prodotto cartolina di ricevimento relativa CP_2 alla spedizione dell'avviso n. 33420160003450480000, da cui risulta che lo stesso è stato notificato nelle mani proprie della ricorrente in data 3.11.2016, con conseguente incontrovertibilità della pretesa creditoria in essa contenuta e, pertanto, di inammissibilità di qualsivoglia motivo di opposizione fondato su irregolarità formali dei titoli presupposti ovvero di illegittimità della pretesa creditoria.
Dovrà, quindi darsi corso alla verifica della sola doglianza relativa alla maturata prescrizione della pretesa creditoria per decorrenza del termine quinquennale previsto dalla legge per le pretese di natura contributiva.
Il motivo di opposizione non è fondato e deve essere rigettato.
In effetti, la intimazione di pagamento impugnata risulta essere pervenuta nella sfera di conoscenza della debitrice nel pieno rispetto dei termini prescrizionali, poichè tra la data di notifica dell'avviso di addebito (3.11.2016) e la successiva intimazione di pagamento (notificata il 06.06.2022), non risulta trascorso un tempo superiore al termine prescrizionale, anche in considerazione dell'interruzione operante ex lege durante il periodo di emergenza pandemica da
Covid-19, a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021.
A tal uopo, osserva il giudicante che l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto, quindi, una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal
31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
In applicazione di quanto superiormente osservato i termini prescrizionali
(calcolati a partire dal 3.11.2016, data di notifica dell'intimazione) spiravano il successivo 10.9.2022, pertanto essendo l'intimazione pervenuta il 6.6.2022, non può essere dichiarata alcuna prescrizione del credito contributivo con lo stesso intimato.
4. In merito alle spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (secondo i valori minimi delle cause di previdenza, scaglione €
5.201,00 a € 26.000, senza fase istruttoria).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI, nella persona del Giudice, dott.ssa Anna
Caputo, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere nei confronti delle parti resistenti le spese di lite liquidate in € 1.865,00 per parte, oltre oneri di legge e con distrazione in favore dei legali costituiti, laddove richiesta.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 21/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO