TAR Milano, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 1973
TAR
Sentenza 27 aprile 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione, contraddittorietà, sviamento di potere, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, violazione del contraddittorio procedimentale, violazione dei principi di buon andamento e correttezza, violazione e falsa applicazione normativa

    Il motivo è infondato in quanto la modifica statutaria è stata decisa dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in contraddittorio con tutte le componenti, inclusa la ricorrente. La mancata opposizione della ricorrente alla nota regionale è una mera circostanza di fatto, mentre le ragioni sostanziali dell'approvazione risiedono nella compatibilità della modifica con le finalità della fondazione e la normativa vigente. Non sussiste un obbligo di coinvolgimento della Regione nel procedimento di approvazione di una modifica statutaria regolarmente approvata.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento di potere, perplessità del provvedimento amministrativo, violazione dei principi di coerenza e adeguatezza delle modifiche statutarie, difetto dei presupposti, disfunzione e discrasia dell’azione amministrativa

    La doglianza è infondata. Gli atti istruttori testimoniano la serietà delle indagini regionali e degli approfondimenti richiesti alla controinteressata, dimostrando la sussistenza di ragionevoli motivi per la modifica dell'assetto statutario a seguito dell'acquisto della Villa OV-NA e la conclusione della collaborazione con la ricorrente. Non vi è contraddittorietà tra gli atti istruttori e la determinazione presidenziale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento di potere, perplessità del provvedimento amministrativo, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, violazione normativa, violazione dei principi di coerenza e adeguatezza delle modifiche statutarie per violazione della volontà del fondatore, degli scopi e dello statuto della Fondazione

    La censura è respinta. Il controllo dell'autorità pubblica sulle fondazioni è di legittimità, non di merito o opportunità, volto a garantire la conformità alla legge e agli scopi della fondazione. Non vi è norma che imponga il mantenimento della composizione originaria dell'organo amministrativo. Nel caso di specie, la volontà del fondatore è stata obiettivata nello statuto originario, ma l'RA non aveva un ruolo previsto. L'inclusione dell'RA nel CdA nel 1984 era legata alla convenzione per la gestione della casa di riposo di proprietà dell'RA, rapporto poi concluso nel 2023. La Fondazione ha acquisito la proprietà della casa di riposo, venendo meno i presupposti per la partecipazione dell'RA alla governance. Le modifiche non sono contrarie a norme imperative e sono finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi della Fondazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 1973
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1973
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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