Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01973/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00366/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 366 del 2024, proposto da RA NA AR ON, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Pisapia e Luigi Pontrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
la Regione AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaela Antonietta Maria Schiena, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, piazza Città di AR 1;
nei confronti
la Fondazione IO Nova - Villa OV NA ON, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del Presidente della Regione AR 21 dicembre 2023 n. 118, recante “ approvazione delle modifiche apportate allo statuto della fondazione denominata “Fondazione IO Nova – Villa OV NA ON”, con sede legale in Barasso (VA), via Lunga n. 57. Iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche private ai sensi degli articoli 2 e 4 del Regolamento Regionale n. 2/20012 ”;
- di ogni ulteriore atto antecedente, consequenziale, presupposto o comunque connesso a quello testé richiamato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione AR e della Fondazione IO Nova - Villa OV NA ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. La Fondazione IO Nova – Villa OV NA è una è una fondazione di diritto privato iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private (al n.1446), che, in aderenza ai principi di solidarietà sociale e assenza di scopo di lucro, opera nei settori dell’assistenza sanitaria, socio–sanitaria e della beneficenza.
Costituita a Varese nel 1959 dall’On. Pio Alessandrini, che ne è stato il Segretario Generale fino al 1976, per poi assumere, dall’anno successivo e fino al 1992, la carica di membro del Comitato d’Indirizzo, l’ONLUS originariamente svolgeva la sua attività gestendo colonie estive di soggiorno e vacanza per i bambini della Provincia di Varese.
2. Nel 1973 il Consiglio di Amministrazione dell’RA, che aveva tra le sue funzioni essenziali quella di creare luoghi di accoglienza anche per anziani, approvava il progetto esecutivo per la costruzione di una casa di riposo da realizzare, su finanziamento dell’RA stessa, nel Comune di Barasso, in provincia di Varese.
A causa di una serie di circostanze che avevano rallentato notevolmente l’esecuzione dei lavori di realizzazione della struttura, il progetto rimaneva a lungo incompiuto.
3. Nel 1983, l’RA deliberava quindi di beneficiare ai fini della prosecuzione e ultimazione dei lavori dell’aiuto economico di due benefattori, i coniugi SE OV e Mario NA, che si assumevano l’onere di finanziare interamente la costruzione del fabbricato, l’arredamento dello stesso, nonché la realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie alla sua funzionalità, il tutto come meglio specificato nell’apposita convenzione stipulata tra le parti in data 22 gennaio 1983.
Ai sensi della Convenzione OV-NA, l’RA si impegnava, per un verso, ad assegnare alla costruenda casa di riposo la denominazione di “Villa OV-NA” e, per altro verso, a destinare la stessa a persone anziane autosufficienti, assicurando loro le più decorose e confortevoli condizioni di vita, alle più favorevoli condizioni economiche possibili.
La Convenzione OV-NA prevedeva, altresì, per quanto qui interessa, che la villa rimanesse nella piena ed esclusiva disponibilità dell’RA, e che venisse costituito un comitato ad hoc (“Comitato di Garanti”) composto da cinque membri, due dei quali designati dai coniugi OV-NA o loro eredi, e tre dall’RA, cui affidare la sorveglianza in merito alla gestione della suddetta villa al fine di assicurare che i beni che ne facevano parte fossero “ sempre e comunque vincolati secondo le finalità e lo spirito per i quali la “Villa OV-NA” è stata voluta e creata ” (cfr. punto 3 della Convenzione OV-NA).
4. A distanza di circa un anno dalla stipula della Convenzione OV-NA, a lavori ormai ultimati, il Consiglio di Amministrazione dell’RA, impegnato nella ricerca di un partner adatto a coadiuvare l’ente nella conduzione della dimora per anziani, individuava nella Fondazione IO Nova, odierna controinteressata, il soggetto idoneo cui affidare, previo convenzionamento, la gestione di Villa OV-NA, provvedendo poi ad approvare il testo della convenzione a tal fine stipulata (“Convenzione RA-Fondazione”) (cfr. il verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’RA n. 22 del 3 maggio 1984).
Ai sensi della Convenzione RA-Fondazione, l’RA metteva poi a disposizione della Fondazione, gratuitamente, l’intero complesso immobiliare costituito dalla casa di riposo Villa OV–NA, affinché quest’ultima provvedesse alla relativa gestione, secondo i criteri e le modalità dedotte nel contratto. In particolare, l’art. 8 della Convenzione RA-Fondazione stabiliva, riecheggiando la previsione in merito all’Organo di Gestione di cui all’ultimo comma dell’art. 6 dello Statuto del 1984, che “ la gestione della Villa OV – NA è affidata alla responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IO Nova integrato, solo “ad hoc”, da quattro Consiglieri di cui tre sono nominati dal Consiglio di Amministrazione dell’RA NA AR ed uno designato dal Benefattore GR. UFF. Com. Mario NA, sua vita natural durante. Dopo di che i quattro Consiglieri saranno nominati dal Consiglio dell’RA NA AR ”.
Infine, le prerogative mantenute in capo all’RA in ordine alla conduzione degli affari legati alla casa di riposo venivano dettagliatamente specificate nei successivi artt. 6 (in tema di autorizzazione delle opere di manutenzione straordinaria), 10 (in tema di autorizzazione all’affidamento o cessione a terzi della gestione della struttura), 17 (in tema di variazione degli importi delle rette, determinati nell’allegato alla convenzione), 19 (che confermava il ruolo del Comitato di Garanti di cui alla Convenzione OV–NA), 24 (ai sensi del quale l’RA si riservava il diritto di verificare in qualsiasi momento e senza eccezioni l’andamento gestionale del complesso) e 26 (ove veniva rimessa alla competenza esclusiva dell’RA la decisione in merito ai “contratti di vitalizio”, oltre che riaffermata la competenza dell’organo di cui all’art. 8 in merito alle domande di ammissione e alle proposte di dimissione o di allontanamento degli ospiti).
5. Al fine di soddisfare le predette rivisitate esigenze, la Fondazione provvedeva a modificare il proprio statuto.
Ed infatti, in data 16 luglio 1984 si teneva apposita seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione stessa onde discutere, inter alia , circa i seguenti punti all’ordine del giorno: ( i ) “ modifica dello Statuto (art. 10 vigente Statuto) ”; ( ii ) “ esame della Convenzione fra l’RA NA AR di Milano e la Fondazione “IO Nova” e provvedimenti conseguenti ” (cfr. verbale seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del 16 luglio 1984).
6. In particolare, per quanto attiene al punto sub (i), l’organo amministrativo della Fondazione approvava all’unanimità la proposta di modifica degli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15 e 16 dello statuto originario, risalente al 1959 e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1959, n. 1334 (“Statuto del 1959”).
Le rilevanti modifiche recepite nel testo del nuovo statuto (“Statuto del 1984”) – successivamente approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 marzo 1987, pubblicato in G.U.R.I. del 13 maggio 1987, serie generale n. 109 – includevano, per quanto interessa in questa sede, le seguenti previsioni:
(a) modifica dell’art. 2: lo scopo della Fondazione, consistente nell’ “ educazione e (l’) ausilio dei figli dei lavoratori della Provincia di Varese, dai 3 ai 21 anni appartenenti a famiglie bisognose, mediante l’organizzazione e la gestione diretta od indiretta, di corsi professionali, di colonie, pensionati di case di riposo stagionali o permanenti, ed erogazioni di sussidi ”, veniva ampliato mediante l’inclusione delle voci “ gestione di case-albergo – case di riposo per anziani e/o handicappati ” e “ gestione di pensionati e di altri luoghi di accoglienza ”;
(b) modifica dell’art. 5: alla facoltà, riconosciuta alla Fondazione, di “ aggregare altri Istituti aventi finalità uguali o analoghe, fissandone i rapporti con apposite convenzioni ” veniva affiancata quella di “ assumere con la forma di convenzionamento la gestione di iniziative uguali, analoghe o similari appartenenti ad altre Istituzioni pubbliche o private ”;
(c) modifica dell’art. 6: venivano ridefinite tanto la composizione del Consiglio di Amministrazione, quanto le regole di designazione dei suoi membri, una volta scomparso il suo fondatore (On. Pio Alessandrini). Nello specifico:
I. alla previsione per cui “ la fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato dal Fondatore, da due membri eletti dall’Associazione <<Sodalitas Varesina>> e da altri due membri nominati dal Fondatore ”, veniva sostituita la seguente: “ la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato: - dal Fondatore che ne è membro di diritto e Presidente a vita; - da altri quattro membri nominati dal Fondatore stesso ”; e
II. alla previsione per cui “ dopo la morte del Fondatore, i Consiglieri saranno nominati rispettivamente: quattro dall’Associazione <<Soliditas Varesina>> e uno dal vescovo – pro tempore – avente giurisdizione sulla Provincia di Varese ”, veniva sostituita la seguente: “ con il venire meno del Fondatore, i Consiglieri saranno nominati: - 1 dal Prevosto pro tempore di Varese; - 4 dall’RA NA AR di Milano, con sede legale in via Mercalli 23 ” (enfasi aggiunta);
III. inoltre, a chiusura del nuovo art. 6, veniva specificato che “ nell’ipotesi di convenzionamento di cui all’art. 5, il Consiglio di Amministrazione previsto da questo art. sarà integrato, in numero da determinarsi di volta in volta, da rappresentanti dell’Ente convenzionato esclusivamente però, per la trattazione di argomenti inerenti l’attività oggetto della convenzione ”;
(d) modifica dell’art. 15: in tema di liquidazione del patrimonio della Fondazione a seguito di sua estinzione, all’originaria previsione per cui “ i beni che restano dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti ad Enti con finalità similari indicati dal Vescovo pro tempore avente giurisdizione sulla Provincia di Varese ”, veniva sostituita la seguente previsione: “ i beni che restano dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti: a) in prima istanza all’RA NA AR; b) ove ciò non fosse possibile o venisse rifiutata dall’Istituzione indicata, ad Enti con finalità similari indicati dal Vescovo pro tempore avente giurisdizione sulla Provincia di Varese” ;
(e) modifica dell’art. 16: la nomina dei membri del Collegio Sindacale, prima riservata al fondatore e in sua sostituzione al Vescovo pro tempore di Varese e, qualora quest’ultimo non vi provveda entro il termine di sei mesi, al Tribunale di Varese, veniva affidata al fondatore, sua vita natural durante, e, successivamente, al “ Consiglio di Amministrazione dell’RA NA AR ”.
Le modifiche dello Statuto venivano approvate con d.P.R. 16 marzo 1987, pubblicato per estratto sulla Gazzetta ufficiale del 13 maggio 1987.
7. Alla stipula della Convenzione RA-Fondazione, la cui durata era fissata in anni 29, seguivano anni di proficua collaborazione tra le due istituzioni benefiche, durante i quali – come detto - l’RA contribuiva attivamente alla conduzione della Fondazione.
La forte compenetrazione e collaborazione tra i due enti, nonché l’accresciuta rilevanza, nell’ambito delle attività della Fondazione, della conduzione di Villa OV-NA, portava, nel 1991, alla “fusione” del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con l’Organo di Gestione.
E alla scomparsa del fondatore, avvenuta nel marzo del 1996, l’organo direttivo della Fondazione veniva debitamente rinnovato secondo le disposizioni statutarie all’epoca vigenti (per intenderci, quelle dello Statuto del 1984) e l’RA provvedeva a designare i quattro membri di sua nomina all’interno del Consiglio di Amministrazione (cfr. verbale della seduta del C.d.A. dell’RA del 27 maggio 1996).
8. Nelle more della gestione, a partire dal 1993 veniva avviata la trasformazione della Villa in casa di riposo per anziani, parzialmente o totalmente non autosufficienti. Nel 2006 venivano completati i lavori di ristrutturazione e la Villa è ora in grado di ospitare oltre cento persone anziane.
9. Nel 1997 la Sig.ra SE OV (vedova del benefattore Mario NA) disponeva un nuovo lascito testamentario in favore della Fondazione affinché quest’ultima provvedesse alla realizzazione di un’ulteriore casa di riposo per anziani.
A seguito di tanto, venivano disposte specifiche modifiche statutarie, approvate con delibera di Giunta della Regione AR 26 novembre 1999 n. 247, che, per quel che qui direttamente interessa, rideterminavano il numero dei consiglieri complessivi della Fondazione, portandoli da 5 a 7, di cui 3 riservati all’RA, 3 nominati dal Prevosto pro tempore di Varese, quest’ultimo altresì membro di diritto della compagine amministrativa.
10. Alla scadenza, nell’anno 2013, essendo venuta meno la collaborazione reciproca, la Fondazione decideva di non rinnovarla.
La Fondazione proseguiva la propria attività di sostegno e di assistenza per persone anziane presso la Residenza Rovero-NA grazie ad un contratto di comodato gratuito di durata ventennale concesso dall’RA a partire dal 1° luglio 2004, ma senza più avvalersi della stessa. Infine, nel 2019 la Fondazione acquistava dall’RA anche la proprietà della Villa OV-NA.
11. Una volta venuta meno la collaborazione operativa fra i due enti nell’attività di assistenza agli anziani e stante l’acquisizione della Villa, il CdA della Fondazione in data 23 febbraio 2023 approvava a maggioranza la modifica dell’art. 6, che, nella nuova formulazione, non includeva più alcun tipo di riferimento né all’RA, né al suo potere di nomina dei consiglieri (“Statuto del 2023”).
In tale seduta si esprimeva il dissenso di un consigliere nominato dall’RA NA AR.
La modifica, in particolare e per quanto di interesse in questa sede, consisteva nella ridefinizione della compagine amministrativa - articolo 6 dello statuto - con la riduzione del numero dei consiglieri da 7 a 5 e l’esclusione della partecipazione dell’RA NA AR ON (nella nuova composizione: prevosto di Varese, due membri nominati dalle famiglie OF e NA, un membro laico nominato dal prevosto di Varese, un membro nominato per cooptazione dagli altri consiglieri). A parziale “ correttivo ”, veniva stabilito che i membri di cui ai punti c) (membro laico) e d) (membro per cooptazione) fossero scelti tra soggetti aventi particolare competenza ed esperienza nella materia in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche su indicazione di Enti del Terzo settore affini per attività e principi alla Fondazione stessa.
Si fa rilevare sin d’ora che, per effetto della modifica statutaria di cui si discute in questa sede, nonostante la totale esclusione dell’RA IA NA AR dalla rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, questa manteneva, comunque, un ruolo in merito alla decisione concernente la devoluzione del proprio patrimonio in caso di scioglimento.
La delibera, peraltro, non veniva fatta oggetto di impugnazione e/o contestazione da parte dei consiglieri dissenzienti/assenti dinanzi al Tribunale Ordinario.
12. Il 7 marzo 2023 il legale rappresentante della Fondazione presentava, dunque, alla Regione AR apposita istanza di approvazione e iscrizione nel registro delle persone giuridiche private.
Avviata l’istruttoria, gli uffici regionali competenti ad istruire l’istanza di approvazione della modifica statutaria, nei limiti dei propri poteri e funzioni previsti dalla legge, procedevano alla valutazione delle motivazioni a supporto della proposta di modifica.
Nel corso di tale fase istruttoria, peraltro, la Regione, ravvisando, proprio in ragione della rilevante essenzialità della rappresentanza dell’RA in seno alla Fondazione, ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di modifica statutaria formulata ex adverso , richiedeva alla Fondazione stessa una serie di chiarimenti.
In particolare, con nota protocollo G1.2023.0018986 del 18 maggio 2023 l’Amministrazione regionale, preso atto del dissenso manifestato da uno dei consiglieri della Fondazione in sede di votazione della modifica statutaria e della contrarietà ripetutamente espressa in precedenza dall’RA, rilevava la “ necessità di acquisire ulteriori elementi a conferma del rispetto della volontà del fondatore ” e richiedeva la trasmissione di una “ nota esplicativa degli aspetti sopra richiamati anche corredata con le argomentazioni logico-giuridiche, possibilmente a cura del notaio rogante, unitamente alla documentazione utile ad attestare la volontà del fondatore (quale ad esempio tavole fondative – atto costitutivo)”.
Successivamente, ritenuti non sufficienti gli elementi forniti dalla Fondazione, con la risposta trasmessa in data 16 giugno 2023 la Regione provvedeva a sollecitare nuovi chiarimenti con l’ulteriore nota prot. G1.2023.0035911 del 13 settembre 2023.
Tale nota veniva, altresì, trasmessa anche all’RA, quale mero destinatario in copia conoscenza.
13. Ad esito della valutazione degli elementi documentali e dei chiarimenti acquisiti, con decreto del Presidente 21 dicembre 2023, n. 118 l’Amministrazione regionale approvava le modifiche statutarie, ritenendole conformi alla legge e coerenti con le finalità della Fondazione.
Specificamente, il decreto fondava la propria motivazione sulle circostanze per cui “ le modifiche di cui si chiede l’approvazione attengono alla governance dell’ente e, nello specifico, alla riorganizzazione, in un’ottica di opportunità e convenienza, della composizione del Consiglio di Amministrazione, in cui non figurano più membri nominati dall’RA IA NA AR che, pur avendo ricevuto la soprarichiamata nota protocollo G1.2023.0035911 del 13 settembre 2023, non ha manifestato opposizione ”.
14. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe, notificato il 19.02.2024, con il quale RA NA AR chiedeva a questo T.A.R. di disporre l’annullamento del sopracitato decreto presidenziale, affidandosi ai seguenti motivi di diritto:
I. Eccesso di potere per irragionevolezza; difetto di motivazione; contraddittorietà; sviamento di potere; difetto dei presupposti; travisamento dei fatti; violazione del contraddittorio procedimentale. Violazione dei principi di buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Regolamento Regione AR 1 aprile 2001, n. 2; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; violazione e falsa applicazione dell’art. 23 e ss. del Codice Civile;
II. Eccesso di potere per irragionevolezza; contraddittorietà; sviamento di potere; perplessità del provvedimento amministrativo; violazione dei principi di coerenza e adeguatezza delle modifiche statutarie; difetto dei presupposti; disfunzione e discrasia dell’azione amministrativa;
III. Eccesso di potere per irragionevolezza; contraddittorietà; sviamento di potere; perplessità del provvedimento amministrativo; carenza di istruttoria; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Regolamento Regione AR 1 aprile 2001, n. 2; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361; violazione e falsa applicazione dell’art. 23 e ss. del Codice Civile; violazione dei principi di coerenza e adeguatezza delle modifiche statutarie per violazione della volontà del fondatore, degli scopi e dello statuto della Fondazione.
15. Resistevano in giudizio la Regione AR e la Fondazione IO Nova – Villa OV NA, deducendo l’integrale infondatezza del gravame.
16. In prossimità della trattazione nel merito, tutte le parti costituite insistevano nelle proprie tesi.
17. Giunta, infine, l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026, all’esito della discussione tra le parti costituite, la causa è passata in decisione.
18. Per le ragioni di seguito esposte, i motivi di gravame sono destituiti di fondamento, sicché il ricorso deve essere rigettato.
19. Con il primo motivo RA contesta la legittimità della decisione presidenziale in quanto basata su una motivazione carente e contraddittoria, nonché su un evidente travisamento dei fatti, dovuto ad un’istruttoria assolutamente approssimativa.
Nello specifico, l’RA non è mai stata specificamente coinvolta nel procedimento che ha portato all’adozione del Decreto n. 118/2023, non essendo mai stata la stessa destinataria di alcuna richiesta di chiarimento o sollecitata in alcun modo ad esprimere la propria posizione sull’argomento.
Del tutto irragionevole risulta, poi, il rilievo della Regione secondo cui l’RA avrebbe dovuto, non solo decidere di intervenire nel procedimento, ma addirittura “opporsi formalmente” alla succitata Nota del 13 Settembre 2023.
20. Senonché, tale motivo è infondato.
21. Come si è dimostrato nella premessa fattuale, la modifica statutaria è stata il risultato di una decisione del Consiglio di amministrazione della Fondazione, avvenuta in contraddittorio con tutte le componenti presenti (e regolarmente intimate), tra cui un rappresentante di RA NA AR.
La circostanza che RA, nella successiva fase di approvazione delle modifiche da parte della Regione, non avesse dato riscontro alla nota della Regione del 13 settembre 2023, risulta richiamata nel decreto del Presidente della Regione come mera circostanza di fatto, circostanza fra l’altro del tutto incontestata.
La stessa lettera del decreto, peraltro, dimostra che la motivazione del provvedimento regionale risiede in altre argomentazioni, ossia la compatibilità della modifica statutaria con le finalità della fondazione e la sua conformità alla normativa vigente.
In altri termini, la tesi della ricorrente, seppur suggestiva, deve essere rigettata atteso che:
- non è desumibile dal contesto ordinamentale di riferimento un obbligo di coinvolgimento di RA nel procedimento di approvazione della modifica statutaria regolarmente approvata, essendo il contraddittorio procedimentale – e il conseguente onere motivazionale – riferibile soltanto con la Fondazione istante;
- la circostanza della mancata opposizione da parte della ricorrente, che ha avuto notizia da parte dell’Amministrazione della richiesta di chiarimenti per mera conoscenza, rappresenta più che altro una mera circostanza di fatto, stando altrove le ragioni sostanziali a sostegno dell’approvazione della delibera.
22. Per le ragioni sopra esposte il motivo deve essere, quindi, respinto.
23. Con il secondo motivo RA contesta la decisione della Regione di approvare le modifiche statutarie della Fondazione, lamentando che tale decisione sarebbe risultata in contraddizione con i precedenti atti istruttori, nei quali sarebbero emerse ragioni di contrarietà a tali modifiche.
24. Ma anche questa doglianza non può essere condivisa.
Gli atti istruttori indicati nel decreto, invero, testimoniano la serietà delle indagini svolte dalla Regione e degli approfondimenti richiesti alla controinteressata.
E dimostrano, in particolare, la sussistenza di ragionevoli motivi per la modifica dell’assetto statutario a seguito delle sopravvenienze intercorse con l’acquisto della Villa OV-NA e con la conclusione di ogni forma di collaborazione, di tipo professionale e gestorio, con la ricorrente.
Da qui l’infondatezza della censura in analisi, non essendovi alcuna contraddittorietà tra gli atti istruttori e la determinazione presidenziale gravata.
25. Infine, con il terzo motivo l’RA NA AR ha contestato la decisione della Regione di approvare le modifiche statutarie in questione, lamentando che tali modifiche avrebbero comportato un’ingiusta estromissione dell’RA dagli organi sociali della Fondazione.
26. Ma anche questa censura deve essere respinta.
27. Ebbene, al lume degli artt. 23 e ss del Codice civile, del regolamento regionale n. 2/2001 (doc. 9; erroneamente denominato ed elencato agli atti del giudizio quale Reg. Reg. n. 2/2012), e dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, il controllo previsto in capo all’Autorità pubblica (Prefettura o/e Regione), che esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni, si risolve in un controllo di legittimità, giacché ciò che rileva, al fine dell'intervento dell'Autorità, è la violazione di disposizioni giuridiche e degli scopi della Fondazione.
Anche secondo la giurisprudenza consolidata di questo G.A. i poteri dell'autorità amministrativa esprimono non una funzione di tutela nel merito, o di controllo sulla mera opportunità delle determinazioni, o gestionale o di indirizzo, ma piuttosto una funzione di vigilanza, cioè di controllo di legittimità rispetto alla legge e all'atto di fondazione; il quale controllo, a sua volta, è funzionale alla salvaguardia dell'interesse interno ed istituzionale dell'ente, “ cioè alla preservazione del vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore e a suo tempo stimato meritevole di separazione di responsabilità con l'atto di riconoscimento giuridico della fondazione " ( cfr. T.A.R. per la Sicilia, Palermo, Sez. I, 12.9.2019, n. 2178; Cons. Stato, Sez. V, 3 luglio 2018, n. 4288).
Il controllo deve essere meramente funzionale alla tutela del vincolo di destinazione del patrimonio in quanto lo stesso è preposto al conseguimento dello scopo voluto dal fondatore (T.A.R. per la AR - Milano, Sez. III, 23 giugno 2000, n. 4598); di conseguenza “ tra i parametri di riferimento per apprezzare la legittimità delle modifiche statutarie che riguardano le fondazioni è – come si ritrae dalla piana lettura dell’art. 25 c.c. - anche l’atto fondativo, con la conseguenza che la declinazione del relativo potere da parte del C.d.A. deve essere rispettoso di quanto in esso stabilito ” (T.A.R. per il Friuli-Venezia Giulia, 5 agosto 2021, n. 244).
Ne consegue che l'Autorità non può imporre alla fondazione modalità organizzative diverse da quelle prescelte con l’atto Fondativo, potendo intervenire solo nei limiti dell'art. 25 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3405).
28. In tale contesto, il Collegio ritiene meritevole di condivisione l’argomento posto dall’Amministrazione, secondo cui alla luce dell’attuale ordito ordinamentale non pare ravvisabile una norma che imponga senza limiti di tempo il mantenimento della composizione dell’organo in maniera identica a quello stabilito al momento della trasformazione.
Sicché la possibilità di discostarsi e la legittimità della differente composizione del consiglio di amministrazione, oltre a essere ammissibile, dovrà essere esaminata avendo come limiti solamente ciò che meglio garantisce il fine dell’ente e la preservazione della coerenza rispetto al vincolo di destinazione del patrimonio allo scopo voluto dal fondatore.
29. Calando i suddetti principi nel caso di specie, ad avviso del Collegio, il provvedimento presidenziale gravato resiste ai profili di illegittimità sollevati dalla ricorrente, atteso che:
- una volta obiettivata la volontà del fondatore nell’atto costitutivo e nello statuto originario del 1959, la Fondazione acquisisce vita autonoma, e il ruolo del fondatore, ancorché membro dell’organo amministrativo, non si differenzia da quello degli altri amministratori; non si può, pertanto, attribuire rilievo alla volontà manifestata nel 1984 dal Fondatore, in quanto allora espressa non già quale fondatore ma nella veste di membro del CdA e Presidente a vita della Fondazione;
- nello statuto originario, e, dunque, nell’atto fondativo, non era previsto alcun ruolo per l’RA NA AR;
- nel 1984 lo statuto viene modificato rispetto agli scopi, includendo l’assistenza agli anziani; quindi ne è seguita la sottoscrizione di una convenzione tra la Fondazione controinteressata e l’RA IA ricorrente, finalizzata tuttavia alla gestione, da parte della Fondazione, di una casa di riposo di proprietà dell’RA IA; pertanto, e solo di conseguenza, nella composizione del CdA si è inclusa anche una rappresentanza espressione dell’RA NA AR; dunque la ragione dell’inclusione nel CdA di componenti in rappresentanza dell’RA IA è da individuarsi solamente nell’avvenuta sottoscrizione della convenzione suddetta;
- tuttavia, il rapporto convenzionale, nel 2023, anno di approvazione della modifica statutaria di cui si discute in questa sede, si era concluso (in quanto la durata prevista della Convenzione era stata fissata in 29 anni); intanto la Fondazione aveva acquisito la proprietà della Casa di riposo e dunque erano venuti meno tutti i presupposti che avevano giustificato la partecipazione dell’RA alla governance della Fondazione controinteressata.
Alla luce di quanto sopra esposto, le modifiche contestate non risultano affatto contrarie a norme imperative, all’atto fondativo, all’ordine pubblico e al buon costume e comunque risultano finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi della Fondazione anche in ragione delle sopradescritte sopravvenienze fattuali.
30. Il motivo in analisi deve essere, quindi, respinto in quanto infondato.
31. In definitiva, per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.
La novità e la complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CI, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | AN CI |
IL SEGRETARIO