Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
Sentenza 28 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 28/09/2022, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2022
N. 01484/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00520/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 520 del 2021, proposto da
IA Di MA e US OL, rappresentate e difese dall’avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela AR Buccoliero e Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OM AR IO in Lecce, piazzetta Montale 2;
per l’annullamento
- del provvedimento del 05.01.2021, notificato in data 21.01.2021, a firma del Responsabile pro tempore del Settore Pianificazione Urbanistica e Piano Mobilità del Comune di Taranto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:
- dell’ordinanza n. 66 emessa in data 30.09.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Di MA IA è proprietaria di quattro box auto, concessi in usufrutto alla madre, OL US, facenti parte di un complesso immobiliare sito in Taranto alla via Vittorio Veneto n. 110.
In data 16.06.2015 veniva eseguito un accertamento tecnico da parte del geometra comunale, prot. n. 101492 del 24.06.2015, presso le unità immobiliari site in Taranto alla via Vittorio Veneto n. 110, precisamente piano terra con ingresso dal cortile interno, - rispetto alle quali la sig.ra OL US risulta usufruttuaria e la sig.ra Di MA IA è nuda proprietaria -, dal quale risultava, tra l’altro, l’abusiva realizzazione delle seguenti opere: “ n. 4 box abusivi per una lunghezza di prospetto di circa m. 12,30 ed altezza di m. 2.80 circa, comprensivi di completi di avvolgibili in lamiera grecata che si avvolgono in apposito cassonetto ”.
In data 09.07.2015 veniva emessa ordinanza dirigenziale n. 39 reg. ord. notificata alla sig.ra OL US, in qualità di usufruttuaria, e alla sig.ra Di MA IA, quale nuda proprietaria, con la quale si intimava la demolizione delle opere sopra specificate ed il ripristino dello stato dei luoghi.
In seguito ad accertamento di inottemperanza al dispositivo contenuto nella richiamata ordinanza n. 39/2015 da parte del comando di polizia locale (giusta verbale di constatazione prot. n. 158220 del 19.10.2017), si rendeva necessario procedere all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale (ordinanza dirigenziale n. 63 del 20.11.2017).
Avverso la citata ordinanza dirigenziale n. 39 del 09.07.2015 le odierne ricorrenti proponevano ricorso dinanzi al T.A.R. Puglia – Sez. di Lecce.
Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 1794/2018, che, per quel che concerne i quattro box, dichiarava inammissibile il ricorso, atteso che l’ordinanza di demolizione n. 39 del 9 luglio 2015 doveva ritenersi divenuta inefficace a seguito della presentazione da parte delle ricorrenti, in data 8 ottobre 2015, dell’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
In data 25.06.2019 il dirigente della direzione pianificazione urbanistica emetteva diniego prot. n. 85290, respingendo l’istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 per i quattro box.
Seguiva in data 06.08.2019 nota con la quale l’Ente civico rendeva noto che era in corso di adozione una nuova ordinanza di demolizione dei predetti locali, con contestuale avvertimento che l’eventuale inottemperanza all’emanando atto sanzionatorio avrebbe comportato l’assunzione delle misure più gravose previste dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001.
In data 30.09.2019 l’Ente civico ha poi assunto ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi (notificata alla sola sig.ra US OL il 09.10.2019).
Successivamente a tale atto, il marito della sig.ra OL, Di MA SE, titolare unitamente ad altri condomini del locale ad uso deposito, segnalava all’Ente civico una circostanza ostativa rispetto alla spontanea esecuzione della demolizione: cioè il fatto che l’intero complesso immobiliare di via Vittorio Veneto fosse da anni oggetto di occupazione abusiva da parte di soggetti terzi che con azioni illecite impedivano qualsiasi possibilità di accesso allo stabile.
In seguito ad accertamento di inottemperanza al dispositivo contenuto nella richiamata ordinanza n. 66/2019 da parte del comando di polizia locale (verbale di constatazione prot. n. 133924 del 12.12.2020) il Comune di Taranto procedeva all’acquisizione al patrimonio comunale con l’ordinanza dirigenziale n. 1 del 05.01.2021, notificata in data 21.01.2021.
Le ricorrenti hanno censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati: I- Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001. Carenza istruttoria. Violazione del principio del giusto procedimento; II- Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità dell’azione amministrativa sotto altro profilo. Contraddittorietà. Carenza motivazionale.
In data 9 aprile 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Taranto per resistere al ricorso.
Le parti costituite hanno ulteriormente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato nei termini appresso indicati.
Va, innanzi tutto, rilevato che deve essere disattesa l’eccezione per cui il provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive e delle aree di sedime non sarebbe autonomamente impugnabile in mancanza di tempestiva impugnazione dell’ordinanza di demolizione, in quanto nel caso in esame le ricorrenti contestano vizi propri del provvedimento di acquisizione gratuita.
Il primo motivo di ricorso è suscettibile di positivo apprezzamento.
Giova, innanzi tutto, evidenziare che l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non è comminata solo come sanzione dell’edificazione senza titolo da parte del responsabile, ma anche come conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di ripristino impartito. Costituisce, infatti, una sanzione autonoma che consegue ad un duplice ordine di condotte, l’esecuzione di un’opera abusiva e, poi, il mancato adempimento all’obbligo di demolirla (Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2018, n. 6672; Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2020, n. 4704). Pertanto, l’irrogazione dell’acquisizione automatica risulta legittima unicamente nel caso in cui siano oggettivamente presenti le condizioni fissate dalla norma stessa, quali la volontaria inottemperanza protrattasi ininterrottamente per novanta giorni dall’ingiunzione e l’inerzia dell’interessato in assenza di validi impedimenti di diritto o di fatto alla demolizione delle opere nell’anzidetto termine. Mentre l’ordine di demolizione, avendo natura ripristinatoria, prescinde dalla valutazione dei requisiti soggettivi del trasgressore, applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell’irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine violato, l’ulteriore misura sanzionatoria, consistente nell’acquisizione gratuita dell’immobile, non può essere disposta quando non sia possibile muovere alcun addebito di responsabilità nei confronti di chi la subisce (Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2018, n. 1263; Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2018, n. 6285; Cons. Stato, sez. II, 23 maggio 2019, n. 3364; Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2020, n. 4704; Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2022, n. 5620; Cons. Stato, sez. VI, 9 agosto 2022, n. 7023).
Venendo al merito della controversia, il Comune imputa alle ricorrenti la mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione.
Tuttavia, le ricorrenti hanno perduto la disponibilità materiale del manufatto per l’occupazione abusiva perpetrata da tempo da parte di terzi nei cui confronti, peraltro, è stata presentata querela fin dal mese di febbraio del 2017 per invasione di edifici, vicenda relativamente alla quale attualmente pende procedimento penale. Tali circostanze, che, oltre ad essere documentate, non sono contestate dal Comune di Taranto, depongono per l’insussistenza di una colpevole inerzia di fronte all’ingiunzione di demolizione adottata dal Comune. Le ricorrenti si sono trovate, pertanto, nell’impossibilità materiale di eseguire l’ordine di demolizione.
Si ritiene assorbito l’ulteriore motivo di ricorso con cui si deduce che il provvedimento oggetto di impugnazione sarebbe illegittimo, nella misura in cui il presupposto ordine demolitorio risulta notificato alla sig.ra US OL, quale usufruttuaria, ma non alla sig.ra IA Di MA, nuda proprietaria dei quattro box auto risultati abusivi.
A tal riguardo sia sufficiente osservare che l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 66/2019 è stata notificata alla sola sig.ra US OL in data 09.10.2019, allorché gli immobili de quibus erano già stati occupati abusivamente da terzi.
In una prospettiva conformativa, giova precisare che costituisce comunque onere dell’Amministrazione, anteriormente all’adozione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, procedere alla comunicazione dell’ordinanza di demolizione a tutti i soggetti interessati all’esercizio del diritto di difesa, una volta che sia cessato lo stato di occupazione abusiva dei citati immobili.
Da quanto precede discende che il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento di acquisizione gratuita del manufatto de quo al patrimonio comunale.
La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate - fermo il diritto della parte ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO