Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 10346/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il TRIBUNALE di SALERNO, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Caterina Costabile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10346/2021 R.G., avente ad oggetto: altri istituti di diritto di famiglia vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lavinia Tarli in virtù mandato in atti
ATTRICE
CONTRO
, (C.F. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Virgilio Vestuti in virtù di mandato in atti CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 3.10.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto dinanzi a Parte_1 questo Tribunale il padre deducendo che: 1) il convenuto aveva Controparte_1 sempre mostrato disinteresse nei suoi confronti;
2) il rapporto tra padre e figlia si
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era completamente interrotto nell'anno 2010 a seguito di un episodio in cui lo si era reso protagonista di atti di maltrattamenti di natura fisica e Pt_1 psicologica nei suoi confronti;
3) lei era stata accudita, educata ed assistita dalla sola madre;
4) il padre non aveva contribuito in alcun modo al suo mantenimento, negandole anche il contributo economico per proseguire gli studi universitari intrapresi.
Chiedeva, pertanto, di condannare il convenuto: 1) al pagamento in suo favore – con decorrenza dalla domanda – di un assegno mensile di mantenimento di euro
600,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat oltre al 50% delle spese di istruzione e delle ulteriori spese straordinarie di carattere necessario sostenute nel suo interesse;
2) al pagamento in suo favore della somma di euro 150.000,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali per la privazione della figura paterna, ovvero a quella diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
si costituiva con comparsa del 18.5.2022 chiedendo il rigetto Controparte_1 delle domande proposte nei suoi confronti.
In particolare, deduceva: 1) di vivere in una situazione economica precaria anche a causa di problemi relativi all'abuso di sostanze stupefacenti che lo avevano portato negli anni a trascorrere vari periodi presso comunità terapeutiche;
2) di aver tentato negli anni di recuperare il rapporto con la figlia, ma di essere stato ostacolato dalla madre;
3) l'attrice e la di lei madre hanno liberamente scelto di allontanarsi da lui rifiutando ogni contributo al mantenimento.
Espletata l'istruttoria orale, alla udienza del 3.10.2024 la causa veniva assegnata in decisione con attribuzione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
A) Come è noto, l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli è dovere eziologicamente connesso alla procreazione: tali obblighi discendono dall'art. 30 della Costituzione e dalle norme codicistiche, imponendo a carico dei genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, fino al
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raggiungimento dell'autosufficienza, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale e casalingo.
Secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
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In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Nel caso di specie l'attrice va evidenziato che: 1) al momento della proposizione della domanda (dicembre 2021) l'attrice – che aveva 22 anni – non era autosufficiente in quanto impegnata nel completamento del percorso di studi per conseguire la laurea triennale in scienze agrarie (cfr. doc. in atti); 2) in data
10.2.2024 l'attrice ha depositato dichiarazione personalmente sottoscritta in cui ha dato atto di aver superato nell'anno 2023 i limiti reddituali per l'ammissione al patrocinio al spese dello Stato;
3) ciò impone al Tribunale di ritenere che nell'anno 2023 l'attrice sia divenuta autosufficiente atteso che deve presumersi che ella abbia percepito un reddito annuale complessivo superiore ai 11.734,93 euro, in assenza di deposito di idonea documentazione reddituale comprovante che i redditi siano stati percepiti da eventuali altri componenti il nucleo familiare convivente (documentazione che – ovviamente – era onere dell'attrice depositare).
Pertanto, la domanda di mantenimento a carico del resistente può trovare accoglimento solo in relazione al periodo gennaio 2022 (mese successivo alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente procedimento) – dicembre
2022.
Considerate le precarie condizioni economiche del convenuto connesse ai suoi problemi di tossicodipendenza [da ritenersi provate all'esito della prova testimoniale (cfr. dichiarazioni della SI.ra compagna del Testimone_1 convenuto – cfr. verb. ud. del 17.10.2023 - e del SI. padre del Persona_1 convenuto – cfr. verb. ud. 16.1.2024) e mai concretamente contestate dalla difesa dell'attrice], va quantificato in euro 150,00 mensili l'assegno di mantenimento da
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porre a carico del padre attesa la necessità di rispettare il principio di proporzionalità (cfr. Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).
In definitiva il SI. va condannato al pagamento in favore della attrice della Pt_1 somma complessiva di 1.800,00 euro (150,00 x 12) a titolo di mantenimento per il periodo gennaio-dicembre 2022. Trattandosi di una sola annualità non può ovviamente riconoscersi l'adeguamento Istat.
Va poi dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'attrice rispetto alla richiesta relativa al rimborso del 50% delle spese straordinarie atteso che le stesse sono state anticipate dall'altro genitore – unico legittimato a chiedere la ripetizione della quota parte di spettanza dell'altro genitore – e non ovviamente dalla figlia maggiorenne non ancora autosufficiente.
B) L'attrice ha poi chiesto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per la privazione della figura paterna.
Com'è noto, la violazione dei doveri conseguenti allo status di genitore non trova la sua sanzione necessariamente e soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia ma, nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell' art. 2059 c.c. (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 13/10/2023, n. 28551;
Cass. civ., sez. I, 28/11/2022, n. 34950).
Ebbene, nel caso di specie all'esito del giudizio deve dirsi provata la circostanza che il convenuto abbia violato i suoi doveri genitoriali, disinteressandosi delle eSIenze della figlia che ha completamento smesso di frequentare a partire dal
2010.
Tale prova è emersa sia dalle dichiarazioni della teste SI.ra , Testimone_2 madre dell'attrice, (cfr. verb. ud. del 13.6.2023), sia dalle dichiarazioni del teste SI. padre del convenuto, che ha riferito: “per quanto posso Persona_1 riferire mio figlio non ha mai provveduto a in quanto ha lavorato come Pt_1 parcheggiatore presso il Comune di IN EL per circa due/tre anni ma non ricordo quando, dopodichè è stato di nuovo in comunità per tre volte;
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andava via dalla comunità e stava con me;
ho provveduto a tutte le CP_1 sue necessità anche economiche;
è stata accompagnata a casa da noi dalla Pt_1 madre e ci è rimasta per circa un mese e poi è andata via” (cfr. verb. ud. del
16.1.2024).
Tale quadro probatorio non risulta affatto scalfito dalle dichiarazioni rese dalla teste del resistente, SI.ra compagna del convenuto, che nulla è Testimone_1 stata in grado di riferire in ordine alla frequentazione padre-figlia essendosi limitata a raccontare dell'invio di alcuni pacchi o ricariche telefoniche di importo modesto (cfr. verb. ud. del 17.10.2023). Condotte che, seppure vere, non sono di certo idonee a ritenere adempiuti i doveri di un padre verso una figlia.
La totale assenza del convenuto nella vita della figlia a partire dal 2010 ha senz'altro provocato alla stessa la lesione del suo diritto ad avere una relazione filiale con il padre, incidendo negativamente sulla sua sfera intima ed affettiva, oltre che sulla sfera sociale, determinando un grave stato di sofferenza psicologica nella medesima.
All'uopo deve evidenziarsi che la sofferenza dell'attrice è stata particolarmente rilevante nella fase adolescenziale, essendo stato documentalmente provato che negli anni 2013-2014 la stessa ha sofferto di una sindrome ansioso-depressiva con ritiro sociale dovuta alle problematiche familiari, tale da costringerla a sospendere per lunghi periodi la frequentazione scolastica con conseguente perdita dell'anno scolastico (cfr. doc. allegata memoria ex art. 183, comma 6, II termine c.p.c.)
Può dunque ritenersi accertato che la mancanza del padre nella vita dell'attrice abbia causato alla stessa un danno non patrimoniale meritevole di tutela risarcitoria da determinarsi equitativamente nel suo ammontare.
Venendo alla quantificazione del danno, si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia avuto modo di affermare come la liquidazione possa avvenire in via equitativa, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto (cfr. Cass. civ., sez. sez. VI, 28/11/2022, n.
34986); sulla stessa linea interpretativa si è posta costantemente anche la
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giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Pavia 29 dicembre 2022; Trib. Reggio Emilia
8 febbraio 2018; Trib. Torino 5 giugno 2014; Trib. Milano 23 luglio 2014), la quale
è ormai pressoché concorde nel liquidare il danno c.d. endofamiliare in via equitativa, partendo dalle tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano relative alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, specificando che tale parametro tabellare deve essere considerato solo come punto di riferimento, dal momento che in caso di abbandono genitoriale la perdita non può ritenersi totale e definitiva come nel caso del decesso.
Si precisa, sul punto, che la scrivente condivide la posizione della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Torino, 10 ottobre 2023, n. 3851; Trib. Pavia, sez. III, 29 dicembre 2022, n. 1650, entrambe in De Jure) in ordine all'inapplicabilità al caso di specie delle più recenti tabelle milanesi del 2024, atteso che il sistema a punto e le variabili di liquidazione introdotti a partire dal 2022 mal si attagliano alla fattispecie oggetto di causa.
Orbene, partendo dall'importo base di € 168.250,00 riconosciuto dalle tabelle del
Tribunale di Milano, edizione 2021, in favore del figlio per la perdita (decesso) del genitore, considerate applicabili alla fattispecie in esame, ritiene il Tribunale che possa essere liquidata in favore dell'attrice la somma di euro 55.000,00 (pari a circa 1/3 dell'importo) tenuto conto della sofferenza morale e psicologica subita dalla soprattutto nella fase adolescenziale con ripercussioni anche sul suo Pt_1 percorso scolastico (come sopra evidenziato). La somma riconosciuta è già attualizzata ed a detto importo devono applicarsi gli interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo.
C) Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del DM n. 55/2014 come aggiornato dal DM n. 147/2022.
All'uopo deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 133 d.p.r. n. 115/2002, il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa deve
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disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato (cfr. ex multis Cass. civ., sez. sez. VI, 12/06/2019, n. 15817).
Nel caso di specie, atteso che l'attrice in data 10.2.2024 ha depositato attestazione del superamento dei limiti reddituali nell'anno 2023 ai sensi dell'art. 79 lett. d) DPR n. 115/2002, vanno liquidate in favore dell'Erario le fasi di studio ed introduttiva ed il 50% di quella istruttoria, mentre in favore dell'attrice il restante 50% della fase istruttoria e la fase decisoria (quest'ultima nel valore minimo previsto atteso il mancato deposito delle memorie conclusionali).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il SI. al Controparte_1 pagamento in favore della SI.ra al pagamento della somma Parte_1 complessiva di 1.800,00 euro (150,00 x 12 mensilità) a titolo di mantenimento per il periodo gennaio-dicembre 2022, oltre interessi legali sulle mensilità via via maturate sino al soddisfo;
- dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attrice rispetto alla domanda volta ad ottenere il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
- accoglie la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condanna il SI. CP_1
al pagamento in favore della SI.ra della somma di euro
[...] Parte_1
55.000,00 oltre interessi come per legge dal dì della pronunzia sino all'effettivo soddisfo;
- condanna il SI. alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 dall'attrice, che liquida in complessivi euro 3.808,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da versarsi all'Erario ex art. 133 d.p.r. 115/02;
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- condanna il SI. alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1 della SI.ra , che liquida in complessivi euro 2.356,00 per compensi Parte_1 professionali oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, 2.1.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Costabile
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