Articolo 4 della Legge 22 febbraio 1982, n. 44
Articolo 3Articolo 5
Versione
26 febbraio 1982
Art. 4.
In connessione con l'acquisto dei buoni benzina utilizzabili nell'intero territorio dello Stato, sono assegnati buoni pedaggio autostradale per un valore complessivo di L. 10.000, da utilizzare sulla rete autostradale italiana posta a nord della congiungente Roma-Pescara.
A ciascun acquirente dell'ulteriore contingente di buoni benzina di litri 200, utilizzabile nelle regioni specificamente indicate nel precedente articolo 1, sono assegnati ulteriori buoni pedaggio autostradale, per un valore complessivo di L. 16.000, da utilizzare esclusivamente sulla rete autostradale posta a sud della congiungente Roma-Pescara.
I buoni pedaggio di cui al presente articolo sono assegnati a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non da' diritto ad alcun tipo di rimborso.
Entrata in vigore il 26 febbraio 1982
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