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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 05/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, nella persona del dr. Fabrizio Melucci, in funzione di
GIUDICE UNICO MONOCRATICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2038 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 posta in decisione all'udienza del 9.1.2025, promossa
DA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Elena De Parte_1 P.IVA_1
Oto presso il cui indirizzo ha eletto domicilio in virtù Email_1
di delega posta in calce all'atto di citazione
- attrice opponente -
CONTRO
pagina 1 di 17
Lolli presso il cui studio sito a Bologna, Piazza di Porta San Mamolo n. 1 ha eletto domicilio in virtù di delega posta in calce alla comparsa di risposta
- convenuta opposta -
In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni
Per l'opponente:
“In via istruttoria, insiste affinché venga ammessa la prova testimoniale articolata
nella seconda memoria ex art. 183 co. 6, c.p.c., con i testimoni ivi indicati,
reiterando ogni considerazione in ordine alla specificità spazio-temporale delle
circostanze capitolate, che si presentano, altresì, prive di elementi valutativi o
suggestivi, essendo dirette a fornire ulteriore e preciso riscontro circa l'entità dei
danni (allegati e documentati) il cui ristoro è stato domandato in via
riconvenzionale da nei confronti di in via Parte_1 Controparte_1
preliminare: dichiarare l'incompetenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria adita e
disporre la rimessione del procedimento dinanzi al Tribunale Civile di
Campobasso; nel merito in via principale: in accoglimento dell'eccezione
pagina 2 di 17 d'inadempimento, revocare/annullare il decreto ingiuntivo n. 400/2022 del
12/05/2022 (R.G. 1068/2022) e, quindi, dichiarare non dovuto l'importo di cui alle
fatture indebitamente emesse da che è stato contestato nel Controparte_1
an e nel quantum;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la risoluzione
contrattuale, per grave inadempimento contrattuale imputabile a , sin CP_1
dalla data del 25 luglio 2018 o, comunque, dalla diffida del 25 gennaio 2019;
previo accertamento dei danni patrimoniali e all'immagine subiti da Parte_1
in conseguenza della perdita di tutti i dati aziendali relativi alle sedici società del
gruppo e per aver dovuto provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura
dei servizi di gestione software con altra società, e quindi, condannare
al versamento di una somma risarcitoria pari ad € 114.800,52 o ad CP_1
altra diversa somma che sarà accreditata in corso di causa, anche previa
designazione di C.T.U. o comunque ritenuta giusta ed equa. in via subordinata:
nella denegata, non creduta, ipotesi di accertamento del credito ingiunto,
accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento del danno subito in Parte_1
conseguenza della perdita dei dati aziendali e, per l'effetto, disporre in via
equitativa la compensazione tra la somma di cui alle fatture emesse e l'importo
pagina 3 di 17 risarcitorio dovuto da parte opposta a parte opponente. - In ogni caso,
condannare alle spese del presente giudizio per anticipazioni Controparte_1
e competenze da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014”.
Per l'opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa e
reietta: In via preliminare sulla competenza: respingere la domanda preliminare
avversaria in punto alla competenza e conseguetemente dichiarare/confermare la
competenza del Giudce adito, Tribunale di Pesaro, per i motivi esposti in
narrativa, o come meglio;
In via preliminare subordinatamente sulla competenza:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria in
punto alla competenza, ci si rimette a giustizia;
In via preliminare: accertata e
dichiarata l'opposizione proposta come non fondata su prova scritta e di pronta
soluzione ai sensi dell'art. 648 cpc I comma, per i motivi suesposti o come
meglio, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo telematico n.
400/2022, 1068/2022 RG, emesso dal Tribunale di Pesaro, Giudice dott. Storti
Davide;
pagina 4 di 17 Nel merito, in via principale: respinta ogni domanda e/o eccezione avversaria, nel
merito e in rito, in via principale, in via riconvenzionale e in via subordinata, in
quanto infondata in fatto ed in diritto, accertata la legittimità e fondatezza, per i
motivi tutti suesposti o come meglio, del Decreto Ingiuntivo telematico,
confermare il suddetto Decreto Ingiuntivo telematico n. 400/2022, 1068/2022 RG,
emesso dal Tribunale di Pesaro, Giudice dott. Storti Davide e per l'effetto
condannare la società , corrente in Via San Lorenzo n. 64, Parte_1
86100 Campobasso, P.I. , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, a pagare alla società in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, con sede in Pesaro (PU), via Sandro Pertini n. 88,
P.I. C.F. , la somma in esso disposta (€ 26.746,97 oltre interessi P.IVA_2
come da domanda e le spese di procedura come liquidate); Nel merito, in via
subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della
domanda principale, condannare la società , corrente in Via Parte_1
San Lorenzo n. 64, 86100 Campobasso, P.I. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore , a pagare alla società , in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pesaro (PU), via Sandro
pagina 5 di 17 Pertini n. 88, P.I. C.F. , la diversa somma, maggiore o minore, che P.IVA_2
sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi oltre accessori di legge (spese generali 15%,
CPA e IVA come per legge) del presente procedimento di opposzione. In via
istruttoria, con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre”.
MOTIVAZIONE
1 - Con atto di citazione notificato in data 8.9.2022 Parte_1
conveniva in giudizio proponendo opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo, che quest'ultima aveva ottenuto per il pagamento di €.26.746,97, oltre interessi, quale corrispettivo per la concessione di licenza d'uso di sistemi informatici e relativi servizi di “avviamento, assistenza, aggiornamento”.
In citazione si eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito;
nel merito, che il programma acquistato per l'elaborazione di dati contabili aveva manifestato diversi difetti, analiticamente indicati, comportando, da ultimo, il mancato backup dei dati contabili, con conseguente perdita degli stessi;
che,
pertanto, aveva comunicato in data 25.1.2019 la sospensione Parte_1
dei pagamenti;
che dal 31 gennaio 2019 non era stata resa alcuna prestazione,
pagina 6 di 17 talché nulla era dovuto per le fatture emesse dal 18.1.2019 al 15.3.2021. Tanto
premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo ed, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto con la condanna di CP_1
al risarcimento in misura pari ad €.114.800,52 ovvero a quella diversa
[...]
somma di giustizia, con richiesta subordinata di compensazione.
Si costituiva la quale contestava l'opposizione, Controparte_1
assumendo che la competenza era stata radicata in ragione del luogo di conclusione del contratto e per l'oggetto della domanda;
nel merito, che la prestazione era stata correttamente eseguita, il programma perfettamente funzionante, la perdita dei dati imputabile ad “attacco hacker” nel server in uso dall'opponente ed al mancato controllo da parte dell'utilizzatore del backup; che l'opponente aveva usufruito dei servizi anche dopo la data indicata;
che alcuna responsabilità risarcitoria era ad essa opposta riferibile anche in ragione delle clausole di esonero previste in contratto. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto opposto e condanna della opponente al pagamento della somma ingiunta ovvero di quella dovuta oltre interessi.
pagina 7 di 17 Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione, l'istruttoria era documentale.
La causa, quindi, sulle opposte conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, passava in decisione all'udienza del 9.1.2025.
2 – La domanda ha ad oggetto il pagamento di una somma indicata come liquida ed esigibile, di cui il titolo contrattuale determina l'ammontare, come tale da eseguirsi al domicilio del creditore (art. 1182 comma 3 c.c.).
La competenza è, dunque, correttamente radicata ratione loci presso il giudice del domicilio del creditore (art. 20 c.p.c.), senza che rilevi la contestata difformità della somma pretesa rispetto al corrispettivo pattuito, ciò attenendo al merito.
L'eccezione processuale va, dunque, disattesa.
3 - Le parti hanno concluso due contratti di concessione della licenza d'uso di programmi informatici (v. doc. 1, 7, opponente), da qualificarsi come appalti di sevizi, perché l'oggetto della prestazione è costituito dai servizi prestati continuativamente (e segnatamente dall'installazione dei sistemi “Alyante
Enterprise”, per la gestione contabile, ed “Agyo B2B”, per la fatturazione pagina 8 di 17 elettronica), inclusi gli aggiornamenti, l'assistenza e la manutenzione (cfr., sulla qualificazione del contratto nei termini indicati, Cass. 2023 n. 21230).
3.1 – Per il contratto avente ad oggetto il programma di gestione contabile
(“Alyante Enterprise”), concluso con scrittura del 6.2.2018, parte opponente invoca la risoluzione del contratto (art. 1668 c.c.), ma in via prioritaria solleva eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.), la quale notoriamente opera quale fatto impeditivo della altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore. La parte evocata in giudizio per il pagamento di una prestazione rientrante in un contratto sinallagmatico può, invero, non solo formulare le domande ad essa consentite dall'ordinamento in relazione al particolare negozio stipulato, ma anche limitarsi ad eccepire - nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l'art. 1460 c.c. espressamente attribuisce al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto - l'inadempimento o l'imperfetto adempimento dell'obbligazione assunta da controparte, in qualunque delle configurazioni che questo può assumere, in esse compreso, quindi, il fatto che il bene consegnato in esecuzione del contratto risulti affetto da vizi o mancante di pagina 9 di 17 qualità essenziali (cfr. Cass. 2021 n. 14896; Cass. 2016 n. 23759; Cass. 2009 n.
23345; Cass. 2002 n. 9517).
Ciò premesso, si rileva che la sussistenza dei blocchi del sistema avvenuti il 25.7.2018 ed in data 2.1.2019 non sono contestati, assumendo l'opposta che ciò sarebbe dipeso da un “attacco hacker” subito dal server in uso all'opponente e d'aver provveduto alla “reinstallazione dei programmi”.
Parimenti incontestata è la perdita dei dati contabili, di cinque mesi,
precisamente dalla data del 25.7.2018, allorché l'opposta provvide ad eseguire una nuova installazione del programma. La stessa opposta, sul punto, si difende assumendo che il “funzionamento del backup doveva essere sorvegliato dal cliente o dalla società di servizi che lo segue ovvero dalla titolare del server”,
come dire che la funzionalità di duplicazione dei dati, onde averne una copia di riserva, non fosse una qualità del programma, ma un'attività rimessa sostanzialmente all'iniziativa dell'utilizzatore.
Ciò trova smentita nella scheda di configurazione del sistema che, al punto
3.8, tra le “operazioni pianificate”, indica anche: "gamma db. procedura backup all
db user - tutti i giorni alle 21 - attivita' eseguita: c:/bck _ db_ gg.back" (v. doc. 2
pagina 10 di 17 opponente). La scheda, come dice esattamente la difesa opposta, fa riferimento ad una “impostazione del programma” che, quale operazione pianificata, è una attività che un sistema operativo dovrebbe eseguire automaticamente in risposta a un evento ovvero in un momento specifico (come nella specie: “tutti i giorni alle
21”) senza attività del fornitore, ma neppure dell'utilizzatore. Irrilevanti sul punto sono le “condizioni generali Agyo” (doc. 13 opposta), che attengono all'altro contratto, e che, peraltro, nella parte richiamata dalla difesa opposta, riguardano il trattamento dei “dati personali”, non la gestione della contabilità.
La non funzionalità del backup, ammessa dall'opposta che infondatamente ne imputa il difetto ad un'omissione dell'utilizzatore, costituisce un inadempimento dell'obbligazione del fornitore, giacché la mancanza delle qualità dovute (nella specie “promesse”) - secondo un principio espresso per la vendita, ma valido anche per l'appalto - integra un'inesattezza dell'attribuzione del bene, le cui qualità ne esprimono la funzionalità, l'utilità ed il pregio.
Il rifiuto del pagamento manifestato dall'opposta trova, dunque,
giustificazione nell'inadempimento del fornitore con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto. Invero, il difetto dell'indicata qualità
pagina 11 di 17 (promessa) determina uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale, e ciò
tanto in astratto, per la sua entità rispetto alla funzionalità del programma informatico, quanto, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente (pacifica è la “perdita” dell'intera contabilità di ben cinque mesi).
Il rifiuto di adempimento, oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate, è nella specie conforme a buona fede, avendo parte opponente esternato la giustificazione del rifiuto, non solo in occasione del giudizio, ma già
all'indomani del ripristino del sistema e della constata perdita della contabilità (v.
comunicazione 9.1.2019, doc. 8 opponente).
Per quanto esposto, la domanda di parte opposta avente ad oggetto il pagamento dell'installazione ed assistenza del programma di gestione contabile,
deve essere disattesa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3.2 – Per il contratto di fornitura del programma di fatturazione elettronica
(“installazione e configurazione dei kit Agyo B2B”), concluso in data 8.1.2019,
parte opponente contesta l'esecuzione delle prestazioni, assumendo di non aver pagina 12 di 17 “usufruito dei sistemi gestionali forniti da sin dal 31.1.2019” CP_1
(citazione pg. 11), dopo l'invio di missiva di sospensione del pagamento (v. doc. 9
opponente); eccepisce, altresì, la non conformità del corrispettivo richiesto rispetto a quello pattuito (citazione pg. 6).
Replica parte opposta che il servizio di fatturazione elettronica non è
oggetto di disdetta e il canone dovuto indipendentemente dalla prestazione di assistenza.
Il contratto prevede quale corrispettivo della installazione e configurazione del kit Agyo il pagamento di un canone annuo di €.700,00, oltre €.0,36 per ogni
“fattura extra soglia”. Il contratto può essere oggetto di “disdetta” da comunicarsi entro sei mesi dalla scadenza annuale (31 dicembre) (v. doc. 2, 13 opposta).
Il canone è, dunque, previsto per la concessione della licenza e l'eventuale assistenza, ed è dunque dovuto per intero sino a disdetta, indipendentemente dall'utilizzo del programma e dalla relativa (eventuale) assistenza (per la quale non sono previsti però costi aggiuntivi).
Non riguardano il contratto in questione le contestazioni relative al mancato backup, in quanto inerenti al contratto di fornitura del gestionale pagina 13 di 17 (“Alyante Enterprise”) del 6.2.2018, cui si riferisce tanto l'eccezione di inadempimento quanto le contestazioni stragiudiziali (v. doc. 8, 9, 13 opponente).
In difetto di disdetta è, dunque, dovuto il pagamento del canone annuo
(oltre IVA).
Le contestazioni dell'opponente investono anche il quantum, ed al riguardo, a fronte dell'eccezione, grava sull'opposta, solo processualmente convenuta, la prova dell'ammontare del corrispettivo sulla base della convenzione tra le parti. In tal senso, è costante il principio per cui, “in tema di contratto di appalto, l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità
e alla consistenza delle opere realizzate” (Cass. 2024 n. 14399).
Nei termini di rito, parte opposta non ha dato prova alcuna, né specifica giustificazioni delle maggiori somme pretese rispetto al canone annuo (€.854,00
IVA inclusa) di cui ai documenti fiscali allegati al ricorso monitorio (n. 1118/30 di
€.854,00; n. 1708/30 di €.610,00; n. 1511/30 di €.854,00; n. 1531/30 di €.893,28).
La somma dovuta è, dunque, di €.2.562,00 pari ai canoni di licenza del programma (€.854,00 x 3).
pagina 14 di 17 Su tale somma spettano all'opposta gli interessi di mora ai sensi del d.lgs.
n. 231/2002 con decorrenza dopo trenta giorni dalla domanda (29.6.2022) al saldo.
4 – Domande riconvenzionali.
4.1 – Parte opponente domanda la risoluzione, deducendo, come già in sede stragiudiziale (v. doc. 13), l'inadempimento del contratto concluso il
6.2.2018 per mancanza delle qualità promesse, segnatamente l'esecuzione della procedura di backup.
La domanda, per le ragioni già espresse, è fondata.
L'inadempimento, oggettivamente incontestato nella sua materialità, è,
infatti, grave (art. 1455 c.c.), perché il difetto dell'indicata qualità (promessa),
avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione, incide in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto, e ciò, come detto,
tanto in astratto, quanto, soprattutto, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'utilizzatore; la gravità si apprezza notoriamente anche in ragione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti, e nella fattispecie la società opponente, oltre pagina 15 di 17 alle richieste di intervento, ebbe prontamente a segnalare, come detto, il difetto del sistema, mostrando nel modo più chiaro di non tollerarne la sussistenza (v.
doc. 8 opponente).
La domanda riconvenzionale di risoluzione va, dunque, accolta.
4.2 - E', invece, infondata quella di risarcimento.
Parte opponente, sui cui grava l'onere di prova del danno e del relativo nesso causale, tanto più a fronte della contestazione, non ha dimostrato il danno patrimoniale e non patrimoniale che assume d'aver patito, in conseguenza dell'evento (id est, la perdita dei dati contabili) in termini di danno all'immagine,
retribuzioni corrisposte, sanzioni fiscali e mancata riscossione di incentivi. Non
dimostrato, in particolare, è l'impiego di personale nel recupero dei dati, né
l'esistenza di nesso causale tra le disfunzioni del programma informatico, da un lato, e le “irregolarità” fiscali e la mancata riscossione di incentivi, dall'altro.
La domanda va, dunque, respinta.
5 – La reciproca soccombenza è giusto motivo per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 16 di 17 Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando sulla causa promossa da contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 400/2022 emesso da questo tribunale e condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
a pagare a la somma di €.2.562,00 oltre interessi di mora ai Controparte_1
sensi del d.lgs. n. 231/2002 dal 29.7.2022 al saldo;
2) dichiara risolto il contratto concluso tra le parti in data 6.2.2018 per inadempimento di Controparte_1
3) respinge la domanda di risarcimento proposta da;
Parte_1
4) compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Pesaro il 5.5.2025.
Il giudice dr. Fabrizio Melucci
pagina 17 di 17