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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conSIlio
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2526/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data 7/03/2025 da
, con l'avv. PAGINI SILVIA;
Parte_1
e
, con l'avv. UNIA PAOLA;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: scioglimento matrimonio
Con note scritte depositate il 9/05/2025, a seguito di rinvio dell'udienza già
fissata su richiesta delle parti, le stesse chiedevano congiuntamente al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio, ordinando al competente Ufficiale
dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni:
“• Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 15.5.1999 nella Casa
Comunale di Fossò, regolarmente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Fossò al N. 4, anno 1999, Parte I, ordinando al competente Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2
• Prendere atto delle seguenti pattuizioni congiunte delle parti, dichiarando equa
l'attribuzione una tantum di cui al punto 2:
1) Il Sig. verserà, quale contributo per il mantenimento dei due figli Parte_1
minori, la somma mensile complessiva di € 1.400,00 (pari ad € 700,00 a figlio), oltre agli
aggiornamenti ISTAT come per legge, da corrispondersi mediante bonifico continuativo sul
c/c intestato alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 100% delle Controparte_1
spese straordinarie per gli stessi così come disciplinate dal Protocollo d'Intesa per le spese
straordinarie del Presidente del Tribunale di Padova del 17.1.2017.
2) Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , previa Parte_1 Controparte_1
dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica
soluzione, dei diritti della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n.
898/1970, l'importo di euro 26.000,00 (ventiseimila/00) da pagarsi con assegno circolare
intestato alla SInora entro due giorni dal deposito della sentenza di divorzio;
le parti
riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita
natural durante della SI.ra ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e Controparte_1
qualunque pretesa, anche risarcitoria, della stessa, connessa al vincolo matrimoniale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SIg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio civile il 15.05.1999 in FOSSO' (VE) e trascritto nel relativo registro parte
I n. 4 anno 1999.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 2.11.1997, maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, , il 13.05.2008, e il 13.06.2010. Per_2 Per_3
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale il 20.01.2021 e la separazione è stata pronunciata con Sentenza n.
1147/2023, pubblicata il 31.05.2023.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche 3
incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, va preso atto delle stesse, non emergendo ragioni ostative e risultando conformi all'interesse dei figli minori.
Alla luce dell'età dei coniugi, della loro capacità economica quale risulta dai documenti acquisiti e dei presupposti dell'assegno divorzile, va dichiarata l'equità
della datio una tantum concordata alla condizione n.2.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 15.05.1999 in FOSSO' (VE) e trascritto nel relativo registro
[...]
parte I n. 4 anno 1999.
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3) Prende atto delle rassegnate conclusioni.
4) Dichiara l'equità della datio una tantum ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898 del 1970.
5) Spese compensate.
Così deciso in Padova il 13.5.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato 4