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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/06/2025, n. 5593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5593 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 28685/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 5.6.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 28685/2022 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
P.I. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana
Basile presso il cui studio in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52 elegge domicilio, giusta procura in atti
ATTRICE
E
P.I. in persona Controparte_1 P.IVA_2
del direttore generale, elettivamente domiciliata in Napoli alla P.zza
Cavour 168 presso lo studio dell'avv. Luigi Abate, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: cessione credito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione notificato il 5.12.2022, Parte_1
citava in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale,
[...]
, al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_2
conclusioni:
“1) € 8.744,50 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1;
E su questa somma:
1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 3 • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
1c) € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le 8 fatture costituenti la sorta capitale insoluta.
2) € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento da parte dell' e di cui alla Fatt. N. 90016519 Controparte_3
del 28/12/20 e di cui all' all. 7.
e su questa somma:
2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN VIA SUBORDINATA: condannare L' Controparte_3
P.IVA E CF ), in persona del Direttore
[...] P.IVA_2
Generale p.t., ope legis dom.to in Napoli (NA) alla Via A. Cardarelli, 9 indirizzo PEC estratto dall'indicepa.gov.it al Email_1
pagamento in favore di delle diverse somme – a titolo di Parte_2
sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale,
• Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
A sostegno della propria domanda deduceva di essere cessionaria di crediti ceduti precisamente da MM, ER, LT, FA e BA, pari ad € 8.744,50per sorte capitale.
A tale importo dovevano poi aggiungersi gli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, gli interessi anatocistici ed il risarcimento danno di €
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 4 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta ed ulteriori € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2,del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per ulteriori fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento da parte della convenuta.
3. Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione, di aver pagato l'intera sorta capitale prima dell'introduzione del giudizio, l'assenza di prova del credito, la non debenza degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 e quelli anatocistici, oltre al risarcimento danni di cui all'art. 6 d.lgs. n. 231/02
3.1. Con ordinanza del 15.12.2022 lo scrivente così provvedeva:
“Il Giudice,
…
Rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, atteso che lo stesso, seppur con un richiamo per relationem, contiene tutti gli elementi per consentire a parte convenuta di comprendere per quale credito l'attrice stia agendo.
Prova ne sia il fatto che la convenuta abbia dedotto di aver già integralmente estinto il debito.
Solleva, d'ufficio, una possibile ipotesi di nullità del contratto.
Invero, per pacifica giurisprudenza, i rapporti con la P.A., anche quando quest'ultima agisca iure privatorum, devono rivestire la forma scritta ad substantiam.
Ad oggi, agli atti, non è stato ancora depositato alcun contratto scritto stipulato dalla cedente e dal debitore ceduto.
A prendere posizione su tale eccezione ed al relativo deposito le parti potranno provvedere rispettivamente con la prima e la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.”.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte attrice deduceva
L'intero pagamento della sorte capitale e con la seconda memoria provvedeva al deposito dei contratti (salvo quanto si dirà a breve).
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 5 4. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 19.2.2024).
5. Sostituita l'udienza con note di trattazione scritta, ex art. 127-ter
c.p.c., in data odierna il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c..
6. La domanda principale fondata solo in parte.
6.1. Invero, ed in via assorbente, in ordine al credito ceduto da LT, il rapporto a monte è nullo, non essendo stato depositato i contratti avente forma scritta ad substantiam che la convenuta avrebbe stipulato con la cedente.
Com'è noto, “I contratti con la pubblica amministrazione (tra cui gli
Ospedali pubblici) devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale.
Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (ex pluribus: Cass. n.16562/2018).
D'altra parte, deve ritenersi esclusa l'applicabilità del cd. “principio di non contestazione” di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., tenuto conto che questo non può determinare relevatio ab onere probandi con riferimento ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 6 substantiam, rispetto ai quali la mancanza di forma determina una nullità del contratto rilevabile d'ufficio.
Nel caso in esame è stato depositato soltanto un ordine (doc. 16 prod. parte attrice) ma non il contratto.
Pertanto l'importo di € 450,00 non era dovuto e su quest'ultimo non maturano interessi moratori, né il diritto al risarcimento danni ex art. 6.
d.lgs. n. 231/02
6.2. Ciò posto, deve darsi atto di come, nel merito, parte convenuta abbia dedotto e provato di aver pagato, seppur tardivamente, l'intera sorta capitale prima della notifica dell'atto di citazione, ossia entro il
5.12.2022, come ammesso anche dall'attrice con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Da qui il diritto agli interessi, sulla somma di euro 8.294,50 (8.744,50-
450,00 provenienti dalla cessione di LT), al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02 fino all'avvenuto pagamento, ed ulteriori, eventuali, interessi anatocistici, al medesimo tasso, prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c..
Invero sul suddetto importo pertanto sono dovuti i richiesti interessi ex
d.lgs. n. 231/02.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.
35092/2023): “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, art. 2 avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 7 corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex d.lgs. n. 231 del 2002, art. 5”.
Gli interessi richiesti non sarebbero soltanto per le farmacie che erogano un servizio pubblico sostanzialmente come organi delle aziende sanitarie, limitatamente all'erogazione di farmaci di classe A e sulla base di accordi normativizzati (cfr. Cass. S.U. n. 26496/2020); circostanze neppure dedotte..
6.3. Con riferimento alle sette fatture pagate in ritardo (esclusa LT per quanto sopra indicato) sono dovuti anche € 320,00 ex art. 6 d.lgs. n.
231/02.
Come chiarito dalla Corte Giustizia dell'Unione Europea, Terza
Sezione, con sentenza del 20 ottobre 2022 (Causa C-585/20) l' “importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per
i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”.
6.4. Non sono dovuti ulteriori € 320,00 relativamente a fatture pagate in ritardo secondo la prospettazione attorea al momento della notifica dell'atto di citazione.
Non solo per queste fatture mancano i contratti, richiesti ad substantiam come dichiarato poc'anzi, ma parte attrice ha dedotto che tali fatture pagate in ritardo sarebbero indicate in un allegato n. 7 che, tuttavia, non
è stato depositato (dopo l'allegato n. 6a vi è direttamente quello n. 8).
7. E' invece inammissibile la domanda subordinata, proposta verosimilmente ex art. 2041 c.c..
Occorre innanzitutto premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08), mentre,
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 8 secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che
l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass. S.U. n.
10798/2015).
Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti.
D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. (recepita dall'art. 2043
c.c., e segg.).
Nel caso in esame manca il requisito della sussidiarietà.
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 9 Come chiarito dalla S.C. (per ultimo: Cass. n. 20871/2015): “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del 2003; Cass. 16340 del 2002), l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ben può agire nei confronti dei creditori cedenti in virtù dei contratti di cessione del credito, ai sensi dell'art. 1266 c.c..
Peraltro, come già anticipato, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041
c.c., ben avrebbe dovuto l'attrice provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi parte attrice a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza neppure indicare un importo.
8. Le spese di lite, tenuto conto del pagamento sostanzialmente integrale del debito da parte del convenuto prima della pendenza del giudizio, dell'accoglimento solo di alcune domande ed il rigetto di altre, vanno integralmente compensate, sussistendo un'ipotesi di soccombenza reciproca, nonché gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 comma 2 c.p.c. (cfr. C. Cost. n. 77/18).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 10 a) condanna al pagamento, in Parte_3
favore di degli interessi, sulla somma di Parte_1
euro 8.294,50, al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02 fino all'avvenuto pagamento, e di ulteriori, eventuali, interessi anatocistici, al medesimo tasso, prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.;
b) condanna al pagamento, in Parte_3 favore di di € 320,00 ai sensi dell'art. 6, Parte_1
comma 2, del D. Lgs. n. 231/02;
c) dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c.;
d) compensa integralmente le spese di lite.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 11
11 SEZIONE CIVILE
N. 28685/2022 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, in data 5.6.2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 28685/2022 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi e vertente
TRA
P.I. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Procuratore, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana
Basile presso il cui studio in Napoli alla Tr. Pr. T. de Amicis, 52 elegge domicilio, giusta procura in atti
ATTRICE
E
P.I. in persona Controparte_1 P.IVA_2
del direttore generale, elettivamente domiciliata in Napoli alla P.zza
Cavour 168 presso lo studio dell'avv. Luigi Abate, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: cessione credito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione notificato il 5.12.2022, Parte_1
citava in giudizio, dinanzi al sopra intestato Tribunale,
[...]
, al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_2
conclusioni:
“1) € 8.744,50 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1;
E su questa somma:
1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc.
1- sino al saldo;
1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 3 • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto.
1c) € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le 8 fatture costituenti la sorta capitale insoluta.
2) € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all' importo di € 40 per le fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento da parte dell' e di cui alla Fatt. N. 90016519 Controparte_3
del 28/12/20 e di cui all' all. 7.
e su questa somma:
2a) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle predette fatture che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
• IN VIA SUBORDINATA: condannare L' Controparte_3
P.IVA E CF ), in persona del Direttore
[...] P.IVA_2
Generale p.t., ope legis dom.to in Napoli (NA) alla Via A. Cardarelli, 9 indirizzo PEC estratto dall'indicepa.gov.it al Email_1
pagamento in favore di delle diverse somme – a titolo di Parte_2
sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale,
• Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
A sostegno della propria domanda deduceva di essere cessionaria di crediti ceduti precisamente da MM, ER, LT, FA e BA, pari ad € 8.744,50per sorte capitale.
A tale importo dovevano poi aggiungersi gli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, gli interessi anatocistici ed il risarcimento danno di €
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 4 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta ed ulteriori € 320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2,del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per ulteriori fatture per le quali vi è stato un tardivo pagamento da parte della convenuta.
3. Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva la nullità dell'atto di citazione, di aver pagato l'intera sorta capitale prima dell'introduzione del giudizio, l'assenza di prova del credito, la non debenza degli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 e quelli anatocistici, oltre al risarcimento danni di cui all'art. 6 d.lgs. n. 231/02
3.1. Con ordinanza del 15.12.2022 lo scrivente così provvedeva:
“Il Giudice,
…
Rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, atteso che lo stesso, seppur con un richiamo per relationem, contiene tutti gli elementi per consentire a parte convenuta di comprendere per quale credito l'attrice stia agendo.
Prova ne sia il fatto che la convenuta abbia dedotto di aver già integralmente estinto il debito.
Solleva, d'ufficio, una possibile ipotesi di nullità del contratto.
Invero, per pacifica giurisprudenza, i rapporti con la P.A., anche quando quest'ultima agisca iure privatorum, devono rivestire la forma scritta ad substantiam.
Ad oggi, agli atti, non è stato ancora depositato alcun contratto scritto stipulato dalla cedente e dal debitore ceduto.
A prendere posizione su tale eccezione ed al relativo deposito le parti potranno provvedere rispettivamente con la prima e la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.”.
Con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte attrice deduceva
L'intero pagamento della sorte capitale e con la seconda memoria provvedeva al deposito dei contratti (salvo quanto si dirà a breve).
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 5 4. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 19.2.2024).
5. Sostituita l'udienza con note di trattazione scritta, ex art. 127-ter
c.p.c., in data odierna il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c..
6. La domanda principale fondata solo in parte.
6.1. Invero, ed in via assorbente, in ordine al credito ceduto da LT, il rapporto a monte è nullo, non essendo stato depositato i contratti avente forma scritta ad substantiam che la convenuta avrebbe stipulato con la cedente.
Com'è noto, “I contratti con la pubblica amministrazione (tra cui gli
Ospedali pubblici) devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione in un unico documento non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale.
Deriva da quanto precede, pertanto, che, ad esempio, le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili di rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto” (ex pluribus: Cass. n.16562/2018).
D'altra parte, deve ritenersi esclusa l'applicabilità del cd. “principio di non contestazione” di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., tenuto conto che questo non può determinare relevatio ab onere probandi con riferimento ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 6 substantiam, rispetto ai quali la mancanza di forma determina una nullità del contratto rilevabile d'ufficio.
Nel caso in esame è stato depositato soltanto un ordine (doc. 16 prod. parte attrice) ma non il contratto.
Pertanto l'importo di € 450,00 non era dovuto e su quest'ultimo non maturano interessi moratori, né il diritto al risarcimento danni ex art. 6.
d.lgs. n. 231/02
6.2. Ciò posto, deve darsi atto di come, nel merito, parte convenuta abbia dedotto e provato di aver pagato, seppur tardivamente, l'intera sorta capitale prima della notifica dell'atto di citazione, ossia entro il
5.12.2022, come ammesso anche dall'attrice con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c..
Da qui il diritto agli interessi, sulla somma di euro 8.294,50 (8.744,50-
450,00 provenienti dalla cessione di LT), al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02 fino all'avvenuto pagamento, ed ulteriori, eventuali, interessi anatocistici, al medesimo tasso, prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c..
Invero sul suddetto importo pertanto sono dovuti i richiesti interessi ex
d.lgs. n. 231/02.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n.
35092/2023): “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, accessivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, art. 2 avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 7 corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex d.lgs. n. 231 del 2002, art. 5”.
Gli interessi richiesti non sarebbero soltanto per le farmacie che erogano un servizio pubblico sostanzialmente come organi delle aziende sanitarie, limitatamente all'erogazione di farmaci di classe A e sulla base di accordi normativizzati (cfr. Cass. S.U. n. 26496/2020); circostanze neppure dedotte..
6.3. Con riferimento alle sette fatture pagate in ritardo (esclusa LT per quanto sopra indicato) sono dovuti anche € 320,00 ex art. 6 d.lgs. n.
231/02.
Come chiarito dalla Corte Giustizia dell'Unione Europea, Terza
Sezione, con sentenza del 20 ottobre 2022 (Causa C-585/20) l' “importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per
i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”.
6.4. Non sono dovuti ulteriori € 320,00 relativamente a fatture pagate in ritardo secondo la prospettazione attorea al momento della notifica dell'atto di citazione.
Non solo per queste fatture mancano i contratti, richiesti ad substantiam come dichiarato poc'anzi, ma parte attrice ha dedotto che tali fatture pagate in ritardo sarebbero indicate in un allegato n. 7 che, tuttavia, non
è stato depositato (dopo l'allegato n. 6a vi è direttamente quello n. 8).
7. E' invece inammissibile la domanda subordinata, proposta verosimilmente ex art. 2041 c.c..
Occorre innanzitutto premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08), mentre,
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 8 secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che
l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che
l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass. S.U. n.
10798/2015).
Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti.
D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. (recepita dall'art. 2043
c.c., e segg.).
Nel caso in esame manca il requisito della sussidiarietà.
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 9 Come chiarito dalla S.C. (per ultimo: Cass. n. 20871/2015): “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del 2003; Cass. 16340 del 2002), l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ben può agire nei confronti dei creditori cedenti in virtù dei contratti di cessione del credito, ai sensi dell'art. 1266 c.c..
Peraltro, come già anticipato, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041
c.c., ben avrebbe dovuto l'attrice provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi parte attrice a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza neppure indicare un importo.
8. Le spese di lite, tenuto conto del pagamento sostanzialmente integrale del debito da parte del convenuto prima della pendenza del giudizio, dell'accoglimento solo di alcune domande ed il rigetto di altre, vanno integralmente compensate, sussistendo un'ipotesi di soccombenza reciproca, nonché gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 comma 2 c.p.c. (cfr. C. Cost. n. 77/18).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 10 a) condanna al pagamento, in Parte_3
favore di degli interessi, sulla somma di Parte_1
euro 8.294,50, al tasso ed alle decorrenze di cui al d.lgs. n. 231/02 fino all'avvenuto pagamento, e di ulteriori, eventuali, interessi anatocistici, al medesimo tasso, prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.;
b) condanna al pagamento, in Parte_3 favore di di € 320,00 ai sensi dell'art. 6, Parte_1
comma 2, del D. Lgs. n. 231/02;
c) dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c.;
d) compensa integralmente le spese di lite.
Il Giudice dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 28685/2022 r.g.a.c. Pag. 11