Art. 3.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.