Articolo 3 della Legge 18 ottobre 1960, n. 1226
Articolo 2
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3 novembre 1960
Art. 3.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307 , ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Entrata in vigore il 3 novembre 1960