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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/11/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 24/06/2025 al n. 1675/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ORESTE
ANGELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.06.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Terzigno (NA) il 16.05.2002, dalla cui unione nascevano tre figli, il 22.09.2002 ora maggiorenne, il Per_1 Per_2
07.10.2007, e , il 09.10.2012, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva Per_3
omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 961/2017 reso nel procedimento R.G. n. 8799/2016.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi dei figli minori, e , rispettoso Per_2 Per_3
delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione
Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 07.10.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra , nata il Parte_2
16.01.1980 in Torre Annunziata c.f.: ed il sig. C.F._1 Parte_1
nato il [...] in [...] c.f. , contratto in data C.F._2
16.05.2002;
b) Disporre che i coniugi avranno un affido condiviso dei figli minori e con Per_2 Per_3 domiciliazione presso la residenza della madre;
a) il padre potrà vedere i figli il martedì e giovedì nonché sabato/domenica alternati dalle ore 18:00 alle 20:00, nonché il 24/12 – 1/1 alternati a 25/12 – 31/1 dalle 10,00 alle 19,30, nonché 6 gennaio dalle 18,00 alle 20,00, nonché alternati Pasqua e Lunedì in Albis dalle h 15,00 alle 19,30 nonché la festa del papà, compleanno ed onomastico del papà dalle h 17,00 alle h 19,30 nonché 10 gg durante le ferie estive;
sabato o la domenica il papà terrà con sé i minori dalle ore 18,00 alle ore 22,00
e con pernottamento almeno per un fine settimana al mese;
b) il sig. verserà mensilmente entro il 5 di ogni mese l'assegno di mantenimento pari Parte_1 ad euro 400,00 per i tre figli i: e;
Persona_4 Per_2 Per_3 c) le spese straordinarie per i figli preventivamente pattuite e documentate saranno pagate al 50% da entrambi i coniugi;
d) disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Terzigno affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
e) ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], il giorno Parte_2
16.05.2002 in TERZIGNO (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 3, Parte 1, Serie A, Anno 2002); b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 24/06/2025 al n. 1675/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1
e da
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ORESTE
ANGELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
- ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.06.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Terzigno (NA) il 16.05.2002, dalla cui unione nascevano tre figli, il 22.09.2002 ora maggiorenne, il Per_1 Per_2
07.10.2007, e , il 09.10.2012, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva Per_3
omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 961/2017 reso nel procedimento R.G. n. 8799/2016.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Appare conforme agli interessi dei figli minori, e , rispettoso Per_2 Per_3
delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione
Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 07.10.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra , nata il Parte_2
16.01.1980 in Torre Annunziata c.f.: ed il sig. C.F._1 Parte_1
nato il [...] in [...] c.f. , contratto in data C.F._2
16.05.2002;
b) Disporre che i coniugi avranno un affido condiviso dei figli minori e con Per_2 Per_3 domiciliazione presso la residenza della madre;
a) il padre potrà vedere i figli il martedì e giovedì nonché sabato/domenica alternati dalle ore 18:00 alle 20:00, nonché il 24/12 – 1/1 alternati a 25/12 – 31/1 dalle 10,00 alle 19,30, nonché 6 gennaio dalle 18,00 alle 20,00, nonché alternati Pasqua e Lunedì in Albis dalle h 15,00 alle 19,30 nonché la festa del papà, compleanno ed onomastico del papà dalle h 17,00 alle h 19,30 nonché 10 gg durante le ferie estive;
sabato o la domenica il papà terrà con sé i minori dalle ore 18,00 alle ore 22,00
e con pernottamento almeno per un fine settimana al mese;
b) il sig. verserà mensilmente entro il 5 di ogni mese l'assegno di mantenimento pari Parte_1 ad euro 400,00 per i tre figli i: e;
Persona_4 Per_2 Per_3 c) le spese straordinarie per i figli preventivamente pattuite e documentate saranno pagate al 50% da entrambi i coniugi;
d) disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Terzigno affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000;
e) ordinare lo scambio del reciproco consenso delle parti all'espatrio.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto del minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], il giorno Parte_2
16.05.2002 in TERZIGNO (NA), trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 3, Parte 1, Serie A, Anno 2002); b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso da intendersi integralmente richiamati e trascritti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 18.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca