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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/05/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 14 maggio 2025, data dell'udienza, così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11843/2023
TRA
, elettivamente domiciliato in Acireale, Corso Sicilia, n. 8, presso Parte_1
lo studio dell'avv. Gabriella Costanza Toro, che lo rappresenta e difende giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
Phone Center s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in
Catania, via Conte Ruggero, n. 14, presso lo studio dell'avv. Paola Patti, che la rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso.
Resistente
Oggetto: indennità sostitutiva del preavviso - ferie e permessi.
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note autorizzate e da conclusioni di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 20 novembre 2023, ha adito il Tribunale Parte_1
di Catania, in funzione di giudice del lavoro, e, premesso di avere lavorato dal 16.4.2028 sino al 31.7.2019 alle dipendenze della società Phone Center Srl, giusta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con la qualifica di "tecnico" ed inquadramento giuridico al 4° livello del CCNL Industria – Metalmeccanica Assindustria, ha dedotto:
1 - che il rapporto di lavoro era cessato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in data 31.7.2019 e successivamente erano state emesse le buste paga relative alle spettanze di fine rapporto;
- che a fine rapporto gli erano stati liquidati solo giorni 2 di ferie e 24,73 ore di permessi ma, in realtà, esso aveva usufruito nel corso dell'intero rapporto di lavoro di soli 8 giorni di ferie e di nessun permesso retribuito;
- che invero andavano corrisposte le somme relative a ferie e permessi maturati e non goduti, pari a 23 giorni di ferie e 134,23 ore di permessi retribuiti, come da diffida inoltrata alla società a mezzo legale di fiducia in data 2.2.2021;
- di non aver percepito l'indennità di mancato preavviso, dovuta anche in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, pari a 1,5 mensilità (anzianità di servizio fino a 5 anni, 4° livello);
- che, nella specie, alla cessazione del rapporto di lavoro, era rimasto creditore della complessiva somma di € 5.332,60, di cui € 2.801,71 per ferie e permessi maturati e non pagati (€ 1.492,58 per ferie + € 1.289,63 per permessi) ed € 2.530,89 a titolo di indennità di mancato preavviso, mai corrisposta al lavoratore.
Quindi, in punto di diritto il lavoratore ha argomentato in ordine al diritto a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, delle ferie e dei permessi non goduti, e ha rassegnato le seguenti conclusioni «A) - accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in atti, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time tra
l'Ing. a decorrere dal 16/04 2018 al 31/07/2019; Parte_1
- accertare e dichiarare che nel corso del rapporto di lavoro l'Ing. Parte_1
ha usufruito di soli 8 giorni di ferie e nessun permesso retribuito;
- per l'effetto, condannare la Phone Center Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge, per ferie e permessi non goduti ed indennità di mancato preavviso, siccome quantificati in seno al ricorso, pari a complessivi € 5.332,60, ovvero ricalcolati a mezzo di CTU che l'onorevole giudice adito vorrà disporre;
Con vittoria di spese e competenze di lite».
Con memoria depositata l'8.1.2024, si è costituita la società Phone Center s.r.l., eccependo la nullità del ricorso introduttivo per genericità dei conteggi, deducendo che parte ricorrente aveva rinunciato al preavviso e, quindi, alla relativa indennità e che nel corso del rapporto di lavoro aveva goduto delle ferie e dei permessi nei termini indicati dal CCNL e
2 liquidati nelle buste paga. Quindi parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso introduttivo.
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, è stato esibito al ricorrente il documento rappresentante la dichiarazione di rinuncia al preavviso prodotta in atti da parte resistente ed il ricorrente ha confermato che trattavasi della sua firma. Quindi è stata disposta poi la consulenza tecnica contabile e la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 14.5.2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla avessero osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da entrambe le parti, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria vantata da a Parte_1
percepire l'indennità sostitutiva del preavviso, delle ferie e dei permessi non goduti in relazione al rapporto di lavoro intercorso dal 16.4.2028 sino al 31.7.2019 alle dipendenze della società Phone Center Srl, giusta con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con la qualifica di tecnico ed inquadramento giuridico al 4° livello del CCNL
Industria – Metalmeccanica Assindustria.
3. L'eccezione di nullità del ricorso per carenza dei conteggi deve essere respinta in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa;
con la conseguenza che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore (v. per tutte Cass.
3126/2011).
3 4. Con riferimento poi alla chiesta indennità sostitutiva del preavviso è dirimente osservare che all'udienza del 31 gennaio 2024 il ricorrente ha riconosciuto la sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione di rinuncia al periodo di preavviso, prodotta in atti da parte resistente, con la conseguenza che non può essere riconosciuta al ricorrente la relativa indennità sostitutiva, avendo esso disposto del relativo diritto.
5. Venendo, quindi, ora all'esame della parte di domanda relativa al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 16.4.2018 al 31.7.2019 e avente ad oggetto la condanna della parte datoriale al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, va evidenziato che trattasi di accertamento che deve essere condotto sulla base della regola dell'onere della prova.
5.1. In conformità ai principi di cui agli artt. 2697 e 1218 c.c. – grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare il fatto costitutivo del diritto, rappresentato dall'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, e l'onere di allegare l'inadempimento del datore di lavoro, mentre sul datore di lavoro pesa l'onere di provare il fatto estintivo della pretesa del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, ossia l'avvenuto versamento delle rispettive somme.
Ciò anche con riferimento all'indennità sostitutiva del periodo di riposo annuale costituzionalmente garantito e goduto in ciascun anno dal ricorrente per la durata indicata in ricorso. Infatti, secondo i principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, le conseguenze sfavorevoli derivanti dal mancato raggiungimento della prova in ordine al godimento delle ferie gravano sul datore di lavoro (Cass. 25 luglio 2022, n. 23153).
Stesso discorso deve essere peraltro fatto con riguardo ai permessi, trattandosi di rapporto regolarizzato, in relazione al quale trovano applicazione le previsioni del CCNL pacificamente applicato al rapporto per cui è causa.
5.2. Ciò posto sul piano generale, nel caso di specie, a fronte dell'allegazione attorea in ordine all'inadempimento datoriale e della prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, la resistente, su cui gravava il relativo onere della prova, ha omesso di fornire la prova del fatto estintivo consistente nell'avere garantito al lavoratore la fruizione delle ferie e dei permessi oppure nell'aver provveduto al pagamento dell'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti;
senza neppure articolare capitoli di prova orale sul punto.
D'altra parte, in senso contrario non rileva la consegna della busta paga, né quanto ivi indicato, trattandosi di documento contabile di provenienza datoriale, che non è idoneo a fornire la prova di fatti favorevoli all'imprenditore.
4 5.3. L'assenza di prova di detto fatto estintivo e l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro per il periodo al quale si riferiscono le pretese creditorie azionate portano, quindi,
a ritenere esistente il diritto di credito del lavoratore ai predetti emolumenti.
6. Al fine di procedere all'accertamento delle differenze dovute al ricorrente, è stata disposta consulenza tecnico contabile.
Al riguardo e stante quanto sopra affermato in tema di riparto dell'onere della prova e in tema di mancato assolvimento a tale onere da parte della resistente, deve farsi riferimento in questa sede al conteggio elaborato dal CTU sulla scorta di quanto affermato in ricorso.
Ciò precisato, va rilevato che i conteggi effettuati dal CTU nominato sono stati eseguiti secondo il mandato conferito e risultano scevri da errori e fondati sulla corretta applicazione dei parametri di riferimento e del CCNL indicato in mandato.
6.1. In particolare, l'ausiliare, per la determinazione delle ferie e dei permessi maturati per tutto il periodo di lavoro intercorso (9 mesi nel 2018 e 7 mesi nel 2019), ha determinato i permessi e le ferie non godute, tenendo conto di 20 giorni di ferie annui per un'anzianità di servizio inferiore a dieci anni e di 104 ore di permesso di cui 72 ordinarie e 32 a titolo di festività abolite.
Quindi il CTU ha quantificato in 19 i giorni di ferie non goduti, determinando la relativa indennità sostitutiva nell'ammontare di euro 1.232,91, e in 139 i permessi non goduti, determinando, mediante sottrazione di quanto già liquidato a tale titolo nel cedolino di luglio 2019 pari ad € 29,26, l'importo della relativa indennità in € 1.325,99.
7. In definitiva spetta a parte ricorrente la somma complessiva di euro 2.558,90. Su tale somma decorrono interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli emolumenti al saldo.
8. Venendo ora alla regolamentazione delle spese di CTU, consolidato è il principio per cui
«In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista
è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza» (Cass. n. 25179/2013; Cass. n. 28094/2009).
La Corte di cassazione ha inoltre affermato che « il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza con ciò violare il divieto di condanna di quest'ultima alle spese
5 (art. 91 c.p.c.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sè, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (Cass. nn. 17953/05, 21701/06 e
2858/99)» (Cass. Cass. n. 17739/2016, confermata da Cass. n. 26849/2019; ma vedi già
Cass. n. 23522/2014).
Ebbene, in applicazione di tali principi di diritto reputa il Tribunale di porre le spese di consulenza tecnica, nei rapporti tra il CTU e le parti, a carico delle parti in solido tra loro e, nei rapporti interni tra le parti, a carico della parte resistente, che ha dato causa al giudizio, oltre ad essere rimasta soccombente.
Tali spese sono liquidate come da separato decreto.
13. Nei rapporti tra parte ricorrente e parte resistente, le spese di lite possono essere compensate per metà, stante la reciproca soccombenza tra le parti. La restante metà segue la soccombenza e deve essere posta a carico di parte resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n.
147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, condanna Phone Center s.r.l. a pagare in favore di la complessiva somma di euro 2.558,90, di cui Parte_1
euro 1.232,91 a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute ed euro
1.325,99 a titolo di indennità sostitutiva dei permessi non goduti in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 16.4.2018 al 31.7.2019, oltre interessi e rivalutazione della maturazione al saldo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- pone le spese di CTU a carico di Phone Center s.r.l.;
- condanna Phone Center s.r.l. alla rifusione in favore di di Parte_1
metà delle spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi euro 2.694,00 per
6 compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA come per legge;
compensa la restante metà delle spese di lite.
Così deciso in Catania, il 17 maggio 2025
La giudice
Federica Porcelli
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