Articolo 20 della Legge 11 ottobre 1990, n. 290
Articolo 19Articolo 21
Versione
2 novembre 1990
Art. 20. 1. Contributi, modalita' e termini per l'applicazione degli articoli 17, 18 e 19 sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato nazionale dei delegati approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto.
2. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.
Entrata in vigore il 2 novembre 1990
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