Versione
2 novembre 1990
2 novembre 1990
Art. 20. 1. Contributi, modalita' e termini per l'applicazione degli articoli 17, 18 e 19 sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato nazionale dei delegati approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto.
2. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.
2. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2002, n. 2187Provvedimento: Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA 0.2.1.87 /02 gen. n. IN NOME DEL POPULO ITALIANO Ud. 26. 11. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: CROM 5298 pensione SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Vincenzo Trezza Presidente 1. Dottor 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Fabrizio Miani Canevari Consigliere 4. Dottor Federico Roselli Consigliere 5. Dottor Raffaele Foglia Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IL ED, elettivamente do- Asmara 16,miciliato in Roma, in via .6, presso lo studio dell'av- vocato Antonio Cutolo, rappresentato e difeso dagli avvocati Donato Sardone e Rodolfo Brognieri, giusta delega in calce al ricorso; contro la …Leggi di più...
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