Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 05/05/2025, n. 8679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8679 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08679/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03952/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3952 del 2023, proposto da RD ON, rappresentato e difeso dall’Avvocato Paolo Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela delle SCIA in sanatoria presentate in data 7.06.2021, nn. 63986 e 64003 e, in data 9.6.2021, n. 65472, nonchè di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai precedenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 2.2.2023 e depositato in data 3.3.2023, RD ON ha adito l’intestato Tribunale nei confronti di Roma Capitale al fine di sentir annullare la comunicazione di avvio del procedimento per l’annullamento in autotutela delle SCIA in sanatoria presentate in data 7.06.2021, nn. 63986 e 64003 e, in data 9.6.2021, n. 65472, nonchè di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ai precedenti.
A sostegno del ricorso, il ricorrente ha eccepito, con il primo motivo di ricorso, l’intervenuto consolidamento delle descritte SCIA, stante il decorso del termine di 180 giorni cui agli artt. 19 e 21 nonies L. 241/90 per l’esercizio del potere di autotutela, e, quindi, la formazione del legittimo affidamento in capo a esso.
Con il secondo motivo di ricorso, è stata eccepita la genericità dell’atto impugnato, asseritamente adottato in violazione del principio di tipicità, nonché dell’art. 3 L.241/90 per difetto di motivazione. In particolare, Roma Capitale avrebbe omesso ivi di indicare le norme che renderebbero le SCIA per cui è causa inefficaci.
Con la terza doglianza, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10 bis L. 241/90 per deficit di contraddittorio procedimentale.
Costituitasi in giudizio, Roma Capitale ha eccepito, con memoria del 20.3.2025, l’inammissibilità del ricorso, perché avente a oggetto l’impugnazione di un atto endoprocedimentale, nonché l’infondatezza delle doglianze di merito ivi esposte.
All’udienza pubblica del 23 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per originaria carenza di interesse in capo al ricorrente.
Al riguardo, giova premettere come la nozione di interesse ad agire costituisca (insieme alla legittimazione ad agire) una delle due condizioni dell’azione, afferendo entrambe al diritto all’azione quale proiezione processuale della pretesa sostanziale, e consiste nell’utilità che il privato trae dalla pronuncia giurisdizionale. Consegue che tale interesse è inevitabilmente e inscindibilmente connesso al pregiudizio alla propria sfera giuridica che l’interessato subisce in virtù della potata applicativa del provvedimento impugnato.
Tale interesse, tuttavia, risponde a precise coordinate ermeneutiche: deve essere immediato (ossia diretto e non riflesso o mediato), attuale (deve sussistere al tempo del ricorso), concreto (deve essere collegato alla lesione del bene della vita), effettivo (e non ipotetico), personale (deve essere fatto valere dal soggetto leso).
L’interesse ad agire si compone quindi di due componenti: a) una positiva, che si precisa nell’esistenza di un provvedimento amministrativo, con effetti immediati, diretti, attuali, esterni (non atto endoprocedimentale) e quindi lesivi della situazione giuridica soggettiva attiva di cui è titolare il privato, sia sotto il profilo materiale (impossibilità di conseguire il bene della vita), sia morale (onore, reputazione); b) una negativa, che esclude la sussistenza di tale interesse ogni qual volta dall’atto amministrativo gravato non derivi al privato una lesione effettiva (pregiudizio) della propria sfera giuridica.
Quanto appena dedotto consente al Collegio di affermare il carattere tendenzialmente neutro della comunicazione ex art. 7 L. 241/90, in quanto la P.A. ben potrebbe, completata l’istruttoria, accogliere l’istanza del privato. In altre parole, la comunicazione di avvio del procedimento si limita a informare l’interessato che verrà svolta un’istruttoria in ordine all’istanza portata all’attenzione dell’Amministrazione.
Le medesime conclusioni valgono anche in riferimento al preavviso di rigetto che, lungi dall’avere portata immediata lesiva, mira a indurre il privato a presentare deduzioni difensive (ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90) rispetto ai motivi ostativi provvisoriamente addotti dall’Amministrazione. Di qui il carattere non immediatamente lesivo del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90, in quanto l’Amministrazione, viste le deduzioni del privato in ordine all’eventuale preavviso di diniego, ben può ritenere superate tutte le ragioni ostative dalla stessa addotte nel preavviso e quindi concludere il procedimento in senso favorevole all’istante.
In definitiva, solamente l’adozione del provvedimento finale, che quindi viene emanato all’esito di adeguata istruttoria e del contraddittorio endoprocedimentale e che, in caso di rigetto, deve contenere le controdeduzioni dell’Amministrazione rispetto alle deduzioni formulate dall’istante ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/90, è effettivamente, immediatamente, direttamente, attualmente e concretamente lesivo della sfera giuridica del privato.
Applicando tali principi al caso di specie, si ricava che l’impugnazione della descritta comunicazione di avvio del procedimento, mirando alla caducazione di un atto endoprocedimentale, non è sorretta dall’interesse ad agire, non essendo tale atto immediatamente lesivo della sfera giuridica del privato.
Esso, infatti, è privo di valenza provvedimentale, è atto prodromico all’adozione del provvedimento finale (questo sì avente natura e carattere provvedimentale) ed è funzionale, oltre che a innescare il contraddittorio endoprocedimentale, allo svolgimento dell’istruttoria.
Del resto, dalla disamina dell’atto gravato, non v’è dubbio che trattasi di comunicazione di avvio del procedimento, visto che esso precisa, da un lato, che nei successivi 30 giorni il procedimento verrà concluso mediante l’adozione dell’atto finale e, dall’altro, che il privato potrà controdedurre sugli esiti dell’istruttoria che apparissero, hic et nunc , a esso sfavorevoli.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del giudizio in favore di parte resistente che liquida in € 3.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Licheri, Presidente FF
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Christian Corbi | Giuseppe Licheri |
IL SEGRETARIO