Articolo 4 della Legge 25 febbraio 1971, n. 111
Articolo 3Articolo 5
Versione
15 aprile 1971
Art. 4.
L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' delle opere approvate.
Gli enti e le societa' concessionarie provvedono direttamente alle operazioni di esproprio sulla base dei piani approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.
L'indicazione delle indennita' offerte, prevista dallo articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e determinate ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 , deve essere fatta sulla base di stime eseguite dagli uffici tecnici erariali che sostituiscono, a tutti gli effetti, le perizie previste dall'articolo 32 della citata legge n. 2359.
Entrata in vigore il 15 aprile 1971
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