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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/07/2024, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione della causa ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 1545/2022, introdotta
DA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Giuliano Parte_1 C.F._1 presso il cui studio domicilia;
-ricorrente-
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Daniele Rienzo;
E
, in persona del Direttore p.t. Controparte_2
-resistenti-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe rappresentava che in data 19.4.2022 gli era stata notificata intimazione di pagamento comunicata dall'agente di riscossione sulla base Controparte_3 di una cartella di pagamento, a suo giudizio, ad oggetto contributi prescritti ax art. 3 della legge 335/95, avuto riguardo al fatto che non erano mai stati notificati all'istante opponente atti interruttivi della prescrizione, nemmeno successivamente alla data di notifica della cartella di pagamento. Deduceva l'opponente che l'intimazione n. 07120229005253323/00 aveva ad oggetto la cartella di pagamento n. 07120150148158468000 di euro 4.291,16 per la parte relativa a contributi previdenziali dell'ente creditore erano riferiti a crediti CP_4 oramai prescritti, essendo decorsi oltre cinque anni tra la data della notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica della intimazione di pagamento pervenuta, con prescrizione quinquennale già maturata in assenza di atti interruttivi. L' si costitutiva in giudizio e chiedeva con diffuse argomentazioni il rigetto del ricorso. Controparte_1 Si costituiva l' , il quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva. Controparte_2
1 La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione scritta fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle note delle parti. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc. Sussiste la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del concessionario (notifica degli atti di riscossione successivi agli avvisi di addebito).
In primis, deve essere precisato che spetta al giudice -in forza dei principii iura novit curia e di legalità della decisione giudiziaria, desumibili dall'art. 113, co. 1, c.p.c. e fermo restando il divieto di modificare i fatti allegati dalle parti nel processo- il potere di qualificare giuridicamente l'azione, attribuendo il corretto nomen iuris al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla prospettazione giuridica svolta nella domanda, ovvero nel provvedimento giudiziale reso all'esito del precedente grado di giudizio. Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta si precisa che l'intimazione di pagamento, benché non sia un atto di esecuzione forzata, la stessa manifesta pur sempre la volontà del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo – così chiaramente differenziandosi dall'ipotesi dell'inerzia dell'agente della riscossione ravvisabile laddove l'azione faccia seguito esclusivamente ad un estratto di ruolo – minacciando iniziative esecutive in caso di inottemperanza alla richiesta di pagamento nel termine perentorio ivi stabilito e giustifica, pertanto, l'interesse all'azione volta all'accertamento negativo del debito quale strumento atto a paralizzare l'avvio della paventata procedura coattiva. Il contribuente avverso l'intimazione di pagamento può: “proporre opposizione ai sensi dell'art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc); l'opposizione contro l'intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc”. (Cfr. Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384).
Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo
– in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973. La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica dei predetti avvisi. Ciò premesso, nel presente giudizio, il ricorrente non imposta il ricorso al fine di ottenere il recupero di tutela per la difesa concernente il merito delle omissioni contributive riscontrate dall' per cui non è necessario CP_4 verificare la ritualità della notifica della cartella di pagamento.
Il dato in contestazione, infatti, secondo la prospettazione attorea, è costituito dalla mancanza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti dopo la notifica della predetta cartella. La domanda proposta non può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , compromessa dalla mancata notifica dell'avviso di addebito. CP_4
Essa infatti non tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva. 2 Invero, il ricorrente ha fatto riferimento, nel caso di specie, al termine prescrizionale decorso successivamente alla presunta notificazione della cartella di pagamento, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale. In subiecta materia, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite affermando che, anche a seguito della notifica della cartella/avviso di addebito non opposto, il termine di prescrizione resta quinquennale.
La Cassazione ha, infatti, chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale (v. Cass. Sez. Unite 23397/2016 secondo cui: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad CP_ acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' ”. Applicando, tali direttive ermeneutiche al caso di specie, si ritiene che alcuna prescrizione quinquennale sia maturata, in quanto la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 2.04.2016 e la notifica della successiva intimazione di pagamento è avvenuta in data 19.04.2022 considerando la sospensione dei termini prevista per il periodo COVID, dall'08.3.2020 al 28.2.2021, disposta dal legislatore (art 68 DL 18/20) a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID, non è maturata alcuna la prescrizione. Le spese di lite stante la natura del giudizio e i recenti mutamenti giurisprudenziali, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
2. Rigetta il ricorso;
3. Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 3.7.2024
Il Giudice del Lavoro
Dr.Monica d'Agostino
3
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito della trattazione della causa ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R. G. n. 1545/2022, introdotta
DA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Giuliano Parte_1 C.F._1 presso il cui studio domicilia;
-ricorrente-
E
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Daniele Rienzo;
E
, in persona del Direttore p.t. Controparte_2
-resistenti-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe rappresentava che in data 19.4.2022 gli era stata notificata intimazione di pagamento comunicata dall'agente di riscossione sulla base Controparte_3 di una cartella di pagamento, a suo giudizio, ad oggetto contributi prescritti ax art. 3 della legge 335/95, avuto riguardo al fatto che non erano mai stati notificati all'istante opponente atti interruttivi della prescrizione, nemmeno successivamente alla data di notifica della cartella di pagamento. Deduceva l'opponente che l'intimazione n. 07120229005253323/00 aveva ad oggetto la cartella di pagamento n. 07120150148158468000 di euro 4.291,16 per la parte relativa a contributi previdenziali dell'ente creditore erano riferiti a crediti CP_4 oramai prescritti, essendo decorsi oltre cinque anni tra la data della notifica degli avvisi di addebito e la data della notifica della intimazione di pagamento pervenuta, con prescrizione quinquennale già maturata in assenza di atti interruttivi. L' si costitutiva in giudizio e chiedeva con diffuse argomentazioni il rigetto del ricorso. Controparte_1 Si costituiva l' , il quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva. Controparte_2
1 La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione scritta fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle note delle parti. In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro ex art.444 cpc. Sussiste la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di provenienza del concessionario (notifica degli atti di riscossione successivi agli avvisi di addebito).
In primis, deve essere precisato che spetta al giudice -in forza dei principii iura novit curia e di legalità della decisione giudiziaria, desumibili dall'art. 113, co. 1, c.p.c. e fermo restando il divieto di modificare i fatti allegati dalle parti nel processo- il potere di qualificare giuridicamente l'azione, attribuendo il corretto nomen iuris al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla prospettazione giuridica svolta nella domanda, ovvero nel provvedimento giudiziale reso all'esito del precedente grado di giudizio. Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta si precisa che l'intimazione di pagamento, benché non sia un atto di esecuzione forzata, la stessa manifesta pur sempre la volontà del recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo – così chiaramente differenziandosi dall'ipotesi dell'inerzia dell'agente della riscossione ravvisabile laddove l'azione faccia seguito esclusivamente ad un estratto di ruolo – minacciando iniziative esecutive in caso di inottemperanza alla richiesta di pagamento nel termine perentorio ivi stabilito e giustifica, pertanto, l'interesse all'azione volta all'accertamento negativo del debito quale strumento atto a paralizzare l'avvio della paventata procedura coattiva. Il contribuente avverso l'intimazione di pagamento può: “proporre opposizione ai sensi dell'art.615 cpc per questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (es., pagamento del debito, morte del contribuente, prescrizione del credito), davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art.615, comma 1, cpc), ovvero dinanzi al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art.615, comma 2 ed art.618 bis cpc); l'opposizione contro l'intimazione di pagamento con la quale si deducano fatti estintivi del credito va, quindi, qualificata come opposizione all'esecuzione ex art.615 cpc e non agli atti esecutivi ex art.617 cpc”. (Cfr. Corte di Cassazione con sentenza 13.8.2019 n. 21384).
Ciò posto, come correttamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, (sent. Cass. SSUU n. 2053 del 31.01.2006), dopo la notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito che l'ha sostituita dal 2013), per attivare la procedura esecutiva occorre l'iscrizione d'ipoteca – equiparabile al fermo amministrativo
– in quanto preordinata all'espropriazione forzata essendo un atto funzionale all'espropriazione medesima, ovvero un mezzo teso ad agevolare la realizzazione del credito”. Tanto premesso, è indiscutibile che espropriazione, ipoteca legale e fermo amministrativo, benché non vincolati gli uni agli altri, vantano comunque identici presupposti e condizioni, posto che gli stessi dipendono direttamente e immediatamente dalla concreta ed attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento.
Nel caso, quindi, sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella o dell'avviso di addebito, l'espropriazione può essere avviata – e l'iscrizione ipotecaria potrà essere disposta – solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del DPR n. 602/1973. La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo (ossia del credito contenuto nella cartella esattoriale) a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Nel caso in esame, l'esistenza dell'intimazione di pagamento di cui all'art.50, 2° comma del DPR 602/73 depone nel senso che è trascorso oltre un anno dalla notifica degli avvisi di addebito, circostanza confermata dalla data dell'evento della notifica dei predetti avvisi. Ciò premesso, nel presente giudizio, il ricorrente non imposta il ricorso al fine di ottenere il recupero di tutela per la difesa concernente il merito delle omissioni contributive riscontrate dall' per cui non è necessario CP_4 verificare la ritualità della notifica della cartella di pagamento.
Il dato in contestazione, infatti, secondo la prospettazione attorea, è costituito dalla mancanza di atti interruttivi della prescrizione intervenuti dopo la notifica della predetta cartella. La domanda proposta non può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta dall' , compromessa dalla mancata notifica dell'avviso di addebito. CP_4
Essa infatti non tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva. 2 Invero, il ricorrente ha fatto riferimento, nel caso di specie, al termine prescrizionale decorso successivamente alla presunta notificazione della cartella di pagamento, in tal modo proponendo una opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., svincolata dal rispetto di qualunque termine decadenziale. In subiecta materia, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite affermando che, anche a seguito della notifica della cartella/avviso di addebito non opposto, il termine di prescrizione resta quinquennale.
La Cassazione ha, infatti, chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale (v. Cass. Sez. Unite 23397/2016 secondo cui: “la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad CP_ acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' ”. Applicando, tali direttive ermeneutiche al caso di specie, si ritiene che alcuna prescrizione quinquennale sia maturata, in quanto la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in data 2.04.2016 e la notifica della successiva intimazione di pagamento è avvenuta in data 19.04.2022 considerando la sospensione dei termini prevista per il periodo COVID, dall'08.3.2020 al 28.2.2021, disposta dal legislatore (art 68 DL 18/20) a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID, non è maturata alcuna la prescrizione. Le spese di lite stante la natura del giudizio e i recenti mutamenti giurisprudenziali, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; Controparte_2
2. Rigetta il ricorso;
3. Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, lì 3.7.2024
Il Giudice del Lavoro
Dr.Monica d'Agostino
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