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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Messina
Terza Sez. Civile (sez. Immigrazione)
TRIBUNALE DI MESSINA
N. R.G. 4559/2024
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Salvatore Irullo, nella causa civile promossa da:
, nata il [...] a [...], Middlesex County - Stati Uniti, Parte_1
Massachusetts - Brasile, residente in [...]., n°. 20, Westchester County, Hastings on Hud -
Stati Uniti, New York - 10706;
, minore rappresentato dai genitori e Parte_2 Parte_1 Per_1
, nato il [...] a [...] - Stati Uniti, New York - Brasile, residente in [...].,
[...]
n°. 20, Westchester County, Hastings on Hud - Stati Uniti, New York - 10706;
, minore rappresentato dai genitori , nata il Parte_3 Parte_1
20/04/2009 a Manhattan - Stati Uniti, New York - Brasile, residente in [...]., n°. 20,
Westchester County, Hastings on Hud - Stati Uniti, New York - 10706;
, nata il [...] a [...], Middlesex County - Stati Uniti, Parte_4
Massachusetts - Brasile, residente in [...]., n°. 21, Norfolk County, Norwood - Stati Uniti,
Massachusetts - 02062;
, nato il [...] a [...], Medina County - Stati Uniti, Parte_5
Ohio - Brasile, residente in [...]., n°. 21, Norfolk County, Norwood - Stati Uniti,
Massachusetts - 02062;
, nata il [...] a [...], Laramie County - Stati Parte_6
Uniti, Wyoming - Brasile, residente in Worcester Dr., n°. 21, Norfolk County, Norwood - Stati Uniti,
Massachusetts - 02062; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Pinelli e presso il loro studio, sito in Toma, via Crescenzio n.25, elettivamente domiciliati
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F. presso i cui uffici in C.F._1
Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato,
-resistente- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.03.2025, esaminati atti e documenti di causa, analizzate le questioni controverse, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ex art. ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 06.11.2024, i ricorrenti adivano questo Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti della sig.ra , nata nel Comune di Messina il 18.07.1881 da Persona_2 genitori italiani e poi emigrata in America.
Il , regolarmente costituito in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, non ha contestato nel merito la domanda, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti, ma ha chiesto la compensazione delle spese di lite, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione alla trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la stessa vincolata ad applicare in maniera letterale le disposizioni di legge tutt'oggi vigenti.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, non è intervenuto nel Giudizio.
All'udienza del 17.03.2025, la causa veniva stata assunta in decisione.
* * *
Va, in primo luogo, precisato che la decisione è di competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017
n. 13, prevedendo che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando
l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, essendo l'ascendente degli odierni ricorrenti nata a [...], il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma 4- bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1 c.p.c. secondo cui è competente il Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
In ordine al requisito dell'interesse ad agire, va rilevato che il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis non avrebbe potuto trovare tutela in sede amministrativa, poiché, quando nella linea genealogica si apprezza una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca precostituzionale, come nel caso di specie, l'Autorità amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti in materia dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema
Corte di Cassazione, dovendosi limitare ad applicare la normativa.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente l'interesse ad agire.
Nel merito, gli istanti esponevano:
1. che, in data 18/07/1881 da genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di Messina (ME), la sig.ra , cittadina italiana poi emigrata negli Stati Uniti;
Persona_2
2. Che la Sig.ra non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, non Persona_2
risultando alcuna naturalizzazione;
3. Che dalla unione della Sig.ra e del Sig. Persona_2 Persona_3 nasceva nello Stato del Massachusetts (Stati Uniti) in data 13/08/1910,
[...]
; Per_4
4. Che dalla unione fra e nasceva, in data Persona_4 Persona_5
15/10/1933, ; Persona_6
5. Che dalla unione fra e nascevano due figlie: Persona_6 CP_2
e ; Parte_1 Parte_4
6. Che , odierna ricorrente, nata il [...] si univa a Parte_1
e, dalla loro unione nascevano due figli: Persona_7 Parte_2
, odierno ricorrente, nato il [...] ed ,
[...] Parte_3 odierna ricorrente, nata il [...];
7. Che , odierna ricorrente, nata il [...] si univa a Parte_4
e, dalla loro unione nascevano due figli: Controparte_3 [...]
, odierno ricorrente, nato il [...] e Parte_5 [...]
, odierna ricorrente, nata il [...]. Parte_6
A sostegno di quanto dedotto, al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, i ricorrenti producevano la seguente documentazione:
1. Certificato di nascita di;
Persona_2
2. Certificato negativo di naturalizzazione di Tribunale Distrettuale Persona_2
Massachussetts;
3. Certificato negativo di naturalizzazione di Ministero della Persona_2
Sicurezza Interno degli Stati Uniti - Servizio immigrazione;
4. Certificato dell'atto di nascita di;
5. Certificato dell'atto di nascita di 6. Certificato dell'atto di Persona_4 Persona_6 nascita di;
7. Certificato dell'atto di nascita di;
Parte_1 Parte_2
8. Certificato dell'atto di nascita di;
9. Certificato dell'atto di nascita di Parte_3
; 10. Certificato dell'atto di nascita di Parte_4 Parte_5
; 11. Certificato dell'atto di nascita di;
Albero
[...] Parte_6 genealogico.
Sul punto va rilevato che le certificazioni anagrafiche redatte e rilasciate dalle Autorità straniere risultano tutte debitamente tradotte e apostillate, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 Ottobre 1961 (Convenzione sull'apostille), cui hanno aderito tanto l'Italia quanto l'America.
Orbene, occorre innanzitutto richiamare la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
In Italia, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 5/02/1992, che detta i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis, stabilendo che alla cittadinanza ha diritto il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (art. 1)
e che ad essa può rinunciare solo chi ne è titolare (art. 11).
Il legislatore nazionale ha mantenuto sostanzialmente il prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza su cui poggiava la previgente normativa dando, tuttavia, maggior peso ai legami di sangue (ius sangiunis) rispetto ad altri indici di legame (ius soli); difatti, fino all'avvento della legge del 1992, questa materia era disciplinata dalla legge n. 555 del 13 giugno del 1912, intitolata “Sulla cittadinanza italiana”, rimasta vigente anche successivamente all'entrata in vigore della Costituzione.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza risalgono allo Statuto Albertino e al Codice civile del 1865; nello specifico, gli articoli da 4 a 15 del
Codice civile del 1865 prevedevano l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte del figlio di padre cittadino e la perdita per rinuncia seguita da emigrazione o per avere ottenuto una cittadinanza straniera.
Le regole stabilite dal codice civile del 1865, appena richiamate, hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912.
Nel 1912, infatti, venne approvata la legge n. 555, prima legge organica della cittadinanza, la quale si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia.
Più precisamente, si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio;
di contro, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della l. 13 giugno 1912 n. 555, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana e, di conseguenza, non poteva più trasmetterla ai discendenti.
Sennonché, tale assetto normativo, divenuto non più attuale in seguito all'introduzione dalla
Carta costituzionale nel 1948, ispirata al principio di uguaglianza tra uomo e donna ed a rinnovati valori sociali, ha reso necessario l'intervento della Corte Costituzionale, dapprima, avverso quella disposizione che privava automaticamente della cittadinanza la donna che aveva contratto matrimonio con lo straniero assumendo la cittadinanza di tale Paese e, successivamente, contro quella disposizione che limitava la trasmissione della cittadinanza italiana al figlio da parte del padre, escludendo la madre.
Difatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della summenzionata legge, per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione Italiana, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero, determinando così che il marito straniero comunicasse automaticamente alla coniuge il proprio status civitatis.
Secondo la Corte, la norma in questione contrastava con i principi della Costituzione che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini, senza distinzione di genere (art. 3) e ordinano il matrimonio sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29), poiché creava una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna, contraria all'art. 3 della
Costituzione, e minava l'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione.
In virtù di tale pronuncia, è stata approvata la legge n. 151 del 1975, recante disposizioni in materia di riforma del diritto di famiglia, la quale ha stabilito che le donne che avevano perso la cittadinanza a causa del matrimonio con un cittadino straniero o per le vicende di cittadinanza riguardanti il marito, potevano riacquistarla tramite una espressa dichiarazione di volontà in tal senso.
Alla succitata pronuncia ha fatto seguito la sentenza n. 30 del 1983, con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio nato da madre cittadina.
In particolare, la Corte evidenziava che “L'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con
l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare
i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr.
Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
Sul solco delle precedenti decisioni, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009 ha esteso gli effetti delle predette pronunce, stabilendo che, in forza delle sentenze della Consulta n.
87 del 1975 e 30 del 1983, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(art. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Pertanto, la Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, afferma che il diritto di cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile, fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il la trasmissione dello status civitatis. Dunque, secondo il ragionamento della Corte, ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Orbene, la linea di discendenza, di derivazione materna, riportata nell'atto introduttivo trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta, in particolare, che i ricorrenti discendono dalla sig.ra cittadina italiana, nata a [...] il [...], la quale Persona_2 emigrava in America, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi americana, come risulta dai certificati allegati in giudizio.
Più precisamente, dalla documentazione in atti si ricava: che la sig.ra non ha Persona_2
mai perso la cittadinanza italiana, in quanto ha contratto matrimonio con un cittadino italiano, il sig.
; che la sig.ra ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia Persona_3 Persona_2 [...]
; che l'ascendente, sig.ra , per mezzo della figlia , ha trasmesso Per_4 Persona_2 Persona_4 la cittadinanza italiana alla TE;
che per il tramite della TE , l'ava Persona_6 Persona_6 [...]
ha trasmesso la cittadinanza italiana alle pronipoti e Per_2 Parte_1 Parte_4
odierne ricorrenti;
che le stesse hanno, dunque, trasmesso lo status di cittadina italiana della
[...]
sig.ra ai loro rispettivi figli, tutti odierni ricorrenti, , Persona_2 Parte_2 Parte_3
e .
[...] Parte_5 Parte_6
Risulta, dunque, documentalmente provato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega i richiedenti all'ava italiana , quale bisnonna di alcuni e trisavola di altri. Persona_2
Infatti, occorre rilevare che, sotto il profilo probatorio, spetta a colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana dimostrare di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, che abbia formulato l'eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
In tal senso, né il certificato negativo di naturalizzazione relativo alla sig.ra Persona_2 né gli altri certificati sono stati contestati dalla parte resistente, la quale non ha fornito prove in senso diverso.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., la mancata naturalizzazione, in quanto fatto non contestato, non richiede accertamenti ulteriori, dovendola ritenere sussistente proprio in virtù della mancata contestazione e, per tale motivo, costituisce prova tanto della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente quanto della continuità genealogica.
In conclusione, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea diretta ed ininterrotta, dalla cittadina italiana
. Persona_2 Pertanto, in forza delle considerazioni sopra esposte e in applicazione dei principi sanciti dal
Giudice delle leggi nelle sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 e dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4466 del 2009, la domanda avanzata da parte attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice onorario dott. Salvatore Irullo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Messina, 21 maggio 2025
Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
Terza Sez. Civile (sez. Immigrazione)
TRIBUNALE DI MESSINA
N. R.G. 4559/2024
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Salvatore Irullo, nella causa civile promossa da:
, nata il [...] a [...], Middlesex County - Stati Uniti, Parte_1
Massachusetts - Brasile, residente in [...]., n°. 20, Westchester County, Hastings on Hud -
Stati Uniti, New York - 10706;
, minore rappresentato dai genitori e Parte_2 Parte_1 Per_1
, nato il [...] a [...] - Stati Uniti, New York - Brasile, residente in [...].,
[...]
n°. 20, Westchester County, Hastings on Hud - Stati Uniti, New York - 10706;
, minore rappresentato dai genitori , nata il Parte_3 Parte_1
20/04/2009 a Manhattan - Stati Uniti, New York - Brasile, residente in [...]., n°. 20,
Westchester County, Hastings on Hud - Stati Uniti, New York - 10706;
, nata il [...] a [...], Middlesex County - Stati Uniti, Parte_4
Massachusetts - Brasile, residente in [...]., n°. 21, Norfolk County, Norwood - Stati Uniti,
Massachusetts - 02062;
, nato il [...] a [...], Medina County - Stati Uniti, Parte_5
Ohio - Brasile, residente in [...]., n°. 21, Norfolk County, Norwood - Stati Uniti,
Massachusetts - 02062;
, nata il [...] a [...], Laramie County - Stati Parte_6
Uniti, Wyoming - Brasile, residente in Worcester Dr., n°. 21, Norfolk County, Norwood - Stati Uniti,
Massachusetts - 02062; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Pinelli e presso il loro studio, sito in Toma, via Crescenzio n.25, elettivamente domiciliati
-ricorrenti- contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F. presso i cui uffici in C.F._1
Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato,
-resistente- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.03.2025, esaminati atti e documenti di causa, analizzate le questioni controverse, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Con ricorso ex art. ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 06.11.2024, i ricorrenti adivano questo Tribunale per chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere diretti discendenti della sig.ra , nata nel Comune di Messina il 18.07.1881 da Persona_2 genitori italiani e poi emigrata in America.
Il , regolarmente costituito in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato, non ha contestato nel merito la domanda, rimettendo al Tribunale adito l'accertamento della c.d. continuità genealogica al fine del riconoscimento della cittadinanza italiana in favore degli odierni ricorrenti, ma ha chiesto la compensazione delle spese di lite, evidenziando l'impossibilità per l'Amministrazione, in assenza di un intervento del legislatore, di dar luogo alla diretta applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione in relazione alla trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, essendo la stessa vincolata ad applicare in maniera letterale le disposizioni di legge tutt'oggi vigenti.
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, non è intervenuto nel Giudizio.
All'udienza del 17.03.2025, la causa veniva stata assunta in decisione.
* * *
Va, in primo luogo, precisato che la decisione è di competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto legge 17.02.2017
n. 13, prevedendo che “All'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando
l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, essendo l'ascendente degli odierni ricorrenti nata a [...], il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica.
Infatti, ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L. 13/2017 “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana” mentre ai sensi del successivo comma 4 “salvo quanto previsto dal comma 4- bis, In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Tale espressa deroga consente di superare anche la previsione contenuta nel medesimo art. 50 bis, primo comma n. 1 c.p.c. secondo cui è competente il Tribunale in composizione collegiale nelle cause in cui è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero “salvo che sia diversamente disposto”.
In ordine al requisito dell'interesse ad agire, va rilevato che il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis non avrebbe potuto trovare tutela in sede amministrativa, poiché, quando nella linea genealogica si apprezza una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca precostituzionale, come nel caso di specie, l'Autorità amministrativa non può fare applicazione dei principi sanciti in materia dalla Corte Costituzionale e dalla Suprema
Corte di Cassazione, dovendosi limitare ad applicare la normativa.
Deve, pertanto, ritenersi sussistente l'interesse ad agire.
Nel merito, gli istanti esponevano:
1. che, in data 18/07/1881 da genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di Messina (ME), la sig.ra , cittadina italiana poi emigrata negli Stati Uniti;
Persona_2
2. Che la Sig.ra non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, non Persona_2
risultando alcuna naturalizzazione;
3. Che dalla unione della Sig.ra e del Sig. Persona_2 Persona_3 nasceva nello Stato del Massachusetts (Stati Uniti) in data 13/08/1910,
[...]
; Per_4
4. Che dalla unione fra e nasceva, in data Persona_4 Persona_5
15/10/1933, ; Persona_6
5. Che dalla unione fra e nascevano due figlie: Persona_6 CP_2
e ; Parte_1 Parte_4
6. Che , odierna ricorrente, nata il [...] si univa a Parte_1
e, dalla loro unione nascevano due figli: Persona_7 Parte_2
, odierno ricorrente, nato il [...] ed ,
[...] Parte_3 odierna ricorrente, nata il [...];
7. Che , odierna ricorrente, nata il [...] si univa a Parte_4
e, dalla loro unione nascevano due figli: Controparte_3 [...]
, odierno ricorrente, nato il [...] e Parte_5 [...]
, odierna ricorrente, nata il [...]. Parte_6
A sostegno di quanto dedotto, al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadini italiani, i ricorrenti producevano la seguente documentazione:
1. Certificato di nascita di;
Persona_2
2. Certificato negativo di naturalizzazione di Tribunale Distrettuale Persona_2
Massachussetts;
3. Certificato negativo di naturalizzazione di Ministero della Persona_2
Sicurezza Interno degli Stati Uniti - Servizio immigrazione;
4. Certificato dell'atto di nascita di;
5. Certificato dell'atto di nascita di 6. Certificato dell'atto di Persona_4 Persona_6 nascita di;
7. Certificato dell'atto di nascita di;
Parte_1 Parte_2
8. Certificato dell'atto di nascita di;
9. Certificato dell'atto di nascita di Parte_3
; 10. Certificato dell'atto di nascita di Parte_4 Parte_5
; 11. Certificato dell'atto di nascita di;
Albero
[...] Parte_6 genealogico.
Sul punto va rilevato che le certificazioni anagrafiche redatte e rilasciate dalle Autorità straniere risultano tutte debitamente tradotte e apostillate, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 5 Ottobre 1961 (Convenzione sull'apostille), cui hanno aderito tanto l'Italia quanto l'America.
Orbene, occorre innanzitutto richiamare la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
In Italia, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta nella legge n. 91 del 5/02/1992, che detta i criteri volti all'acquisizione o alla perdita dello status civitatis, stabilendo che alla cittadinanza ha diritto il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (art. 1)
e che ad essa può rinunciare solo chi ne è titolare (art. 11).
Il legislatore nazionale ha mantenuto sostanzialmente il prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza su cui poggiava la previgente normativa dando, tuttavia, maggior peso ai legami di sangue (ius sangiunis) rispetto ad altri indici di legame (ius soli); difatti, fino all'avvento della legge del 1992, questa materia era disciplinata dalla legge n. 555 del 13 giugno del 1912, intitolata “Sulla cittadinanza italiana”, rimasta vigente anche successivamente all'entrata in vigore della Costituzione.
Invero, le prime vere disposizioni in materia di acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza risalgono allo Statuto Albertino e al Codice civile del 1865; nello specifico, gli articoli da 4 a 15 del
Codice civile del 1865 prevedevano l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis da parte del figlio di padre cittadino e la perdita per rinuncia seguita da emigrazione o per avere ottenuto una cittadinanza straniera.
Le regole stabilite dal codice civile del 1865, appena richiamate, hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912.
Nel 1912, infatti, venne approvata la legge n. 555, prima legge organica della cittadinanza, la quale si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia.
Più precisamente, si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio;
di contro, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della l. 13 giugno 1912 n. 555, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana e, di conseguenza, non poteva più trasmetterla ai discendenti.
Sennonché, tale assetto normativo, divenuto non più attuale in seguito all'introduzione dalla
Carta costituzionale nel 1948, ispirata al principio di uguaglianza tra uomo e donna ed a rinnovati valori sociali, ha reso necessario l'intervento della Corte Costituzionale, dapprima, avverso quella disposizione che privava automaticamente della cittadinanza la donna che aveva contratto matrimonio con lo straniero assumendo la cittadinanza di tale Paese e, successivamente, contro quella disposizione che limitava la trasmissione della cittadinanza italiana al figlio da parte del padre, escludendo la madre.
Difatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della summenzionata legge, per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione Italiana, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero, determinando così che il marito straniero comunicasse automaticamente alla coniuge il proprio status civitatis.
Secondo la Corte, la norma in questione contrastava con i principi della Costituzione che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini, senza distinzione di genere (art. 3) e ordinano il matrimonio sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29), poiché creava una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna, contraria all'art. 3 della
Costituzione, e minava l'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione.
In virtù di tale pronuncia, è stata approvata la legge n. 151 del 1975, recante disposizioni in materia di riforma del diritto di famiglia, la quale ha stabilito che le donne che avevano perso la cittadinanza a causa del matrimonio con un cittadino straniero o per le vicende di cittadinanza riguardanti il marito, potevano riacquistarla tramite una espressa dichiarazione di volontà in tal senso.
Alla succitata pronuncia ha fatto seguito la sentenza n. 30 del 1983, con cui la Corte
Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio nato da madre cittadina.
In particolare, la Corte evidenziava che “L'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con
l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare
i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr.
Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”.
Sul solco delle precedenti decisioni, la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009 ha esteso gli effetti delle predette pronunce, stabilendo che, in forza delle sentenze della Consulta n.
87 del 1975 e 30 del 1983, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi
(art. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Pertanto, la Suprema Corte, pur condividendo e riconoscendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, in base al quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme risalenti ad una epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, afferma che il diritto di cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile, fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente e, di conseguenza, giustiziabile in ogni tempo;
ciò in forza dell'effetto dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale, che perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Le Sezioni Unite hanno, altresì, precisato che suddetto diritto è giustiziabile anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il la trasmissione dello status civitatis. Dunque, secondo il ragionamento della Corte, ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Orbene, la linea di discendenza, di derivazione materna, riportata nell'atto introduttivo trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, da cui risulta, in particolare, che i ricorrenti discendono dalla sig.ra cittadina italiana, nata a [...] il [...], la quale Persona_2 emigrava in America, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi americana, come risulta dai certificati allegati in giudizio.
Più precisamente, dalla documentazione in atti si ricava: che la sig.ra non ha Persona_2
mai perso la cittadinanza italiana, in quanto ha contratto matrimonio con un cittadino italiano, il sig.
; che la sig.ra ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia Persona_3 Persona_2 [...]
; che l'ascendente, sig.ra , per mezzo della figlia , ha trasmesso Per_4 Persona_2 Persona_4 la cittadinanza italiana alla TE;
che per il tramite della TE , l'ava Persona_6 Persona_6 [...]
ha trasmesso la cittadinanza italiana alle pronipoti e Per_2 Parte_1 Parte_4
odierne ricorrenti;
che le stesse hanno, dunque, trasmesso lo status di cittadina italiana della
[...]
sig.ra ai loro rispettivi figli, tutti odierni ricorrenti, , Persona_2 Parte_2 Parte_3
e .
[...] Parte_5 Parte_6
Risulta, dunque, documentalmente provato il rapporto di filiazione plurigenerazionale che lega i richiedenti all'ava italiana , quale bisnonna di alcuni e trisavola di altri. Persona_2
Infatti, occorre rilevare che, sotto il profilo probatorio, spetta a colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana dimostrare di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, che abbia formulato l'eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
In tal senso, né il certificato negativo di naturalizzazione relativo alla sig.ra Persona_2 né gli altri certificati sono stati contestati dalla parte resistente, la quale non ha fornito prove in senso diverso.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., la mancata naturalizzazione, in quanto fatto non contestato, non richiede accertamenti ulteriori, dovendola ritenere sussistente proprio in virtù della mancata contestazione e, per tale motivo, costituisce prova tanto della mancata perdita della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente quanto della continuità genealogica.
In conclusione, deve ritenersi che i ricorrenti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea diretta ed ininterrotta, dalla cittadina italiana
. Persona_2 Pertanto, in forza delle considerazioni sopra esposte e in applicazione dei principi sanciti dal
Giudice delle leggi nelle sentenze n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 e dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4466 del 2009, la domanda avanzata da parte attrice va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice onorario dott. Salvatore Irullo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi.
Messina, 21 maggio 2025
Il Giudice onorario
Dott. Salvatore Irullo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di
Messina.