Sentenza breve 6 dicembre 2024
Decreto cautelare 24 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza breve 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 15/01/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00311/2025REG.PROV.COLL.
N. 09658/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9658 del 2024, proposto da
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
IT IE, RE IE, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 22042/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Massimo Di Benedetto e Paolo Passolunghi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso ex artt. 117 e 31 c.p.a., notificato il 24 settembre 2024 e tempestivamente depositato, IE IT e IE RE, quali eredi di IE IC, hanno chiesto al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato da A.G.E.A., in relazione alla istanza/diffida presentata il 2 agosto 2024 dai medesimi, avente ad oggetto l’intimazione a provvedere sulla richiesta di revoca in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della l. n. 241/1990 e ss.mm., del provvedimento di accertamento del credito in ripetizione n. 5842, relativo ad aiuti compensativi al reddito previsti dalla P.A.C., emesso il 22 ottobre 2013, nei confronti del predetto IE IC, ed il conseguente accertamento dell’obbligo a provvedere della predetta Amministrazione intimata. Hanno poi chiesto nominarsi un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia di A.G.E.A..
1.1 In punto di fatto i ricorrenti hanno esposto:
- che IE IC era stato coinvolto, unitamente ad altre ottantacinque persone, in una indagine penale (R.G.N.R. 1487/2006) avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, avente ad oggetto una presunta indebita percezione di aiuti al reddito previsti dalla P.A.C.;
- che gli accertamenti del Corpo Forestale dello Stato (verbali n. 46 e 49 del 10 novembre 2005) avevano indotto il Ministero per le politiche agricole e forestali ad emettere ingiunzioni di pagamento nei confronti di IE IC (n. 1858/2010 e la n. 1859/2010), successivamente contestate in giudizio innanzi all’A.G..;
- che il procedimento penale a carico del IE si è concluso con sentenza del Tribunale penale di Bari di proscioglimento per intervenuta prescrizione (divenuta irrevocabile il 31 marzo 2013), così come i giudizi civili avverso i predetti verbali di accertamento si sono conclusi con l’annullamento degli stessi da parte del Tribunale civile di Bari (sentenza n. 890/2016);
- di aver presentato ad A.G.E.A., in data 2 agosto 2024, l’istanza/diffida di che trattasi, onde conseguire un provvedimento di revoca in autotutela ex art. 21-quinquies della l. n. 241/1990 e ss.mm., tenuto conto delle sopravvenienze fattuali che avrebbero determinato il venir meno dei presupposti che avevano comportato l’emissione dell’accertamento del credito in ripetizione n. 5842 del 2013;
- di non aver ricevuto alcun formale riscontro da parte dell’amministrazione intimata.
2. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha accolto il ricorso accertando e dichiarando l’inadempimento di A.G.E.A., in relazione all’istanza presentata dai ricorrenti il 2 agosto 2024 e dichiarando l’obbligo della medesima a provvedere, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e ss.mm., della predetta amministrazione entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla notifica ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, del pronuncia. Ha, altresì, disposto la nomina di un Commissario ad acta, individuato nella persona del Capo del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari presso il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che deve intendersi insediato (ove) decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni di cui sopra.
3. Con ricorso notificato il 23 dicembre 2024 e depositato lo stesso giorno A.G.E.A. ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma previa concessione di idonee misure cautelari, anche monocratiche, ex art. 98 c.p.a..
3.1 Ha Affidato il gravame ai motivi così rubricati:
1) violazione dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, per avere il giudice di primo grado affermato l’esistenza dell’obbligo di provvedere da 4 parte della pubblica amministrazione sull’istanza di autotutela presentata dalla parte privata ;
2 ) erronea valutazione delle circostanze di fatto, dalle quali emerge invero che le sopravvenienze non sono affatto rilevanti, in quanto – oltre ad essere assai risalenti – concernono questioni estranee a quelle prese in considerazione nel provvedimento di primo grado .
4. Con decreto presidenziale n. 4888 del 2024 del 24 dicembre 2024 è stata accolta l’istanza cautelare proposta da parte appellante ed è stata disposta la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata sulla scorta della considerazione che “sussiste il presupposto dell’estrema gravità e urgenza, in quanto dall’esecuzione della sentenza impugnata discende l’insediamento del commissario ad acta nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pubblicata il 6 dicembre 2024”.
5. Gli appellati IE IT e IE RE, pur regolarmente evocati, non si sono costituti in giudizio.
5.1 All’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2025 fissata per l’esame collegiale della domanda cautelare la causa è stata introitata per la decisione previo avviso a verbale alle parti ex art. 60 c.p.a..
6. L’appello è fondato.
7. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa, nell’accogliere l’azione avverso il silenzio proposta a mezzo del ricorso di primo grado, ha ritenuto configurabile un silenzio inadempimento del Ministero appellante sull’istanza di ritiro in autotutela presentata dagli odierni appellati il 2 agosto 2024 ed avente ad oggetto il provvedimento di accertamento del credito in ripetizione n. 5842, relativo ad aiuti compensativi al reddito previsti dalla P.A.C., emesso il 22 ottobre 2013.
Osserva parte appellante che ciò sarebbe escluso dalla giurisprudenza di questo Consiglio stante la morfologia latamente discrezionale dei poteri di autotutela (e segnatamente del potere di revoca ex art. 21-quinquies di cui alla l. n. 241 del 1990).
7.1 Il motivo coglie nel segno.
E’ sufficiente sul punto richiamare il granitico orientamento anche di questa Sezione secondo cui “In caso di presentazione di istanza di autotutela, l'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico; non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell'an, del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente” (Consiglio di Stato sez. IV, 21/05/2024, n.4518).
Ciò in quanto “l'ordinamento non riconosce, in via generale, un dovere giuridico in capo all'amministrazione di avviare il procedimento di autotutela, trattandosi di discrezionalità che cade sull'an dell'esercizio del potere, il cui ambito di rilevanza è sottratto anche al sindacato giurisdizionale afferendo alla sfera libera dei poteri dell'amministrazione” sicché:
- “Il silenzio sulla istanza di autotutela, al di fuori dei casi in cui sussista un dovere codificato di provvedere, non equivale, dunque, a inadempimento e tale situazione neppure determina un vuoto di tutela costituzionalmente illegittimo (v. Corte cost., sent. n. 181/2017), soprattutto quando si tradurrebbe in un'inammissibile rimessioni in termini rispetto ad atti non tempestivamente impugnati, come nel caso di specie”;
- “Il privato può naturalmente sollecitarne l'esercizio, segnalando l'asserita illegittimità degli atti impositivi o di recupero, ma la segnalazione non trasforma il procedimento officioso e discrezionale in un procedimento ad istanza di parte da concludere con un provvedimento espresso” (così sempre Consiglio di Stato sez. IV, 21/05/2024, n.4518).
7.2 Ne discende che, non essendo state dedotte valide ragioni per discostarsi dal sopra indicato consolidato insegnamento pretorio, non sussiste, nel caso di specie, alcun obbligo del Ministero appellante a pronunciarsi sull’istanza di ritiro in autotutela presentata dagli odierni appellati il 2 agosto 2024. Il che conduce ad escludere che l’inerzia serbata dall’amministrazione sia da qualificare in termini di silenzio inadempimento.
Ne consegue l’infondatezza dell’azione avverso il silenzio ex artt. 31, comma 1, e 117 c.p.a. proposta in primo grado.
8. Per le ragioni sopra sinteticamente esposte l’appello è fondato e va accolto. In riforma della sentenza impugnata va, per l’effetto, respinto il ricorso di primo grado.
L’accertata fondatezza del primo motivo di appello esonera peraltro, questo giudice dallo scrutinare l’ulteriore doglianza svolta in via di subordine (e dal cui accoglimento parte appellante non sarebbe comunque in grado di trare alcuna ulteriore utilità).
9. Sussistono, anche in considerazione della posizione subiettiva di parte appellata, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO