Decreto decisorio 14 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 14/09/2021, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 00524/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01245/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2015, proposto da
IE LT, rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca Pusateri e Stefano Sacchetto, con domicilio eletto presso lo studio Luca Pusateri in Venezia, San Marco, 4346;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro e Federico Trento, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Civica in Venezia, San Marco 4091;
Provincia di Venezia, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Comune di Venezia il 18 dicembre 2014 di sospensione della licenza taxi acqueo/autorizzazione noleggio con conducente n. 235 rilasciata al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 82 e 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 8 settembre 2015;
Rilevato altresì che in data 13 novembre 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 9 settembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO