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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta, in grado d'appello, al n. 8423/2024 R.G. promossa
DA
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gravili Gabriele;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Nell'udienza del 29.05.2025, previa discussione orale, la causa è stata decisa come da presente sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.12.2024 proprietario del veicolo tg. FH282ZP- Parte_2
proponeva appello, innanzi a questo Tribunale, avverso la sentenza n. 3121/2024, pubblicata in data
20.06.2024 e mai notificata, con la quale il Giudice di Pace di Lecce, rigettato il ricorso ex art. 204
C.d.S., confermava il verbale di contestazione n. V025854 (N.R.G. 2708/2023) elevatogli dal
Comando di Polizia Locale del Comune di per la violazione dell'art. 142, comma 8, del CP_1
Codice della Strada;
infrazione accertata a mezzo apparecchiatura PHOTORED 17/DR, matr. N. 005,
asseritamente omologato con D.M. LL.PP. n. 257 del 19.01.2016.
Con l'impugnata sentenza il Giudice di Pace di Lecce -analizzato ogni possibile contestazione formulata dal contro le sanzioni di cui all'opposto verbale di contestazione (alcune peraltro Pt_1
non eccepite né rilevabili di ufficio)- aveva rigettato il motivo di opposizione relativo all'omessa omologazione dell'apparecchiatura in esame (come anche della taratura) stante “la sostanziale equivalenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione dei dispositivi e sistemi di
regolazione e controllo della circolazione stradale” (cfr. pag. 3 della sentenza di I grado),
espressamente dissentendo rispetto ai dettami di cui alla nota ordinanza n. 10504/2024 della S.C.
Con unico motivo di gravame, l'appellante censurava la sentenza impugnata eccependone
l'illegittimità per “Motivazione contraddittoria ed insufficiente” espressa dal G.d.P. di Lecce in ordine alla “irregolarità dello strumento elettronico utilizzato, privo di omologazione- violazione dell'art. 115, c. 1, c.p.c.”, con conseguente annullamento dell'opposto verbale di contestazione n.
V025854 e condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il restava contumace, malgrado la regolarità della notifica dell'atto di appello e Controparte_1
del pedissequo decreto di fissazione di udienza, eseguita in data 23.01.2025.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata discussa in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, avendo il prodotto in primo grado Controparte_1
documentazione attestante la sola approvazione dell'apparecchiatura “Photored F17/Dr” (cfr. decreto prot. n. 257 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), difettando pacificamente dell'omologazione.
Ed invero, in conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. II, da ultimo
con ordinanza n. 12924/2025 “in tema di violazioni del codice della strada per superamento del
limite di velocità, l'accertamento eseguito con apparecchio “autovelox” approvato ma non
debitamente omologato è illegittimo. Infatti, la preventiva approvazione dello strumento di
rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico,
all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e dall'art.
192 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495 del 1992), trattandosi di procedimenti con
caratteristiche, natura e finalità diverse”.
Ebbene, con la richiamata pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha inteso dare continuità
all'indirizzo sezionale (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 10505/2024), al quale questo Tribunale aderisce,
secondo cui, “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio,
con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”; in altri termini, precisa la S.C., “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità
dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S.
(laddove l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”; pertanto,
“in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore (Cass. n.
14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”.
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta che il dispositivo “Photored F17DR” utilizzato dal è stato solo approvato (cfr. Decreto CP_1 CP_1
prot. 257 del 19-1-2016 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e non anche omologato;
ne consegue l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, che pertanto deve essere annullato.
Per le ragioni innanzi esposte, l'appello va accolto.
Dalla riforma della sentenza gravata discende astrattamente un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
le stesse, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata,
sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Silvia Saracino, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello proposto da nei Parte_1
confronti del avverso la sentenza n. 3121/2024 del Giudice di Pace di Lecce, Controparte_1
pubblicata il 20.06.2024 e mai notificata, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, annulla il verbale impugnato;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Lecce, 29-05-2025
Il Giudice
Dr.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Simona Marinosci.