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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/03/2025, n. 4809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4809 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 66165/2021, introdotta da
APOLI (NA), 08/02/1976), con il patrocinio dell'avv. MARIA ROSARIA DI Parte_1
GIULIO; ricorrente nei confronti di :
(GIAMAICA, 31/10/1968), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO Controparte_1
VACCARO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva emessa in data 21.09.2023 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi (NAPOLI 08.02.1976) e Parte_1 Controparte_1
(GIAMAICA, 31.10.1968), dalla cui unione erano nati: (di anni 23); (di anni
[...] Per_1 Per_2
21); (di anni 17); (di anni 13). Per_3 Per_4
Con ordinanza del 12.09.2023 era stata inoltre disposta la prosecuzione del giudizio per la necessità di procedere ad istruttoria - ed in particolare all'assunzione di diverse prove testimoniali - 2
ai fini della valutazione dell'addebito della separazione e della determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito a favore della resistente e dei figli.
Ad oggi il ricorrente rappresenta innanzitutto che la moglie, casalinga fin dalla nascita della primogenita, abbia fin da subito preteso un tenore di vita particolarmente agiato, pur senza aver mai fornito alcun contributo economico al mantenimento della famiglia;
tale situazione, differentemente da quanto sostenuto dalla resistente, non sarebbe dipesa da una richiesta del Sig. quanto da Pt_1
una libera scelta della donna che non avrebbe mai mostrato un particolare interesse né per la carriera e né per l'autosufficienza economica.
Conseguentemente, per tutta la durata del matrimonio, le spese familiari sono sempre state sostenute dal marito;
tale condizione è rimasta invariata anche a seguito dell'uscita del Sig. dalla casa Pt_1
familiare, avvenuta nell'ottobre 2020 a suo dire a causa di atteggiamenti violenti e vessatori da parte della moglie (es: lancio di sassi sul parabrezza della macchina di lui).
Per quanto riguarda i rapporti con i figli, il ricorrente rappresenta l'attività ostacolante della madre che - oltre a sminuire la figura paterna agli occhi dei ragazzi, facendo in particolare leva sul fatto che lo stesso si sia rifatto una vita con una nuova compagna - sarebbe addirittura arrivata al punto di sequestrare il telefono del figlio per evitare che potesse avere un rapporto telefonico Per_4
con il padre.
La Sig.ra inoltre, contravvenendo a quanto disposto dallo stesso Tribunale, avrebbe Pt_1
comunque iscritto il figlio alla scuola internazionale St. Georges's, costringendo il marito a Per_4
procedere al pagamento della retta della suddetta scuola privata.
Il ricorrente, in aggiunta, lamenta il fatto che puntualmente, pochi giorni dopo il versamento dei 2.500
euro mensili dovuti alla moglie e ai figli, quest'ultima spinga i ragazzi a contattare il padre per chiedere ulteriori bonifici con la scusa che non avrebbero i soldi neanche per la spesa alimentare.
Con riferimento alle questioni economiche, il Sig. comunica un evidente Pt_1
peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali posto che, non lavorando più presso la nota società Gamenet Group s.p.a., non avrebbe le medesime entrate di un tempo;
quel rapporto lavorativo, 3
difatti, è stato risolto consensualmente in data 13.05.2021, motivo per cui il ricorrente si è visto costretto a trasferirsi in Romania alla ricerca di un impiego nel suo settore di competenza. Ad oggi,
invece, la sua unica risorsa lavorativa sarebbe l'esercizio di un'attività di consulenza che nel 2024
avrebbe determinato l'incasso di circa 5.000 euro mensili, quasi la metà di quanto percepito in precedenza.
In definitiva, il ricorrente sostiene che la moglie, nonostante l'evidente peggioramento delle proprie condizioni economiche, continuerebbe a pretendere un tenore di vita che il marito non è più
in grado di garantire, tanto da vedersi costretto ad attingere ai risparmi di una vita, progressivamente erosi e destinati inesorabilmente a terminare.
Al momento, gli importi annuali che è tenuto a pagare sono:
• Retta di euro 25.000 per la IG , iscritta alla scuola privata di Per_3
St. George's International School di Roma;
• Retta di euro 25.000 per il figlio anche lui iscritto dalla madre alla suddetta scuola Per_4
privata;
• Retta universitaria all'Aberdeen University di circa euro 2.100 per il figlio;
Per_2
• Affitto di euro 5.500 per il figlio;
Per_2
• Mantenimento di circa euro 6.000, inviati direttamente a per le sue spese quotidiane Per_2
durante il suo soggiorno di studio all'estero;
• Mantenimento di euro circa 4.800 inviati direttamente alla IG;
Per_1
• Mantenimento di euro 9.000 inviati alla moglie per il mantenimento della IG , oltre Per_3
al pagamento di circa 3.600 euro inviati direttamente alla IG per le sue spese personali;
• Mantenimento di 12.000 euro per la moglie;
• Pagamento di euro 2.034 al mese per il mutuo della casa all'Olgiata, di cui la moglie è
comproprietaria; 370 euro al mese per il;
bollette varie. Controparte_2 4
In conclusione, il ricorrente chiede: l'affidamento congiunto di e con la Per_3 Per_4
predisposizione di un idoneo calendario per la frequentazione dei figli;
la cessazione dell'obbligo di mantenimento della IG , maggiorenne e autonoma, da poco divenuta madre;
l'iscrizione del Per_1
figlio ad una scuola pubblica;
la rimodulazione dei suoi obblighi contributivi. Per_4
Di contro, la resistente domanda al Tribunale di addebitare al marito la separazione, posto che quest'ultimo avrebbe abbandonato il tetto coniugale al fine di godere della sua nuova relazione,
provocando sofferenza anche nei figli. I ragazzi infatti si sarebbero sentiti completamente trascurati e messi da parte specie dopo la nascita della IG nata dalla nuova unione del padre.
Nella prospettiva della Sig.ra in particolare, il padre si sarebbe da sempre Pt_1
disinteressato della crescita e dell'educazione dei quattro figli, di cui lei si sarebbe fatta interamente carico per permettere a lui di realizzarsi dal punto di vista professionale: la scelta di rimanere a casa dopo la nascita della primogenita e di abbandonare il lavoro sarebbe quindi dovuta ad una precisa richiesta del marito.
La resistente rappresenta inoltre la circostanza che la IG , seppur maggiorenne, viva con il Per_1
figlio appena nato presso la residenza materna, senza essere autosufficiente dal punto di vista economico e gravando dunque interamente sulla madre.
In aggiunta, la moglie afferma che il marito avrebbe distratto dal comune patrimonio più di
312.000 euro e, in generale, ignorato i propri obblighi di marito, padre e nonno;
si dice infine convinta che il marito disponga di risorse ben superiori a quelle dichiarate, chiede un mantenimento di 3.000
euro per sé e di 4.000 per i figli con lei conviventi, oltre al pagamento da parte del marito del mutuo sulla casa familiare e delle spese per l'istruzione di tutti e quattro i figli.
Addebito
Come anticipato, la resistente ha chiesto l'addebito della separazione al Sig. per avere Pt_1
questi violato i propri obblighi di marito e padre. Nella comparsa di costituzione la resistente non ha contestato tuttavia la ricostruzione operata dal ricorrente secondo cui la relazione di coppia già prima 5
dell'anno 2020 sarebbe entrata in grave crisi;
secondo la versione del marito a fronte del progressivo degrado della relazione, la moglie avrebbe tenuto atteggiamenti aggressivi, con passaggi all'atto quali il danneggiamento della vettura del marito, o il lancio del suo telefono, condotte indicative di un contesto ormai privo di affettività e comunione di intenti;
si tratta di circostanze mai contestate ex adverso, che portano a ritenere fatto storico acquisito la circostanza che la crisi matrimoniale fosse già in essere dal 2020; dunque l'avvio di una nuova relazione sentimentale da parte del marito, per quanto inevitabilmente traumatico e doloroso per il nucleo familiare, non può ritenersi la causa determinante della impossibilità di proseguire la vita comune.
Sotto altro profilo, con riferimento alla circostanza del sostanziale disinteresse del marito alla crescita e alla educazione dei quattro figli, sulla scorta degli elementi acquisiti può certamente affermarsi che la madre abbia avuto un ruolo centrale nella vita dei figli, a differenza del padre, come ha del resto confermato la stessa audizione dei minori. Cionondimeno la più rarefatta presenza del padre nella quotidianità della famiglia non sembra addebitabile, perlomeno non in modo assoluto, ad un disinteresse dell'uomo, quanto piuttosto alla necessità di garantire alla moglie e ai figli un alto tenore di vita.
Neppure la tesi che il marito abbia “lasciato” i figli per la nuova compagna trova riscontro negli atti di causa, premesso che pur a fronte della formazione di un nuovo nucleo familiare il ricorrente ha continuato a soddisfare ogni bisogno materiale della famiglia di origine.
Affidamento, collocamento, frequentazione
L'affidamento condiviso, come è noto, costituisce il paradigma ordinario nella gestione della crisi familiare, derogabile unicamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore;
nel caso presente, va considerato che, pur avendo la madre provveduto pressoché in via esclusiva allo svolgimento dei compiti di assistenza e cura dei quattro figli, non si ravvisano gli estremi per l'affidamento esclusivo. Difatti, non risulta attribuibile al padre alcuna condotta pregiudizievole che potrebbe giustificare una limitazione della sua responsabilità genitoriale, posto 6
che il ricorrente, pur avendo costituito un nuovo nucleo familiare, si è sempre occupato di garantire ai figli la migliore istruzione e le più ampie possibilità. Anzi nel corso del giudizio è emerso l'interesse del padre a ricostruire la relazione con i figli, ed il tentativo di creare un rapporto tra “vecchio” e
“nuovo” nucleo familiare. I due minori vivono da sempre con la madre, e non vi è ragione per intervenire sul loro collocamento prevalente. La IG è comunque prossima al compimento Per_3
dei 18 anni, e frequenterà pertanto il padre liberamente. L'ascolto dei due ragazzi, nella fase finale del procedimento, ha posto in luce un diretto coinvolgimento dei due ragazzi nella grave conflittualità
che tutt'ora investe i due genitori, che genera in loro al momento il rifiuto della figura paterna.
Per tale ragione i genitori sono già stati invitati a rivolgersi con urgenza ad una struttura specializzata che prenda in carico il nucleo familiare allo scopo di ristabilire la relazione tra padre e figli, proteggere i ragazzi dalla conflittualità in atto, fornire ai genitori gli strumenti per esercitare il loro ruolo nel prevalente interesse dei minori. Si era evidenziato all'esito dell'ascolto che per quanto apparisse del tutto ragionevole che i figli frequentassero il padre a fine settimana alterni, si doveva tener conto della resistenza che al momento i e manifestavano, e che ancora oggi non sembra essere stata Per_4 Per_3
superata. Il collegio ritiene che una imposizione forzata di tempi e modi di frequentazione ad oggi finirebbe per interferire negativamente sul percorso riparativo che i genitori sono comunque tenuti ad avviare, precludendo probabilmente ogni possibilità di ricucire la relazione tra ed il padre. Ciò Per_4
tanto più in quanto con la ormai imminente maggiore età di , resterà l'unico dei quattro Per_3 Per_4
figli della coppia cui potrebbe astrattamente essere imposto di recarsi presso la casa paterna. Ne
deriva che il Tribunale, pur auspicando che il programma di frequentazione proposto dal padre risulti a breve realizzabile, allo stato degli atti conferma la necessità di rispettare la sensibilità e i sentimenti del minore, non ritenendo opportuno costringerlo a visite e periodi con il padre se non desiderati.
Assegnazione della casa familiare
La casa familiare sita in Roma, L. go Olgiata n. 15, Isola 66G, di comune proprietà dei coniugi,
resta assegnata alla moglie che vi abita con i due figli minori, con la IG (di anni 23) e con il Per_1 7
nipotino; il ricorrente si dichiara disponibile a continuare a sostenere le spese del mutuo dell'abitazione (con evidente vantaggio patrimoniale anche per la moglie).
Domande di contenuto economico
L'ordinanza presidenziale attualmente vigente ha disposto a carico del Sig. i seguenti Pt_1
obblighi economici: € 1.000,00 per il mantenimento della moglie;
€ 1.500,00 per il mantenimento dei figli e con la medesima conviventi;
mantenimento in via diretta dei due figli Per_4 Per_3
maggiorenni, all'estero per motivi di studio.
Inoltre, si osserva che il ricorrente ha altresì versato volontariamente 400 euro mensili per il mantenimento della IG (di anni 23), di recente divenuta madre e tornata in Italia per il periodo Per_1
della gestazione e della nascita del figlio.
Ebbene, preso atto delle divergenti posizioni delle parti con riguardo alle questioni economiche, il Tribunale reputa che gli elementi raccolti consentano con sufficiente approssimazione di pervenire alla ricostruzione delle risorse delle parti e quindi alla decisione, senza necessità di disporre una consulenza tecnico contabile.
Anzi, sul punto, mette conto precisare che mentre il Sig. ha tempestivamente Pt_1
ottemperato alle integrazioni documentali richieste con l'ordinanza del 12.12. 2023, lo stesso non può
dirsi per la moglie che ha mancato di depositare gli estratti analitici integrali del proprio conto postepay relativamente agli anni 2021, 2022, 2023, in violazione del dovere di correttezza e trasparenza immanente ai procedimenti di natura familiare.
Del pari, non vi sono ragioni sufficienti a sostegno della tesi della resistente secondo cui il marito avrebbe posto in essere un'attività distrattiva di somme comuni, e si deve rimarcare che, anche laddove tali movimenti finanziari fossero stati attuati, non ne sarebbe derivata alcuna conseguenza pregiudizievole per la famiglia, posto che da anni - come ampiamente documentato- il marito provvede da solo ed in misura più che consistente alle necessità di tutti i familiari. 8
Ugualmente, il fatto che il marito sia stato disposto ad acquistare per la moglie un SUV del valore di circa 30.000 euro, in seguito al rifiuto di quest'ultima di guidare la più modesta autovettura messale in precedenza a disposizione dal (Dacia Sandero), non costituisce la prova di Pt_1
ulteriori entrate non dichiarate (come ventilato dalla difesa della resistente), quanto conferma dell'attitudine del marito a “cedere” di fronte alle pretese della moglie, posto che è pacifico che
[...]
disponga tuttora di notevoli riserve. Pt_1
Ebbene, ad oggi il ricorrente, in quanto unico portatore di reddito, corrisponde circa 10.000
euro al mese per il sostentamento del nucleo familiare, pur avendo dei guadagni mensili pari a circa
5.000 euro, (riconducibili alla sua attività di consulenza) e dovendo altresì provvedere alle necessità
della nuova famiglia in formazione.
Dall'esame della documentazione in atti è possibile evincere alcuni elementi certi: il ricorrente non gode più del medesimo stipendio percepito durante il matrimonio, quando risultava dipendente presso la Gamenet Group s.p.a. (10.000 euro netti al mese); pacifico è che il marito si sia sempre interamente occupato del mantenimento economico della famiglia mentre la moglie, casalinga, si prendeva cura della casa e dei figli.
Il patrimonio del marito risulta di notevole consistenza: il ricorrente risulta titolare di due conti cointestati con la moglie (Unicredit e Intesa), il cui saldo è attualmente piuttosto esiguo, e di diversi conti personali (Intesa, Poste, BCR, Banca Wise UK, Barclays UK), per un saldo complessivamente di circa 200.000 euro con riferimento ai conti in valuta nazionale, e per un controvalore superiore a
320.000 euro quanto ai conti in valuta britannica, nonché di polizze assicurative e previdenziali
(rispettivamente del valore di 149.410 euro e 25.320), investimenti in titoli (del valore di circa
300.000 euro). Si tratta di somme che a loro volta possono produrre reddito se opportunamente investite;
si tratta comunque di persona dotata di elevatissima professionalità che ben potrebbe nuovamente inserirsi in un circuito lavorativo di alto livello retributivo.
Ad oggi va tenuto conto del fatto che il ricorrente si occupa interamente: dell'istruzione
(privata) di tutti i figli;
del sostentamento del figlio all'estero; del pagamento della retta del Per_2 9
mutuo della casa familiare di cui la ricorrente gode in esclusiva e di cui è comproprietaria;
delle utenze della casa familiare;
oltre che di ogni extra di cui la famiglia risulta necessitare (si vedano gli acconti di euro 1000 versati a tale scopo).
Il collegio ritiene adeguato– a far data dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento – un assegno separativo di € 1.100,00 mensili;
tale importo appare congruo tenuto conto dell'elevato carico di spese che il marito sopporta per tutta la famiglia, da cui per contro la resistente è liberata, e della circostanza che con il pagamento integrale del mutuo sulla casa di proprietà comune egli sta procurando un vantaggio economico diretto alla resistente;
quindi irragionevole la richiesta della resistente di un ulteriore aumento del contributo a lei destinato, posto che ella consegue un vantaggio patrimoniale diretto dal pagamento del mutuo sulla casa di cui è
comproprietaria, oltre a disporre di una vettura di lusso che il coniuge ha acquistato per lei e per la famiglia;
inoltre tutti i figli sono oramai tutti usciti dall'infanzia e non necessitano di accudimento primario, il che le consentirebbe in via astratta anche di reperire una attività lavorativa, pur tenendo conto della difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro in età ormai matura.
La resistente chiede che il padre le versi la somma di € 2.000 per ciascuno dei figli e Per_5
e che versi direttamente nelle mani dei figli maggiorenni e la somma di € Per_4 Per_1 Per_2
2.000,00 ciascuno;
si precisa che il pagamento diretto nelle mani dei figli maggiorenni non conviventi
(la IG si trova solo temporaneamente presso la madre per quanto è noto) non può essere Per_1
domandato che dai medesimi, che non hanno qui spiegato intervento né palesato in proprio alcuna richiesta;
in ogni caso la resistente, non essendo a ciò legittimata, non ha svolto domanda per vedersi corrispondere direttamente un contributo per il loro sostentamento;
quanto a (minorenne) e Per_4
(a breve maggiorenne) pacificamente conviventi con la madre, si ritiene di stabilire per il Per_5
futuro un contributo di € 1.600 euro complessivi, tenuto conto delle presumibili esigenze in relazione all'età ed alla permanenza esclusiva presso la madre.
Quanto al figlio salvi diversi accordi, è opportuno precisare sin da ora che in mancanza Per_4
di diversi accordi, una volta terminato il ciclo della scuola media, dovrà essere iscritto in un istituto 10
di istruzione pubblico;
il collegio prende atto della condotta della resistente, che ha disatteso il contenuto dell'ordinanza emessa in data 12.09.2023, volta a dirimere un contrasto insorto tra i genitori sulla scelta della scuola dei minori;
nell'occasione si decise che, se da un lato era opportuno che la
IG completasse per ragioni di continuità didattica il ciclo di studi presso la scuola privata Per_5
St. George's sino a quel momento frequentata, dall'altro per che doveva iniziare le scuole Per_4
medie, non sussistevano le medesime ragioni di continuità; pertanto nel contrasto tra i genitori si era deciso che venisse iscritto alla scuola pubblica. Tuttavia la resistente, ignorando tanto il provvedimento del Tribunale quanto il parere dell'altro genitore, ha ugualmente iscritto il minore presso la scuola St George;
il ricorrente si è di conseguenza fatto carico della consistente retta richiesta dall'istituto; tale comportamento deve senz'altro essere stigmatizzato, ma d'altro canto occorre considerare innanzitutto che a questo punto valgono per le medesime ragioni di opportunità che Per_4
avevano consigliato per la sorella di proseguire il ciclo di studi nella scuola sino a quel Per_3
momento frequentata;
nell'esclusivo interesse del minore (e fermo il disvalore del comportamento materno) si dispone quindi che termini il ciclo della scuola media presso l'istituto attualmente Per_4
frequentato, e che – salvi diversi accordi tra le parti- prosegua la propria formazione presso un istituto di istruzione pubblico.
In ogni caso, considerato che il ricorrente è divenuto padre di un'altra IG, e che le sue attuali risorse non sono al momento alimentate da entrate pari a quelle di cui disponeva nella fase iniziale del giudizio, è opportuno prevedere che le spese straordinarie occorrenti per i figli, sin qui sostenute integralmente ed in via esclusiva dal padre, siano ripartite in ragione dell'80 % a carico del padre e per il residuo a carico della madre, e regolate sulla base del protocollo di intesa vigente presso questo ufficio.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 66165/2021 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 11
- rigetta la domanda di addebito;
- conferma l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
Controparte_1
- dispone l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori;
Per_3 Per_4
- regola la frequentazione come indicato in motivazione;
- fermi per il passato i provvedimenti vigenti, pone a carico del ricorrente ed in favore della resistente un assegno separativo di euro 1.100,00 mensili, oltre rivalutazione istat con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
- fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza determina in € 1.600,00 (800,00 ciascuno) l'assegno dovuto dal padre per il mantenimento ordinario dei figli e da corrispondere alla resistente entro Per_4 Per_5
il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
- con la medesima decorrenza di cui sopra, e fermi per il passato i provvedimenti provvisori adottati, dispone che le spese straordinarie - regolate sulla base del protocollo in uso presso questo ufficio – siano poste per l'80% a carico del padre e per il residuo a carico della madre.
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 21/02/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Vaglio, Magistrata Ordinaria in tirocinio presso il Tribunale di Roma.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 66165/2021, introdotta da
APOLI (NA), 08/02/1976), con il patrocinio dell'avv. MARIA ROSARIA DI Parte_1
GIULIO; ricorrente nei confronti di :
(GIAMAICA, 31/10/1968), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO Controparte_1
VACCARO;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva emessa in data 21.09.2023 questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi (NAPOLI 08.02.1976) e Parte_1 Controparte_1
(GIAMAICA, 31.10.1968), dalla cui unione erano nati: (di anni 23); (di anni
[...] Per_1 Per_2
21); (di anni 17); (di anni 13). Per_3 Per_4
Con ordinanza del 12.09.2023 era stata inoltre disposta la prosecuzione del giudizio per la necessità di procedere ad istruttoria - ed in particolare all'assunzione di diverse prove testimoniali - 2
ai fini della valutazione dell'addebito della separazione e della determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal marito a favore della resistente e dei figli.
Ad oggi il ricorrente rappresenta innanzitutto che la moglie, casalinga fin dalla nascita della primogenita, abbia fin da subito preteso un tenore di vita particolarmente agiato, pur senza aver mai fornito alcun contributo economico al mantenimento della famiglia;
tale situazione, differentemente da quanto sostenuto dalla resistente, non sarebbe dipesa da una richiesta del Sig. quanto da Pt_1
una libera scelta della donna che non avrebbe mai mostrato un particolare interesse né per la carriera e né per l'autosufficienza economica.
Conseguentemente, per tutta la durata del matrimonio, le spese familiari sono sempre state sostenute dal marito;
tale condizione è rimasta invariata anche a seguito dell'uscita del Sig. dalla casa Pt_1
familiare, avvenuta nell'ottobre 2020 a suo dire a causa di atteggiamenti violenti e vessatori da parte della moglie (es: lancio di sassi sul parabrezza della macchina di lui).
Per quanto riguarda i rapporti con i figli, il ricorrente rappresenta l'attività ostacolante della madre che - oltre a sminuire la figura paterna agli occhi dei ragazzi, facendo in particolare leva sul fatto che lo stesso si sia rifatto una vita con una nuova compagna - sarebbe addirittura arrivata al punto di sequestrare il telefono del figlio per evitare che potesse avere un rapporto telefonico Per_4
con il padre.
La Sig.ra inoltre, contravvenendo a quanto disposto dallo stesso Tribunale, avrebbe Pt_1
comunque iscritto il figlio alla scuola internazionale St. Georges's, costringendo il marito a Per_4
procedere al pagamento della retta della suddetta scuola privata.
Il ricorrente, in aggiunta, lamenta il fatto che puntualmente, pochi giorni dopo il versamento dei 2.500
euro mensili dovuti alla moglie e ai figli, quest'ultima spinga i ragazzi a contattare il padre per chiedere ulteriori bonifici con la scusa che non avrebbero i soldi neanche per la spesa alimentare.
Con riferimento alle questioni economiche, il Sig. comunica un evidente Pt_1
peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali posto che, non lavorando più presso la nota società Gamenet Group s.p.a., non avrebbe le medesime entrate di un tempo;
quel rapporto lavorativo, 3
difatti, è stato risolto consensualmente in data 13.05.2021, motivo per cui il ricorrente si è visto costretto a trasferirsi in Romania alla ricerca di un impiego nel suo settore di competenza. Ad oggi,
invece, la sua unica risorsa lavorativa sarebbe l'esercizio di un'attività di consulenza che nel 2024
avrebbe determinato l'incasso di circa 5.000 euro mensili, quasi la metà di quanto percepito in precedenza.
In definitiva, il ricorrente sostiene che la moglie, nonostante l'evidente peggioramento delle proprie condizioni economiche, continuerebbe a pretendere un tenore di vita che il marito non è più
in grado di garantire, tanto da vedersi costretto ad attingere ai risparmi di una vita, progressivamente erosi e destinati inesorabilmente a terminare.
Al momento, gli importi annuali che è tenuto a pagare sono:
• Retta di euro 25.000 per la IG , iscritta alla scuola privata di Per_3
St. George's International School di Roma;
• Retta di euro 25.000 per il figlio anche lui iscritto dalla madre alla suddetta scuola Per_4
privata;
• Retta universitaria all'Aberdeen University di circa euro 2.100 per il figlio;
Per_2
• Affitto di euro 5.500 per il figlio;
Per_2
• Mantenimento di circa euro 6.000, inviati direttamente a per le sue spese quotidiane Per_2
durante il suo soggiorno di studio all'estero;
• Mantenimento di euro circa 4.800 inviati direttamente alla IG;
Per_1
• Mantenimento di euro 9.000 inviati alla moglie per il mantenimento della IG , oltre Per_3
al pagamento di circa 3.600 euro inviati direttamente alla IG per le sue spese personali;
• Mantenimento di 12.000 euro per la moglie;
• Pagamento di euro 2.034 al mese per il mutuo della casa all'Olgiata, di cui la moglie è
comproprietaria; 370 euro al mese per il;
bollette varie. Controparte_2 4
In conclusione, il ricorrente chiede: l'affidamento congiunto di e con la Per_3 Per_4
predisposizione di un idoneo calendario per la frequentazione dei figli;
la cessazione dell'obbligo di mantenimento della IG , maggiorenne e autonoma, da poco divenuta madre;
l'iscrizione del Per_1
figlio ad una scuola pubblica;
la rimodulazione dei suoi obblighi contributivi. Per_4
Di contro, la resistente domanda al Tribunale di addebitare al marito la separazione, posto che quest'ultimo avrebbe abbandonato il tetto coniugale al fine di godere della sua nuova relazione,
provocando sofferenza anche nei figli. I ragazzi infatti si sarebbero sentiti completamente trascurati e messi da parte specie dopo la nascita della IG nata dalla nuova unione del padre.
Nella prospettiva della Sig.ra in particolare, il padre si sarebbe da sempre Pt_1
disinteressato della crescita e dell'educazione dei quattro figli, di cui lei si sarebbe fatta interamente carico per permettere a lui di realizzarsi dal punto di vista professionale: la scelta di rimanere a casa dopo la nascita della primogenita e di abbandonare il lavoro sarebbe quindi dovuta ad una precisa richiesta del marito.
La resistente rappresenta inoltre la circostanza che la IG , seppur maggiorenne, viva con il Per_1
figlio appena nato presso la residenza materna, senza essere autosufficiente dal punto di vista economico e gravando dunque interamente sulla madre.
In aggiunta, la moglie afferma che il marito avrebbe distratto dal comune patrimonio più di
312.000 euro e, in generale, ignorato i propri obblighi di marito, padre e nonno;
si dice infine convinta che il marito disponga di risorse ben superiori a quelle dichiarate, chiede un mantenimento di 3.000
euro per sé e di 4.000 per i figli con lei conviventi, oltre al pagamento da parte del marito del mutuo sulla casa familiare e delle spese per l'istruzione di tutti e quattro i figli.
Addebito
Come anticipato, la resistente ha chiesto l'addebito della separazione al Sig. per avere Pt_1
questi violato i propri obblighi di marito e padre. Nella comparsa di costituzione la resistente non ha contestato tuttavia la ricostruzione operata dal ricorrente secondo cui la relazione di coppia già prima 5
dell'anno 2020 sarebbe entrata in grave crisi;
secondo la versione del marito a fronte del progressivo degrado della relazione, la moglie avrebbe tenuto atteggiamenti aggressivi, con passaggi all'atto quali il danneggiamento della vettura del marito, o il lancio del suo telefono, condotte indicative di un contesto ormai privo di affettività e comunione di intenti;
si tratta di circostanze mai contestate ex adverso, che portano a ritenere fatto storico acquisito la circostanza che la crisi matrimoniale fosse già in essere dal 2020; dunque l'avvio di una nuova relazione sentimentale da parte del marito, per quanto inevitabilmente traumatico e doloroso per il nucleo familiare, non può ritenersi la causa determinante della impossibilità di proseguire la vita comune.
Sotto altro profilo, con riferimento alla circostanza del sostanziale disinteresse del marito alla crescita e alla educazione dei quattro figli, sulla scorta degli elementi acquisiti può certamente affermarsi che la madre abbia avuto un ruolo centrale nella vita dei figli, a differenza del padre, come ha del resto confermato la stessa audizione dei minori. Cionondimeno la più rarefatta presenza del padre nella quotidianità della famiglia non sembra addebitabile, perlomeno non in modo assoluto, ad un disinteresse dell'uomo, quanto piuttosto alla necessità di garantire alla moglie e ai figli un alto tenore di vita.
Neppure la tesi che il marito abbia “lasciato” i figli per la nuova compagna trova riscontro negli atti di causa, premesso che pur a fronte della formazione di un nuovo nucleo familiare il ricorrente ha continuato a soddisfare ogni bisogno materiale della famiglia di origine.
Affidamento, collocamento, frequentazione
L'affidamento condiviso, come è noto, costituisce il paradigma ordinario nella gestione della crisi familiare, derogabile unicamente ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore;
nel caso presente, va considerato che, pur avendo la madre provveduto pressoché in via esclusiva allo svolgimento dei compiti di assistenza e cura dei quattro figli, non si ravvisano gli estremi per l'affidamento esclusivo. Difatti, non risulta attribuibile al padre alcuna condotta pregiudizievole che potrebbe giustificare una limitazione della sua responsabilità genitoriale, posto 6
che il ricorrente, pur avendo costituito un nuovo nucleo familiare, si è sempre occupato di garantire ai figli la migliore istruzione e le più ampie possibilità. Anzi nel corso del giudizio è emerso l'interesse del padre a ricostruire la relazione con i figli, ed il tentativo di creare un rapporto tra “vecchio” e
“nuovo” nucleo familiare. I due minori vivono da sempre con la madre, e non vi è ragione per intervenire sul loro collocamento prevalente. La IG è comunque prossima al compimento Per_3
dei 18 anni, e frequenterà pertanto il padre liberamente. L'ascolto dei due ragazzi, nella fase finale del procedimento, ha posto in luce un diretto coinvolgimento dei due ragazzi nella grave conflittualità
che tutt'ora investe i due genitori, che genera in loro al momento il rifiuto della figura paterna.
Per tale ragione i genitori sono già stati invitati a rivolgersi con urgenza ad una struttura specializzata che prenda in carico il nucleo familiare allo scopo di ristabilire la relazione tra padre e figli, proteggere i ragazzi dalla conflittualità in atto, fornire ai genitori gli strumenti per esercitare il loro ruolo nel prevalente interesse dei minori. Si era evidenziato all'esito dell'ascolto che per quanto apparisse del tutto ragionevole che i figli frequentassero il padre a fine settimana alterni, si doveva tener conto della resistenza che al momento i e manifestavano, e che ancora oggi non sembra essere stata Per_4 Per_3
superata. Il collegio ritiene che una imposizione forzata di tempi e modi di frequentazione ad oggi finirebbe per interferire negativamente sul percorso riparativo che i genitori sono comunque tenuti ad avviare, precludendo probabilmente ogni possibilità di ricucire la relazione tra ed il padre. Ciò Per_4
tanto più in quanto con la ormai imminente maggiore età di , resterà l'unico dei quattro Per_3 Per_4
figli della coppia cui potrebbe astrattamente essere imposto di recarsi presso la casa paterna. Ne
deriva che il Tribunale, pur auspicando che il programma di frequentazione proposto dal padre risulti a breve realizzabile, allo stato degli atti conferma la necessità di rispettare la sensibilità e i sentimenti del minore, non ritenendo opportuno costringerlo a visite e periodi con il padre se non desiderati.
Assegnazione della casa familiare
La casa familiare sita in Roma, L. go Olgiata n. 15, Isola 66G, di comune proprietà dei coniugi,
resta assegnata alla moglie che vi abita con i due figli minori, con la IG (di anni 23) e con il Per_1 7
nipotino; il ricorrente si dichiara disponibile a continuare a sostenere le spese del mutuo dell'abitazione (con evidente vantaggio patrimoniale anche per la moglie).
Domande di contenuto economico
L'ordinanza presidenziale attualmente vigente ha disposto a carico del Sig. i seguenti Pt_1
obblighi economici: € 1.000,00 per il mantenimento della moglie;
€ 1.500,00 per il mantenimento dei figli e con la medesima conviventi;
mantenimento in via diretta dei due figli Per_4 Per_3
maggiorenni, all'estero per motivi di studio.
Inoltre, si osserva che il ricorrente ha altresì versato volontariamente 400 euro mensili per il mantenimento della IG (di anni 23), di recente divenuta madre e tornata in Italia per il periodo Per_1
della gestazione e della nascita del figlio.
Ebbene, preso atto delle divergenti posizioni delle parti con riguardo alle questioni economiche, il Tribunale reputa che gli elementi raccolti consentano con sufficiente approssimazione di pervenire alla ricostruzione delle risorse delle parti e quindi alla decisione, senza necessità di disporre una consulenza tecnico contabile.
Anzi, sul punto, mette conto precisare che mentre il Sig. ha tempestivamente Pt_1
ottemperato alle integrazioni documentali richieste con l'ordinanza del 12.12. 2023, lo stesso non può
dirsi per la moglie che ha mancato di depositare gli estratti analitici integrali del proprio conto postepay relativamente agli anni 2021, 2022, 2023, in violazione del dovere di correttezza e trasparenza immanente ai procedimenti di natura familiare.
Del pari, non vi sono ragioni sufficienti a sostegno della tesi della resistente secondo cui il marito avrebbe posto in essere un'attività distrattiva di somme comuni, e si deve rimarcare che, anche laddove tali movimenti finanziari fossero stati attuati, non ne sarebbe derivata alcuna conseguenza pregiudizievole per la famiglia, posto che da anni - come ampiamente documentato- il marito provvede da solo ed in misura più che consistente alle necessità di tutti i familiari. 8
Ugualmente, il fatto che il marito sia stato disposto ad acquistare per la moglie un SUV del valore di circa 30.000 euro, in seguito al rifiuto di quest'ultima di guidare la più modesta autovettura messale in precedenza a disposizione dal (Dacia Sandero), non costituisce la prova di Pt_1
ulteriori entrate non dichiarate (come ventilato dalla difesa della resistente), quanto conferma dell'attitudine del marito a “cedere” di fronte alle pretese della moglie, posto che è pacifico che
[...]
disponga tuttora di notevoli riserve. Pt_1
Ebbene, ad oggi il ricorrente, in quanto unico portatore di reddito, corrisponde circa 10.000
euro al mese per il sostentamento del nucleo familiare, pur avendo dei guadagni mensili pari a circa
5.000 euro, (riconducibili alla sua attività di consulenza) e dovendo altresì provvedere alle necessità
della nuova famiglia in formazione.
Dall'esame della documentazione in atti è possibile evincere alcuni elementi certi: il ricorrente non gode più del medesimo stipendio percepito durante il matrimonio, quando risultava dipendente presso la Gamenet Group s.p.a. (10.000 euro netti al mese); pacifico è che il marito si sia sempre interamente occupato del mantenimento economico della famiglia mentre la moglie, casalinga, si prendeva cura della casa e dei figli.
Il patrimonio del marito risulta di notevole consistenza: il ricorrente risulta titolare di due conti cointestati con la moglie (Unicredit e Intesa), il cui saldo è attualmente piuttosto esiguo, e di diversi conti personali (Intesa, Poste, BCR, Banca Wise UK, Barclays UK), per un saldo complessivamente di circa 200.000 euro con riferimento ai conti in valuta nazionale, e per un controvalore superiore a
320.000 euro quanto ai conti in valuta britannica, nonché di polizze assicurative e previdenziali
(rispettivamente del valore di 149.410 euro e 25.320), investimenti in titoli (del valore di circa
300.000 euro). Si tratta di somme che a loro volta possono produrre reddito se opportunamente investite;
si tratta comunque di persona dotata di elevatissima professionalità che ben potrebbe nuovamente inserirsi in un circuito lavorativo di alto livello retributivo.
Ad oggi va tenuto conto del fatto che il ricorrente si occupa interamente: dell'istruzione
(privata) di tutti i figli;
del sostentamento del figlio all'estero; del pagamento della retta del Per_2 9
mutuo della casa familiare di cui la ricorrente gode in esclusiva e di cui è comproprietaria;
delle utenze della casa familiare;
oltre che di ogni extra di cui la famiglia risulta necessitare (si vedano gli acconti di euro 1000 versati a tale scopo).
Il collegio ritiene adeguato– a far data dal mese successivo alla pubblicazione del presente provvedimento – un assegno separativo di € 1.100,00 mensili;
tale importo appare congruo tenuto conto dell'elevato carico di spese che il marito sopporta per tutta la famiglia, da cui per contro la resistente è liberata, e della circostanza che con il pagamento integrale del mutuo sulla casa di proprietà comune egli sta procurando un vantaggio economico diretto alla resistente;
quindi irragionevole la richiesta della resistente di un ulteriore aumento del contributo a lei destinato, posto che ella consegue un vantaggio patrimoniale diretto dal pagamento del mutuo sulla casa di cui è
comproprietaria, oltre a disporre di una vettura di lusso che il coniuge ha acquistato per lei e per la famiglia;
inoltre tutti i figli sono oramai tutti usciti dall'infanzia e non necessitano di accudimento primario, il che le consentirebbe in via astratta anche di reperire una attività lavorativa, pur tenendo conto della difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro in età ormai matura.
La resistente chiede che il padre le versi la somma di € 2.000 per ciascuno dei figli e Per_5
e che versi direttamente nelle mani dei figli maggiorenni e la somma di € Per_4 Per_1 Per_2
2.000,00 ciascuno;
si precisa che il pagamento diretto nelle mani dei figli maggiorenni non conviventi
(la IG si trova solo temporaneamente presso la madre per quanto è noto) non può essere Per_1
domandato che dai medesimi, che non hanno qui spiegato intervento né palesato in proprio alcuna richiesta;
in ogni caso la resistente, non essendo a ciò legittimata, non ha svolto domanda per vedersi corrispondere direttamente un contributo per il loro sostentamento;
quanto a (minorenne) e Per_4
(a breve maggiorenne) pacificamente conviventi con la madre, si ritiene di stabilire per il Per_5
futuro un contributo di € 1.600 euro complessivi, tenuto conto delle presumibili esigenze in relazione all'età ed alla permanenza esclusiva presso la madre.
Quanto al figlio salvi diversi accordi, è opportuno precisare sin da ora che in mancanza Per_4
di diversi accordi, una volta terminato il ciclo della scuola media, dovrà essere iscritto in un istituto 10
di istruzione pubblico;
il collegio prende atto della condotta della resistente, che ha disatteso il contenuto dell'ordinanza emessa in data 12.09.2023, volta a dirimere un contrasto insorto tra i genitori sulla scelta della scuola dei minori;
nell'occasione si decise che, se da un lato era opportuno che la
IG completasse per ragioni di continuità didattica il ciclo di studi presso la scuola privata Per_5
St. George's sino a quel momento frequentata, dall'altro per che doveva iniziare le scuole Per_4
medie, non sussistevano le medesime ragioni di continuità; pertanto nel contrasto tra i genitori si era deciso che venisse iscritto alla scuola pubblica. Tuttavia la resistente, ignorando tanto il provvedimento del Tribunale quanto il parere dell'altro genitore, ha ugualmente iscritto il minore presso la scuola St George;
il ricorrente si è di conseguenza fatto carico della consistente retta richiesta dall'istituto; tale comportamento deve senz'altro essere stigmatizzato, ma d'altro canto occorre considerare innanzitutto che a questo punto valgono per le medesime ragioni di opportunità che Per_4
avevano consigliato per la sorella di proseguire il ciclo di studi nella scuola sino a quel Per_3
momento frequentata;
nell'esclusivo interesse del minore (e fermo il disvalore del comportamento materno) si dispone quindi che termini il ciclo della scuola media presso l'istituto attualmente Per_4
frequentato, e che – salvi diversi accordi tra le parti- prosegua la propria formazione presso un istituto di istruzione pubblico.
In ogni caso, considerato che il ricorrente è divenuto padre di un'altra IG, e che le sue attuali risorse non sono al momento alimentate da entrate pari a quelle di cui disponeva nella fase iniziale del giudizio, è opportuno prevedere che le spese straordinarie occorrenti per i figli, sin qui sostenute integralmente ed in via esclusiva dal padre, siano ripartite in ragione dell'80 % a carico del padre e per il residuo a carico della madre, e regolate sulla base del protocollo di intesa vigente presso questo ufficio.
In presenza di margini di soccombenza reciproca le spese di lite possono compensarsi.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 66165/2021 r.g.,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 11
- rigetta la domanda di addebito;
- conferma l'assegnazione della casa familiare alla resistente;
Controparte_1
- dispone l'affido condiviso dei figli minori e a entrambi i genitori;
Per_3 Per_4
- regola la frequentazione come indicato in motivazione;
- fermi per il passato i provvedimenti vigenti, pone a carico del ricorrente ed in favore della resistente un assegno separativo di euro 1.100,00 mensili, oltre rivalutazione istat con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
- fermi per il passato i provvedimenti vigenti, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza determina in € 1.600,00 (800,00 ciascuno) l'assegno dovuto dal padre per il mantenimento ordinario dei figli e da corrispondere alla resistente entro Per_4 Per_5
il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, con base dalla pubblicazione della presente sentenza;
- con la medesima decorrenza di cui sopra, e fermi per il passato i provvedimenti provvisori adottati, dispone che le spese straordinarie - regolate sulla base del protocollo in uso presso questo ufficio – siano poste per l'80% a carico del padre e per il residuo a carico della madre.
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 21/02/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
Il provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Sara Vaglio, Magistrata Ordinaria in tirocinio presso il Tribunale di Roma.