TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/07/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO, all'udienza del 10 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1771 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio SIMONELLI Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SAbetta LANZETTA e dall'avv.
SI OR
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19 novembre 2021 il ricorrente ha contestato il provvedimento di di esclusione a percepire l'indennità di malattia in ragione dell'assenza alle CP_1 visite fiscali del 25 e 27 gennaio 2021, sostenendo di essersi trovato in casa al momento della visita e di non aver aperto in quanto addormentato in ragione dei farmaci assunti. CP_
1.1. ha affermato l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
2. La presente controversia riguarda il diritto del lavoratore ad ottenere la prestazione CP_ di malattia pur se sia risultato assente alla visita domiciliare eseguita dall' durante il periodo di malattia. La materia è disciplinata dall'art. 5, comma 14, della legge 12 settembre 1983 n. 463 che prevede che «Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo».
3. Ciò posto, deve innanzitutto ricordarsi, date le censure mosse al provvedimento dell' per violazione della legge n. 241 del 1990, che il giudizio instaurato per ottenere una CP_1
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
prestazione previdenziale non si atteggia come impugnazione dell'originario provvedimento di diniego, ma verte sull'accertamento della fondatezza della pretesa e non si risolve in un sindacato sulla legittimità e sull'adeguatezza della motivazione del provvedimento amministrativo che l'ha negata (fra le molte, in generale, sulle prestazioni previdenziali o assistenziali, Cass., sez. lav., 10 giugno 1999, n. 5725; nello stesso senso, Cass., sez. VI-L, 8 luglio 2019, n. 18314). Gli eventuali vizi che inficino il provvedimento non possono fondare il diritto di rivendicare una prestazione, di cui difettino in radice, sul piano sostanziale, i presupposti.
4. Nella specie, sarebbe stato pertanto onere del ricorrente dimostrare la sussistenza dei presupposti della prestazione e, in particolare, di non essere stato assente alla visita domiciliare senza giustificato motivo.
5. Tuttavia, le giustificazioni del ricorrente appaiono generiche e contradditorie. E invero, da un lato, il ricorrente nel dedurre l'impedimento alla visita fiscale di controllo allega di essere stato profondamente addormentato in conseguenza delle medicine assunte dietro prescrizione medica, senza neanche chiarire quale fosse la malattia da cui era affetto nelle date in cui è risultato assente a visita, né quale terapia stesse all'epoca seguendo (alcun chiarimento può trarsi dalla documentazione medica allegata sub. n. 4 datata giugno 2021 che nulla spiega sullo stato di salute del ricorrente all'epoca dei fatti). Dall'altra parte, sostiene che il medico non avrebbe suonato il campanello, in entrambe le occasioni in cui è risultato assente alla visita, offrendo a supporto dell'assunto una prova testimoniale del tutto generica e in quanto tale inammissibile, soprattutto alla luce di quanto emerge dalla lettura del provvedimento dell di rigetto del CP_1 ricorso amministrativo, ove emerge che in data 25 gennaio 2021 il ricorrente si sarebbe assentato per una visita medica, rispetto alla quale il ricorso giudiziale nulla chiarisce (cfr. all. n. 2 fasc. ric., ove si legge che «in data 28/01/2021 è pervenuta all'indirizzo mail Medico Legale.Viterbo.it della documentazione giustificativa dell'assenza con allegata certificazione medica rilasciata dal dott. della Per_1 presenza del ricorrente il giorno 25/01/2021 alle ore 17.00 presso il suo studio per visita medica. La suddetta documentazione non presenta elementi significativi che andrebbero a motivare la giustificabilità dell'assenza a visita CP_ medica di controllo (circ. n. 71 del 19/07/1990, msg n. 7557 del 06/03/2004)»).
Ritiene il giudicante, pertanto, che la genericità e contraddittorietà delle allegazioni poste a sostegno della domanda non possano che determinare la superfluità di qualsiasi attività istruttoria volta a corroborare la tesi del lavoratore che, in ogni caso, alla luce delle ragioni esposte, non potrebbe trovare accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022. Può farsi
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi €2.144,00, di cui €1.865,00 per compensi ed €279,75 per spese generali, oltre IVA e
CPA.
Civitavecchia, 10 luglio 2025
GIUDICE
SA BE
3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa SA BERTILLO, all'udienza del 10 luglio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1771 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio SIMONELLI Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SAbetta LANZETTA e dall'avv.
SI OR
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 19 novembre 2021 il ricorrente ha contestato il provvedimento di di esclusione a percepire l'indennità di malattia in ragione dell'assenza alle CP_1 visite fiscali del 25 e 27 gennaio 2021, sostenendo di essersi trovato in casa al momento della visita e di non aver aperto in quanto addormentato in ragione dei farmaci assunti. CP_
1.1. ha affermato l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
2. La presente controversia riguarda il diritto del lavoratore ad ottenere la prestazione CP_ di malattia pur se sia risultato assente alla visita domiciliare eseguita dall' durante il periodo di malattia. La materia è disciplinata dall'art. 5, comma 14, della legge 12 settembre 1983 n. 463 che prevede che «Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo».
3. Ciò posto, deve innanzitutto ricordarsi, date le censure mosse al provvedimento dell' per violazione della legge n. 241 del 1990, che il giudizio instaurato per ottenere una CP_1
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
prestazione previdenziale non si atteggia come impugnazione dell'originario provvedimento di diniego, ma verte sull'accertamento della fondatezza della pretesa e non si risolve in un sindacato sulla legittimità e sull'adeguatezza della motivazione del provvedimento amministrativo che l'ha negata (fra le molte, in generale, sulle prestazioni previdenziali o assistenziali, Cass., sez. lav., 10 giugno 1999, n. 5725; nello stesso senso, Cass., sez. VI-L, 8 luglio 2019, n. 18314). Gli eventuali vizi che inficino il provvedimento non possono fondare il diritto di rivendicare una prestazione, di cui difettino in radice, sul piano sostanziale, i presupposti.
4. Nella specie, sarebbe stato pertanto onere del ricorrente dimostrare la sussistenza dei presupposti della prestazione e, in particolare, di non essere stato assente alla visita domiciliare senza giustificato motivo.
5. Tuttavia, le giustificazioni del ricorrente appaiono generiche e contradditorie. E invero, da un lato, il ricorrente nel dedurre l'impedimento alla visita fiscale di controllo allega di essere stato profondamente addormentato in conseguenza delle medicine assunte dietro prescrizione medica, senza neanche chiarire quale fosse la malattia da cui era affetto nelle date in cui è risultato assente a visita, né quale terapia stesse all'epoca seguendo (alcun chiarimento può trarsi dalla documentazione medica allegata sub. n. 4 datata giugno 2021 che nulla spiega sullo stato di salute del ricorrente all'epoca dei fatti). Dall'altra parte, sostiene che il medico non avrebbe suonato il campanello, in entrambe le occasioni in cui è risultato assente alla visita, offrendo a supporto dell'assunto una prova testimoniale del tutto generica e in quanto tale inammissibile, soprattutto alla luce di quanto emerge dalla lettura del provvedimento dell di rigetto del CP_1 ricorso amministrativo, ove emerge che in data 25 gennaio 2021 il ricorrente si sarebbe assentato per una visita medica, rispetto alla quale il ricorso giudiziale nulla chiarisce (cfr. all. n. 2 fasc. ric., ove si legge che «in data 28/01/2021 è pervenuta all'indirizzo mail Medico Legale.Viterbo.it della documentazione giustificativa dell'assenza con allegata certificazione medica rilasciata dal dott. della Per_1 presenza del ricorrente il giorno 25/01/2021 alle ore 17.00 presso il suo studio per visita medica. La suddetta documentazione non presenta elementi significativi che andrebbero a motivare la giustificabilità dell'assenza a visita CP_ medica di controllo (circ. n. 71 del 19/07/1990, msg n. 7557 del 06/03/2004)»).
Ritiene il giudicante, pertanto, che la genericità e contraddittorietà delle allegazioni poste a sostegno della domanda non possano che determinare la superfluità di qualsiasi attività istruttoria volta a corroborare la tesi del lavoratore che, in ogni caso, alla luce delle ragioni esposte, non potrebbe trovare accoglimento.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022. Può farsi
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida in CP_1 complessivi €2.144,00, di cui €1.865,00 per compensi ed €279,75 per spese generali, oltre IVA e
CPA.
Civitavecchia, 10 luglio 2025
GIUDICE
SA BE
3 di 3