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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/07/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. RG 1796/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 12/03/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio all'udienza del
16/07/2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti PERBELLINI ERIKA e RIGHETTI ANASTASIA presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ZAMBELLI FRANCESCA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: si associa alle richieste delle parti.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla Giudice ex art. 185 bis cpc all'udienza del 16/07/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario a Bovolone (VR) in data
12/05/2002, risultano separati in forza di decreto di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di Verona n. 611/2023 pubblicata il 30/01/2023.
L'udienza presidenziale per la comparizione personale dei coniugi è stata tenuta in data 24.01.2023 e, pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 12/03/2025 né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice ex art. 185 bis cpc all'udienza del 16/07/2025, accettata dalle parti nella medesima sede, trascritte in epigrafe.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
12/05/2002 in Bovolone (VR) tra e Parte_1 Controparte_1 iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bovolone (VR) nell'anno 2002,
Numero 10, Parte II, Serie A.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di BOVOLONE (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2 3. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 16.7.2025
La Giudice rel.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 12/03/2025 regolarmente notificato, rimessa al Collegio all'udienza del
16/07/2025 tra
(c. f. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti PERBELLINI ERIKA e RIGHETTI ANASTASIA presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
ZAMBELLI FRANCESCA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: si associa alle richieste delle parti.
PER LE PARTI: come da proposta conciliativa formulata dalla Giudice ex art. 185 bis cpc all'udienza del 16/07/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio concordatario a Bovolone (VR) in data
12/05/2002, risultano separati in forza di decreto di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale di Verona n. 611/2023 pubblicata il 30/01/2023.
L'udienza presidenziale per la comparizione personale dei coniugi è stata tenuta in data 24.01.2023 e, pertanto, si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 12/03/2025 né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie stima il Collegio di provvedere in conformità alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice ex art. 185 bis cpc all'udienza del 16/07/2025, accettata dalle parti nella medesima sede, trascritte in epigrafe.
Spese compensate considerata la natura necessaria del giudizio e l'esito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il
12/05/2002 in Bovolone (VR) tra e Parte_1 Controparte_1 iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bovolone (VR) nell'anno 2002,
Numero 10, Parte II, Serie A.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di BOVOLONE (VR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2 3. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 16.7.2025
La Giudice rel.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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