Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.5144/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5144/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, Nato a Salerno il 22.08.1974, C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 miciliato in Salerno alla Via Silvio Bar dall'avv. Angelo Vicinanza che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_2 iciliata in Salerno alla Via Gen. A. D dell'avv. Viviana Caponigro che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria difensiva RESISTENTE NONCHE' IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi
2003 nel Comune di Salerno e che dall' uni ano nati due figli:
(20.12.2004) e (31.07.2008), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Persona_2 ione personale da In particolare, il ricorrente precisava che la vita matrimoniale era diventata intollerabile a causa di continui contrasti e incomprensioni insorti tra i coniugi con conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; in particolare, precisava che la moglie si era sempre disinteressata della famiglia e aveva altresì assunto comportamenti aggressivi e violenti nei propri confronti anche alla presenza dei figli. Pertanto, il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilita alla moglie e con la previsione dell'affidamento condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso la MAe e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche l'obbligo a carico della resistente di corrispondergli una somma per il proprio mantenimento in ragione del proprio stato di disoccupazione. Instaurato il contraddittorio, si costituiva nella fase di merito che Controparte_1 contestava quanto allegato dal ricorrente e rilevava che l era risalente nel tempo e da ascriversi alle intemperanze, sentimentali ed economiche, del marito che, tra l'altro, si era trasferito in altra abitazione gia da qualche anno;
chiedeva dunque la pronuncia di separazione alle condizioni disposte con l'ordinanza presidenziale.
2. In data 11 gennaio 2022, il solo ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 2759/2022, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha previsto l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza prevalente presso la MAe e con la regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonche l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire al 50% alle spese straordinarie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Domanda di addebito La domanda di addebito avanzata dal ricorrente deve essere rigettata. Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilita della separazione ad uno dei coniugi non puo derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilita della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorche non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Tanto premesso, la domanda deve essere rigettata non avendo parte ricorrente assolto al relativo onere probatorio secondo i principi in precedenza enunciati soprattutto sotto il profilo della reale causa che ha determinato la crisi matrimoniale, non avendo avanzato alcuna richiesta istruttoria e considerata la specifica contestazione dei fatti allegati sollevata dalla resistente nella comparsa di costituzione. Affidamento del figlio minore Persona_2
In via preliminare, deve rilevarsi che e diventato maggiorenne nel corso Per_1 del giudizio e, pertanto, nulla deve sta merito al suo affidamento e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. Tanto premesso, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilita per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilita di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi piu gravi, super esclusivo puo essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneita educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nel caso di specie, in conformita alla richiesta di entrambe le parti e in assenza di qualsivoglia criticita sull'esercizio condiviso della responsabilita genitoriale, il Tribunale conferma l'affidamento condiviso del figlio minore , ad Persona_2 entrambi i genitori con residenza prevalente presso la MA , si precisa che i genitori potranno esercitare in maniera disgiunta la responsabilita genitoriale, nel senso che gli stessi possono esercitarla separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo e i coniugi devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al figlio. Tempi di permanenza presso il padre In merito a tale aspetto, il Tribunale osserva che entrambe le parti hanno richiesto la conferma di quanto disposto in sede presidenziale con i provvedimenti provvisori e urgenti, manifestando, pertanto, anche sotto tale profilo la mancanza di problematiche;
pertanto, si dispone che - salvo diverso accordo nell'interesse del figlio minore, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte che vorrà, accordandosi con lo stesso, anche recandosi presso la casa familiare durante il tempo in cui la sig.ra si reca al lavoro. CP_1
Mantenimento dei fig Al riguardo, occorre evidenziare che le parti hanno richiesto la conferma dei provvedimenti presidenziali anche per cio che concerne gli obblighi di mantenimento in favore dei figli;
pertanto, si dispone l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza presso gli stessi in ragione del regime sostanzialmente paritetico, nonché l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate. Mantenimento in favore del marito In merito alla domanda avanzata dal ricorrente del riconoscimento del diritto in proprio favore di ricevere dalla moglie una somma a titolo di mantenimento, si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Tanto premesso, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Orbene, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, è emerso che entrambi i coniugi hanno svolto attività lavorativa durante il matrimonio e che i rispettivi redditi degli ultimi anni risultano essere esigui;
inoltre, non è stata prodotta alcuna documentazione aggiornata attestante l'attuale situazione lavorativa e la relativa condizione reddituale (cfr. documentazione in atti). In definitiva, nel caso di specie, non sussiste il diritto del ricorrente di ricevere una somma per il proprio mantenimento tenuto conto che non vi è alcuna sproporzione tra i redditi delle parti (la resistente ha percepito un reddito di circa 5.300,00 nell'anno 2022), che verosimilmente il tenore di vita goduto durante il matrimonio è stato garantito dalle entrate di entrambi coniugi in ragione dei lavori svolti da entrambi durante la convivenza matrimoniale e che, di conseguenza, anche il resistente possiede un'attuale capacità lavorativa idonea a garantirgli un sostentamento economico. Pertanto, per i motivi esposti, la domanda deve essere rigettata Spese di lite In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. rigetta la domanda di addebito avanzata dal ricorrente;
b. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori, e , ad Per_3 Per_4 entrambe i genitori con esercizio disgiunto della res ità iale per le questioni ordinarie, con collocazione prevalente presso la MAe e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
c. dispone l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al mantenimento dei figli in forma diretta per il periodo di permanenza presso di sè; d. dispone l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc..) da concordarsi preventivamente dai genitori (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate;
e. rigetta la domanda di mantenimento per sé avanzata dal ricorrente;
f. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi