Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2023, n. 13788
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Sentenza 19 maggio 2023

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In materia di distanze legali, l'inefficacia della modifica al piano regolatore regionale, derivante dalla sua correlazione immediata e diretta con l'interesse proprio o dei parenti o affini fino al quarto grado dell'amministratore che, in sede di sua approvazione, non ha ottemperato all'obbligo di astenersi ai sensi dell'art 78 d.lgs. n. 267 del 2000, si estende, ex art. 6-bis, l. n. 241 de 1990, anche al caso in cui detto conflitto attenga alla fase endoprocedimentale (nella specie, il soggetto interessato faceva parte della commissione permanente che si era resa promotrice della modifica del PRG), senza che rilevi la competenza specifica in materia attribuita alla Regione Sicilia dall'art. 14 del relativo Statuto, che, prevede il medesimo obbligo di astensione, ma non anche l'annullamento della delibera viziata e la sua sospensione in corso di accertamento, atteso che l'inosservanza dell'obbligo di astensione integra, in ogni caso, un vizio dell'atto amministrativo espressamente previsto dall'art. 16 della L.R. Sicilia n. 30 del 2020, espressione dell'art.97 Cost., che prevede il dovere di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/05/2023, n. 13788
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13788
    Data del deposito : 19 maggio 2023

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