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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/09/2025, n. 8120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8120 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Sezione II civile in funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al NRG 9236/2024 avente ad oggetto: mutuo
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Senatore
Appellante
E
) rappresentato e difeso dall'avv. Rosario CP_1 CodiceFiscale_1
Musumeci
Appellato
CONCLUSIONI: le parti si riportavano alle proprie difese ed agli atti introduttivi del giudizio di appello
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'appellante in epigrafe chiedeva riformarsi la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli, n. 38783/2023 del 19-10-
2023, con la quale era stata condannata a rimborsare l'originaria parte istante della somma di Euro 2.159,28 oltre interessi legali dalla anticipata estinzione del contratto al soddisfo nonché al pagamento, in favore della originaria parte istante, delle spese di lite ponendo a carico della originaria parte convenuta le spese di CTU.
In particolare, allegava in fatto e diritto la vicenda che ha dato origine al giudizio di primo grado.
Invero l'attuale parte appellata stipulava con la oggi appellante, a mezzo Pt_1
intermediario, in data 29-12-2003, un contratto di finanziamento.
In sede di liquidazione del mutuo, dal capitale netto erogato all'odierno appellato,
l'appellante provvedeva a trattenere somme a titolo di costi del credito ulteriori agli interessi, identificate con le diciture riportate nel contratto. Durante la regolare esecuzione del contratto, l'appellato provvedeva all'estinzione anticipata del contratto di mutuo (cfr. liberatoria del 31-10-2007 in atti) quando residuavano 75 rate.
L'odierna appellante, in qualità di mutuante, facendo applicazione della clausola contrattuale che eliminava ogni diritto del mutuatario alla restituzione di spese anticipate per il mutuo, predisponeva conteggio estintivo che prevedeva un rimborso solo parziale in ordine ai costi del credito non maturati.
In primo grado l'attuale appellato provvedeva ad agire in giudizio nei confronti dell'attuale appellante, quantificando le somme a cui aveva diritto a seguito di estinzione anticipata, mediante il cd. Metodo proporzionale o pro-rata temporis o Metodo lineare e cioè dividendo le somme versate al momento della stipula del contratto, per il pagamento delle commissioni bancarie, spese assicurative e di intermediazione, per il numero di rate di cui si compone il piano di ammortamento del mutuo, e moltiplicando il risultato per le rate corrisposte in un'unica soluzione all'atto dell'estinzione anticipata.
Con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, il Giudice adito riconosceva il diritto di parte attrice nella misura così quantificata.
In limine si evidenzia l'ammissibilità dell'appello essendo state indicate le parti della sentenza da censurare ed il contenuto sostitutivo che si richiede al giudice di appello.
Costituitosi il contraddittorio nel secondo grado di giudizio l'originaria parte attrice resisteva al gravame.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha reiterato l'eccezione di prescrizione decennale del diritto fatto valere dalla parte attrice. Tale eccezione, ritualmente e tempestivamente sollevata con la comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, non è stata oggetto di disamina da parte del primo giudice (per la verità, come emerge dai verbali del primo grado di giudizio, nemmeno è stato oggetto di specifiche controdeduzioni da parte dell'originario attore).
In particolare la originaria parte convenuta ha eccepito il decorso dell'ordinario termine di prescrizione decennale con riferimento al rimborso delle somme indebitamente trattenute al momento della conclusione del contratto indicando come dies a quo la data del 31-10-2007 (relativa alla liberatoria, in atti, per estinzione anticipata del finanziamento); in effetti poiché mancherebbero, ad avviso dell'attuale appellante, atti interruttivi prima della notifica (del 5-03-2019) della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, il diritto azionato dalla originaria parte attrice si sarebbe prescritto già in data
31-10-2017.
Il motivo di gravame è fondato dovendosi effettivamente ritenere prescritto il diritto azionato dalla originaria parte attrice.
Invero nel costituirsi nel presente grado di giudizio la parte appellata (cfr. comparsa di costituzione) non contesta che al caso di specie si applichi la prescrizione ordinaria decennale e concorda con l'appellante in ordine al dies a quo della prescrizione (31-10-
2007) coincidente con la data della estinzione anticipata del finanziamento).
L'appellato, nel costituirsi in fase di gravame, ha depositato, per la prima volta, non avendolo fatto in primo grado (cfr. produzione di parte e verbali di udienza di primo grado) una missiva del 26-10-2017 che costituirebbe atto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto.
Tale nuova produzione documentale è inammissibile e di essa non si può tener conto ai fini della delibazione della eccezione di prescrizione sollevata dall'attuale parte appellante.
Invero il comma 3 dell'art. 345 cpc – nel testo entrato in vigore successivamente alla emanazione del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito in L. 11 agosto 2012 n. 143 e certamente applicabile al presente procedimento di appello – prevede che nel giudizio di appello “…non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto…produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Nel caso di specie la parte appellata non ha tempestivamente allegato (né nella comparsa di costituzione, né nelle note di conclusioni né nella memoria conclusionale) alcuna causa non imputabile che abbia reso impossibile o almeno particolarmente difficoltosa la produzione della missiva interruttiva della prescrizione nel corso del primo grado di giudizio;
ciò appare evidente allorchè si consideri che l'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente sollevata dalla originaria parte convenuta e che il mittente della missiva interruttiva della prescrizione (depositata solo nel secondo grado di giudizio) è lo stesso difensore costituito nel primo grado di giudizio. In definitiva, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata dalla originaria parte convenuta, va rigettata la domanda formulata dalla originaria parte istante.
L'esito complessivo del gravame, le ragioni della decisione, la natura della controversia ed i contrasti giurisprudenziali esistenti (anche alla luce dei più recenti interventi normativi e della Corte Costituzionale) costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese sia del primo grado di giudizio – restando a carico della originaria parte attrice le spese di CTU come liquidate dal primo giudice - che del secondo grado di giudizio.
Coke da specifica richiesta l'attuale parte appellata va condannata a restituire alla parte appellante tutto quanto ad essa versato in esecuzione delle statuizioni della sentenza di primo grado.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 38783/2023 del GdP di Napoli così provvede:
[...]
in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da e compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio, CP_1
restando a carico della sola parte attrice le spese di CTU come liquidate dal primo CP_1
giudice; compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
condanna a restituire a tutte le somme da essa CP_1 Parte_1 Pt_1
corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Napoli lì 19 settembre 2025
Il Giudice Unico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Sezione II civile in funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al NRG 9236/2024 avente ad oggetto: mutuo
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Senatore
Appellante
E
) rappresentato e difeso dall'avv. Rosario CP_1 CodiceFiscale_1
Musumeci
Appellato
CONCLUSIONI: le parti si riportavano alle proprie difese ed agli atti introduttivi del giudizio di appello
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, l'appellante in epigrafe chiedeva riformarsi la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli, n. 38783/2023 del 19-10-
2023, con la quale era stata condannata a rimborsare l'originaria parte istante della somma di Euro 2.159,28 oltre interessi legali dalla anticipata estinzione del contratto al soddisfo nonché al pagamento, in favore della originaria parte istante, delle spese di lite ponendo a carico della originaria parte convenuta le spese di CTU.
In particolare, allegava in fatto e diritto la vicenda che ha dato origine al giudizio di primo grado.
Invero l'attuale parte appellata stipulava con la oggi appellante, a mezzo Pt_1
intermediario, in data 29-12-2003, un contratto di finanziamento.
In sede di liquidazione del mutuo, dal capitale netto erogato all'odierno appellato,
l'appellante provvedeva a trattenere somme a titolo di costi del credito ulteriori agli interessi, identificate con le diciture riportate nel contratto. Durante la regolare esecuzione del contratto, l'appellato provvedeva all'estinzione anticipata del contratto di mutuo (cfr. liberatoria del 31-10-2007 in atti) quando residuavano 75 rate.
L'odierna appellante, in qualità di mutuante, facendo applicazione della clausola contrattuale che eliminava ogni diritto del mutuatario alla restituzione di spese anticipate per il mutuo, predisponeva conteggio estintivo che prevedeva un rimborso solo parziale in ordine ai costi del credito non maturati.
In primo grado l'attuale appellato provvedeva ad agire in giudizio nei confronti dell'attuale appellante, quantificando le somme a cui aveva diritto a seguito di estinzione anticipata, mediante il cd. Metodo proporzionale o pro-rata temporis o Metodo lineare e cioè dividendo le somme versate al momento della stipula del contratto, per il pagamento delle commissioni bancarie, spese assicurative e di intermediazione, per il numero di rate di cui si compone il piano di ammortamento del mutuo, e moltiplicando il risultato per le rate corrisposte in un'unica soluzione all'atto dell'estinzione anticipata.
Con la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, il Giudice adito riconosceva il diritto di parte attrice nella misura così quantificata.
In limine si evidenzia l'ammissibilità dell'appello essendo state indicate le parti della sentenza da censurare ed il contenuto sostitutivo che si richiede al giudice di appello.
Costituitosi il contraddittorio nel secondo grado di giudizio l'originaria parte attrice resisteva al gravame.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha reiterato l'eccezione di prescrizione decennale del diritto fatto valere dalla parte attrice. Tale eccezione, ritualmente e tempestivamente sollevata con la comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, non è stata oggetto di disamina da parte del primo giudice (per la verità, come emerge dai verbali del primo grado di giudizio, nemmeno è stato oggetto di specifiche controdeduzioni da parte dell'originario attore).
In particolare la originaria parte convenuta ha eccepito il decorso dell'ordinario termine di prescrizione decennale con riferimento al rimborso delle somme indebitamente trattenute al momento della conclusione del contratto indicando come dies a quo la data del 31-10-2007 (relativa alla liberatoria, in atti, per estinzione anticipata del finanziamento); in effetti poiché mancherebbero, ad avviso dell'attuale appellante, atti interruttivi prima della notifica (del 5-03-2019) della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, il diritto azionato dalla originaria parte attrice si sarebbe prescritto già in data
31-10-2017.
Il motivo di gravame è fondato dovendosi effettivamente ritenere prescritto il diritto azionato dalla originaria parte attrice.
Invero nel costituirsi nel presente grado di giudizio la parte appellata (cfr. comparsa di costituzione) non contesta che al caso di specie si applichi la prescrizione ordinaria decennale e concorda con l'appellante in ordine al dies a quo della prescrizione (31-10-
2007) coincidente con la data della estinzione anticipata del finanziamento).
L'appellato, nel costituirsi in fase di gravame, ha depositato, per la prima volta, non avendolo fatto in primo grado (cfr. produzione di parte e verbali di udienza di primo grado) una missiva del 26-10-2017 che costituirebbe atto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto.
Tale nuova produzione documentale è inammissibile e di essa non si può tener conto ai fini della delibazione della eccezione di prescrizione sollevata dall'attuale parte appellante.
Invero il comma 3 dell'art. 345 cpc – nel testo entrato in vigore successivamente alla emanazione del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito in L. 11 agosto 2012 n. 143 e certamente applicabile al presente procedimento di appello – prevede che nel giudizio di appello “…non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto…produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Nel caso di specie la parte appellata non ha tempestivamente allegato (né nella comparsa di costituzione, né nelle note di conclusioni né nella memoria conclusionale) alcuna causa non imputabile che abbia reso impossibile o almeno particolarmente difficoltosa la produzione della missiva interruttiva della prescrizione nel corso del primo grado di giudizio;
ciò appare evidente allorchè si consideri che l'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente sollevata dalla originaria parte convenuta e che il mittente della missiva interruttiva della prescrizione (depositata solo nel secondo grado di giudizio) è lo stesso difensore costituito nel primo grado di giudizio. In definitiva, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata dalla originaria parte convenuta, va rigettata la domanda formulata dalla originaria parte istante.
L'esito complessivo del gravame, le ragioni della decisione, la natura della controversia ed i contrasti giurisprudenziali esistenti (anche alla luce dei più recenti interventi normativi e della Corte Costituzionale) costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese sia del primo grado di giudizio – restando a carico della originaria parte attrice le spese di CTU come liquidate dal primo giudice - che del secondo grado di giudizio.
Coke da specifica richiesta l'attuale parte appellata va condannata a restituire alla parte appellante tutto quanto ad essa versato in esecuzione delle statuizioni della sentenza di primo grado.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunziando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 38783/2023 del GdP di Napoli così provvede:
[...]
in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da e compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio, CP_1
restando a carico della sola parte attrice le spese di CTU come liquidate dal primo CP_1
giudice; compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio;
condanna a restituire a tutte le somme da essa CP_1 Parte_1 Pt_1
corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Napoli lì 19 settembre 2025
Il Giudice Unico