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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 2906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2906 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 12482/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12482/2024 R.G.
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 15/12/1963 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
IROLLO GAETANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 11/10/2024, parte ricorrente in epigrafe, già invalido, deduceva che la visita di revisione per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini della conferma dell'assegno mensile di assistenza non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto decreto, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge 118/71.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica per non aver esaminato l'intera documentazione medica in atti e per non aver esaminato adeguatamente il quadro patologico sofferto.
A seguito delle contestazioni prospettate in questo giudizio, il Tribunale ha ritenuto di chiamare a chiarimenti il C.T.U. già nominato nella fase di ATP, avendo parte ricorrente prospettato una sottovalutazione del quadro patologico lamentato.
Ed in particolare, il CTU. dott. ha considerato il periziando affetto da: “Miocardiopatia Per_1 ipertensiva in I classe N.Y.H.A. Codice 6441 – Ric. Inv. 21%; Emangioma osso parietale sinistro.
Per Analogia. Codice 5030 – Ric. Inv. 20%; Nevrosi ansiosa” ed ha concluso confermando l'insussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta, puntualmente motivando le proprie ragioni sulla base delle certificazioni mediche richiamate dall'istante nel presente ricorso.
Ebbene, nel corso del presente giudizio, il CTU ha risposto alle doglianze attoree evidenziando che:
“la valutazione medico-legale è stata condotta sulla base della documentazione specialistica prodotta, del colloquio anamnestico e dell'esame obiettivo diretto;
ogni singola affezione è stata singolarmente analizzata e pesata secondo i criteri medicolegali di riferimento (tabelle approvate
2 con D.M. 5/2/1992, Linee guida SIMLA e prassi;
non vi è stata alcuna omissione di patologie, CP_1 ma piuttosto una valutazione di incidenza funzionale, tenendo ben distinto il concetto di malattia da quello di invalidità civile: non ogni patologia, infatti, comporta una rilevante compromissione della capacità lavorativa o dell'autonomia quotidiana. Si precisa quanto segue: il valore probatorio di una certificazione redatta da un medico di parte non è automaticamente prevalente su un accertamento terzo, diretto e specialistico come quello svolto in sede peritale;
la documentazione allegata è stata comunque scrupolosamente analizzata, ma non presenta dati clinici o strumentali tali da modificare il quadro funzionale già accertato;
molte delle attestazioni riportano diagnosi generiche e non funzionalmente quantificate, che per loro natura non possono giustificare una revisione della percentuale invalidante Alla luce di quanto sopra, si ritiene infondata e non supportata da evidenza clinica oggettiva l'opposizione proposta. Si ribadisce pertanto che il quadro clinico, evidenziato, configura una condizione invalidante, ma non tale da determinare il diritto alle provvidenze assistenziali richieste. Si confermano integralmente le valutazioni espresse nella relazione originaria.”
Le argomentazioni del consulente risultano, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
3 In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.-La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14537/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 27/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.06.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12482/2024 R.G.
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 15/12/1963 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
IROLLO GAETANO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 11/10/2024, parte ricorrente in epigrafe, già invalido, deduceva che la visita di revisione per l'accertamento dell'invalidità civile ai fini della conferma dell'assegno mensile di assistenza non aveva avuto esito positivo;
di aver quindi presentato ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso detto decreto, all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti per la prestazione richiesta;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
1 Tanto premesso, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d' ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari utili alla fruizione dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge 118/71.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, i motivi di opposizione consistevano sostanzialmente nella critica alla precedente relazione tecnica per non aver esaminato l'intera documentazione medica in atti e per non aver esaminato adeguatamente il quadro patologico sofferto.
A seguito delle contestazioni prospettate in questo giudizio, il Tribunale ha ritenuto di chiamare a chiarimenti il C.T.U. già nominato nella fase di ATP, avendo parte ricorrente prospettato una sottovalutazione del quadro patologico lamentato.
Ed in particolare, il CTU. dott. ha considerato il periziando affetto da: “Miocardiopatia Per_1 ipertensiva in I classe N.Y.H.A. Codice 6441 – Ric. Inv. 21%; Emangioma osso parietale sinistro.
Per Analogia. Codice 5030 – Ric. Inv. 20%; Nevrosi ansiosa” ed ha concluso confermando l'insussistenza del requisito sanitario legittimante la prestazione richiesta, puntualmente motivando le proprie ragioni sulla base delle certificazioni mediche richiamate dall'istante nel presente ricorso.
Ebbene, nel corso del presente giudizio, il CTU ha risposto alle doglianze attoree evidenziando che:
“la valutazione medico-legale è stata condotta sulla base della documentazione specialistica prodotta, del colloquio anamnestico e dell'esame obiettivo diretto;
ogni singola affezione è stata singolarmente analizzata e pesata secondo i criteri medicolegali di riferimento (tabelle approvate
2 con D.M. 5/2/1992, Linee guida SIMLA e prassi;
non vi è stata alcuna omissione di patologie, CP_1 ma piuttosto una valutazione di incidenza funzionale, tenendo ben distinto il concetto di malattia da quello di invalidità civile: non ogni patologia, infatti, comporta una rilevante compromissione della capacità lavorativa o dell'autonomia quotidiana. Si precisa quanto segue: il valore probatorio di una certificazione redatta da un medico di parte non è automaticamente prevalente su un accertamento terzo, diretto e specialistico come quello svolto in sede peritale;
la documentazione allegata è stata comunque scrupolosamente analizzata, ma non presenta dati clinici o strumentali tali da modificare il quadro funzionale già accertato;
molte delle attestazioni riportano diagnosi generiche e non funzionalmente quantificate, che per loro natura non possono giustificare una revisione della percentuale invalidante Alla luce di quanto sopra, si ritiene infondata e non supportata da evidenza clinica oggettiva l'opposizione proposta. Si ribadisce pertanto che il quadro clinico, evidenziato, configura una condizione invalidante, ma non tale da determinare il diritto alle provvidenze assistenziali richieste. Si confermano integralmente le valutazioni espresse nella relazione originaria.”
Le argomentazioni del consulente risultano, ad avviso di questo giudice, dettagliatamente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo e chiare ed esaustive e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite ai fini dell'esclusione della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento della spettanza richiesta.
Va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro medico.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
3 In definitiva, non si riscontrano, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.-La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14537/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 27/06/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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