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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 1655/2022 R.G.L., promossa
D A
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente a [...], rappresentato e difeso, C.F._1
sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Amanta Carlino (C.F.:
; PEC: , e Filomena La Vecchia C.F._2 Email_1
(C.F.: - PEC: del Foro di C.F._3 Email_2
Agrigento, per procura speciale in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio in Canicattì in Corso Umberto I n. 100, che dichiarano di voler ricevere le notifiche e/o comunicazioni di riti ai predetti indirizzi PEC
- ricorrente -
C O N T R O
l' - in persona del Controparte_1
Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il
Grande n. 21, c.f. - elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Val d'Aosta P.IVA_1
14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' (n. fax Avvocatura INPS 0934.76437), CP_1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Dolce (c.f.
E
), pec e Carmelo Russo (c.f. C.F._4 Email_3
– pec t - in virtù di procura C.F._5 Email_5
generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. notaio in Roma, in data Persona_1
21.7.2015, Rogito 21569, Rep. 80974, registrato all'Agenzia delle Entrate-Uff. territoriale di
Roma 1, in data 23.7.2015, al n. 19851, serie 1T
All'esito dell'udienza del 26.3.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato
SENTENZA
mediante lettura di quanto segue
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2022 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 29220229000154849/000 - comunicato il
7.4.2022 (all. 1) – ed alle cartelle e agli avvisi di addebito ad essa sottesi, relativi a crediti previdenziali e assistenziali, come di seguito specificati:
1) Cartella n. 29220060002850333000, asseritamente notificata l'1.6.2006, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per l'anno 2003, per l'importo complessivo di €. 12.741,23;
2) Cartella n. 29220070000272087000, asseritamente notificata il 7.5.2007, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per l'anno 2004, per l'importo complessivo di €. 7.950,89;
3) Cartella n. 29220100011638858000, asseritamente notificata il 25.11.2010, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per l'anno 2009, per l'importo complessivo di €. 9.863,89;
4) Cartella n. 29220100012577552000, asseritamente notificata il 30.3.2011, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per l'anno 2009, per l'importo complessivo di €. 8.142,40;
5) Cartella n. 29220110003013289000, asseritamente notificata il 9.5.2011, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per l'anno 2010, per l'importo complessivo €. 1.516,83; 6) Avviso di addebito n.
59220112000147040000, asseritamente notificato il 19.10.2011, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per l'anno 2010, per l'importo complessivo di €. 12.121,00;
7) Avviso di addebito n. 59220112000192631000, asseritamente notificato il 19.10.2011, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive per gli anni 2006-2007-2008-2010, per l'importo complessivo di €. 4.208,62;
8) Avviso di addebito n. 59220112000589607000, asseritamente notificato il 13.08.2012, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive per gli anni 2009-2011-2012, per l'importo complessivo di €. 4.103,62;
9) Avviso di addebito n. 59220112000808355000, asseritamente notificato il 24.10.2012, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per l'anno 2009-2011-2012, per l'importo complessivo di €.
1.759,64;
2 10)Avviso di addebito n. 59220160001401358000, asseritamente notificato il 22.11.2016, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive per l'anno 2015-2016, per l'importo complessivo di €. 4.899,52. deducendo, per le cartelle e gli avvisi nn. da 1 a 9, l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di controparte e, per l'avviso di addebito n.10, la non debenza delle somme, richieste a titolo contributo IVS per l'anno 2015, per essersi il ricorrente cancellato dai relativi elenchi a partire dall'agosto del 2012 (all.2 e 3)
In sede di ricorso chiedeva disporsi cautelativamente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio INPS contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, eccepiva:
- l'inammissibilità del ricorso avente ad oggetto l'impugnazione del ruolo;
- la definitività degli avvisi di addebito in assenza di tempestiva contestazione entro il termine di quaranta giorni dalla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito;
- la necessità di acquisire da gli atti interruttivi successivi alla notifica dell'avviso. CP_2
In sede di prima udienza, in accoglimento dell'istanza cautelare, si disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta.
La causa, successivamente, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità formulata dall'INPS relativamente alla mera impugnazione dell'estratto di ruolo avendo il ricorrente impugnato l'intimazione di pagamento ed i relativi avviso di addebito INPS ad essa sottesi.
A tal proposito basti rammentare che, mediante l'intimazione di pagamento l'ente impositore preannuncia l'intenzione di procedere alla riscossione coattiva del credito ossia all'azione recuperatoria dello stesso. Nella specie non si tratta di un'opposizione conseguente all'acquisizione di estratto di ruolo, bensì di un'opposizione proposta all'esito della notificazione di un'intimazione di pagamento con evidente sussistenza dell'interesse ad agire da parte del ricorrente.
Sotto l'ulteriore profilo dedotto, trattandosi di crediti di natura previdenziale, deve rammentarsi che
è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche all'avviso di addebito (che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010, qualora si tratti di crediti di natura previdenziale dell'INPS; cosicché, ai sensi del co. 14 del medesimo art. 30, “… i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si
3 intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”), il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni:
a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999);
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione);
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento).
Deve in primo luogo evidenziarsi come ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99, “contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
E', pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento, è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta , data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto.
Resta tuttavia salva, in questi ultimi casi, la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella.
Ovviamente una volata consolidatosi, per decorso del termine di cui all'art.24 d.lgs.46/99, il titolo esecutivo, il contribuente che introduca avverso il medesimo titolo, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non potrà far valere quelle medesime eccezioni non proposte tempestivamente con l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo.
4 Nel caso di specie, l'opponente ha eccepito (tra l'altro) la prescrizione del credito di cui agli avvisi ed alle cartelle sottesi all'intimazione di pagamento impugnata evidenziando che tra la data di asserita notifica di tali atti e la data di notifica dell'intimazione opposta (7/04/2022) risulta ormai trascorso almeno un quinquennio.
In effetti, in assenza di evidenze documentali che dimostrino la presenza di atti interruttivi della prescrizione, ferma l'insussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, l'eccezione è da ritenersi fondata, anche sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di (detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_1
2010)” (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397, seguite da oltre un centinaio di pronunce conformi: n. 29820/2017; n. 29696/2017; n. 29511/2017; n. 29510/2017; da n. 29174/2017 a n.
29179/2017; n. 29136/2017; n. 28769/2017; n. 28741/2017; n. 28576/2017; n. 28511/2017; da n.
27384/2017 a n. 27392/2017 ex plurimis).
In conclusione, non emerge dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti alcun valido atto interruttivo nel quinquennio successivo (invero l'INPS ha correttamente ammesso di non avere rinvenuto neppure le notifiche degli avvisi di addebito opposti), cosicchè i relativi crediti devono dichiararsi prescritti.
Relativamente invece all'avviso di addebito di cui al n.10, come provato dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. all. 3) risulta a partire dal 21.8.2012 la cancellazione dell'azienda per cessata attività, sicchè alcun contributo risulta dovuto.
Il ricorso va dunque accolto, dovendosi dichiarare prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito sopra elencati (nn. da 1 a 9) dell'importo complessivo di €.
62.413,79 e dovendosi dichiarare non dovuti i crediti di cui all'avviso di addebito n.
59220160001401358000 (n. 10), asseritamente notificato il 22.11.2016, relativo a IVS coltivatori
5 diretti e somme aggiuntive per l'anno 2015, dell'importo pari a €. 4.899,52, per mancanza del presupposto contributivo (iscrizione negli elenchi CD/CM).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'INPS con distrazione a favore del procuratore antistatario, tenendosi conto, nell'importo liquidato, della modesta difficoltà delle questioni trattate e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso definitivamente pronunciando e disattesa ogni altra eccezione e istanza;
- dichiara prescritti i crediti di cui alle cartelle e agli avvisi di addebito opposti con il presente ricorso (nn. da 1 a 9) contenuti nell'intimazione di pagamento n. 29220229000154849/000;
- dichiarare l'insussistenza della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n.
59220160001401358000 (n. 10), relativo a IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive per l'anno 2015;
Condanna l'INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro
4.700,00 oltre spese forfettarie, iva, cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta il 31/03/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 1655/2022 R.G.L., promossa
D A
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente a [...], rappresentato e difeso, C.F._1
sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Amanta Carlino (C.F.:
; PEC: , e Filomena La Vecchia C.F._2 Email_1
(C.F.: - PEC: del Foro di C.F._3 Email_2
Agrigento, per procura speciale in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il di loro studio in Canicattì in Corso Umberto I n. 100, che dichiarano di voler ricevere le notifiche e/o comunicazioni di riti ai predetti indirizzi PEC
- ricorrente -
C O N T R O
l' - in persona del Controparte_1
Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il
Grande n. 21, c.f. - elettivamente domiciliato in Caltanissetta, Via Val d'Aosta P.IVA_1
14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' (n. fax Avvocatura INPS 0934.76437), CP_1
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Stefano Dolce (c.f.
E
), pec e Carmelo Russo (c.f. C.F._4 Email_3
– pec t - in virtù di procura C.F._5 Email_5
generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. notaio in Roma, in data Persona_1
21.7.2015, Rogito 21569, Rep. 80974, registrato all'Agenzia delle Entrate-Uff. territoriale di
Roma 1, in data 23.7.2015, al n. 19851, serie 1T
All'esito dell'udienza del 26.3.2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato
SENTENZA
mediante lettura di quanto segue
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.11.2022 la parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 29220229000154849/000 - comunicato il
7.4.2022 (all. 1) – ed alle cartelle e agli avvisi di addebito ad essa sottesi, relativi a crediti previdenziali e assistenziali, come di seguito specificati:
1) Cartella n. 29220060002850333000, asseritamente notificata l'1.6.2006, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per l'anno 2003, per l'importo complessivo di €. 12.741,23;
2) Cartella n. 29220070000272087000, asseritamente notificata il 7.5.2007, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per l'anno 2004, per l'importo complessivo di €. 7.950,89;
3) Cartella n. 29220100011638858000, asseritamente notificata il 25.11.2010, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per l'anno 2009, per l'importo complessivo di €. 9.863,89;
4) Cartella n. 29220100012577552000, asseritamente notificata il 30.3.2011, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per l'anno 2009, per l'importo complessivo di €. 8.142,40;
5) Cartella n. 29220110003013289000, asseritamente notificata il 9.5.2011, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per l'anno 2010, per l'importo complessivo €. 1.516,83; 6) Avviso di addebito n.
59220112000147040000, asseritamente notificato il 19.10.2011, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per l'anno 2010, per l'importo complessivo di €. 12.121,00;
7) Avviso di addebito n. 59220112000192631000, asseritamente notificato il 19.10.2011, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive per gli anni 2006-2007-2008-2010, per l'importo complessivo di €. 4.208,62;
8) Avviso di addebito n. 59220112000589607000, asseritamente notificato il 13.08.2012, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive per gli anni 2009-2011-2012, per l'importo complessivo di €. 4.103,62;
9) Avviso di addebito n. 59220112000808355000, asseritamente notificato il 24.10.2012, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS operai a tempo determinato – comp. individuali e somme aggiuntive per l'anno 2009-2011-2012, per l'importo complessivo di €.
1.759,64;
2 10)Avviso di addebito n. 59220160001401358000, asseritamente notificato il 22.11.2016, ente che ha emesso il ruolo INPS di Caltanissetta, relativa a IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive per l'anno 2015-2016, per l'importo complessivo di €. 4.899,52. deducendo, per le cartelle e gli avvisi nn. da 1 a 9, l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di controparte e, per l'avviso di addebito n.10, la non debenza delle somme, richieste a titolo contributo IVS per l'anno 2015, per essersi il ricorrente cancellato dai relativi elenchi a partire dall'agosto del 2012 (all.2 e 3)
In sede di ricorso chiedeva disporsi cautelativamente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio INPS contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
In particolare, eccepiva:
- l'inammissibilità del ricorso avente ad oggetto l'impugnazione del ruolo;
- la definitività degli avvisi di addebito in assenza di tempestiva contestazione entro il termine di quaranta giorni dalla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito;
- la necessità di acquisire da gli atti interruttivi successivi alla notifica dell'avviso. CP_2
In sede di prima udienza, in accoglimento dell'istanza cautelare, si disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta.
La causa, successivamente, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
Preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità formulata dall'INPS relativamente alla mera impugnazione dell'estratto di ruolo avendo il ricorrente impugnato l'intimazione di pagamento ed i relativi avviso di addebito INPS ad essa sottesi.
A tal proposito basti rammentare che, mediante l'intimazione di pagamento l'ente impositore preannuncia l'intenzione di procedere alla riscossione coattiva del credito ossia all'azione recuperatoria dello stesso. Nella specie non si tratta di un'opposizione conseguente all'acquisizione di estratto di ruolo, bensì di un'opposizione proposta all'esito della notificazione di un'intimazione di pagamento con evidente sussistenza dell'interesse ad agire da parte del ricorrente.
Sotto l'ulteriore profilo dedotto, trattandosi di crediti di natura previdenziale, deve rammentarsi che
è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla cartella esattoriale e ora anche all'avviso di addebito (che, dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella esattoriale, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010, qualora si tratti di crediti di natura previdenziale dell'INPS; cosicché, ai sensi del co. 14 del medesimo art. 30, “… i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si
3 intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”), il principio secondo cui, nei confronti dei titoli esecutivi emessi ai fini della riscossione di contributi/premi, sono esperibili, a seconda dei casi, tre tipi di azioni:
a) l'opposizione di merito (“contro l'iscrizione al ruolo”) laddove si contesti la legittimità della pretesa (art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999);
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si adducano (l'impignorabilità dei beni o) fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (come la prescrizione);
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si deducano vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento/avviso di addebito, nonché alla notifica degli stessi, o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (ora intimazioni di pagamento).
Deve in primo luogo evidenziarsi come ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99, “contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La norma sopra riportata individua nella notifica della cartella di pagamento il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
E', pertanto, evidente che solo in assenza di notifica della cartella di pagamento, è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza;
in caso contrario, laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della cartella e la stessa non sia stata tempestivamente opposta, deve escludersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta , data la perentorietà del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto.
Resta tuttavia salva, in questi ultimi casi, la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella.
Ovviamente una volata consolidatosi, per decorso del termine di cui all'art.24 d.lgs.46/99, il titolo esecutivo, il contribuente che introduca avverso il medesimo titolo, un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non potrà far valere quelle medesime eccezioni non proposte tempestivamente con l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo.
4 Nel caso di specie, l'opponente ha eccepito (tra l'altro) la prescrizione del credito di cui agli avvisi ed alle cartelle sottesi all'intimazione di pagamento impugnata evidenziando che tra la data di asserita notifica di tali atti e la data di notifica dell'intimazione opposta (7/04/2022) risulta ormai trascorso almeno un quinquennio.
In effetti, in assenza di evidenze documentali che dimostrino la presenza di atti interruttivi della prescrizione, ferma l'insussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente creditore e agente della riscossione, l'eccezione è da ritenersi fondata, anche sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di (detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_1
2010)” (Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397, seguite da oltre un centinaio di pronunce conformi: n. 29820/2017; n. 29696/2017; n. 29511/2017; n. 29510/2017; da n. 29174/2017 a n.
29179/2017; n. 29136/2017; n. 28769/2017; n. 28741/2017; n. 28576/2017; n. 28511/2017; da n.
27384/2017 a n. 27392/2017 ex plurimis).
In conclusione, non emerge dalla documentazione prodotta dalle parti resistenti alcun valido atto interruttivo nel quinquennio successivo (invero l'INPS ha correttamente ammesso di non avere rinvenuto neppure le notifiche degli avvisi di addebito opposti), cosicchè i relativi crediti devono dichiararsi prescritti.
Relativamente invece all'avviso di addebito di cui al n.10, come provato dalla documentazione prodotta dal ricorrente (cfr. all. 3) risulta a partire dal 21.8.2012 la cancellazione dell'azienda per cessata attività, sicchè alcun contributo risulta dovuto.
Il ricorso va dunque accolto, dovendosi dichiarare prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito sopra elencati (nn. da 1 a 9) dell'importo complessivo di €.
62.413,79 e dovendosi dichiarare non dovuti i crediti di cui all'avviso di addebito n.
59220160001401358000 (n. 10), asseritamente notificato il 22.11.2016, relativo a IVS coltivatori
5 diretti e somme aggiuntive per l'anno 2015, dell'importo pari a €. 4.899,52, per mancanza del presupposto contributivo (iscrizione negli elenchi CD/CM).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'INPS con distrazione a favore del procuratore antistatario, tenendosi conto, nell'importo liquidato, della modesta difficoltà delle questioni trattate e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso definitivamente pronunciando e disattesa ogni altra eccezione e istanza;
- dichiara prescritti i crediti di cui alle cartelle e agli avvisi di addebito opposti con il presente ricorso (nn. da 1 a 9) contenuti nell'intimazione di pagamento n. 29220229000154849/000;
- dichiarare l'insussistenza della pretesa contributiva di cui all'avviso di addebito n.
59220160001401358000 (n. 10), relativo a IVS coltivatori diretti e somme aggiuntive per l'anno 2015;
Condanna l'INPS a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro
4.700,00 oltre spese forfettarie, iva, cpa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Caltanissetta il 31/03/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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