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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 25/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 143/2025, promossa con ricorso depositato in data 20/01/2025 da
[...]
e entrambi con avv. ZAMARIN VALENTINA;
Parte_1 Parte_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno esposto che, nel 2015, intrecciavano una relazione affettiva, che sfociava, successivamente, in una convivenza more uxorio; da tale unione nasceva a Trieste, il 12.09.2017, il minore di Persona_1 cittadinanza italiana, riconosciuto da entrambi i genitori;
a causa di incompatibilità caratteriale, è venuta meno la relazione affettiva tra i genitori, rendendo necessario regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale.
I ricorrenti hanno quindi adito questo Tribunale - con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri – al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito,
1 disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
2 il figlio manterrà il proprio collocamento e residenza preso l'abitazione della madre;
3 il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio ore 16.00 sino alla domenica sera, dopo la cena, quando il minore farà rientro nell'abitazione della madre entro le 20.30;
4 nel corso della settimana il padre potrà tenere con sé il minore un ulteriore / ulteriori pomeriggi, che verranno concordati di volta in volta con la madre (anche in relazione agli orari) nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative e scolastiche/sportive del bambino;
5 le festività verranno regolate secondo il principio dell'alternanza; con riferimento al periodo estivo, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con il figlio un periodo, rispettivamente due settimane anche non continuative. Durante il periodo invernale, ciascun
pagina 1 di 3 genitore potrà trascorrere con il bambino una settimana;
6 con riferimento ai compleanni dei genitori e dei nonni, è fatta salva la possibilità, per il genitore che si trova a festeggiare la ricorrenza, di avere con sé il figlio anche laddove la relativa data coincida con un giorno di spettanza dell'altro genitore;
7 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , il sig. verserà alla sig.ra Per_1 Parte_2 Pt_1 un assegno mensile di € 250,00,
[...] rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale
Protocollo;
8 il padre verserà altresì il 50% delle spese sostenute dalla madre per il vestiario del figlio quando la spesa supera i 100,00 euro e quando si tratta del vestiario per il cambio-stagione;
9 l'Assegno Unico verrà richiesto e percepito integralmente dalla madre;
10 i genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche relativamente al figlio;
11 le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di ritenersi reciprocamente soddisfatte e di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altra;
12 le spese legali del presente procedimento restano integralmente compensate”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Ciò posto, il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai reciproci rapporti economici e patrimoniali endo-familiari e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dispone recepirsi le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
pagina 2 di 3 Così deciso in Trieste, il 20/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente rel. dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 143/2025, promossa con ricorso depositato in data 20/01/2025 da
[...]
e entrambi con avv. ZAMARIN VALENTINA;
Parte_1 Parte_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno esposto che, nel 2015, intrecciavano una relazione affettiva, che sfociava, successivamente, in una convivenza more uxorio; da tale unione nasceva a Trieste, il 12.09.2017, il minore di Persona_1 cittadinanza italiana, riconosciuto da entrambi i genitori;
a causa di incompatibilità caratteriale, è venuta meno la relazione affettiva tra i genitori, rendendo necessario regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale.
I ricorrenti hanno quindi adito questo Tribunale - con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri – al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito,
1 disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
2 il figlio manterrà il proprio collocamento e residenza preso l'abitazione della madre;
3 il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio ore 16.00 sino alla domenica sera, dopo la cena, quando il minore farà rientro nell'abitazione della madre entro le 20.30;
4 nel corso della settimana il padre potrà tenere con sé il minore un ulteriore / ulteriori pomeriggi, che verranno concordati di volta in volta con la madre (anche in relazione agli orari) nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative e scolastiche/sportive del bambino;
5 le festività verranno regolate secondo il principio dell'alternanza; con riferimento al periodo estivo, ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con il figlio un periodo, rispettivamente due settimane anche non continuative. Durante il periodo invernale, ciascun
pagina 1 di 3 genitore potrà trascorrere con il bambino una settimana;
6 con riferimento ai compleanni dei genitori e dei nonni, è fatta salva la possibilità, per il genitore che si trova a festeggiare la ricorrenza, di avere con sé il figlio anche laddove la relativa data coincida con un giorno di spettanza dell'altro genitore;
7 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , il sig. verserà alla sig.ra Per_1 Parte_2 Pt_1 un assegno mensile di € 250,00,
[...] rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale
Protocollo;
8 il padre verserà altresì il 50% delle spese sostenute dalla madre per il vestiario del figlio quando la spesa supera i 100,00 euro e quando si tratta del vestiario per il cambio-stagione;
9 l'Assegno Unico verrà richiesto e percepito integralmente dalla madre;
10 i genitori si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche relativamente al figlio;
11 le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di ritenersi reciprocamente soddisfatte e di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altra;
12 le spese legali del presente procedimento restano integralmente compensate”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Ciò posto, il Tribunale, valutata la rispondenza delle concordate condizioni all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per il recepimento delle stesse.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Inoltre, la domanda congiunta regolamenta compiutamente e adeguatamente le condizioni inerenti ai reciproci rapporti economici e patrimoniali endo-familiari e non si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dispone recepirsi le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici siccome concordate e provvede in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
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Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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