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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/11/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 327/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
26.11.2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
ritenuto di non poter concedere ulteriori rinvii per tentativo di bonario componimento;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia
SENTENZA ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.
R.g. 327/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. PIZZICOLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in VIA I MAGGIO
N. 1 APRICENA presso lo studio del difensore avv. PIZZICOLI GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDI MARIA Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIETTA, elettivamente domiciliato in VIALE FORTORE N. 8/C 71100 presso CP_1 il difensore avv. BALDI MARIA ANTONIETTA
CONVENUTA
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto giova premettere che con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 [...]
, , n.q. di eredi di , hanno convenuto in giudizio la Parte_4 Parte_3 Persona_1
per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente, limitatamente al Controparte_1 grado di responsabilità riconosciuto, nella causazione del sinistro avvenuto in data 13.09.2021, alle h
05.00 circa, allorquando , alla guida della propria auto Toyota Yaris tg DG633WH, CP_2 mentre percorreva la S.P. 37, dir. Casello autostradale di Poggio Imperiale-Lesina nel territorio del
Comune di Lesina — loc. Canimbiso, nell'affrontare una curva a destra, aveva perso il controllo del veicolo finendo rovinosamente fuori strada, causando il decesso del loro congiunto
, terzo trasportato a bordo del veicolo. Persona_1
A sostegno della propria domanda gli attori hanno dedotto che:
- nelle predette condizioni di tempo e luogo, il loro congiunto, , viaggiava, in Persona_1 qualità di terzo trasportato, nella parte anteriore dell'autovettura Toyota Yaris condotta da
; CP_2
- in conseguenza del sinistro e a causa dei numerosi traumi era deceduto;
Persona_1
- sul luogo del sinistro erano intervenuti i Carabinieri del comando stazione di Lesina, che avevano provveduto ai rilievi ed a redigere il relativo verbale;
- che gli accertamenti tecnici irripetibili effettuati dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Foggia e, in particolare, la relazione tecnica dell'ing. hanno Tes_1 accertato che: “Dalla dinamica dell'incidente emerge una quota di responsabilità anche a carico dell'Ente proprietario della strada – Provincia di Foggia Settore Viabilità – in quanto, nonostante la curva della Strada Provinciale 37 fosse oggettivamente molto pericolosa (angolo sotteso di 90°, strada completamente al buio e in uscita da un tratto rettilineo e in discesa dal cavalcavia, dove è facile accelerare l'andatura, ciglio esterno della curva delimitato da scarpata non protetta da barriera di ritenuta) la stessa non era né presegnalata dal cartello Curva a destra, né segnalata dai Delineatori modulari di curva.
Entrambi i citati segnali sono prescritti e resi obbligatori dal CdS in caso di curva
pagina 2 di 13 pericolosa, come quella in esame”;
- essi, a seguito del decesso di hanno subito notevoli sofferenze emotive e Persona_1 psicologiche;
- la richiesta di risarcimento dei danni subiti, inoltrata con Pec del 05/08/2022, e l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, inoltrata con Pec del 14/11/2022, sono rimasti inevasi;
gli attori hanno concluso chiedendo: “accertare e dichiarare la responsabilità della CP_1
, limitatamente al grado di responsabilità, nella causazione del fatto accaduto così come
[...] descritto in premessa, accogliere la domanda spiegata nell'atto di citazione e condannare la CP_1
al risarcimento dei danni materiali e morali ....; con vittoria di spese, competenze ed
[...] onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Nel costituirsi in giudizio la ha contestato la domanda risarcitoria avanzata dagli Controparte_1 attori nell'an e nel quantum e dedotto la responsabilità esclusiva per la causazione del sinistro in capo al conducente il veicolo . CP_2
In particolare, la ha dedotto in merito alla esclusiva imputabilità della Controparte_1 responsabilità per l'occorso sinistro al il quale conduceva il veicolo a velocità non prudenziale, Per_1 nettamente superiore a quella prescritta sullo specifico tratto di strada, ed in stato di alterazione, come dimostrato dalle analisi tossicologiche, le quali hanno attestato un valore alcolemico nel sangue pari a gL 1.22.
L'ente convenuto, ritenendo l'evento denunciato fatto autonomo, eccezionale ed inevitabile, dotato di efficacia causale esclusiva nella sua produzione, ha concluso chiedendo di: “Dichiarare
l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda avanzata dagli attori ovvero rigettare la stessa poiché infondata in fatto e diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur, generica, contraddittoria e sfornita di prova. Condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con distrazione”.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita a mezzo prova testimoniale nelle persone dei testi , e e CTU Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 tecnico-ricostruttiva, nominando all'uopo il perito dott. il quale ha depositato il proprio Per_2 elaborato in data 7/01/2025.
Pervenuta la causa allo scrivente magistrato a seguito di trasferimento del precedente giudicante, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/02/2025, è stata formulata proposta conciliativa alle parti, alla quale hanno ritenuto di aderire solo gli attori.
All'udienza del 21/10/2025, constatata la mancata accettazione da parte della della Controparte_1 pagina 3 di 13 proposta conciliativa formulata con ordinanza del 10.03.2025, la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 26.11.2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies cpc, con termine per memorie conclusive fino a 20 gg prima, termine per memorie di replica fino a 10 gg prima e termine per note scritte sostitutive del verbale di udienza fino a 5 gg prima dell'udienza.
Come esposto in premessa, la causa in esame attiene all'indagine circa l'asserito profilo di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., rinvenuto dagli gli attori in capo alla , per Controparte_1 la circostanza che l'ente convenuto avrebbe omesso la custodia e la manutenzione del tratto di strada teatro del sinistro.
Invero, con sentenza n. 2482/2018 la Corte di Cassazione ha puntualizzato i principi in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, con una particolare attenzione alla custodia dei beni demaniali e, tra questi, di quelli di grande estensione, come strade e loro accessori e pertinenze, precisando anche che incombe al danneggiato l'onere di un'opzione chiara tra l'azione generale di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e quella della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo presupposti, funzioni ed oneri processuali molto diversi.
E' pacifico che la responsabilità ex art. 2051 c.c., invocata dagli attori, postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa, ma detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.). In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. pagina 4 di 13 06/05/2015, n. 9009; Cass. n. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass. 17/10/2013, n.
23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata.
La responsabilità civile per omissione può scaturire, infatti, non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227 c.c., comma 1, (Cass. Sez. U. 21/11/2011, n. 24406).
Ne consegue che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico, ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i doveri di precauzione e cautela.
Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 c.c., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Tanto premesso, sotto il profilo giuridico si ricorda che “In tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 23562 del 11/11/2011).
Poiché si tratta di responsabilità da cosa in custodia, è onere del proprietario della strada provare che l'evento è stato determinato esclusivamente dalla condotta di guida del conducente.
Ebbene, nel caso che ci occupa, parte attrice ha dedotto che la causa del sinistro e del conseguente decesso del loro congiunto, sia da individuarsi, seppure in limitata percentuale rispetto Persona_1 alla condotta del conducente il veicolo, nell'inadempimento da parte della Controparte_1
pagina 5 di 13 all'obbligo di dotare la SP37 della prescritta segnaletica stradale.
I congiunti del de cuius , hanno fondato la loro pretesa risarcitoria sugli esiti della c.t.u. Persona_1 svolta nell'ambito del procedimento penale la quale, esaminando la dinamica del sinistro, ha stabilito una quota di responsabilità anche a carico dell'Ente proprietario della strada in quanto, nonostante la curva della Strada Provinciale 37, teatro del sinistro, “fosse oggettivamente molto pericolosa (angolo sotteso di 90°, strada completamente al buio e in uscita da un tratto rettilineo e in discesa dal cavalcavia, dove è facile accelerare l'andatura, ciglio esterno della curva delimitato da scarpata non protetta da barriera di ritenuta) la stessa non era né presegnalata dal cartello Curva a destra, né segnalata dai Delineatori modulari di curva”.
Orbene, deve rilevarsi che è fuor di ogni contestazione che la responsabilità per l'occorso sinistro, in quota ampiamente maggioritaria, sia da imputarsi al conducente il veicolo , il quale CP_2 viaggiando a velocità non consona al tratto di strada percorso e in stato di alterazione, ha determinato il sinistro.
Tuttavia, tanto premesso, non può escludersi che, se il tratto di strada percorso fosse stato dotato della segnaletica prescritta gli esiti infausti del sinistro avrebbero potuto essere evitati o avrebbero potuto determinare conseguenze, seppur gravi, tuttavia non letali per il terzo trasportato, esente da ogni tipo di responsabilità.
Invero, deve rilevarsi, avuto riguardo alla responsabilità dell'ente proprietario della strada, che quest'ultimo si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (ex plurimis: Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013, Rv. 626013 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21508 del
18/10/2011, Rv. 620534 - 01).
Lo stesso ente, tuttavia, deve provvedere anche all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta ai sensi dell'art. 14 C.d.S. (D.lgs. 30 aprile 1992, n.285), in quanto ciò rileva soprattutto nella valutazione delle responsabilità attribuibili all'ente medesimo in caso di danni derivanti da sinistri stradali. La Corte di legittimità, infatti, ha a più riprese affermato che un'idonea segnaletica, se non incide nella valutazione del profilo soggettivo, tuttavia, interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo e il verificarsi del sinistro.
L'apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata. Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal C.d.S., tale circostanza non rileva sul piano dell'elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante pagina 6 di 13 nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro, dovendosene addebitare la causazione alla condotta di guida dell'automobilista o del motociclista che, nonostante la presenza delle segnalazioni di pericolo, non si è rivelata in concreto idonea ad evitare che si determinasse l'evento.
Orbene, nel caso che ci occupa, come accertato tanto dalla perizia redatta dal Consulente Tecnico del
P.M. Ing. nell'ambito del procedimento penale ed allegata agli atti del presente giudizio, Tes_1 tanto dalla consulenza disposta nel presente giudizio a firma del perito ferma restando la Per_2 responsabilità maggioritaria del conducente , avendo questi tenuto una velocità non CP_2 commisurata alle condizioni della strada, in violazione dell'art.141 del CdS, e per essersi messo alla guida dell'auto con un tasso alcolemico di 1,22 g/L, a fronte del divieto assoluto imposto per i neopatentati dall'art.186-bis, comma 1, del CdS, tuttavia, è emersa anche una quota di responsabilità in carico all'Ente proprietario della strada -Settore Viabilità della Provincia Foggia- in quanto, nonostante la curva fosse molto pericolosa, questa non era né presegnalata dal segnale Curva a destra, né il suo ciglio esterno era evidenziato dai Delineatori modulari di curva. Ciò in violazione dell'art.86 del Reg.
Attuazione CdS, che prescrive di presegnalare le curva pericolose per caratteristiche plano-altimetriche o per insufficiente visibilità, e dell'art.174 dello stesso Regolamento, che prescrive di apporre lungo il ciglio esterno delle curve di raggio superiore a 30 metri appositi Delineatori modulari di curva, al fine di migliorarne la visibilità a distanza.
Peraltro, la consulenza tecnica espletata nell'ambito del presente giudizio, rispetto alla quale le parti non hanno avanzato alcuna osservazione, ha evidenziato che non risultavano essere state applicate al tratto di strada de quo, neppure tutte le altre misure di sicurezza previste dal Codice della Strada,
“quali paline catarifrangenti e/o dispositivi retroriflettenti integrativi, delineatori modulari di curva, finanche, luminosi e/o lanterne semaforiche”, di talché, nel punto di verificazione del sinistro, in assenza tanto della segnaletica stradale obbligatoria, tanto di quella integrativa, può dirsi che non è stato garantito lo standard di sicurezza minimo della circolazione stradale.
In conseguenza di tali accertate omissioni, e in considerazione dell'omessa attività difensiva, utile ad allegare una differente ricostruzione delle responsabilità causative del sinistro, da parte della CP_1
deve rilevarsi che vi è nesso causale, seppure residuale, tra la mancata
[...] progettazione/manutenzione stradale da parte del Settore Viabilità della e il Controparte_1 determinismo dell'evento, in quanto se fossero stati correttamente apposti i segnali Curva a destra e i
Delineatori modulari di curva, in ottemperanza alle disposizioni del CdS, non può escludersi che l'automobilista, seppure nelle descritte condizioni, avrebbe potuto accorgersi della curva almeno da
150 metri prima, iniziando a rallentare o frenare al fine di poter adeguare la propria velocità alla curva pagina 7 di 13 ed, in tal modo, evitare o contenere l'infausta traiettoria del veicolo.
Si ritiene, sulla base delle conclusioni cui è giunto il CTU nell'elaborato che, si ribadisce, non sono state contestate dalle parti, che la quantificazione della percentuale di responsabilità per l'occorso sinistro, secondo il prudente apprezzamento di questo Giudice, in capo alla debba essere CP_1 stabilita nella misura del 15%, residuando in capo al conducente il veicolo la quota CP_2 maggioritaria del 85%.
Deve rilevarsi che la , costituendosi in giudizio, si è unicamente limitata a dedurre Controparte_1
l'esclusiva responsabilità del conducente e l'asserita assenza di qualsivoglia responsabilità dell'ente, senza allegare alcun altro elemento, idoneo a sostenere la propria posizione, né a sollecitare approfondimenti istruttori utili ad introdurre nel presente giudizio elementi di valutazione ulteriori.
La , invero, nell'unico atto depositato, vale a dire la comparsa di costituzione, ha fondato la CP_1 propria linea difensiva esclusivamente sul rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo.
Sul punto deve evidenziarsi che, oltre a tale relazione e alla consulenza dell'ing. non è Tes_1 stato prodotto in giudizio il fascicolo del procedimento penale e nulla è stato riferito circa i suoi esiti.
D'altra parte, tali mancate allegazioni, a mente della diversità del giudizio da formulare in sede civile, non risultano dirimenti, atteso che la ricostruzione tipica del sistema penale, nel quale è indispensabile accertare “oltre ogni ragionevole dubbio” la responsabilità personale dell'imputato non è coincidente con quella civilistica in cui la responsabilità è oggettiva e non personale.
In altri termini, non incide su una responsabilità che è oggettiva e non colposa il fatto che l'evento non fosse prevenibile in senso penalistico ove, in senso civilistico (e cioè secondo il minor standard probatorio della preponderanza dell'evidenza di cui a Cass. Sez. Un. 576/2008, cit.), vi sia stato persino un aumento del rischio: nello specifico, trattasi di quello conseguente alla mancata apposizione della segnaletica prescritta.
Ne discende, in definitiva, una volta di più, la prova del nesso di relazione tra cosa e danno, indispensabile e sufficiente per i fini di cui all'art. 2051 cc.
2. Sulla base di tutto quanto precede, possono dunque essere risarciti agli attori i danni conseguenti alla lesione del rapporto parentale, inteso come quel pregiudizio che “rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e dal danno biologico, con il quale concorre a compendiarlo e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rilevato da fondamentali e radicali cambiamenti di vita”
(cfr. Cass, sez. III n. 16992 del 20.08.2015).
Circa il danno da perdita del rapporto parentale (artt. 2, 29, 30 Cost.), come nel nostro caso, la morte improvvisa e inattesa del ha certamente sconvolto ed alterato la vita dei genitori nonché Persona_1
pagina 8 di 13 del fratello attori nel presente giudizio, in maniera permanente e duratura.
Il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei confronti dei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi piuttosto esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra genitori e figlio e tra fratelli, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (Cass., 9 maggio 2011, n. 10107; Cass., 12 giugno 2006, n. 13546).
A seguito della morte di un familiare, il danno alla cerchia degli affetti non costituisce un danno
“riflesso” bensì un danno “diretto” sofferto iure proprio in quanto l'evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci ed alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (Cass., 12 luglio 2006, n. 15760; Cass., 15 luglio
2005, n. 15019; Cass., 31 maggio 2003, n. 8827; Cass., 21 maggio 2003, n. 8828).
Ai fini del riconoscimento del pregiudizio esistenziale da lesione parentale, non è necessario, che si accerti la modificazione peggiorativa in senso permanente della personalità del soggetto, essendo sufficiente la considerevole alterazione delle abitudini di vita, incidendo il primo aspetto sulla entità del risarcimento, con una maggiorazione ove venga accertata una modificazione in senso peggiorativo di natura permanente.
Vertendo in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la liquidazione del danno parentale va effettuata con criterio equitativo tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione della convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, idonea a comprovare l'intensità del legame con il de cuius.
Invero, l'intensità del vincolo familiare, ai fini della valutazione del danno conseguente alla morte di un prossimo congiunto, può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato danno morale (Cass., 12 luglio 2006, n. 15760).
Per quanto concerne la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, si osserva come la giurisprudenza oramai costante della Suprema Corte di Cassazione abbia individuato nel c.d.
“sistema del punto variabile” il criterio utilizzabile per la liquidazione del danno da perdita del congiunto in quanto unico sistema idoneo a soddisfare, in ossequio al disposto dell'art. 3 Cost., pagina 9 di 13 l'uniformità di trattamento.
Il sistema tabellare milanese, disciplinante la quantificazione del danno biologico, ha trovato larga diffusione sull'intero territorio nazionale, consentendo, così, di perseguire l'esigenza di prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali, tanto da veder riconosciuto la sua natura para normativa.
Alla luce dei criteri orientativi e degli allegati pubblicati sul sito del Tribunale di Milano, è possibile ritenere che:
1) le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale;
2) nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (Cass., ord. n. 13269/2020; Cass. Sentenza n. 28994/2019).
Per quanto innanzi dedotto, il danno da perdita del congiunto, imputabile, come detto, in percentuale del 15% in capo alla convenuta , sofferto dai genitori del de cuius , Controparte_1 Persona_1
e , può essere quantificato in € 54.569,00 per ciascuno e Parte_1 Parte_2 quello sofferto dal fratello in € 33.781,00 in considerazione delle seguenti Parte_3 circostanze:
a) la vittima del sinistro aveva compiuto 20 anni;
Persona_1
b) il padre aveva compiuto 50 anni e la madre 51 anni;
c) il fratello aveva compiuto 22 anni.
2.1 Nulla è dovuto quale danno jure hereditatis in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno biologico iure hereditatis in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento del danno in oggetto, trattandosi di soluzione che oltre ad avere trovato l'avallo della giurisprudenza costituzionale nella sentenza n. 372 del 1994, non si pone in contrasto con le varie Convenzioni internazionali a tutela dei diritti dell'Uomo, avendo la Suprema Corte affermato che uno strumento di tutela del diritto alla vita è comunque apprestato dalla sanzione penale, non essendo possibile al giudice nazionale, non già disapplicare la norma interna in contrasto con quella sopranazionale, ma creare un diritto ex novo, come accadrebbe laddove si riconoscesse il diritto al risarcimento del cd. danno biologico da morte
(cfr. Cassazione civile 23 febbraio 2004 n. 3549).
In altri termini, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte: “la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile pagina 10 di 13 come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "iure hereditatis"” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870).
Soltanto ove sia fornita la prova del decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il verificarsi dell'evento lesivo ed il sopraggiungere della morte, nella sfera patrimoniale del de cuius, sorge una posta risarcitoria come tale trasmissibile iure successionis ai suoi eredi, da determinarsi considerando i criteri di liquidazione propri per il calcolo della inabilità temporanea, poiché, quando il giudice adotta il criterio tabellare non può prendere come riferimento le tabelle per l'invalidità permanente, essendo queste formate sulla base della vita media futura presunta, e quindi il risarcimento va quindi commisurato al numero dei giorni di sopravvivenza della persona, tenendo conto che le lesioni ne hanno provocato la morte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09 ottobre 2009, n.
21497).
Sul concetto di apprezzabile lasso di tempo o, meglio, sulla sua quantificazione, la Suprema Corte l'ha individuato, in più occasioni, in un tempo pari a 24 ore o anche tre giorni, idoneo a consentire la risarcibilità del danno biologico in capo alla vittima primaria e trasmissibile in via ereditaria precisando che in tali fattispecie "Il danneggiato ha pertanto acquisito il diritto al risarcimento del danno biologico subito per l'effettiva durata della sua sopravvivenza...omissis….e si tratta di un danno alla salute, che se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cd. danno biologico terminale)" (cfr. Cass. civ, n. 18305/2003 cit., p. 5; Cass. civ. 16 maggio 2003 n. 7632).
Nel caso che ci occupa, dunque non vi sono gli elementi per ritenere sussistente tale voce di danno, posto che non è stato dedotto né allegato e, comunque non risulta dalla documentazione presente in atti, che sopravvisse all'evento lesivo. Persona_1
2.2 Per le medesime ragioni non può riconoscersi danno morale, detto anche danno tanatologico, come tale trasmissibile iure hereditatis, poiché la giurisprudenza è unanime nel richiedere la prova che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, lucidamente assistendo allo spegnersi della propria vita, dovendosi escludere la risarcibilità del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423; Cass, 17 gennaio 2008 n: 870;
Cass. 24 ottobre 2007 ii. 22338; Cass. 28 agosto 2007 n. 18163; Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio pagina 11 di 13 2009, n. 458).
2.3 Non possono riconoscersi, infine, le spese funerarie, pure richieste, perché non documentate ed allegate.
3.Le spese di giudizio debbono essere poste in capo alla in ragione della Controparte_1 soccombenza della stessa.
Le stesse si liquidano, in relazione al decisum, sulla base dei valori medi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, nell'ammontare di € 14.103,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali (15%) sul compenso come per legge, da distrarsi in favore del difensore, avv. Pizzicoli, dichiaratosi antistatario.
3.1 Le spese relative alla c.t.u. espletata, già liquidate con separato decreto n. cronol. 1629/2025 del
31/01/2025, devono essere poste a carico della , con diritto degli attori di ripetere Controparte_1 quanto eventualmente già versato al c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità della , limitatamente alla percentuale del 15%, Controparte_1 per la causazione del sinistro che ha determinato il decesso di per le ragioni di cui in Persona_1 parte motiva;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria avanzata dagli attori , Parte_1 [...]
e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna Parte_3 Parte_2 la al risarcimento del danno in misura di € 54.569,00 per ciascuno ai genitori del Controparte_1 de cuius, e , e in misura di € 33.781,00 per il fratello del de Parte_1 Parte_2 cuius ; Parte_3
- condanna la a rifondere in favore degli attori le spese di giudizio, liquidate in Controparte_1 euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Pizzicoli, dichiaratosi antistatario;
- condanna la al pagamento delle spese di c.t.u. liquidate come da separato Controparte_1 decreto, con diritto degli attori di ripetere quanto eventualmente già versato al c.t.u.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 12 di 13 pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
26.11.2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
ritenuto di non poter concedere ulteriori rinvii per tentativo di bonario componimento;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia
SENTENZA ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.
R.g. 327/2023 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. PIZZICOLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in VIA I MAGGIO
N. 1 APRICENA presso lo studio del difensore avv. PIZZICOLI GIUSEPPE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDI MARIA Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIETTA, elettivamente domiciliato in VIALE FORTORE N. 8/C 71100 presso CP_1 il difensore avv. BALDI MARIA ANTONIETTA
CONVENUTA
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto giova premettere che con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 [...]
, , n.q. di eredi di , hanno convenuto in giudizio la Parte_4 Parte_3 Persona_1
per sentire accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente, limitatamente al Controparte_1 grado di responsabilità riconosciuto, nella causazione del sinistro avvenuto in data 13.09.2021, alle h
05.00 circa, allorquando , alla guida della propria auto Toyota Yaris tg DG633WH, CP_2 mentre percorreva la S.P. 37, dir. Casello autostradale di Poggio Imperiale-Lesina nel territorio del
Comune di Lesina — loc. Canimbiso, nell'affrontare una curva a destra, aveva perso il controllo del veicolo finendo rovinosamente fuori strada, causando il decesso del loro congiunto
, terzo trasportato a bordo del veicolo. Persona_1
A sostegno della propria domanda gli attori hanno dedotto che:
- nelle predette condizioni di tempo e luogo, il loro congiunto, , viaggiava, in Persona_1 qualità di terzo trasportato, nella parte anteriore dell'autovettura Toyota Yaris condotta da
; CP_2
- in conseguenza del sinistro e a causa dei numerosi traumi era deceduto;
Persona_1
- sul luogo del sinistro erano intervenuti i Carabinieri del comando stazione di Lesina, che avevano provveduto ai rilievi ed a redigere il relativo verbale;
- che gli accertamenti tecnici irripetibili effettuati dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Foggia e, in particolare, la relazione tecnica dell'ing. hanno Tes_1 accertato che: “Dalla dinamica dell'incidente emerge una quota di responsabilità anche a carico dell'Ente proprietario della strada – Provincia di Foggia Settore Viabilità – in quanto, nonostante la curva della Strada Provinciale 37 fosse oggettivamente molto pericolosa (angolo sotteso di 90°, strada completamente al buio e in uscita da un tratto rettilineo e in discesa dal cavalcavia, dove è facile accelerare l'andatura, ciglio esterno della curva delimitato da scarpata non protetta da barriera di ritenuta) la stessa non era né presegnalata dal cartello Curva a destra, né segnalata dai Delineatori modulari di curva.
Entrambi i citati segnali sono prescritti e resi obbligatori dal CdS in caso di curva
pagina 2 di 13 pericolosa, come quella in esame”;
- essi, a seguito del decesso di hanno subito notevoli sofferenze emotive e Persona_1 psicologiche;
- la richiesta di risarcimento dei danni subiti, inoltrata con Pec del 05/08/2022, e l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, inoltrata con Pec del 14/11/2022, sono rimasti inevasi;
gli attori hanno concluso chiedendo: “accertare e dichiarare la responsabilità della CP_1
, limitatamente al grado di responsabilità, nella causazione del fatto accaduto così come
[...] descritto in premessa, accogliere la domanda spiegata nell'atto di citazione e condannare la CP_1
al risarcimento dei danni materiali e morali ....; con vittoria di spese, competenze ed
[...] onorari da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Nel costituirsi in giudizio la ha contestato la domanda risarcitoria avanzata dagli Controparte_1 attori nell'an e nel quantum e dedotto la responsabilità esclusiva per la causazione del sinistro in capo al conducente il veicolo . CP_2
In particolare, la ha dedotto in merito alla esclusiva imputabilità della Controparte_1 responsabilità per l'occorso sinistro al il quale conduceva il veicolo a velocità non prudenziale, Per_1 nettamente superiore a quella prescritta sullo specifico tratto di strada, ed in stato di alterazione, come dimostrato dalle analisi tossicologiche, le quali hanno attestato un valore alcolemico nel sangue pari a gL 1.22.
L'ente convenuto, ritenendo l'evento denunciato fatto autonomo, eccezionale ed inevitabile, dotato di efficacia causale esclusiva nella sua produzione, ha concluso chiedendo di: “Dichiarare
l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda avanzata dagli attori ovvero rigettare la stessa poiché infondata in fatto e diritto, sia nell'an che nel quantum debeatur, generica, contraddittoria e sfornita di prova. Condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con distrazione”.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, la causa è stata istruita a mezzo prova testimoniale nelle persone dei testi , e e CTU Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 tecnico-ricostruttiva, nominando all'uopo il perito dott. il quale ha depositato il proprio Per_2 elaborato in data 7/01/2025.
Pervenuta la causa allo scrivente magistrato a seguito di trasferimento del precedente giudicante, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/02/2025, è stata formulata proposta conciliativa alle parti, alla quale hanno ritenuto di aderire solo gli attori.
All'udienza del 21/10/2025, constatata la mancata accettazione da parte della della Controparte_1 pagina 3 di 13 proposta conciliativa formulata con ordinanza del 10.03.2025, la causa è stata rinviata all'udienza cartolare del 26.11.2025 ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies cpc, con termine per memorie conclusive fino a 20 gg prima, termine per memorie di replica fino a 10 gg prima e termine per note scritte sostitutive del verbale di udienza fino a 5 gg prima dell'udienza.
Come esposto in premessa, la causa in esame attiene all'indagine circa l'asserito profilo di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., rinvenuto dagli gli attori in capo alla , per Controparte_1 la circostanza che l'ente convenuto avrebbe omesso la custodia e la manutenzione del tratto di strada teatro del sinistro.
Invero, con sentenza n. 2482/2018 la Corte di Cassazione ha puntualizzato i principi in materia di responsabilità per danni da cose in custodia, con una particolare attenzione alla custodia dei beni demaniali e, tra questi, di quelli di grande estensione, come strade e loro accessori e pertinenze, precisando anche che incombe al danneggiato l'onere di un'opzione chiara tra l'azione generale di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e quella della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo presupposti, funzioni ed oneri processuali molto diversi.
E' pacifico che la responsabilità ex art. 2051 c.c., invocata dagli attori, postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa, ma detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può – in base ad un ordine crescente di gravità – o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 c.c.). In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. pagina 4 di 13 06/05/2015, n. 9009; Cass. n. 10300/07).
In altri termini, se è vero che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita in funzione di prevenzione dai danni prevedibili a chi con quella entri in contatto (Cass. 17/10/2013, n.
23584), è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde anch'essa a criteri di ragionevole probabilità e quindi di causalità adeguata.
La responsabilità civile per omissione può scaturire, infatti, non solo dalla violazione di un preciso obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso, ma anche dalla violazione di regole di comune prudenza, le quali impongano il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui: principio affermato sia quando si tratti di valutare se sussista la colpa dell'autore dell'illecito, sia quando si tratti di stabilire se sussista un concorso di colpa della vittima nella produzione del danno, ex art. 1227 c.c., comma 1, (Cass. Sez. U. 21/11/2011, n. 24406).
Ne consegue che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione (squisitamente di merito), che va compiuta sul piano del nesso eziologico, ma che comunque sottende sempre un bilanciamento fra i doveri di precauzione e cautela.
Pertanto, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa esclusiva dell'evento e del quale la cosa abbia costituito la mera occasione, viene meno appunto il nesso causale tra la cosa custodita e quest'ultimo e la fattispecie non può più essere sussunta entro il paradigma dell'art. 2051 c.c., anche quando la condotta possa essere stata prevista o sia stata comunque prevedibile, ma esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
Tanto premesso, sotto il profilo giuridico si ricorda che “In tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada (e dell'Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 23562 del 11/11/2011).
Poiché si tratta di responsabilità da cosa in custodia, è onere del proprietario della strada provare che l'evento è stato determinato esclusivamente dalla condotta di guida del conducente.
Ebbene, nel caso che ci occupa, parte attrice ha dedotto che la causa del sinistro e del conseguente decesso del loro congiunto, sia da individuarsi, seppure in limitata percentuale rispetto Persona_1 alla condotta del conducente il veicolo, nell'inadempimento da parte della Controparte_1
pagina 5 di 13 all'obbligo di dotare la SP37 della prescritta segnaletica stradale.
I congiunti del de cuius , hanno fondato la loro pretesa risarcitoria sugli esiti della c.t.u. Persona_1 svolta nell'ambito del procedimento penale la quale, esaminando la dinamica del sinistro, ha stabilito una quota di responsabilità anche a carico dell'Ente proprietario della strada in quanto, nonostante la curva della Strada Provinciale 37, teatro del sinistro, “fosse oggettivamente molto pericolosa (angolo sotteso di 90°, strada completamente al buio e in uscita da un tratto rettilineo e in discesa dal cavalcavia, dove è facile accelerare l'andatura, ciglio esterno della curva delimitato da scarpata non protetta da barriera di ritenuta) la stessa non era né presegnalata dal cartello Curva a destra, né segnalata dai Delineatori modulari di curva”.
Orbene, deve rilevarsi che è fuor di ogni contestazione che la responsabilità per l'occorso sinistro, in quota ampiamente maggioritaria, sia da imputarsi al conducente il veicolo , il quale CP_2 viaggiando a velocità non consona al tratto di strada percorso e in stato di alterazione, ha determinato il sinistro.
Tuttavia, tanto premesso, non può escludersi che, se il tratto di strada percorso fosse stato dotato della segnaletica prescritta gli esiti infausti del sinistro avrebbero potuto essere evitati o avrebbero potuto determinare conseguenze, seppur gravi, tuttavia non letali per il terzo trasportato, esente da ogni tipo di responsabilità.
Invero, deve rilevarsi, avuto riguardo alla responsabilità dell'ente proprietario della strada, che quest'ultimo si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (ex plurimis: Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013, Rv. 626013 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21508 del
18/10/2011, Rv. 620534 - 01).
Lo stesso ente, tuttavia, deve provvedere anche all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta ai sensi dell'art. 14 C.d.S. (D.lgs. 30 aprile 1992, n.285), in quanto ciò rileva soprattutto nella valutazione delle responsabilità attribuibili all'ente medesimo in caso di danni derivanti da sinistri stradali. La Corte di legittimità, infatti, ha a più riprese affermato che un'idonea segnaletica, se non incide nella valutazione del profilo soggettivo, tuttavia, interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo e il verificarsi del sinistro.
L'apposizione della segnaletica relativa a potenziali situazioni di pericolo impone ai conducenti dei veicoli di tenere una condotta di guida prudente e adeguata. Pertanto, qualora la segnaletica effettivamente istallata sia conforme a quella prescritta dal C.d.S., tale circostanza non rileva sul piano dell'elemento soggettivo, ma interrompe il nesso di causalità fra la situazione di pericolo (rientrante pagina 6 di 13 nella sfera di controllo del custode ex art. 2051 c.c.) e il verificarsi del sinistro, dovendosene addebitare la causazione alla condotta di guida dell'automobilista o del motociclista che, nonostante la presenza delle segnalazioni di pericolo, non si è rivelata in concreto idonea ad evitare che si determinasse l'evento.
Orbene, nel caso che ci occupa, come accertato tanto dalla perizia redatta dal Consulente Tecnico del
P.M. Ing. nell'ambito del procedimento penale ed allegata agli atti del presente giudizio, Tes_1 tanto dalla consulenza disposta nel presente giudizio a firma del perito ferma restando la Per_2 responsabilità maggioritaria del conducente , avendo questi tenuto una velocità non CP_2 commisurata alle condizioni della strada, in violazione dell'art.141 del CdS, e per essersi messo alla guida dell'auto con un tasso alcolemico di 1,22 g/L, a fronte del divieto assoluto imposto per i neopatentati dall'art.186-bis, comma 1, del CdS, tuttavia, è emersa anche una quota di responsabilità in carico all'Ente proprietario della strada -Settore Viabilità della Provincia Foggia- in quanto, nonostante la curva fosse molto pericolosa, questa non era né presegnalata dal segnale Curva a destra, né il suo ciglio esterno era evidenziato dai Delineatori modulari di curva. Ciò in violazione dell'art.86 del Reg.
Attuazione CdS, che prescrive di presegnalare le curva pericolose per caratteristiche plano-altimetriche o per insufficiente visibilità, e dell'art.174 dello stesso Regolamento, che prescrive di apporre lungo il ciglio esterno delle curve di raggio superiore a 30 metri appositi Delineatori modulari di curva, al fine di migliorarne la visibilità a distanza.
Peraltro, la consulenza tecnica espletata nell'ambito del presente giudizio, rispetto alla quale le parti non hanno avanzato alcuna osservazione, ha evidenziato che non risultavano essere state applicate al tratto di strada de quo, neppure tutte le altre misure di sicurezza previste dal Codice della Strada,
“quali paline catarifrangenti e/o dispositivi retroriflettenti integrativi, delineatori modulari di curva, finanche, luminosi e/o lanterne semaforiche”, di talché, nel punto di verificazione del sinistro, in assenza tanto della segnaletica stradale obbligatoria, tanto di quella integrativa, può dirsi che non è stato garantito lo standard di sicurezza minimo della circolazione stradale.
In conseguenza di tali accertate omissioni, e in considerazione dell'omessa attività difensiva, utile ad allegare una differente ricostruzione delle responsabilità causative del sinistro, da parte della CP_1
deve rilevarsi che vi è nesso causale, seppure residuale, tra la mancata
[...] progettazione/manutenzione stradale da parte del Settore Viabilità della e il Controparte_1 determinismo dell'evento, in quanto se fossero stati correttamente apposti i segnali Curva a destra e i
Delineatori modulari di curva, in ottemperanza alle disposizioni del CdS, non può escludersi che l'automobilista, seppure nelle descritte condizioni, avrebbe potuto accorgersi della curva almeno da
150 metri prima, iniziando a rallentare o frenare al fine di poter adeguare la propria velocità alla curva pagina 7 di 13 ed, in tal modo, evitare o contenere l'infausta traiettoria del veicolo.
Si ritiene, sulla base delle conclusioni cui è giunto il CTU nell'elaborato che, si ribadisce, non sono state contestate dalle parti, che la quantificazione della percentuale di responsabilità per l'occorso sinistro, secondo il prudente apprezzamento di questo Giudice, in capo alla debba essere CP_1 stabilita nella misura del 15%, residuando in capo al conducente il veicolo la quota CP_2 maggioritaria del 85%.
Deve rilevarsi che la , costituendosi in giudizio, si è unicamente limitata a dedurre Controparte_1
l'esclusiva responsabilità del conducente e l'asserita assenza di qualsivoglia responsabilità dell'ente, senza allegare alcun altro elemento, idoneo a sostenere la propria posizione, né a sollecitare approfondimenti istruttori utili ad introdurre nel presente giudizio elementi di valutazione ulteriori.
La , invero, nell'unico atto depositato, vale a dire la comparsa di costituzione, ha fondato la CP_1 propria linea difensiva esclusivamente sul rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul luogo.
Sul punto deve evidenziarsi che, oltre a tale relazione e alla consulenza dell'ing. non è Tes_1 stato prodotto in giudizio il fascicolo del procedimento penale e nulla è stato riferito circa i suoi esiti.
D'altra parte, tali mancate allegazioni, a mente della diversità del giudizio da formulare in sede civile, non risultano dirimenti, atteso che la ricostruzione tipica del sistema penale, nel quale è indispensabile accertare “oltre ogni ragionevole dubbio” la responsabilità personale dell'imputato non è coincidente con quella civilistica in cui la responsabilità è oggettiva e non personale.
In altri termini, non incide su una responsabilità che è oggettiva e non colposa il fatto che l'evento non fosse prevenibile in senso penalistico ove, in senso civilistico (e cioè secondo il minor standard probatorio della preponderanza dell'evidenza di cui a Cass. Sez. Un. 576/2008, cit.), vi sia stato persino un aumento del rischio: nello specifico, trattasi di quello conseguente alla mancata apposizione della segnaletica prescritta.
Ne discende, in definitiva, una volta di più, la prova del nesso di relazione tra cosa e danno, indispensabile e sufficiente per i fini di cui all'art. 2051 cc.
2. Sulla base di tutto quanto precede, possono dunque essere risarciti agli attori i danni conseguenti alla lesione del rapporto parentale, inteso come quel pregiudizio che “rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e dal danno biologico, con il quale concorre a compendiarlo e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rilevato da fondamentali e radicali cambiamenti di vita”
(cfr. Cass, sez. III n. 16992 del 20.08.2015).
Circa il danno da perdita del rapporto parentale (artt. 2, 29, 30 Cost.), come nel nostro caso, la morte improvvisa e inattesa del ha certamente sconvolto ed alterato la vita dei genitori nonché Persona_1
pagina 8 di 13 del fratello attori nel presente giudizio, in maniera permanente e duratura.
Il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei confronti dei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi piuttosto esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra genitori e figlio e tra fratelli, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti (Cass., 9 maggio 2011, n. 10107; Cass., 12 giugno 2006, n. 13546).
A seguito della morte di un familiare, il danno alla cerchia degli affetti non costituisce un danno
“riflesso” bensì un danno “diretto” sofferto iure proprio in quanto l'evento morte è plurioffensivo, non solamente causando l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del relativo diritto personalissimo, ma altresì determinando l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, a loro volta lesi nell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci ed alla scambievole solidarietà che connota la vita familiare (Cass., 12 luglio 2006, n. 15760; Cass., 15 luglio
2005, n. 15019; Cass., 31 maggio 2003, n. 8827; Cass., 21 maggio 2003, n. 8828).
Ai fini del riconoscimento del pregiudizio esistenziale da lesione parentale, non è necessario, che si accerti la modificazione peggiorativa in senso permanente della personalità del soggetto, essendo sufficiente la considerevole alterazione delle abitudini di vita, incidendo il primo aspetto sulla entità del risarcimento, con una maggiorazione ove venga accertata una modificazione in senso peggiorativo di natura permanente.
Vertendo in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la liquidazione del danno parentale va effettuata con criterio equitativo tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione della convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, idonea a comprovare l'intensità del legame con il de cuius.
Invero, l'intensità del vincolo familiare, ai fini della valutazione del danno conseguente alla morte di un prossimo congiunto, può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la prova dell'esistenza del menzionato danno morale (Cass., 12 luglio 2006, n. 15760).
Per quanto concerne la quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, si osserva come la giurisprudenza oramai costante della Suprema Corte di Cassazione abbia individuato nel c.d.
“sistema del punto variabile” il criterio utilizzabile per la liquidazione del danno da perdita del congiunto in quanto unico sistema idoneo a soddisfare, in ossequio al disposto dell'art. 3 Cost., pagina 9 di 13 l'uniformità di trattamento.
Il sistema tabellare milanese, disciplinante la quantificazione del danno biologico, ha trovato larga diffusione sull'intero territorio nazionale, consentendo, così, di perseguire l'esigenza di prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali, tanto da veder riconosciuto la sua natura para normativa.
Alla luce dei criteri orientativi e degli allegati pubblicati sul sito del Tribunale di Milano, è possibile ritenere che:
1) le nuove tabelle integrate a punti elaborate dall'Osservatorio di Milano siano coerenti con i principi di diritto enunciati nella sentenza Cass. n. 10579/2021 e possano essere utilizzati dal giudice per determinare una liquidazione equa, uniforme e prevedibile del danno da perdita del rapporto parentale;
2) nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre fare riferimento alla tabella più recente in uso al momento della decisione (Cass., ord. n. 13269/2020; Cass. Sentenza n. 28994/2019).
Per quanto innanzi dedotto, il danno da perdita del congiunto, imputabile, come detto, in percentuale del 15% in capo alla convenuta , sofferto dai genitori del de cuius , Controparte_1 Persona_1
e , può essere quantificato in € 54.569,00 per ciascuno e Parte_1 Parte_2 quello sofferto dal fratello in € 33.781,00 in considerazione delle seguenti Parte_3 circostanze:
a) la vittima del sinistro aveva compiuto 20 anni;
Persona_1
b) il padre aveva compiuto 50 anni e la madre 51 anni;
c) il fratello aveva compiuto 22 anni.
2.1 Nulla è dovuto quale danno jure hereditatis in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno biologico iure hereditatis in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento del danno in oggetto, trattandosi di soluzione che oltre ad avere trovato l'avallo della giurisprudenza costituzionale nella sentenza n. 372 del 1994, non si pone in contrasto con le varie Convenzioni internazionali a tutela dei diritti dell'Uomo, avendo la Suprema Corte affermato che uno strumento di tutela del diritto alla vita è comunque apprestato dalla sanzione penale, non essendo possibile al giudice nazionale, non già disapplicare la norma interna in contrasto con quella sopranazionale, ma creare un diritto ex novo, come accadrebbe laddove si riconoscesse il diritto al risarcimento del cd. danno biologico da morte
(cfr. Cassazione civile 23 febbraio 2004 n. 3549).
In altri termini, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte: “la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'evento lesivo, non è configurabile pagina 10 di 13 come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "iure hereditatis"” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 17 gennaio 2008, n. 870).
Soltanto ove sia fornita la prova del decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra il verificarsi dell'evento lesivo ed il sopraggiungere della morte, nella sfera patrimoniale del de cuius, sorge una posta risarcitoria come tale trasmissibile iure successionis ai suoi eredi, da determinarsi considerando i criteri di liquidazione propri per il calcolo della inabilità temporanea, poiché, quando il giudice adotta il criterio tabellare non può prendere come riferimento le tabelle per l'invalidità permanente, essendo queste formate sulla base della vita media futura presunta, e quindi il risarcimento va quindi commisurato al numero dei giorni di sopravvivenza della persona, tenendo conto che le lesioni ne hanno provocato la morte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09 ottobre 2009, n.
21497).
Sul concetto di apprezzabile lasso di tempo o, meglio, sulla sua quantificazione, la Suprema Corte l'ha individuato, in più occasioni, in un tempo pari a 24 ore o anche tre giorni, idoneo a consentire la risarcibilità del danno biologico in capo alla vittima primaria e trasmissibile in via ereditaria precisando che in tali fattispecie "Il danneggiato ha pertanto acquisito il diritto al risarcimento del danno biologico subito per l'effettiva durata della sua sopravvivenza...omissis….e si tratta di un danno alla salute, che se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cd. danno biologico terminale)" (cfr. Cass. civ, n. 18305/2003 cit., p. 5; Cass. civ. 16 maggio 2003 n. 7632).
Nel caso che ci occupa, dunque non vi sono gli elementi per ritenere sussistente tale voce di danno, posto che non è stato dedotto né allegato e, comunque non risulta dalla documentazione presente in atti, che sopravvisse all'evento lesivo. Persona_1
2.2 Per le medesime ragioni non può riconoscersi danno morale, detto anche danno tanatologico, come tale trasmissibile iure hereditatis, poiché la giurisprudenza è unanime nel richiedere la prova che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, lucidamente assistendo allo spegnersi della propria vita, dovendosi escludere la risarcibilità del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423; Cass, 17 gennaio 2008 n: 870;
Cass. 24 ottobre 2007 ii. 22338; Cass. 28 agosto 2007 n. 18163; Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio pagina 11 di 13 2009, n. 458).
2.3 Non possono riconoscersi, infine, le spese funerarie, pure richieste, perché non documentate ed allegate.
3.Le spese di giudizio debbono essere poste in capo alla in ragione della Controparte_1 soccombenza della stessa.
Le stesse si liquidano, in relazione al decisum, sulla base dei valori medi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, nell'ammontare di € 14.103,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali (15%) sul compenso come per legge, da distrarsi in favore del difensore, avv. Pizzicoli, dichiaratosi antistatario.
3.1 Le spese relative alla c.t.u. espletata, già liquidate con separato decreto n. cronol. 1629/2025 del
31/01/2025, devono essere poste a carico della , con diritto degli attori di ripetere Controparte_1 quanto eventualmente già versato al c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la responsabilità della , limitatamente alla percentuale del 15%, Controparte_1 per la causazione del sinistro che ha determinato il decesso di per le ragioni di cui in Persona_1 parte motiva;
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria avanzata dagli attori , Parte_1 [...]
e per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna Parte_3 Parte_2 la al risarcimento del danno in misura di € 54.569,00 per ciascuno ai genitori del Controparte_1 de cuius, e , e in misura di € 33.781,00 per il fratello del de Parte_1 Parte_2 cuius ; Parte_3
- condanna la a rifondere in favore degli attori le spese di giudizio, liquidate in Controparte_1 euro 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore del difensore avv. Pizzicoli, dichiaratosi antistatario;
- condanna la al pagamento delle spese di c.t.u. liquidate come da separato Controparte_1 decreto, con diritto degli attori di ripetere quanto eventualmente già versato al c.t.u.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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