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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. RG 7617/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AT
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7617/2023 R.G. promossa da:
, c.f. e numero di iscrizione al registro delle Controparte_1 imprese di AT , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettVAmente P.IVA_1 domiciliato in Messina, alla via Mario Giurba n.17 presso lo studio dell'avv. Massimo Maiorana (c.f.
), dal quale è rappresentato e difeso. C.F._1
Opponente
contro
p.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettVAmente domiciliata in AT, Corso delle Province n. 203, presso lo studio dell'avv. Rosa Linda Arena, (c.f. , che la rappresenta e difende. C.F._2
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 23.3.2025 che qui si intende richiamato ed il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2281/2023, emesso dal Tribunale Civile di AT il 19.5.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 5724/2023 e notificato via pec il 22.5.2023, con cui è stato ordinato a , il Controparte_1 pagamento della somma di € 19.107,83, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore della ciò in virtù del mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di Controparte_2 farina e semola.
Nell'atto di citazione, notificato in forma telematica il 22.6.2023, l'opponente rilevava che:
“Il decreto ingiuntivo è stato emesso, notificato e depositato in data posteriore al 28.02.2023, risultando quindi nella fattispecie della nullità dell'atto per vizio di forma, specificando che la procura alle liti depositata dall'avvocato della società ricorrente reca data 23.03.2023 e che la relata di notifica effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'art.3 bis della L.53/94 è datata 22.05.2023.
pagina 1 di 5 Per quanto sopra, si deduce pacificamente che il ricorso de quo doveva essere prodotto e redatto secondo quanto disposto dalla vigente riforma cd. Cartabia, ovvero dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.149 e pertanto il decreto ingiuntivo nei confronti della deve essere dichiarato nullo ed Controparte_1 inefficace.
Si rileva altresì la mancata indicazione del codice fiscale del rappresentante legale pro tempore della società ricorrente.
RelatVAmente alle condizioni di procedibilità previste dall'art.5 del D. Lgs. 04 marzo 2010 n.28, si significa che il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.149, come modificato dalla L.29 dicembre 2022, n.197 ha disposto (con l'art.41, c.1) che “Le disposizioni di cui all'art.7, c.I, lett. c), n.3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023”
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva:” Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo RG N.2281/2023 del 19.05.23 RG n.5724/2023; • Per l'effetto condannare la società ricorrente CP_2
, CF. al pagamento della somma di €.1.000,00 oltre interessi fino alla data del
[...] P.IVA_2 soddisfo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
In data 17.7.2023 parte opposta depositata istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2281/2023, rilevando che l'opposizione de qua non fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione, inoltre, risultava evidente l'infondatezza e temerarietà della stessa, atteso che nessuna contestazione né sull' an né sul quantum della pretesa creditoria era stata formulata, posto che nell'atto di opposizione notificata il 22.6.2023, era stata indicata come data di citazione l'8.12.2023, con il chiaro intento dilatorio.
Di poi, si costituVA in giudizio in data 28.9.2023, eccependo la nullità dell'atto di opposizione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 163, III° comma, nn. 3 e 4, e 164, IV° comma,
c.p.c., e ciò per mancanza e/o comunque estrema genericità delle contestazioni sollevate.
Difatti, l'opponente si era limitato a contestare il vizio di forma senza specificare quale esso fosse, il quale si era comunque sanato dalla proposta opposizione, inoltre, eccepVA l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto e delle conclusioni, contenenti ,peraltro, una richiesta di condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 all'opposta, non menzionata o motVAta nella parte espositVA dell'atto, e comunque inammissibile, stante la mancanza di domanda riconvenzionale.
Andava dichiarata la nullità dell'atto di citazione con conseguente irrevocabilità del d.i. opposto.
Nel merito, rilevava che il decreto ingiuntivo in oggetto fosse stato richiesto e concesso sulla base delle fatture emesse dalla società opposta nei confronti della , prodotte nel procedimento CP_1 monitorio e sottoscritte dal destinatario, nonché a copia del registro IVA anno 2022.
Dal momento che tali documenti non erano stati oggetto di contestazione da parte dell'opponente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., essi andavano considerati come provati.
Rilevava, poi, che la avesse da tempo cessato l'attività, allegando screenshot della CP_1 pagina Facebook della medesima società, che la società non avesse più una sede legale (dalla visura camerale del 20.9.2023 emergeva che la sede legale coincidesse con l'indirizzo di residenza del legale pagina 2 di 5 rappresentante, a differenza di quanto indicato nella visura camerale del 13.4.2023), e che la stessa fosse debitrice nei confronti di diversi soggetti, producendo all'uopo, alcune delle opposizioni a d.i. presentate, tutte dello stesso tenore di quella introduttVA del presente giudizio.
Ciò posto, concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire: -Preliminarmente, concedere, anche con provvedimento inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del D.I. n. 2281/2023, per quanto sopra meglio esposto;
-Indi dichiarare nullo l'atto di opposizione, introduttivo del presente giudizio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16, III° comma, nn. 3 e 4, c.p.c. e 164, IV° comma, c.p.c. per quanto ampiamente esposto in narratVA;
-In subordine, nel merito, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento della superiore e tranciante eccezione di nullità, rigettare il giudizio di opposizione proposto ex adverso perché assolutamente inammissibile ed infondato in fatto e in diritto per tutto quanto dedotto ed eccepito. Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, I° - III° comma, c.p.c.”.
Con decreto, venVA confermata la data della prima udienza indicata dall'attore (8.12.2023), poi rinviata d'ufficio al 11.12.2023.
SuccessVAmente, con ordinanza relatVA alla prima udienza del 11.12.2023, venVA concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviata l'udienza al 30.9.2024.
All'udienza del 30.9.2024 la causa venVA posta in decisione ma, ritenuto che la causa era stata erroneamente posta in decisione secondo il rito ante riforma Cartabia, con ordinanza del 14.10.2024, si rinviava all'udienza di discussione del 17.3.2025 (poi differita al 23.3.2025), con termini ex art. 189 c.p.c. ed, infine, la causa venVA posta in decisione.
*********************
Tanto esposto, le domande proposte dall'opponente sono infondate.
-Preliminarmente, in rito, si rileva che l'opponente ha rilevato che il ricorso per decreto ingiuntivo doveva essere prodotto e redatto secondo quanto disposto dalla vigente riforma cd. Cartabia, e che, pertanto, il decreto ingiuntivo nei confronti della deve essere dichiarato nullo ed Controparte_1 inefficace.
Tuttavia, l'opponente non ha indicato quale parte dell'atto introduttivo non sia conforme alla normatVA, limitandosi ad esporre delle contestazioni generiche e, dunque, prive di rilievo.
Orbene, per stabilire il momento in cui la pendenza del giudizio ha avuto inizio va considerato il momento del deposito del decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sez. II, 26 agosto 2021, n. 23456), e, dal momento che lo stesso è stato depositato in data 3.5.2023, al procedimento va applicato il nuovo rito cd
Cartabia ex D. lgs. n. 149/2022 (in vigore dal 28.3.2023).
Correttamente è stata dunque proposta l'opposizione secondo il nuovo rito cd Cartabia, difatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione, l'opposizione a decreto ingiuntivo può considerarsi la seconda fase di un procedimento già pendente suddiviso in due fasi: la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena (cfr. Cass. Civ., n. 19596 del 18.09.2020).
Ciò posto, l'eccezione formulata dall'opponente pecca di eccessVA genericità, non avendo questi indicato sulla base di quali ragioni di fatto e diritto il decreto ingiuntivo dovesse essere dichiarato nullo ed inefficace.
pagina 3 di 5 - L'opponente eccepisce, altresì, la mancata indicazione del codice fiscale del rappresentante legale pro tempore della società ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, tuttavia, tale eccezione non rileva, posto che nella procura alle liti allegata all'atto e materialmente congiunta ad esso, è stato correttamente indicato.
- Nel merito, va rilevato che nessuna contestazione è stata fatta sia sotto il profilo dell' an e che sotto il profilo del quantum richiesto con il decreto ingiuntivo.
Orbene, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia le fatture sottoscritte e non contestate, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
In particolare, l'opposta ha prodotto in giudizio: 1) N. 5 fatture anno 2022; 2) Scheda contabile riepilogatVA relatVA all' anno 2022; 3) Scheda contabile riepilogatVA relatVA all'anno 2023; 4) Registro IVA anno 2022; documentazione sufficiente a ritenere provato il diritto di credito.
-Quanto alla richiesta formulata da parte opponente di condanna dell'opposta al pagamento alla somma di € 1.000,00, essa va rigettata perché prVA di qualunque motVAzione, posto che la stessa è stata inserita solo nelle conclusioni dell'atto di opposizione e non è stata specificata nel corpo dell'atto.
-Sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte attrice per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. c.p.c.
La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione;
infatti, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che proponga opposizione nei confronti di un'ingiunzione di pagamento svolgendo allegazioni assolutamente infondate in fatto e in diritto.
La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, Quarta Sezione Civile, definitVAmente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 4 di 5 - Conferma il decreto ingiuntivo n. 2281/2023, emesso dal Tribunale Civile di AT il 19.5.2023 -
R.G. n. 5724/2023, notificato via pec il 22.5.2023;
-Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta che liquida in € 1.700,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna l'opponente al pagamento ex art. 96 co 3 cpc di una somma in misura pari alla metà delle spese di lite in favore dell'opposto.
Così deciso in AT, il 23.4.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AT
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 7617/2023 R.G. promossa da:
, c.f. e numero di iscrizione al registro delle Controparte_1 imprese di AT , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettVAmente P.IVA_1 domiciliato in Messina, alla via Mario Giurba n.17 presso lo studio dell'avv. Massimo Maiorana (c.f.
), dal quale è rappresentato e difeso. C.F._1
Opponente
contro
p.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettVAmente domiciliata in AT, Corso delle Province n. 203, presso lo studio dell'avv. Rosa Linda Arena, (c.f. , che la rappresenta e difende. C.F._2
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di giorno 23.3.2025 che qui si intende richiamato ed il procedimento è stato dunque posto in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2281/2023, emesso dal Tribunale Civile di AT il 19.5.2023, all'interno del procedimento R.G. n. 5724/2023 e notificato via pec il 22.5.2023, con cui è stato ordinato a , il Controparte_1 pagamento della somma di € 19.107,83, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore della ciò in virtù del mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di Controparte_2 farina e semola.
Nell'atto di citazione, notificato in forma telematica il 22.6.2023, l'opponente rilevava che:
“Il decreto ingiuntivo è stato emesso, notificato e depositato in data posteriore al 28.02.2023, risultando quindi nella fattispecie della nullità dell'atto per vizio di forma, specificando che la procura alle liti depositata dall'avvocato della società ricorrente reca data 23.03.2023 e che la relata di notifica effettuata a mezzo PEC ai sensi dell'art.3 bis della L.53/94 è datata 22.05.2023.
pagina 1 di 5 Per quanto sopra, si deduce pacificamente che il ricorso de quo doveva essere prodotto e redatto secondo quanto disposto dalla vigente riforma cd. Cartabia, ovvero dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.149 e pertanto il decreto ingiuntivo nei confronti della deve essere dichiarato nullo ed Controparte_1 inefficace.
Si rileva altresì la mancata indicazione del codice fiscale del rappresentante legale pro tempore della società ricorrente.
RelatVAmente alle condizioni di procedibilità previste dall'art.5 del D. Lgs. 04 marzo 2010 n.28, si significa che il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.149, come modificato dalla L.29 dicembre 2022, n.197 ha disposto (con l'art.41, c.1) che “Le disposizioni di cui all'art.7, c.I, lett. c), n.3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023”
In ragione di tutto quanto sopra, chiedeva:” Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare e dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo RG N.2281/2023 del 19.05.23 RG n.5724/2023; • Per l'effetto condannare la società ricorrente CP_2
, CF. al pagamento della somma di €.1.000,00 oltre interessi fino alla data del
[...] P.IVA_2 soddisfo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge”.
In data 17.7.2023 parte opposta depositata istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2281/2023, rilevando che l'opposizione de qua non fosse fondata su prova scritta né di pronta soluzione, inoltre, risultava evidente l'infondatezza e temerarietà della stessa, atteso che nessuna contestazione né sull' an né sul quantum della pretesa creditoria era stata formulata, posto che nell'atto di opposizione notificata il 22.6.2023, era stata indicata come data di citazione l'8.12.2023, con il chiaro intento dilatorio.
Di poi, si costituVA in giudizio in data 28.9.2023, eccependo la nullità dell'atto di opposizione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 163, III° comma, nn. 3 e 4, e 164, IV° comma,
c.p.c., e ciò per mancanza e/o comunque estrema genericità delle contestazioni sollevate.
Difatti, l'opponente si era limitato a contestare il vizio di forma senza specificare quale esso fosse, il quale si era comunque sanato dalla proposta opposizione, inoltre, eccepVA l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto e delle conclusioni, contenenti ,peraltro, una richiesta di condanna al pagamento della somma di € 1.000,00 all'opposta, non menzionata o motVAta nella parte espositVA dell'atto, e comunque inammissibile, stante la mancanza di domanda riconvenzionale.
Andava dichiarata la nullità dell'atto di citazione con conseguente irrevocabilità del d.i. opposto.
Nel merito, rilevava che il decreto ingiuntivo in oggetto fosse stato richiesto e concesso sulla base delle fatture emesse dalla società opposta nei confronti della , prodotte nel procedimento CP_1 monitorio e sottoscritte dal destinatario, nonché a copia del registro IVA anno 2022.
Dal momento che tali documenti non erano stati oggetto di contestazione da parte dell'opponente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., essi andavano considerati come provati.
Rilevava, poi, che la avesse da tempo cessato l'attività, allegando screenshot della CP_1 pagina Facebook della medesima società, che la società non avesse più una sede legale (dalla visura camerale del 20.9.2023 emergeva che la sede legale coincidesse con l'indirizzo di residenza del legale pagina 2 di 5 rappresentante, a differenza di quanto indicato nella visura camerale del 13.4.2023), e che la stessa fosse debitrice nei confronti di diversi soggetti, producendo all'uopo, alcune delle opposizioni a d.i. presentate, tutte dello stesso tenore di quella introduttVA del presente giudizio.
Ciò posto, concludeva chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuire: -Preliminarmente, concedere, anche con provvedimento inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del D.I. n. 2281/2023, per quanto sopra meglio esposto;
-Indi dichiarare nullo l'atto di opposizione, introduttivo del presente giudizio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16, III° comma, nn. 3 e 4, c.p.c. e 164, IV° comma, c.p.c. per quanto ampiamente esposto in narratVA;
-In subordine, nel merito, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento della superiore e tranciante eccezione di nullità, rigettare il giudizio di opposizione proposto ex adverso perché assolutamente inammissibile ed infondato in fatto e in diritto per tutto quanto dedotto ed eccepito. Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, I° - III° comma, c.p.c.”.
Con decreto, venVA confermata la data della prima udienza indicata dall'attore (8.12.2023), poi rinviata d'ufficio al 11.12.2023.
SuccessVAmente, con ordinanza relatVA alla prima udienza del 11.12.2023, venVA concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviata l'udienza al 30.9.2024.
All'udienza del 30.9.2024 la causa venVA posta in decisione ma, ritenuto che la causa era stata erroneamente posta in decisione secondo il rito ante riforma Cartabia, con ordinanza del 14.10.2024, si rinviava all'udienza di discussione del 17.3.2025 (poi differita al 23.3.2025), con termini ex art. 189 c.p.c. ed, infine, la causa venVA posta in decisione.
*********************
Tanto esposto, le domande proposte dall'opponente sono infondate.
-Preliminarmente, in rito, si rileva che l'opponente ha rilevato che il ricorso per decreto ingiuntivo doveva essere prodotto e redatto secondo quanto disposto dalla vigente riforma cd. Cartabia, e che, pertanto, il decreto ingiuntivo nei confronti della deve essere dichiarato nullo ed Controparte_1 inefficace.
Tuttavia, l'opponente non ha indicato quale parte dell'atto introduttivo non sia conforme alla normatVA, limitandosi ad esporre delle contestazioni generiche e, dunque, prive di rilievo.
Orbene, per stabilire il momento in cui la pendenza del giudizio ha avuto inizio va considerato il momento del deposito del decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sez. II, 26 agosto 2021, n. 23456), e, dal momento che lo stesso è stato depositato in data 3.5.2023, al procedimento va applicato il nuovo rito cd
Cartabia ex D. lgs. n. 149/2022 (in vigore dal 28.3.2023).
Correttamente è stata dunque proposta l'opposizione secondo il nuovo rito cd Cartabia, difatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione, l'opposizione a decreto ingiuntivo può considerarsi la seconda fase di un procedimento già pendente suddiviso in due fasi: la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena (cfr. Cass. Civ., n. 19596 del 18.09.2020).
Ciò posto, l'eccezione formulata dall'opponente pecca di eccessVA genericità, non avendo questi indicato sulla base di quali ragioni di fatto e diritto il decreto ingiuntivo dovesse essere dichiarato nullo ed inefficace.
pagina 3 di 5 - L'opponente eccepisce, altresì, la mancata indicazione del codice fiscale del rappresentante legale pro tempore della società ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, tuttavia, tale eccezione non rileva, posto che nella procura alle liti allegata all'atto e materialmente congiunta ad esso, è stato correttamente indicato.
- Nel merito, va rilevato che nessuna contestazione è stata fatta sia sotto il profilo dell' an e che sotto il profilo del quantum richiesto con il decreto ingiuntivo.
Orbene, deve osservarsi che, con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale.
Operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001 –secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità.
Nel caso in esame, parte opposta ha prodotto il titolo su cui la pretesa creditoria è fondata, ovverosia le fatture sottoscritte e non contestate, ed ha allegato il mancato adempimento di parte opponente, mentre quest'ultima non è riuscita a provare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione ovvero l'insussistenza dell'inadempimento o il suo carattere non imputabile.
In particolare, l'opposta ha prodotto in giudizio: 1) N. 5 fatture anno 2022; 2) Scheda contabile riepilogatVA relatVA all' anno 2022; 3) Scheda contabile riepilogatVA relatVA all'anno 2023; 4) Registro IVA anno 2022; documentazione sufficiente a ritenere provato il diritto di credito.
-Quanto alla richiesta formulata da parte opponente di condanna dell'opposta al pagamento alla somma di € 1.000,00, essa va rigettata perché prVA di qualunque motVAzione, posto che la stessa è stata inserita solo nelle conclusioni dell'atto di opposizione e non è stata specificata nel corpo dell'atto.
-Sussistono, infine, i presupposti per una condanna di parte attrice per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 co. c.p.c.
La condanna non può essere emessa ai sensi del co. II della norma, non essendo stato dedotto e provato il danno subito, ma può essere emessa d'ufficio ai sensi del co. III della disposizione;
infatti, deve ritenersi connotata quantomeno da colpa grave la condotta processuale della parte che proponga opposizione nei confronti di un'ingiunzione di pagamento svolgendo allegazioni assolutamente infondate in fatto e in diritto.
La quantificazione dell'indennizzo viene operata in dispositivo, in misura pari alla metà delle spese di lite (si rinvia, ex multis, a Cassazione civile sez. III, 04.07.2019, n. 17902, che ha riconosciuto la legittimità di una condanna ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. il cui importo sia parametrato all'importo delle spese processuali o ad un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza).
P.Q.M.
Il Tribunale di AT, Quarta Sezione Civile, definitVAmente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 4 di 5 - Conferma il decreto ingiuntivo n. 2281/2023, emesso dal Tribunale Civile di AT il 19.5.2023 -
R.G. n. 5724/2023, notificato via pec il 22.5.2023;
-Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali del presente grado in favore dell'opposta che liquida in € 1.700,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna l'opponente al pagamento ex art. 96 co 3 cpc di una somma in misura pari alla metà delle spese di lite in favore dell'opposto.
Così deciso in AT, il 23.4.2025.
Il PRESIDENTE
(dott. Mariano Sciacca)
pagina 5 di 5