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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 19/09/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 18/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale, iscritta al n. R.A.C.L. 18/2024, promossa da
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Arzana, via Amsicora n. 1, elettivamente domiciliato in Cardedu (NU), via Satta n. 16, presso lo studio dell'Avv. Alessio Urru (C.F. , che lo ha rappresentato e difeso come da C.F._2 procura agli atti, ricorrente contro
, C.F. Controparte_1
, sede provinciale di Nuoro, elezione di domicilio in Oristano, via Emilio Lussu n. 2, in P.IVA_1 persona del Direttore regionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Luigi Aragoni, come da procura generale alle liti in atti, resistente
Oggetto: materia previdenza - riconoscimento dell'indennizzo per malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2024, ha chiesto accertarsi l'origine Parte_1 professionale della propria patologia del rachide lombare – insorta dopo pluriennale attività quale operaio forestale (anche motoseghista) e, negli ultimi anni, come muratore – con conseguente condanna dell' all'indennizzo di legge;
ha indicato, tra l'altro, la domanda amministrativa presentata CP_1
l'11.08.2017 (pratica n. 515611839) rimasta respinta in sede amministrativa.
pagina 1 di 4 si è costituito contestando la riconducibilità causale della patologia al lavoro, deducendo la CP_1 variabilità delle mansioni e l'assenza di specifico rischio professionale, opponendosi altresì – in via istruttoria – all'ammissione di prova testimoniale ritenuta generica/valutativa.
All'udienza del 28 maggio 2024 il Giudice ha ammesso la prova per testi sulle mansioni svolte dal ricorrente, fissando l'audizione per il 26 novembre 2024.
All'udienza del 26 novembre 2024 sono stati escussi i testi indicati dalla parte ricorrente.
È quindi stata disposta CTU medico-legale con nomina di uno specialista ortopedico e con quesito sulle patologie denunciate, la misura del danno biologico e la decorrenza, tenendo conto dell'attività di motoseghista per almeno 20 anni (36 ore settimanali, per 6/7 mesi l'anno, motosega 4 kg e relative vibrazioni).
Il teste ha dichiarato di aver lavorato con il ricorrente nella squadra dei motoseghisti di Tes_1
Forestas dal 1992 al 2003; ha descritto un'organizzazione che prevedeva due motoseghisti più un aiutante, l'uso di motoseghe di circa 4 kg per 6/7 mesi l'anno, la movimentazione manuale di tronchi
(20–80 kg) e, negli ultimi anni, il passaggio del a lavori di muratura (muretti a secco), in Parte_1 quanto non più in grado di sostenere l'intensa attività di taglio.
Il teste ha confermato che per 7/8 mesi all'anno si lavorava con la motosega (del peso Testimone_2 di circa 4 kg), con orario settimanale di 36 ore per 5 giorni, svolgendo abbattimento, sramatura, pezzatura e carico manuale dei tronchi sugli automezzi.
La prova orale ha dunque confermato in modo puntuale i tratti essenziali delle mansioni e delle condizioni di lavoro allegati in ricorso (impiego prolungato di strumenti vibranti, posture coatte, movimentazione manuale di carichi, lavoro all'aperto).
Le contestazioni di sul punto sono rimaste generiche e non supportate da riscontri idonei a CP_1 superare le concordi dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio.
Disposta consulenza medico legale, il CTU ha sottoposto il ricorrente a visita medico-legale l'8 marzo
2025; sulla base dei rilievi clinici e della documentazione sanitaria in atti, ha diagnosticato “discopatie lombari multiple con ernia discale L4-L5 in soggetto operato di stenosi dorsale e lombare degenerativa”. Ha altresì descritto riduzione di circa la metà dei movimenti lombari, positività bilaterale di lievi segni di sofferenza neurologica periferica (TA a sinistra) e ripercussioni Pt_2 sulla deambulazione.
Quanto al nesso causale, il CTU ha ritenuto che – pur in un contesto degenerativo – l'attività lavorativa
(operaio forestale/motoseghista, con vibrazioni a corpo intero e movimentazione manuale di carichi) abbia agito quantomeno come concausa nello sviluppo della patologia discale lombare, richiamando pagina 2 di 4 anche le tabelle delle malattie di probabile origine professionale (decreto 9 aprile 2008; voce ernia discale lombare in esposizione a vibrazioni e movimentazione carichi).
Ha quindi valutato il danno biologico nel 12%, con riferimento al codice 213 del D.M. 12.07.2000.
Le conclusioni peritali risultano logiche, coerenti con le risultanze testimoniali e adeguatamente motivate anche in replica ai rilievi del consulente di parte dell' ; non ricorrono ragioni per CP_1 discostarsene.
Accertato il nesso concausale tra attività lavorativa e patologia riconducibile alle discopatie lombari, il ricorrente ha diritto all'indennizzo in capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000 per menomazioni pari al 12%
(fascia 6–15%), con decorrenza dalla domanda amministrativa dell'11 agosto 2017 e interessi nei termini di legge. La quantificazione percentuale è stata recepita dal CTU con puntuale richiamo al sistema tabellare (D.M. 12.07.2000). CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza. In applicazione dei criteri indicati nei modelli già adottati da questo Ufficio per cause omogenee.
È disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lanusei, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accerta che la patologia discale lombare da cui è affetto è malattia professionale Parte_1 quantomeno concausata dall'attività lavorativa svolta;
- dichiara che al ricorrente spetta l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura del 12%
(dodici per cento), ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi nei termini di legge;
- condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente il predetto indennizzo in capitale;
CP_1
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che ha liquidato in € 3.500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessio Urru, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1
Lanusei, 17 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale, iscritta al n. R.A.C.L. 18/2024, promossa da
, nato ad [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1 in Arzana, via Amsicora n. 1, elettivamente domiciliato in Cardedu (NU), via Satta n. 16, presso lo studio dell'Avv. Alessio Urru (C.F. , che lo ha rappresentato e difeso come da C.F._2 procura agli atti, ricorrente contro
, C.F. Controparte_1
, sede provinciale di Nuoro, elezione di domicilio in Oristano, via Emilio Lussu n. 2, in P.IVA_1 persona del Direttore regionale e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Luigi Aragoni, come da procura generale alle liti in atti, resistente
Oggetto: materia previdenza - riconoscimento dell'indennizzo per malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2024, ha chiesto accertarsi l'origine Parte_1 professionale della propria patologia del rachide lombare – insorta dopo pluriennale attività quale operaio forestale (anche motoseghista) e, negli ultimi anni, come muratore – con conseguente condanna dell' all'indennizzo di legge;
ha indicato, tra l'altro, la domanda amministrativa presentata CP_1
l'11.08.2017 (pratica n. 515611839) rimasta respinta in sede amministrativa.
pagina 1 di 4 si è costituito contestando la riconducibilità causale della patologia al lavoro, deducendo la CP_1 variabilità delle mansioni e l'assenza di specifico rischio professionale, opponendosi altresì – in via istruttoria – all'ammissione di prova testimoniale ritenuta generica/valutativa.
All'udienza del 28 maggio 2024 il Giudice ha ammesso la prova per testi sulle mansioni svolte dal ricorrente, fissando l'audizione per il 26 novembre 2024.
All'udienza del 26 novembre 2024 sono stati escussi i testi indicati dalla parte ricorrente.
È quindi stata disposta CTU medico-legale con nomina di uno specialista ortopedico e con quesito sulle patologie denunciate, la misura del danno biologico e la decorrenza, tenendo conto dell'attività di motoseghista per almeno 20 anni (36 ore settimanali, per 6/7 mesi l'anno, motosega 4 kg e relative vibrazioni).
Il teste ha dichiarato di aver lavorato con il ricorrente nella squadra dei motoseghisti di Tes_1
Forestas dal 1992 al 2003; ha descritto un'organizzazione che prevedeva due motoseghisti più un aiutante, l'uso di motoseghe di circa 4 kg per 6/7 mesi l'anno, la movimentazione manuale di tronchi
(20–80 kg) e, negli ultimi anni, il passaggio del a lavori di muratura (muretti a secco), in Parte_1 quanto non più in grado di sostenere l'intensa attività di taglio.
Il teste ha confermato che per 7/8 mesi all'anno si lavorava con la motosega (del peso Testimone_2 di circa 4 kg), con orario settimanale di 36 ore per 5 giorni, svolgendo abbattimento, sramatura, pezzatura e carico manuale dei tronchi sugli automezzi.
La prova orale ha dunque confermato in modo puntuale i tratti essenziali delle mansioni e delle condizioni di lavoro allegati in ricorso (impiego prolungato di strumenti vibranti, posture coatte, movimentazione manuale di carichi, lavoro all'aperto).
Le contestazioni di sul punto sono rimaste generiche e non supportate da riscontri idonei a CP_1 superare le concordi dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio.
Disposta consulenza medico legale, il CTU ha sottoposto il ricorrente a visita medico-legale l'8 marzo
2025; sulla base dei rilievi clinici e della documentazione sanitaria in atti, ha diagnosticato “discopatie lombari multiple con ernia discale L4-L5 in soggetto operato di stenosi dorsale e lombare degenerativa”. Ha altresì descritto riduzione di circa la metà dei movimenti lombari, positività bilaterale di lievi segni di sofferenza neurologica periferica (TA a sinistra) e ripercussioni Pt_2 sulla deambulazione.
Quanto al nesso causale, il CTU ha ritenuto che – pur in un contesto degenerativo – l'attività lavorativa
(operaio forestale/motoseghista, con vibrazioni a corpo intero e movimentazione manuale di carichi) abbia agito quantomeno come concausa nello sviluppo della patologia discale lombare, richiamando pagina 2 di 4 anche le tabelle delle malattie di probabile origine professionale (decreto 9 aprile 2008; voce ernia discale lombare in esposizione a vibrazioni e movimentazione carichi).
Ha quindi valutato il danno biologico nel 12%, con riferimento al codice 213 del D.M. 12.07.2000.
Le conclusioni peritali risultano logiche, coerenti con le risultanze testimoniali e adeguatamente motivate anche in replica ai rilievi del consulente di parte dell' ; non ricorrono ragioni per CP_1 discostarsene.
Accertato il nesso concausale tra attività lavorativa e patologia riconducibile alle discopatie lombari, il ricorrente ha diritto all'indennizzo in capitale ex art. 13 d.lgs. 38/2000 per menomazioni pari al 12%
(fascia 6–15%), con decorrenza dalla domanda amministrativa dell'11 agosto 2017 e interessi nei termini di legge. La quantificazione percentuale è stata recepita dal CTU con puntuale richiamo al sistema tabellare (D.M. 12.07.2000). CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza. In applicazione dei criteri indicati nei modelli già adottati da questo Ufficio per cause omogenee.
È disposta la distrazione in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, come richiesto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lanusei, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accerta che la patologia discale lombare da cui è affetto è malattia professionale Parte_1 quantomeno concausata dall'attività lavorativa svolta;
- dichiara che al ricorrente spetta l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura del 12%
(dodici per cento), ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi nei termini di legge;
- condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente il predetto indennizzo in capitale;
CP_1
- condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che ha liquidato in € 3.500,00 per CP_1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alessio Urru, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate con separato decreto. CP_1
Lanusei, 17 settembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giada Rutili
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